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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 216/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11658/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017_009_DI_000004353_0_002 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17478/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1 , con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato il 19/05/2025 e depositato in data 18/06/2025 impugnava l'avviso di liquidazione n.2017/009/DI/000004353/0/002, notificato a mezzo PEC in data 19/03/2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli –
Ufficio Territoriale di Napoli 3 per recupero imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo n.000004353/2017 emesso dal Giudice di Pace di Napoli il 4/05/2017 per l'importo di euro 200,00, avverso l'Agenzia delle
Entrate DP II di Napoli, eccependo la carenza di motivazione in quanto non specificava quale atto era stato enunciato ai fini della tassazione aggiuntiva, l'intervenuta decadenza e la prescrizione del diritto Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli che controdeduceva la legittimità del proprio operato in applicazione dell'art.22 del DPR n.131/1986 con riguardo alla tassazione degli atti enunciati. Chiedeva il rigetto e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di un accoglimento per quanto di ragione.
In ordine alla presente fattispecie si richiama la giurisprudenza della Cassazione che con la sentenza n.28559/2019 ha stabilito che è illegittima e infondata la tassazione applicata dall'Amministrazione al contratto enunciato nel provvedimento dall'autorità giudiziaria.
Infatti il contratto sottostante non si deve considerare quale contratto enunciato ai sensi e con gli effetti dell'art.22 del DPR 131/86, ma costituisce solamente un presupposto logico. Secondo la Cassazione “Si deve invero considerare che, per potersi configurare la enunciazione, è necessario che nell'atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono ad identificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a se stante”. La tassazione in ragione dell'“enunciazione” di un atto, per legge, non soggetto a registrazione a termine fisso, all'interno di un altro atto o provvedimento dell'autorità giudiziaria per cui, invece, è richiesta la registrazione, presuppone che il primo atto sia interamente “contenuto” all'interno del secondo. Con ciò intendendosi che
è necessaria l'espressa indicazione di tutti gli “elementi essenziali” del rapporto giuridico “enunciato” affinché possa applicarsi il citato art. 22. Ne consegue che non basta che l'atto (o il contratto) già stipulato fra le parti e per il quale, di regola, non sussiste alcun obbligo di registrazione, sia semplicemente “nominato” da un altro atto o provvedimento del Giudice, perché si configuri l'obbligo di sottoporre a tassazione anche l'ulteriore rapporto preesistente fra le parti.
Alla luce di quanto evidenziato, tralasciando gli altri motivi di ricorso il cui esame appare superfluo, il Giudice monocratico accoglie il ricorso e annulla l'atto così come impugnato e, precisamente, nei limiti dell'imposta di registro applicata in misura fissa per euro 200,00 sugli atti considerati enunciati dall'Ufficio, restando legittimamente valido per l'imposta di registro in misura fissa di euro 200,00 a norma dell'art.40 del DPR
131/1986.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso e condanna l'ufficio alle spese di lite per euro 200,00 oltre oneri accessori di legge e rimborso CUT
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11658/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017_009_DI_000004353_0_002 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17478/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1 , con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato il 19/05/2025 e depositato in data 18/06/2025 impugnava l'avviso di liquidazione n.2017/009/DI/000004353/0/002, notificato a mezzo PEC in data 19/03/2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli –
Ufficio Territoriale di Napoli 3 per recupero imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo n.000004353/2017 emesso dal Giudice di Pace di Napoli il 4/05/2017 per l'importo di euro 200,00, avverso l'Agenzia delle
Entrate DP II di Napoli, eccependo la carenza di motivazione in quanto non specificava quale atto era stato enunciato ai fini della tassazione aggiuntiva, l'intervenuta decadenza e la prescrizione del diritto Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli che controdeduceva la legittimità del proprio operato in applicazione dell'art.22 del DPR n.131/1986 con riguardo alla tassazione degli atti enunciati. Chiedeva il rigetto e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di un accoglimento per quanto di ragione.
In ordine alla presente fattispecie si richiama la giurisprudenza della Cassazione che con la sentenza n.28559/2019 ha stabilito che è illegittima e infondata la tassazione applicata dall'Amministrazione al contratto enunciato nel provvedimento dall'autorità giudiziaria.
Infatti il contratto sottostante non si deve considerare quale contratto enunciato ai sensi e con gli effetti dell'art.22 del DPR 131/86, ma costituisce solamente un presupposto logico. Secondo la Cassazione “Si deve invero considerare che, per potersi configurare la enunciazione, è necessario che nell'atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono ad identificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a se stante”. La tassazione in ragione dell'“enunciazione” di un atto, per legge, non soggetto a registrazione a termine fisso, all'interno di un altro atto o provvedimento dell'autorità giudiziaria per cui, invece, è richiesta la registrazione, presuppone che il primo atto sia interamente “contenuto” all'interno del secondo. Con ciò intendendosi che
è necessaria l'espressa indicazione di tutti gli “elementi essenziali” del rapporto giuridico “enunciato” affinché possa applicarsi il citato art. 22. Ne consegue che non basta che l'atto (o il contratto) già stipulato fra le parti e per il quale, di regola, non sussiste alcun obbligo di registrazione, sia semplicemente “nominato” da un altro atto o provvedimento del Giudice, perché si configuri l'obbligo di sottoporre a tassazione anche l'ulteriore rapporto preesistente fra le parti.
Alla luce di quanto evidenziato, tralasciando gli altri motivi di ricorso il cui esame appare superfluo, il Giudice monocratico accoglie il ricorso e annulla l'atto così come impugnato e, precisamente, nei limiti dell'imposta di registro applicata in misura fissa per euro 200,00 sugli atti considerati enunciati dall'Ufficio, restando legittimamente valido per l'imposta di registro in misura fissa di euro 200,00 a norma dell'art.40 del DPR
131/1986.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso e condanna l'ufficio alle spese di lite per euro 200,00 oltre oneri accessori di legge e rimborso CUT