Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2507 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente relatore dott.ssa Matilde Carpinella, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere all'udienza dell'18 aprile 2025 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1039/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente tra
(C.f. , rappresentato e difeso giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di appello dall'avv. Andrea Ippoliti e dall' ab. Federica Archemen appellante contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dagli avv.ti
Ilaria Castaldi e Chiara Castaldi appellata
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16751/2020 emessa nel giudizio rubricato al n. 31079/2017 R.G., pubblicata in data 26.11.2020
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 – Con opposizione a decreto ingiuntivo il sig. omandava al Tribunale di Roma Parte_2 di: rigettare l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
di accertare l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e per l'effetto di revocare il decreto ingiuntivo;
di accertare negativamente il credito dell'opposto e per l'effetto di dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla con vittoria di spese e compensi. Pt_1 Controparte_1
A sostegno delle sue pretese, esponeva l'opponente che il decreto ingiuntivo non dovesse essere emesso per mancanza della prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c. poiché non sarebbero state prodotte né le fatture a sostegno del credito vantato da né le relative scritture contabili CP_1 autenticate.
Continuava l'opponente, deducendo che il credito vantato dalla derivante dal contratto di CP_1 noleggio di attrezzature e di beni mobili per l'esercizio dell'attività di ristorazione con annessa cucina fosse già stato integralmente adempiuto a mezzo di n. 10 assegni bancari mensili del valore di €
3.660,00 cadauno.
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa od assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, del quale dichiara l'efficacia esecutiva ex art.653 c.p.c.; condanna la parte opponente al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 4.800,00 oltre ad Iva,
Cpa e rimborso spese generali”
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione come segue. In primo luogo, il Giudice di prime cure accertava che l'opponente non aveva contestato in modo specifico l'an ed il qantum della pretesa avversaria.
In secondo luogo, affermava che i pagamenti prodotti dall'opponente erano stati genericamente dedotti e che nessuna prova a sostegno era stata allegata dal sig. Pt_1
Inoltre, riguardo all'imputazione dei pagamenti ai contratti conclusi, il Giudice riteneva attendibili le dichiarazioni del teste sig. il quale affermava che per il pagamento del contratto per i Testimone_1 lavori era stato pattuito un pagamento mensile di € 3.000,00.
Infine, concludeva il Tribunale rilevando la sussistenza della fictio confessio ex art. 232 c.p.c dell'opponente sulle medesime circostanze riferite dal suddetto teste a causa della mancata ed ingiustificata risposta sulle medesime.
§ 3 — impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Roma e domandava: di Parte_2 sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
di annullare e riformare la sentenza e per l'effetto di dichiarare e /o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
di accertare negativamente il credito dell'opposto nei confronti del sig. e per l'effetto di dichiarare che nulla è Parte_1 dovuto dal Sig. lla in estremo subordine, di accertare il Parte_1 Controparte_1 minor credito del Sig. nei confronti della per quanto Parte_1 Controparte_1 risulterà in corso di causa ed infine di accogliere le istanze istruttorie non ammesse in primo grado laddove ritenuto necessario ai fini della domanda dell'appellante. In data 8.4.2021, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva Controparte_1 chiedendo in via preliminare di rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza e, nel merito, di dichiarare inammissibile, e comunque respingere, l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto.
In data 19.3.2021 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c.
§ 4 — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 4.1. - Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il Giudice di prime cure avrebbe violato gli artt. 115 e 116 c.p.c.
A sostegno delle sue pretese, l'appellante espone che il Giudice avrebbe erroneamente valutato i documenti prodotti in primo grado ed in particolare l'estratto conto del sig. Pt_1
Da tale documento, secondo l'appellante, emergerebbe che egli ha corrisposto importi di € 3.660,00 mensili in favore di per il pagamento del corrispettivo dovuto in forza del contratto dedotto in CP_1 causa quest'ultima a fondamento dell'azione monitoria. L'appellante lamenta inoltre che il Tribunale, non abbia dato seguito alla richiesta di ordine di esibizione degli assegni con il timbro dell'incasso nei confronti di Controparte_2 § 4.2. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il Tribunale avrebbe violato gli artt. 115, 116, 246 c.p.c. e 2722 c.c. laddove ha accertato che i pagamenti effettuati fossero imputabili al contratto di appalto anziché al contratto di noleggio.
In particolare, il Tribunale non avrebbe valutato correttamente i documenti versati in atti atteso che che i pagamenti effettuati indicati nell'estratto conto depositato sarebbero perfettamente coincidenti con gli importi e le scadenze indicate nel contratto di noleggio. Inoltre, il Giudice di prime cure avrebbe violato l'art. 2722 c.c. laddove avrebbe accertato una modifica degli accordi contratti, e, in particolare, una diversa pattuizione sui pagamenti del contratto di appalto a mezzo della testimonianza del sig. Testimone_1
Il primo ed il secondo motivo devono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. La materia dell'imputazione dei pagamenti effettuati da un soggetto che ha più debiti della stessa specie verso una stessa persona è regolata dall'art. 1193 c.c., ai sensi del quale, qualora il debitore non dichiari a quale debito vada imputato il pagamento effettuato, il medesimo deve ritenersi finalizzato a estinguere il debito scaduto;
tra più debiti scaduti, quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, il più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, il più antico. A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione, riguardo all'onere probatorio per l'imputazione del pagamento, con un orientamento ormai consolidato, ha statuito che vale la regola generale per cui, se il convenuto dimostra di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, sul creditore che intenda imputare quel pagamento ad un credito diverso incombe l'onere di allegare e provare, sia l'esistenza del diverso credito nei confronti dello stesso debitore, sia la sussistenza delle condizioni necessarie per la diversa imputazione ai sensi dell'art. 1193 c.c. (tra le tante Cass. Civ. sent. n. 450/2020; ord. n. 31429/2021).
Deve tuttavia escludersi l'applicazione dell'anzidetta regola generale quando il debitore effettui il pagamento a mezzo di assegni bancari. Invero, in tale ipotesi “...non è sufficiente la semplice allegazione di assegni per fornire la prova di un pagamento avente efficacia estintiva se eseguito con riferimento ad un determinato credito. L'onere probatorio in relazione al pagamento con assegni grava in capo al debitore che deve dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati allorché vi sia contestazione da parte del creditore. Pertanto, solo a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi al credito diverso...” (Cass. Civ. ord. n. 27247/2023, conforme a n.15708/2021).
Nel caso di specie, deve essere accertato, in primo luogo, che l'avvenuto pagamento delle somme dedotte è pacifico, atteso che non ha mai contestato tale allegazione, e che è altresì pacifica, CP_1 non essendo stata specificamente contestata dall'opponente, l'esistenza tra le parti, oltre al contratto di noleggio, di un preesistente contratto misto di appalto d'opera e forniture beni. L'opponente non ha soddisfatto l'onere probatorio relativo all'imputazione al Parte_1 secondo contratto dei pagamenti eseguiti a mezzo assegni, avendo affidato la prova unicamente alla presunzione che dovrebbe desumersi tra la dedotta coincidenza tre l'importo e le scadenze delle rate del noleggio e gli importi e le date degli assegni.
Senonché, quanto agli importi, occorre considerare che le due fatture (n.21/2015 e n.43/2015) emesse da in forza del preesistente contratto d'appalto d'opere e forniture prevedevano come modalità CP_1 di pagamento rate da € 3660,00 mensili, uguali a quelle del noleggio. Quanto alle date, gli assegni risultano essere stati emessi nelle date del: 11.3.2015, 8.4.2015, 24.8.2015, 23.9.2015, 22.10.2015,
24.11.2015, 22.1.2016, 24.2.2016, 23.2.2016, 20.4.2016 e 2.5.2016. Tali date non sono conformi alle scadenze indicate nel contratto di noleggio, secondo cui il pagamento del canone doveva essere effettuato entro il giorno 5 del mese, né con il periodo di durata del noleggio, dal 1° maggio 2015 al 28 febbraio 2016 e tale discrepanza assume tanto maggior significato in quanto, secondo l'opponente, gli assegni sarebbero stati compilati dalla controparte, in persona del sig. Persona_1
Pertanto, deve essere affermato che il sig. non ha fornito prova della pretesa Parte_1 imputazione del pagamento.
Inoltre, in forza di quanto sopra esposto, deve essere affermato che, anche qualora l'istanza istruttoria relativa all'ordine di esibizione rivolto alla banca finalizzato all'ottenimento delle copie degli assegni con il timbro dell'incasso fosse stato accolto, sarebbe stato comunque irrilevante poiché i pagamenti dedotti non sono stati contestati ed i detti documenti non avrebbero comunque consentito di provare l'imputazione del pagamento al contratto di noleggio.
§ 4.3. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale avrebbe violato l'art. 232 c.p.c. per aver applicato la c.d.”fictio confessio”.
A sostegno di quanto sopra, l'appellante espone che il sig. non sarebbe comparso in Pt_1 udienza senza colpa. Questo poiché il difensore non avrebbe avuto modo di avvertire il suo assistito dell'esistenza dell'udienza atteso che lo stesso non avrebbe ricevuto la raccomandata con ricevuta di ritorno con il relativo avviso e si sarebbe reso irreperibile.
Il terzo motivo è assorbito atteso che, come sopra esposto, l'appellante non ha provato i fatti dedotti a prescindere dall'applicazione dell'art. 232 c.p.c.
§ 5. – Le spese per compensi seguono la soccombenza e di liquidano secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, fase istruttoria/trattazione e decisionale di cui al D.M.n.55/14 per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 a € 52.000,00, quindi in € 9.991,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale).
§ 6. A norma dell'art. 13, comma 1 quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso». Essendo l'appello da respingere integralmente deve provvedersi in conformità.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Roma n. 16751/2020, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. condanna il sig. rifondere a le spese processuali Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 9.991,00 oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, iva e cap come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono le condizioni di legge per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 18.4.2025
Il presidente est.
Antonella Izzo