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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/08/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3661/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio – cessazione
degli effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. EUPREPIO CURTO come da Parte_1
mandato in atti;
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/08/2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Grottaglie in data 05/12/2002 con , che Controparte_1
Per_ dalla loro unione erano nate le figlie e , rispettivamente Per_2 Persona_3
il 12/6/2001, il 6/8/2005 ed il 21/4/2010 e che il Tribunale di Taranto aveva pronunciato la loro separazione con sentenza n. 2731/2021 del 26.11.2021, adiva questo Tribunale,
chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione;
chiedeva inoltre di confermare il provvedimento di affido condiviso e collocazione di preso di sé della figlia minore (essendo Persona_3
Per_
e oramai maggiorenni sebbene non economicamente indipendenti) Per_2
nonchè il successivo provvedimento n. 18140/2023 del 18.09.2023 reso da questo
Tribunale nel procedimento di modifica delle condizioni della separazione recante R.G.
V.G. n. 2678/2022 con il quale era stato incrementato nella misura di euro 600,00 mensili l'importo che lo avrebbe dovuto versare a titolo di concorso al mantenimento CP_1
delle figlie (in ragione di euro 200,00 ciascuna); formulava infine istanza volta al riconoscimento di un assegno divorzile dell'importo di euro 200,00 mensili.
Notificato ritualmente il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
Nominato il Giudice istruttore, all'udienza del 07/05/2025 il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia separazione pronunciata con sentenza n. 2731/2021 emessa dal Tribunale di Taranto in data 26.11.2021.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale
2 nella procedura di separazione, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 l.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così
come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più
ricostituirsi.
Passando all'esame del merito, dato atto del mancato espletamento di ogni tipo di attività
istruttoria volta ad accertare la sussistenza dei presupposti volti al riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire l'assegno divorzile, ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per la conferma dei provvedimenti resi in sede di separazione con la sentenza n. 2731/2021 emessa dal Tribunale di Taranto in data 26.11.2021, e del successivo decreto n. 18140/2023 del 18.09.2023 reso nel procedimento di modifica delle condizioni della separazione recante R.G. V.G. n. 2678/2022.
Va a tal proposito osservato che la ricorrente, sulla quale ricadeva il relativo onere, non ha fornito prova alcuna né della consistenza e della conseguente inadeguatezza dei propri mezzi economici, né della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, né ancora della circostanza di aver sacrificato le proprie opportunità professionali per dedicarsi alla cura della famiglia e della casa;
il diritto a percepire l'assegno divorzile non è infatti automatico, ricadendo sul coniuge richiedente l'assegno l'onere di dimostrare tutte le circostanze poste a fondamento della propria domanda.
Non solo tale onere non è stato assolto, ma nel caso di specie può altresì evidenziarsi che la stabile convivenza della con un altro uomo ampiamente documentata e Pt_2
3 provata nel corso di giudizio di separazione definito con sentenza di questo Tribunale
n. 2731/2021 del 26.11.2021 escluda in radice il suo diritto a percepire l'assegno divorzile, così come può chiaramente evincersi dalla ampia e condivisibile motivazione posta dal collegio a fondamento della revoca dell'assegno di mantenimento già previsto in sede presidenziale.
Quanto alla prole, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per confermare il regime di affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_3
collocazione presso il domicilio materno e con diritto di visita paterno da esercitarsi nelle forme e nei tempi stabiliti in sede di separazione, nonché l'obbligo posto a carico dello di corrispondere alla la somma mensile di euro 600,00 a titolo di CP_1 Pt_2
Per_ concorso al mantenimento delle figlie e in ragione di Per_2 Persona_3
euro 200,00 per ciascuna;
oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie.
E' opportuno infine osservare che il convenuto, rimanendo contumace, nulla ha inteso dedurre in ordine alle avverse istanze.
Le spese del giudizio, infine, vanno opportunamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso presentato in data 11/08/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 05/12/2002
nel Comune di Grottaglie (TA) da , nata a [...] Parte_1
il 25/11/1983, e , nato a [...] il [...], Controparte_1
4 trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Grottaglie (TA), dell'anno 2002, parte
2, serie A, volume 1, numero 152;
2. affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso Persona_3
l'abitazione materna e con conferma del diritto di visita del padre previsto in sede di separazione;
3. pone a carico dello l'obbligo di corrispondere alla la somma mensile CP_1 Pt_2
Per_ di euro 600,00 a titolo di concorso al mantenimento delle figlie e Per_2 Per_3
in ragione di euro 200,00 per ciascuna;
oltre alla rivalutazione annuale secondo
[...]
gli indici ISTAT ed alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie;
4. rigetta la domanda volta alla corresponsione dell'assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
5. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
6. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 25/07/2025
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola
5
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3661/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio – cessazione
degli effetti civili del matrimonio
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. EUPREPIO CURTO come da Parte_1
mandato in atti;
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/08/2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Grottaglie in data 05/12/2002 con , che Controparte_1
Per_ dalla loro unione erano nate le figlie e , rispettivamente Per_2 Persona_3
il 12/6/2001, il 6/8/2005 ed il 21/4/2010 e che il Tribunale di Taranto aveva pronunciato la loro separazione con sentenza n. 2731/2021 del 26.11.2021, adiva questo Tribunale,
chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione;
chiedeva inoltre di confermare il provvedimento di affido condiviso e collocazione di preso di sé della figlia minore (essendo Persona_3
Per_
e oramai maggiorenni sebbene non economicamente indipendenti) Per_2
nonchè il successivo provvedimento n. 18140/2023 del 18.09.2023 reso da questo
Tribunale nel procedimento di modifica delle condizioni della separazione recante R.G.
V.G. n. 2678/2022 con il quale era stato incrementato nella misura di euro 600,00 mensili l'importo che lo avrebbe dovuto versare a titolo di concorso al mantenimento CP_1
delle figlie (in ragione di euro 200,00 ciascuna); formulava infine istanza volta al riconoscimento di un assegno divorzile dell'importo di euro 200,00 mensili.
Notificato ritualmente il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
Nominato il Giudice istruttore, all'udienza del 07/05/2025 il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia separazione pronunciata con sentenza n. 2731/2021 emessa dal Tribunale di Taranto in data 26.11.2021.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale
2 nella procedura di separazione, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 l.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così
come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più
ricostituirsi.
Passando all'esame del merito, dato atto del mancato espletamento di ogni tipo di attività
istruttoria volta ad accertare la sussistenza dei presupposti volti al riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire l'assegno divorzile, ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per la conferma dei provvedimenti resi in sede di separazione con la sentenza n. 2731/2021 emessa dal Tribunale di Taranto in data 26.11.2021, e del successivo decreto n. 18140/2023 del 18.09.2023 reso nel procedimento di modifica delle condizioni della separazione recante R.G. V.G. n. 2678/2022.
Va a tal proposito osservato che la ricorrente, sulla quale ricadeva il relativo onere, non ha fornito prova alcuna né della consistenza e della conseguente inadeguatezza dei propri mezzi economici, né della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, né ancora della circostanza di aver sacrificato le proprie opportunità professionali per dedicarsi alla cura della famiglia e della casa;
il diritto a percepire l'assegno divorzile non è infatti automatico, ricadendo sul coniuge richiedente l'assegno l'onere di dimostrare tutte le circostanze poste a fondamento della propria domanda.
Non solo tale onere non è stato assolto, ma nel caso di specie può altresì evidenziarsi che la stabile convivenza della con un altro uomo ampiamente documentata e Pt_2
3 provata nel corso di giudizio di separazione definito con sentenza di questo Tribunale
n. 2731/2021 del 26.11.2021 escluda in radice il suo diritto a percepire l'assegno divorzile, così come può chiaramente evincersi dalla ampia e condivisibile motivazione posta dal collegio a fondamento della revoca dell'assegno di mantenimento già previsto in sede presidenziale.
Quanto alla prole, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per confermare il regime di affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_3
collocazione presso il domicilio materno e con diritto di visita paterno da esercitarsi nelle forme e nei tempi stabiliti in sede di separazione, nonché l'obbligo posto a carico dello di corrispondere alla la somma mensile di euro 600,00 a titolo di CP_1 Pt_2
Per_ concorso al mantenimento delle figlie e in ragione di Per_2 Persona_3
euro 200,00 per ciascuna;
oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie.
E' opportuno infine osservare che il convenuto, rimanendo contumace, nulla ha inteso dedurre in ordine alle avverse istanze.
Le spese del giudizio, infine, vanno opportunamente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso presentato in data 11/08/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 05/12/2002
nel Comune di Grottaglie (TA) da , nata a [...] Parte_1
il 25/11/1983, e , nato a [...] il [...], Controparte_1
4 trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Grottaglie (TA), dell'anno 2002, parte
2, serie A, volume 1, numero 152;
2. affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso Persona_3
l'abitazione materna e con conferma del diritto di visita del padre previsto in sede di separazione;
3. pone a carico dello l'obbligo di corrispondere alla la somma mensile CP_1 Pt_2
Per_ di euro 600,00 a titolo di concorso al mantenimento delle figlie e Per_2 Per_3
in ragione di euro 200,00 per ciascuna;
oltre alla rivalutazione annuale secondo
[...]
gli indici ISTAT ed alla contribuzione nella misura del 50% delle spese straordinarie;
4. rigetta la domanda volta alla corresponsione dell'assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
5. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
6. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 25/07/2025
Il Presidente est.
Dott. Martino Casavola
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