Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/06/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 392 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato Parte_1 C.F._1
a Conflenti (CZ), il 13.04.1957, elettivamente domiciliato presso lo studio Legale dell'Avv. Giuseppe Vittorio
MARINO - CF - che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce C.F._2 al ricorso e sig.ra - CF - nata a [...] ed in data Controparte_1 C.F._3
16.10.1960, a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. RASO MIRELLA - CF - C.F._4 elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 26 maggio 2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 15.05.2025 - che i ricorrenti, in data 21.12.1980, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario in Conflenti (CZ), con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune, al numero
23, parte II, serie A, anno 1980.
• Che gli stessi hanno stabilito la residenza coniugale in Conflenti, alla via Garibaldi nr. 411;
• Che dalla loro unione sono nati i figli: c.f.: , nata a [...] Persona_1 C.F._5
Terme (CZ) il 20.04.1984, maggiorenne autosufficiente;
, c.f.: Controparte_2 C.F._6 nato il [...], a [...], coniugato e autosufficiente;
• Che il SI , attualmente è pensionato;
Parte_1
• Che la SI.r attualmente è pensionata;
Controparte_1
• Che profonde divergenze di carattere hanno fatto venire meno la comunione spirituale e materiale fra gli stessi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, fino a giungere alla comune volontà di separarsi accordandosi circa gli aspetti patrimoniali successivi alla separazione:
- 1. Casa coniugale:
• Il ricorrente, trasferisce alla resistente, il Parte_1 Controparte_1 proprio diritto di proprietà sull'immobile sito in Conflenti (CZ) via Giuseppe Garibaldi 373/407, identificato catastalmente come segue: Foglio 12, Particella 370, Sub 2, Categoria A/6, Classe 2 2 vani, superficie catastale mq 40 Foglio 12, Particella 829, Sub 1, Categoria C/2, Classe 3 mq 18, superficie catastale mq 30;
La resistente diviene proprietaria esclusiva dell'immobile.
- 2. Terreni agricoli:
• Il ricorrente trasferisce alla resistente i seguenti terreni agricoli:
Foglio 6, Particella 12, VIGNETO 1, Reddito Dominicale € 28,45, Reddito Agrario € 11,59;
Foglio 6, Particella 16 - VIGNETO 2, Reddito Dominicale €5,51, Reddito Agrario €2,42;
Foglio 19, particella 330, Reddito Dominicale €1,39, Reddito Agrario €0,46.
- 3. Esenzione fiscale:
• Le parti richiedono che il trasferimento immobiliare e dei terreni sia dichiarato esente da imposte e tasse ai sensi dell'art. 19, legge 6 marzo 1987 n. 74.
- 4. Regolarità degli atti:
• Le parti dichiarano che l'immobile trasferito è conforme alle risultanze catastali e agli atti depositati, ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, legge 27.2.1985 n. 52.
Tutto quanto sopra premesso, concludevano chiedendo all'adito Tribunale di:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente.
2. Omologare gli accordi patrimoniali raggiunti tra le parti.
3. Trasferire il diritto di proprietà di sull'immobile sito in Conflenti (CZ) via Parte_1
Giuseppe Garibaldi 373/407, a favore di Controparte_1
4. Trasferire i diritti dominicali sui terreni sopra descritti a favore di Controparte_1
5. Ordinare la trascrizione degli atti di trasferimento presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
6. Dichiarare il trasferimento esente da imposte e tasse ai sensi dell'art. 19, legge 6 marzo 1987 n. 74.
7. Ammettere i ricorrenti in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato (vedi, in forma pressoché testuale, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 392 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig.
[...]
- CF - nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 3
presso lo studio Legale dell'Avv. Giuseppe Vittorio MARINO - CF - che lo rappresenta e C.F._2 difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e sig.ra - CF Controparte_1
- nata a Martirano (CZ) ed in data 16.10.1960, a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. C.F._3
RASO MIRELLA - CF - elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta C.F._4 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e, con provvedimento emesso in data 16 maggio 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte,
a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 10 giugno 2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 26 maggio 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha chiesto che venisse omologato l'accordo di separazione con, parere favorevole reso in data 17 maggio 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – maggiorenni e autosufficienti, e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. 4
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia,
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 392 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio Legale dell'Avv. Giuseppe Vittorio MARINO - CF
- che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e C.F._2 sig.ra - CF - nata a nata a [...] ed in data 16.10.1960, Controparte_1 C.F._3
a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. RASO MIRELLA - CF - elettivamente C.F._4 domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. Parte_1
- CF - nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso lo
[...] C.F._1 studio Legale dell'Avv. Giuseppe Vittorio MARINO - CF - che lo rappresenta e difende in C.F._2 giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e sig.ra - CF Controparte_1 C.F._3
- nata a [...] ed in data 16.10.1960, a sua volta rappresentata e difesa dall'avv. RASO MIRELLA -
CF - elettivamente domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in C.F._4 calce al ricorso congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
- 1. Casa coniugale:
• Il ricorrente, trasferisce alla resistente, il Parte_1 Controparte_1 proprio diritto di proprietà sull'immobile sito in Conflenti (CZ) via Giuseppe Garibaldi 373/407, identificato catastalmente come segue: Foglio 12, Particella 370, Sub 2, Categoria A/6, Classe 2 2 vani, superficie catastale mq 40 Foglio 12, Particella 829, Sub 1, Categoria C/2, Classe 3 mq 18, superficie catastale mq 30;
La resistente diviene proprietaria esclusiva dell'immobile.
- 2. Terreni agricoli:
• Il ricorrente trasferisce alla resistente i seguenti terreni agricoli:
Foglio 6, Particella 12, VIGNETO 1, Reddito Dominicale € 28,45, Reddito Agrario € 11,59;
Foglio 6, Particella 16 - VIGNETO 2, Reddito Dominicale €5,51, Reddito Agrario €2,42;
Foglio 19, particella 330, Reddito Dominicale €1,39, Reddito Agrario €0,46.
ORDINA
- che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Conflenti (CZ) – atto n. 23, parte II, serie A, anno 1980 - per la trascrizione, le 5
annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- la trascrizione degli atti di trasferimento presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)