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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/02/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa, ha pronunciato, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'articolo
127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 14739/2023 del R.G.
Tra
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Migliaccio Pasquale;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott.
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, presentava dichiarazione Persona_1 di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetto come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire della pensione di invalidità civile disciplinato dalla legge n. 118/71 nonché il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104 del 1992. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. , convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un Persona_1 supplemento di indagine, ha esaminato in maniera esaustiva le patologie da cui è affetto il ricorrente, potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie.
Il consulente, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “Lette le osservazioni del ricorso in opposizione ed esaminata la documentazione sanitaria prodotta nel procedimento di opposizione, al fine di fornire ulteriori argomentazioni, si rappresenta che: - La sindrome depressiva è valutabile al 40% con criterio analogico proporzionale al riferimento tabellare n. 2206 “sindrome depressiva endoreattiva grave 31-40%”. - Gli esiti di trapianto ortotopico di cuore (12/2020), come già ampiamente motivato in precedenti integrazioni, sono valutabili al 75% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 9328 “trapianto cardiaco in
1 assenza di complicanze 71-80%. Pertanto, la percentuale invalidante complessiva è del 85%; quindi il ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione della pensione d'inabilità.
LE CONCLUSIONI Il sig. è affetto da: esiti di trapianto ortotopico di cuore Parte_1
(12/2020), sindrome depressiva. Il complesso menomativo determina un grado di invalidità del
85%, quindi il ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari utili alla concessione della pensione d'inabilità; realizza i requisiti per la definizione di persona handicappata, ma non quelli utili alla concessione della condizione di persona handicappata con connotazione di gravità”.
Il CTU ha dunque analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche del ricorrente, dando conto dell'applicazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2.
Il CTU ha in particolare indicato per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito dalla tabella ed il grado di invalidità accertato applicando la stessa tabella.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come da separato decreto, sono poste Persona_1 definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate Persona_1 come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso il 05.02.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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