Articolo 25 della Legge 5 dicembre 1988, n. 521
Articolo 24Articolo 26
Versione
13 dicembre 1988
Art. 25.
(Conferimento delle qualifiche di primo dirigente
e di dirigente superiore).

1. Per sopperire alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo ai primi dirigenti che alla data del 31 dicembre di ciascun anno abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica di primo dirigente.
2. Le promozioni hanno effetto a decorrere dal 1› gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.
3. Nello scrutinio per merito comparativo ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'attitudine ad assumere maggiore responsabilita' e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore si deve tenere conto, altresi', della variazione percentuale del punteggio attribuita dall'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, anche in relazione alla sede di servizio.
4. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene mediante corso di formazione dirigenziale, al quale sono ammessi i funzionari direttivi del Corpo che alla data del 31 dicembre di ciascun anno abbiano maturato nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.
5. Il corso di formazione, della durata di tre mesi, presso le scuole centrali antincendi, verte principalmente sulla gestione tecno-amministrativa degli uffici periferici e centrali di pari livello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
6. L'ammissione al corso, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo.
7. La promozione dei funzionari che hanno superato il corso decorre a tutti gli effetti dal 1› gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e viene conferito secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso di formazione.
8. Allo scrutinio per merito comparativo per il conferimento della qualifica di dirigente, si applicano le disposizioni dei commi primo, secondo e quarto dell'articolo 169 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , come sostituito dall' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .
9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per il conferimento dei posti resisi disponibili entro il 31 dicembre 1987, fatte salve le promozioni conferite secondo il turno di anzianita' alla qualifica di dirigente superiore.
Nota all'art. 25:
Si trascrivono i commi primo , secondo e quarto dell'art. 169 del D.P.R. n. 3/1957 , come sostituito dal D.P.R. n. 1077/1970 :
"Art. 169 (Scrutinio per merito comparativo). - (1) Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalita' dell'impiegato, emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
(2) Il consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni triennio, determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo al rendimento, alla qualita' del servizio prestato, alla capacita' organizzativa, ai lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilita' e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonche' alla cultura generale e alla capacita' professionale.
... (omissis)...
(4) Ogni scrutinato ha diritto di prendere visione o di ottenere, a proprie spese, copia dei criteri di valutazione dei titoli, nonche' del verbale della seduta del consiglio, del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e di quelle dei promossi".
Entrata in vigore il 13 dicembre 1988
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