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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 30/11/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R.P.U. 89-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile – Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di NA riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Marianna Serrao Giudice dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 89-1/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
(C.F.: e, per essa, la procuratrice speciale e Controparte_1 P.IVA_1
mandataria già (C.F. e P.IVA: ), CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 per il tramite della procuratrice speciale (C.F.: Parte_1
; P.IVA: ), in persona della dott.ssa , P.IVA_3 P.IVA_4 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Davide Sarti del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore
, come da procura in atti Email_1
creditrice ricorrente nei confronti di
Controparte_4
(C.F.: ; P. IVA:
[...] P.IVA_5
Pag. 1 di 14 , in persona del liquidatore e legale rappresentante , P.IVA_6 Controparte_5
con sede in NA (SI), via Franci n. 7, fraz. Località Renaccio, rappresentata e difesa dall'avv. Josef Mottillo e dall'avv. Cecilia Bartalini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Colle Val d'Elsa (SI), via Don Minzoni n. 13, come da procura in atti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 11.11.2025 la ricorrente Controparte_1
e, per essa, la procuratrice speciale e mandataria già CP_2 Controparte_3
per il tramite della procuratrice speciale –
[...] Parte_1
premesso di aver acquistato pro soluto da
[...] un portafoglio di crediti (G.U. n. 26 del Controparte_6
26.3.2024, parte seconda), tra cui quello vantato nei confronti dell'odierna resistente - ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
Controparte_4
, rappresentando di vantare un credito
[...] pari a € 195.365,16, oltre interessi, in virtù del contratto di mutuo fondiario del
15.10.2003 (rep. 159008, racc. 5885) e successivo atto modificativo ed integrativo del
21.12.2018 (rep. 73449, racc. 30851).
A sostegno della propria domanda l'istante ha dedotto lo svolgimento di attività commerciale da parte della società cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 terdecies c.c. e, a dimostrazione della sussistenza dello stato di insolvenza, oltre al mancato pagamento del debito maturato nei suoi confronti, la sussistenza di debiti scaduti ed esigibili per € 1.357.079,00, come appostati nell'ultimo bilancio disponibile risalente all'esercizio 2021, l'omesso deposito dei bilanci di esercizio successivi,
l'apertura della liquidazione volontaria, nonché l'avvenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
Con decreto del 12.11.2025 è stata disposta l'abbreviazione dei termini a comparire ex art. 41 CCII.
Pag. 2 di 14 La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367
CCII.
La società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione (notificazione effettuata ai sensi dell'art. 40, co. 6 e 7 CCII mediante inserimento in area web, stante l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo PEC per causa imputabile al destinatario, perfezionatasi tre giorni dopo l'inserimento avvenuto in data 12.11.2025, come da certificato di avvenuta notifica in atti), si è costituita in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile, improcedibile o, comunque, infondato nel merito il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto dalla nei suoi confronti. Controparte_1
In particolare, la società resistente ha dedotto: a) l'assenza di rappresentanza processuale e, pertanto, di legittimazione formale in capo a b) l'omessa Parte_1
prova circa la titolarità del credito azionato;
c) la possibilità per la ricorrente di compiere atti esecutivi sul bene di proprietà della società e la mancata prova dello stato di insolvenza, non potendo quest'ultimo farsi coincidere con il mancato adempimento di una sola obbligazione.
All'udienza del 27.11.2025 la ricorrente ha contestato le deduzioni di parte resistente, depositando l'elenco dei crediti ceduti e la dichiarazione di avvenuta cessione rilasciata dalla cedente e ha insistito nell'accoglimento del ricorso, parte resistente riportandosi alla memoria di costituzione ha insistito nel rigetto del ricorso e la giudice delegata ha riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_4
, ricorrendone tutti i
[...]
presupposti.
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co.
2 e 3, lett. c), CCII, atteso che il centro degli interessi principali della debitrice – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in
NA (SI).
Pag. 3 di 14 Deve, poi osservarsi che la società debitrice risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data 2.12.2024 (v. visura camerale aggiornata in atti).
Come noto, ai sensi dell'art. 33 CCII “la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore”, che coincide, per gli imprenditori, con la cancellazione dal registro dell'imprese, fatta salva, nel caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, la possibilità per il creditore di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il suddetto termine.
Nel caso di specie, il termine annuale può dunque ritenersi rispettato.
Deve, altresì, ritenersi sussistente la legittimazione attiva della ricorrente, dovendosi disattendere le censure in tal senso articolate dalla resistente.
Anzitutto, deve osservarsi che il credito originario derivante dal contratto di mutuo fondiario del 15.10.2003 (rep. 159008, racc. 5885) e successivo atto modificativo ed integrativo del 21.12.2018 (rep. 73449, racc. 30851), documentato dalla ricorrente (v. doc. 5, 6, 8, 10 fasc. ricorrente), non è stato in alcun modo contestato dalla resistente, avendo quest'ultima contestato unicamente la legittimazione processuale e la titolarità attiva della ricorrente.
Con riferimento al primo profilo, l'odierna ricorrente ha versato in atti (v. doc. 2 fasc. ricorrente) la procura speciale autenticata da notaio conferita da Controparte_3
(master servicer) alla (special servicer) con riferimento al Parte_1 compimento, in nome e per conto della rappresentata, di “ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti”, tra cui “(i) comparire davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa costituendosi in giudizio, ai sensi dell'articolo 77 del Codice di Procedura Civile, ovvero effettuando impugnazioni ordinarie e straordinarie, ove occorra, con espressa attribuzione della facoltà di transigere e conciliare;
(j) sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria – in ogni stato e grado del giudizio – riguardante la Società […]”, “(q) cominciare, continuare o riprendere ogni procedimento giudiziario (inclusi i procedimenti cautelari) contro i debitori e gli altri obbligati” e “(u)
Pag. 4 di 14 nominare, sostituire e revocare i legali incaricati […]”. Inoltre, emerge dagli atti che la cessionaria ha conferito al master servicer, mediante procura Controparte_1 autenticata da notaio, il potere di rilasciare, in nome e per conto della società, procura speciale a quale special servicer, per il compimento di tutte le Parte_1 attività incluse nella procura a quest'ultima rilasciata (v. doc. 1 fasc. ricorrente).
Sicché, sotto tale profilo, le eccezioni articolate dalla resistente non meritano accoglimento.
Quanto, invece, alla doglianza relativa all'omessa prova in merito alla titolarità del credito azionato (come anzidetto, non contestato nella sua esistenza), la resistente ha ritenuto l'insufficienza della produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, non contenendo quest'ultimo l'enumerazione precisa del credito né ulteriori elementi idonei a identificarlo.
In merito, deve anzitutto premettersi, in linea generale, che la cessione del credito è un negozio consensuale, che attribuisce al cessionario la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c., a sua volta necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari (v. in termini, Cass.
4713/2019, conf. Cass. 15364/2011). Deve poi osservarsi che una disciplina peculiare è dettata nel caso delle cd. cessioni in blocco ai sensi dell'art. 4 della legge n. 130 del
1999, in merito alle quali la pubblicazione della notizia, espressamente richiamata dall'art. 58 T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita per la cessione del credito di cui al codice civile (v. il citato art. 1264 c.c.), onde agevolare la realizzazione della cessione cd. “in blocco” dei rapporti giuridici, dispensando la cessionaria dell'onere di notificare la cessione alle singole controparti dei rapporti oggetto di cessione (v. art. 58 T.U.B.).
Ciò posto, in merito all'onere probatorio relativo alla titolarità del credito in capo alla cessionaria, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in caso di azione, di cognizione o esecutiva, volta a far valere un determinato credito da parte di un soggetto
Pag. 5 di 14 che si affermi cessionario dello stesso, deve distinguersi – ivi compreso nelle ipotesi di cessione cd. in blocco – tra la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c. (sostituita nelle ipotesi di cessione di credito in blocco dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), che rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, e la prova del perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, cui la notificazione della cessione è del tutto estranea e che deve essere fornita autonomamente laddove e soltanto se sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore e, in questo caso, con onere della prova gravante sul creditore cessionario, che può essere assolto anche mediante il ricorso a presunzioni, potendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale essere valutata quale indizio, unitamente ad altri elementi (v. Cass. 17944/ 2023). Diverso è, invece, il caso in cui non sia contestata l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco”, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, nel qual caso le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale possono essere prese in considerazione al fine di verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria, che potrà essere affermata soltanto nelle ipotesi in cui il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (v. ancora Cass. 17944/2023 cit.).
In merito alla prova della cessione è stato ulteriormente specificato, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, sicché la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario,
e con accertamento soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, e dall'altro che, in proposito, opera certamente il principio di non contestazione, sicché in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (v. Cass. 17944/2023 cit.). In definitiva, soltanto se l'esistenza del contratto di cessione sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto, grava sul cessionario l'onere di fornire prova del contratto, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, dovendosi ulteriormente precisare che in
Pag. 6 di 14 tal caso l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere valutato, unitamente ad altri elementi, come indizio al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (v. in merito, Cass. 17944/2023 cit., richiamata altresì da Cass. 5478/2024, non massimata).
Ebbene, nel caso di specie, da un lato, la resistente non ha specificatamente contestato l'esistenza del contratto di cessione, limitandosi unicamente a dedurre la mancata prova della titolarità del credito, ciò che esclude la sussistenza di una specifica contestazione in merito al fatto storico dell'intervenuta cessione (v. Cass. 17889/2020), dall'altro l'odierna opposta ha versato in atti una serie di documenti, da cui può desumersi in via presuntiva, pur in assenza del contratto di cessione, l'esistenza di quest'ultima, nonché
l'inclusione del credito nell'operazione di cessione e, segnatamente: a) l'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 36 del 26.3.2024 (v. doc. 10 fasc. ricorrente), nel quale si dà conto dell'intervenuta cessione in data 13.3.2024 da parte della cedente dei “crediti pecuniari classificati dal relativo Cedente come
“inadempienze probabili” o “a sofferenza” ai sensi della Banca d'Italia derivanti da contratti di finanziamento in qualsiasi forma tecnica, unitamente a qualsiasi atto, accordo o documento di modifica o integrazione, ivi inclusi eventuali accordi di ristrutturazione e sorti nel periodo compreso tra il 7 gennaio 1985 ed il 28 giugno
2023”, ove è altresì previsto, oltre alla possibilità di chiedere conferma dell'avvenuta cessione riconosciuta ai debitori ceduti, che i dati indicativi di ciascuno dei crediti sono messi a disposizione sul sito Internet https://www.hoistfinance.it/informativa-cessioni/, sino all'estinzione del credito ceduto, in relazione al quale la ricorrente ha altresì prodotto l'elenco delle posizioni cedute (v. doc. 21 fasc. ricorrente), con indicazione dei numeri identificativi del credito;
b) la dichiarazione della banca cedente del 26.11.2025, attestante sia la conclusione del contratto di cessione in data 13.3.2024 tra la Banca
( già Controparte_6 [...]
Controparte_7
) e la sia l'inclusione del credito vantato nei confronti
[...] Controparte_1 dell'odierna resistente nella suddetta cessione (v. doc. 22 fasc. ricorrente). A tali elementi deve, peraltro, aggiungersi la circostanza che la dispone Controparte_1 dei documenti probatori del credito ceduto (v. doc. 5, 6 e 9 fasc. ricorrente), da ritenersi indicativa dell'intervenuta cessione alla luce di quanto disposto dall'art. 1262 c.c. (v. in
Pag. 7 di 14 merito alla rilevanza della dichiarazione del cedente e della disponibilità del titolo esecutivo, in motivazione Cass. 10200/2021).
In definitiva, ritiene il collegio che gli elementi forniti dalla ricorrente siano sufficienti a ritenere integrato l'onere della prova su di essa gravante in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva e della titolarità del credito.
Deve poi essere affermata la qualità di impresa commerciale in capo alla debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII.
Invero, ai sensi dell'art. 2545 terdecies, co. 1 c.c. “Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale”.
Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha, a più riprese, affermato come “lo scopo di lucro (cd. lucro soggettivo) non sia più – in netta discontinuità ideologica con il codice di commercio – un elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, sussistendo attività di impresa tutte le volte in cui vi sia una obiettiva economicità della gestione, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), che si traduce nell'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi” o anche “nella tendenziale idoneità dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio” (v. in motivazione, Cass. 29245/2021 e i precedenti ivi richiamati, Cass. 22955/2020, Cass. 20815/2006 e Cass. 42/2018), senza che rilevi il fine altruistico.
In particolare, è stato affermato che il requisito del cd. lucro oggettivo non è inconciliabile con il fine mutualistico, potendo sussistere anche in una società cooperativa che operi nei confronti dei propri soli soci, sicché anche tale società “ove svolga attività commerciale, può essere assoggettata in fallimento in caso di insolvenza, in applicazione dell'art. 2545-terdecies c.c.” (v. ancora Cass. 29245/2021 e i precedenti ivi richiamati, Cass. 25478/2019, Cass. 9567/2017, Cass. 14250/2016, Cass.
6835/2014).
Ebbene, nel caso di specie, la società, che ha come oggetto di “provvedere ai servizi di vigilanza, custodia, portierato ed inoltre la vendita di impianti di allarme e videosorveglianza e la loro installazione anche in locazione od in comodato;
il tutto sia direttamente che indirettamente (mediante affidamento del servizio a terzi) nei territori
Pag. 8 di 14 nei quali la cooperativa non è abilitata ad operare” (v. visura camerale storica in atti), ha svolto attività di impresa per il perseguimento del cd. lucro oggettivo, indispensabile per coprire i costi di funzionamento, come evincibile dall'attività esercitata, che prevede anche l'assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento (v. ancora visura camerale storica) e, come si evince dalla nota integrativa dell'ultimo bilancio depositato prima della messa in liquidazione, non ha rispettato la condizione di mutualità prevalente, in quanto i costi per le prestazioni erogate dai soci erano inferiori al 50% per il quinto anno successivo (v. bilancio relativo all'esercizio 2021). Inoltre, l'odierna resistente risulta aver concesso in affitto ad una società terza (V.O.L.P.E. S.R.L.)
l'“azienda commerciale avente ad oggetto l'esercizio di attività di vigilanza, custodia,
e portierato” […] (v. contratto di affitto di azienda di cui al doc. 19 fasc. ricorrente, altresì acquisito tramite informative d'ufficio) e dai dati di bilancio nel periodo di attività emergono “ricavi delle vendite e delle prestazioni” in misura consistente (v. bilanci acquisiti d'ufficio).
Inoltre, la società debitrice non ha allegato, né dunque dimostrato, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII. Invero, l'onere della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali dell'impresa minore grava sull'imprenditore stesso
(v. sul tema dell'onere probatorio in capo al debitore con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2 l.f., tra le molte Cass. 8769/2012, Cass. 13643/2013
e Cass. 25188/2017) e, nel caso di specie, a fronte dei dati di bilancio antecedenti alla messa in liquidazione, da cui si evince il superamento dei limiti dimensionali, la resistente nulla ha dedotto in merito.
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass.
7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass. 29913/2018).
Pag. 9 di 14 Ebbene, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, atteso che - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (v. tra le altre, con principi espressi nella vigenza della legge fallimentare ma di ritenersi applicabili anche alla presente fattispecie, Cass., 19141/2006, conf. Cass. 19414/2017 e
Cass. 24460/2020; v. altresì Cass. 25167/2016, in motivazione: “Anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade peraltro nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso”).
Ciò posto, dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto non soltanto dall'inadempimento nei confronti della ricorrente (al riguardo si osserva, peraltro, che lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, potendo anche un solo inadempimento assurgere ad indice di tale situazione oggettiva, v. Cass. 9297/2019), ma anche dall'inadempimento delle obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria e verso gli enti previdenziali, come desumibile dal rilevante debito nei confronti dell' già affidato all' CP_8 Controparte_9
per complessivi € 88.076,03 (v. informative acquisite d'ufficio), in assenza
[...]
di attivo disponibile per farvi fronte.
Nel caso di specie deve dunque presumersi la sproporzione tra gli elementi attivi del patrimonio sociale con quelli del passivo, tenuto conto del mancato pagamento dei debiti nei confronti della ricorrente e nei confronti degli enti previdenziali, questi ultimi già affidati all'agente della riscossione, e dell'esposizione debitoria emergente dai dati contabili, da cui si evince uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte
Pag. 10 di 14 regolarmente alle proprie obbligazioni, in assenza di attivo di pronto smobilizzo capiente per l'esposizione debitoria emersa in sede di istruttoria.
Al riguardo, infatti, posto che la mancata introduzione da parte della ricorrente di un procedimento esecutivo non costituisce causa ostativa all'apertura della liquidazione giudiziale né elemento di per sé rilevante ai fini della valutazione di insolvenza, la società resistente si è limitata ad affermare che il valore del bene immobile stimato dalla banca sul cespite gravato da ipoteca e di proprietà della società è pari a € 700.000,000
e, dunque, sufficiente alla soddisfazione del credito residuo vantato dalla cessionaria.
Tuttavia, da un lato, non è stato fornito alcun elemento idoneo a comprovare il valore attuale del bene di proprietà della società resistente e, dall'altro, il dato riportato nella memoria di costituzione non è neppure corretto, posto che a ben vedere detto valore è riferito non al valore – senz'altro non quello attuale, ma neppure all'epoca di sottoscrizione del contratto di mutuo - del bene ipotecato, bensì a quello dell'iscrizione ipotecaria (v. art. 4 contratto di mutuo in atti), sicché in ogni caso non potrebbe comunque costituire un elemento idoneo ad escludere la sussistenza dello stato di insolvenza, in quanto non indicativo del valore degli assets liquidabili.
Pertanto, dalla documentazione in atti e dalle circostanze emerse, si evince la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice, come manifestata dagli elementi sopra richiamati e unitariamente considerati.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti e sopra richiamata anche conseguente alle informative richieste.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, il dott. il quale allo Persona_1 stato appare in possesso di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e alla data odierna risulta iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII.
Pag. 11 di 14
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
Controparte_4
(P. IVA: ), con sede in NA
[...] P.IVA_6
(SI), via Franci n. 7, fraz. Località Renaccio;
nomina giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto; nomina curatore il dott. invitandolo a procedere all'accettazione della Persona_1 nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 1° aprile 2026 alle ore 11:00, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
Pag. 12 di 14 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Pag. 13 di 14 dispone la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità; dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del 29 novembre 2025.
La giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott. Gianmarco Marinai)
Pag. 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile – Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di NA riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Marianna Serrao Giudice dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 89-1/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
(C.F.: e, per essa, la procuratrice speciale e Controparte_1 P.IVA_1
mandataria già (C.F. e P.IVA: ), CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 per il tramite della procuratrice speciale (C.F.: Parte_1
; P.IVA: ), in persona della dott.ssa , P.IVA_3 P.IVA_4 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Davide Sarti del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore
, come da procura in atti Email_1
creditrice ricorrente nei confronti di
Controparte_4
(C.F.: ; P. IVA:
[...] P.IVA_5
Pag. 1 di 14 , in persona del liquidatore e legale rappresentante , P.IVA_6 Controparte_5
con sede in NA (SI), via Franci n. 7, fraz. Località Renaccio, rappresentata e difesa dall'avv. Josef Mottillo e dall'avv. Cecilia Bartalini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Colle Val d'Elsa (SI), via Don Minzoni n. 13, come da procura in atti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 11.11.2025 la ricorrente Controparte_1
e, per essa, la procuratrice speciale e mandataria già CP_2 Controparte_3
per il tramite della procuratrice speciale –
[...] Parte_1
premesso di aver acquistato pro soluto da
[...] un portafoglio di crediti (G.U. n. 26 del Controparte_6
26.3.2024, parte seconda), tra cui quello vantato nei confronti dell'odierna resistente - ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
Controparte_4
, rappresentando di vantare un credito
[...] pari a € 195.365,16, oltre interessi, in virtù del contratto di mutuo fondiario del
15.10.2003 (rep. 159008, racc. 5885) e successivo atto modificativo ed integrativo del
21.12.2018 (rep. 73449, racc. 30851).
A sostegno della propria domanda l'istante ha dedotto lo svolgimento di attività commerciale da parte della società cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 terdecies c.c. e, a dimostrazione della sussistenza dello stato di insolvenza, oltre al mancato pagamento del debito maturato nei suoi confronti, la sussistenza di debiti scaduti ed esigibili per € 1.357.079,00, come appostati nell'ultimo bilancio disponibile risalente all'esercizio 2021, l'omesso deposito dei bilanci di esercizio successivi,
l'apertura della liquidazione volontaria, nonché l'avvenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
Con decreto del 12.11.2025 è stata disposta l'abbreviazione dei termini a comparire ex art. 41 CCII.
Pag. 2 di 14 La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367
CCII.
La società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione (notificazione effettuata ai sensi dell'art. 40, co. 6 e 7 CCII mediante inserimento in area web, stante l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo PEC per causa imputabile al destinatario, perfezionatasi tre giorni dopo l'inserimento avvenuto in data 12.11.2025, come da certificato di avvenuta notifica in atti), si è costituita in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile, improcedibile o, comunque, infondato nel merito il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto dalla nei suoi confronti. Controparte_1
In particolare, la società resistente ha dedotto: a) l'assenza di rappresentanza processuale e, pertanto, di legittimazione formale in capo a b) l'omessa Parte_1
prova circa la titolarità del credito azionato;
c) la possibilità per la ricorrente di compiere atti esecutivi sul bene di proprietà della società e la mancata prova dello stato di insolvenza, non potendo quest'ultimo farsi coincidere con il mancato adempimento di una sola obbligazione.
All'udienza del 27.11.2025 la ricorrente ha contestato le deduzioni di parte resistente, depositando l'elenco dei crediti ceduti e la dichiarazione di avvenuta cessione rilasciata dalla cedente e ha insistito nell'accoglimento del ricorso, parte resistente riportandosi alla memoria di costituzione ha insistito nel rigetto del ricorso e la giudice delegata ha riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_4
, ricorrendone tutti i
[...]
presupposti.
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co.
2 e 3, lett. c), CCII, atteso che il centro degli interessi principali della debitrice – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in
NA (SI).
Pag. 3 di 14 Deve, poi osservarsi che la società debitrice risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data 2.12.2024 (v. visura camerale aggiornata in atti).
Come noto, ai sensi dell'art. 33 CCII “la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore”, che coincide, per gli imprenditori, con la cancellazione dal registro dell'imprese, fatta salva, nel caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, la possibilità per il creditore di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il suddetto termine.
Nel caso di specie, il termine annuale può dunque ritenersi rispettato.
Deve, altresì, ritenersi sussistente la legittimazione attiva della ricorrente, dovendosi disattendere le censure in tal senso articolate dalla resistente.
Anzitutto, deve osservarsi che il credito originario derivante dal contratto di mutuo fondiario del 15.10.2003 (rep. 159008, racc. 5885) e successivo atto modificativo ed integrativo del 21.12.2018 (rep. 73449, racc. 30851), documentato dalla ricorrente (v. doc. 5, 6, 8, 10 fasc. ricorrente), non è stato in alcun modo contestato dalla resistente, avendo quest'ultima contestato unicamente la legittimazione processuale e la titolarità attiva della ricorrente.
Con riferimento al primo profilo, l'odierna ricorrente ha versato in atti (v. doc. 2 fasc. ricorrente) la procura speciale autenticata da notaio conferita da Controparte_3
(master servicer) alla (special servicer) con riferimento al Parte_1 compimento, in nome e per conto della rappresentata, di “ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti”, tra cui “(i) comparire davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa costituendosi in giudizio, ai sensi dell'articolo 77 del Codice di Procedura Civile, ovvero effettuando impugnazioni ordinarie e straordinarie, ove occorra, con espressa attribuzione della facoltà di transigere e conciliare;
(j) sottoscrivere ogni istanza o altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria – in ogni stato e grado del giudizio – riguardante la Società […]”, “(q) cominciare, continuare o riprendere ogni procedimento giudiziario (inclusi i procedimenti cautelari) contro i debitori e gli altri obbligati” e “(u)
Pag. 4 di 14 nominare, sostituire e revocare i legali incaricati […]”. Inoltre, emerge dagli atti che la cessionaria ha conferito al master servicer, mediante procura Controparte_1 autenticata da notaio, il potere di rilasciare, in nome e per conto della società, procura speciale a quale special servicer, per il compimento di tutte le Parte_1 attività incluse nella procura a quest'ultima rilasciata (v. doc. 1 fasc. ricorrente).
Sicché, sotto tale profilo, le eccezioni articolate dalla resistente non meritano accoglimento.
Quanto, invece, alla doglianza relativa all'omessa prova in merito alla titolarità del credito azionato (come anzidetto, non contestato nella sua esistenza), la resistente ha ritenuto l'insufficienza della produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, non contenendo quest'ultimo l'enumerazione precisa del credito né ulteriori elementi idonei a identificarlo.
In merito, deve anzitutto premettersi, in linea generale, che la cessione del credito è un negozio consensuale, che attribuisce al cessionario la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c., a sua volta necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari (v. in termini, Cass.
4713/2019, conf. Cass. 15364/2011). Deve poi osservarsi che una disciplina peculiare è dettata nel caso delle cd. cessioni in blocco ai sensi dell'art. 4 della legge n. 130 del
1999, in merito alle quali la pubblicazione della notizia, espressamente richiamata dall'art. 58 T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita per la cessione del credito di cui al codice civile (v. il citato art. 1264 c.c.), onde agevolare la realizzazione della cessione cd. “in blocco” dei rapporti giuridici, dispensando la cessionaria dell'onere di notificare la cessione alle singole controparti dei rapporti oggetto di cessione (v. art. 58 T.U.B.).
Ciò posto, in merito all'onere probatorio relativo alla titolarità del credito in capo alla cessionaria, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in caso di azione, di cognizione o esecutiva, volta a far valere un determinato credito da parte di un soggetto
Pag. 5 di 14 che si affermi cessionario dello stesso, deve distinguersi – ivi compreso nelle ipotesi di cessione cd. in blocco – tra la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c. (sostituita nelle ipotesi di cessione di credito in blocco dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), che rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, e la prova del perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, cui la notificazione della cessione è del tutto estranea e che deve essere fornita autonomamente laddove e soltanto se sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore e, in questo caso, con onere della prova gravante sul creditore cessionario, che può essere assolto anche mediante il ricorso a presunzioni, potendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale essere valutata quale indizio, unitamente ad altri elementi (v. Cass. 17944/ 2023). Diverso è, invece, il caso in cui non sia contestata l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco”, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, nel qual caso le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale possono essere prese in considerazione al fine di verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria, che potrà essere affermata soltanto nelle ipotesi in cui il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo (v. ancora Cass. 17944/2023 cit.).
In merito alla prova della cessione è stato ulteriormente specificato, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, sicché la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario,
e con accertamento soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, e dall'altro che, in proposito, opera certamente il principio di non contestazione, sicché in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (v. Cass. 17944/2023 cit.). In definitiva, soltanto se l'esistenza del contratto di cessione sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto, grava sul cessionario l'onere di fornire prova del contratto, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, dovendosi ulteriormente precisare che in
Pag. 6 di 14 tal caso l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere valutato, unitamente ad altri elementi, come indizio al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (v. in merito, Cass. 17944/2023 cit., richiamata altresì da Cass. 5478/2024, non massimata).
Ebbene, nel caso di specie, da un lato, la resistente non ha specificatamente contestato l'esistenza del contratto di cessione, limitandosi unicamente a dedurre la mancata prova della titolarità del credito, ciò che esclude la sussistenza di una specifica contestazione in merito al fatto storico dell'intervenuta cessione (v. Cass. 17889/2020), dall'altro l'odierna opposta ha versato in atti una serie di documenti, da cui può desumersi in via presuntiva, pur in assenza del contratto di cessione, l'esistenza di quest'ultima, nonché
l'inclusione del credito nell'operazione di cessione e, segnatamente: a) l'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 36 del 26.3.2024 (v. doc. 10 fasc. ricorrente), nel quale si dà conto dell'intervenuta cessione in data 13.3.2024 da parte della cedente dei “crediti pecuniari classificati dal relativo Cedente come
“inadempienze probabili” o “a sofferenza” ai sensi della Banca d'Italia derivanti da contratti di finanziamento in qualsiasi forma tecnica, unitamente a qualsiasi atto, accordo o documento di modifica o integrazione, ivi inclusi eventuali accordi di ristrutturazione e sorti nel periodo compreso tra il 7 gennaio 1985 ed il 28 giugno
2023”, ove è altresì previsto, oltre alla possibilità di chiedere conferma dell'avvenuta cessione riconosciuta ai debitori ceduti, che i dati indicativi di ciascuno dei crediti sono messi a disposizione sul sito Internet https://www.hoistfinance.it/informativa-cessioni/, sino all'estinzione del credito ceduto, in relazione al quale la ricorrente ha altresì prodotto l'elenco delle posizioni cedute (v. doc. 21 fasc. ricorrente), con indicazione dei numeri identificativi del credito;
b) la dichiarazione della banca cedente del 26.11.2025, attestante sia la conclusione del contratto di cessione in data 13.3.2024 tra la Banca
( già Controparte_6 [...]
Controparte_7
) e la sia l'inclusione del credito vantato nei confronti
[...] Controparte_1 dell'odierna resistente nella suddetta cessione (v. doc. 22 fasc. ricorrente). A tali elementi deve, peraltro, aggiungersi la circostanza che la dispone Controparte_1 dei documenti probatori del credito ceduto (v. doc. 5, 6 e 9 fasc. ricorrente), da ritenersi indicativa dell'intervenuta cessione alla luce di quanto disposto dall'art. 1262 c.c. (v. in
Pag. 7 di 14 merito alla rilevanza della dichiarazione del cedente e della disponibilità del titolo esecutivo, in motivazione Cass. 10200/2021).
In definitiva, ritiene il collegio che gli elementi forniti dalla ricorrente siano sufficienti a ritenere integrato l'onere della prova su di essa gravante in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva e della titolarità del credito.
Deve poi essere affermata la qualità di impresa commerciale in capo alla debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII.
Invero, ai sensi dell'art. 2545 terdecies, co. 1 c.c. “Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale”.
Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha, a più riprese, affermato come “lo scopo di lucro (cd. lucro soggettivo) non sia più – in netta discontinuità ideologica con il codice di commercio – un elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, sussistendo attività di impresa tutte le volte in cui vi sia una obiettiva economicità della gestione, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), che si traduce nell'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi” o anche “nella tendenziale idoneità dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio” (v. in motivazione, Cass. 29245/2021 e i precedenti ivi richiamati, Cass. 22955/2020, Cass. 20815/2006 e Cass. 42/2018), senza che rilevi il fine altruistico.
In particolare, è stato affermato che il requisito del cd. lucro oggettivo non è inconciliabile con il fine mutualistico, potendo sussistere anche in una società cooperativa che operi nei confronti dei propri soli soci, sicché anche tale società “ove svolga attività commerciale, può essere assoggettata in fallimento in caso di insolvenza, in applicazione dell'art. 2545-terdecies c.c.” (v. ancora Cass. 29245/2021 e i precedenti ivi richiamati, Cass. 25478/2019, Cass. 9567/2017, Cass. 14250/2016, Cass.
6835/2014).
Ebbene, nel caso di specie, la società, che ha come oggetto di “provvedere ai servizi di vigilanza, custodia, portierato ed inoltre la vendita di impianti di allarme e videosorveglianza e la loro installazione anche in locazione od in comodato;
il tutto sia direttamente che indirettamente (mediante affidamento del servizio a terzi) nei territori
Pag. 8 di 14 nei quali la cooperativa non è abilitata ad operare” (v. visura camerale storica in atti), ha svolto attività di impresa per il perseguimento del cd. lucro oggettivo, indispensabile per coprire i costi di funzionamento, come evincibile dall'attività esercitata, che prevede anche l'assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento (v. ancora visura camerale storica) e, come si evince dalla nota integrativa dell'ultimo bilancio depositato prima della messa in liquidazione, non ha rispettato la condizione di mutualità prevalente, in quanto i costi per le prestazioni erogate dai soci erano inferiori al 50% per il quinto anno successivo (v. bilancio relativo all'esercizio 2021). Inoltre, l'odierna resistente risulta aver concesso in affitto ad una società terza (V.O.L.P.E. S.R.L.)
l'“azienda commerciale avente ad oggetto l'esercizio di attività di vigilanza, custodia,
e portierato” […] (v. contratto di affitto di azienda di cui al doc. 19 fasc. ricorrente, altresì acquisito tramite informative d'ufficio) e dai dati di bilancio nel periodo di attività emergono “ricavi delle vendite e delle prestazioni” in misura consistente (v. bilanci acquisiti d'ufficio).
Inoltre, la società debitrice non ha allegato, né dunque dimostrato, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII. Invero, l'onere della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali dell'impresa minore grava sull'imprenditore stesso
(v. sul tema dell'onere probatorio in capo al debitore con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2 l.f., tra le molte Cass. 8769/2012, Cass. 13643/2013
e Cass. 25188/2017) e, nel caso di specie, a fronte dei dati di bilancio antecedenti alla messa in liquidazione, da cui si evince il superamento dei limiti dimensionali, la resistente nulla ha dedotto in merito.
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass.
7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass. 29913/2018).
Pag. 9 di 14 Ebbene, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, atteso che - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (v. tra le altre, con principi espressi nella vigenza della legge fallimentare ma di ritenersi applicabili anche alla presente fattispecie, Cass., 19141/2006, conf. Cass. 19414/2017 e
Cass. 24460/2020; v. altresì Cass. 25167/2016, in motivazione: “Anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade peraltro nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso”).
Ciò posto, dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto non soltanto dall'inadempimento nei confronti della ricorrente (al riguardo si osserva, peraltro, che lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, potendo anche un solo inadempimento assurgere ad indice di tale situazione oggettiva, v. Cass. 9297/2019), ma anche dall'inadempimento delle obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria e verso gli enti previdenziali, come desumibile dal rilevante debito nei confronti dell' già affidato all' CP_8 Controparte_9
per complessivi € 88.076,03 (v. informative acquisite d'ufficio), in assenza
[...]
di attivo disponibile per farvi fronte.
Nel caso di specie deve dunque presumersi la sproporzione tra gli elementi attivi del patrimonio sociale con quelli del passivo, tenuto conto del mancato pagamento dei debiti nei confronti della ricorrente e nei confronti degli enti previdenziali, questi ultimi già affidati all'agente della riscossione, e dell'esposizione debitoria emergente dai dati contabili, da cui si evince uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte
Pag. 10 di 14 regolarmente alle proprie obbligazioni, in assenza di attivo di pronto smobilizzo capiente per l'esposizione debitoria emersa in sede di istruttoria.
Al riguardo, infatti, posto che la mancata introduzione da parte della ricorrente di un procedimento esecutivo non costituisce causa ostativa all'apertura della liquidazione giudiziale né elemento di per sé rilevante ai fini della valutazione di insolvenza, la società resistente si è limitata ad affermare che il valore del bene immobile stimato dalla banca sul cespite gravato da ipoteca e di proprietà della società è pari a € 700.000,000
e, dunque, sufficiente alla soddisfazione del credito residuo vantato dalla cessionaria.
Tuttavia, da un lato, non è stato fornito alcun elemento idoneo a comprovare il valore attuale del bene di proprietà della società resistente e, dall'altro, il dato riportato nella memoria di costituzione non è neppure corretto, posto che a ben vedere detto valore è riferito non al valore – senz'altro non quello attuale, ma neppure all'epoca di sottoscrizione del contratto di mutuo - del bene ipotecato, bensì a quello dell'iscrizione ipotecaria (v. art. 4 contratto di mutuo in atti), sicché in ogni caso non potrebbe comunque costituire un elemento idoneo ad escludere la sussistenza dello stato di insolvenza, in quanto non indicativo del valore degli assets liquidabili.
Pertanto, dalla documentazione in atti e dalle circostanze emerse, si evince la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice, come manifestata dagli elementi sopra richiamati e unitariamente considerati.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti e sopra richiamata anche conseguente alle informative richieste.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, il dott. il quale allo Persona_1 stato appare in possesso di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e alla data odierna risulta iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII.
Pag. 11 di 14
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
Controparte_4
(P. IVA: ), con sede in NA
[...] P.IVA_6
(SI), via Franci n. 7, fraz. Località Renaccio;
nomina giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto; nomina curatore il dott. invitandolo a procedere all'accettazione della Persona_1 nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 1° aprile 2026 alle ore 11:00, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
Pag. 12 di 14 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Pag. 13 di 14 dispone la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità; dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del 29 novembre 2025.
La giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott. Gianmarco Marinai)
Pag. 14 di 14