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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/04/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 17.04.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 23.04.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3105 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nato a [...], il [...] e residente a [...]Parte_1
(CA), via Sant'Anna n. 1, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Bottego n.
38/40, presso lo Studio dell'Avv. Luciano LOBINA, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio
pagina 1 di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana MURINO in forza di procura generale, rogito Notaio del 05.04.2016; Per_1
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“vista la comparsa di costituzione avversa, si accetta l'offerta ex adverso
formulata e si chiede che la causa sia portata a cessata materia del contendere
con il favore delle spese di lite”.
Nell'interesse del resistente:
“l'adito Tribunale, contrariis reiectis, qualora controparte accetti l'offerta
dichiarare cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese secondo
giustizia; in subordine, nel caso di mancata accettazione rigettare la domanda
poichè infondata, con vittoria di spese e competenze.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di ottenere la condanna al
[...]
pagamento di un maggiore indennizzo per malattia professionale, con decorrenza di legge e interessi legali.
2. L' Controparte_2
si è costituito in giudizio e ha formulato la seguente
[...]
proposta di liquidazione di un danno biologico per malattia professionale: “offre
pagina 2 la percentuale del 4% per la patologia a carico dei gomiti, ferme restando le
valutazioni già riconosciute per Ed lombare, condropatia bilaterale, tendinopatia
spalla dx e sx, per d.b. totale pari al 25%”.
3. Nelle note autorizzate depositate il 17.04.2025, il Procuratore del ricorrente ha dichiarato di accettare la proposta formulata dall' nelle CP_3
conclusioni rassegnate in via principale con memoria di costituzione del
16.04.2025.
4. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
5. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere
adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti,
atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta
al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una
decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ord. n.
25625).
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della
pagina 3 situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Nel caso di specie, appunto, è risultato documentalmente provato che:
− aveva presentato, il 01.03.2023, domanda al convenuto Parte_1
Ente per ottenere il riconoscimento di un maggiore indennizzo per malattia professionale;
− l' aveva respinto la domanda proposta dal ricorrente odierno e CP_3
il ricorrente, pertanto, aveva presentato opposizione contro il provvedimento adottato dall' convenuto, opposizione rigettata;
CP_2
− per tali ragioni, l'odierno ricorrente ha agito in giudizio, affinché gli venisse riconosciuto un maggiore indennizzo per le plurime malattie professionali da cui è affetto;
− l' nelle conclusioni rassegnate in via principale con memoria CP_3
di costituzione del 16.04.2025, ai solo fini conciliativi, ha formulato una proposta conciliativa contenente il riconoscimento di un danno biologico complessivo del
25%, (4% per la patologia a carico dei gomiti, ferme restando le valutazioni già
riconosciute per la patologia lombare, la condropatia bilaterale, la tendinopatia spalla dx e sx e per d.b.).
− l'odierno ricorrente ha, dunque, accettato la proposta conciliativa, ma con il favore delle spese di lite.
In difetto di un accordo compensativo tra le parti sulle spese di lite, queste ultime devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
In effetti, il riconoscimento da parte dell' del diritto del ricorrente al CP_3
risarcimento di un maggior danno biologico per una malattia professionale, sia
pagina 4 pure al fine di una risoluzione bonaria della controversia, evidenzia la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente con l'atto introduttivo.
Pertanto, in virtù del criterio di soccombenza, l'
[...]
Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, deve essere condannato a
[...]
rifondere delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Parte_1
dispositivo, in ragione della speciale semplicità della questione trattata, possono essere fissate ai minimi tariffari (anche tenuto conto del sopravvenuto accordo).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l'
[...]
, in persona Controparte_1
del Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 2.950,00 per compensi di Avvocato,
oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Luciano LOBINA, dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 23.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 5