Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/06/2025, n. 3217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3217 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.3164/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), in persona del Curatore, con Parte_1 P.IVA_1
sede in Belpasso, via F.lli Pinzon n. 3, elettivamente domiciliato in Catania Piazza Trento n. 2, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Augello che lo rappresenta e difende giusto provvedimento autorizzativo del G.D. del 11.3.2024;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), nata a [...] il [...], (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_3
), nato a [...] il [...], (C.F. C.F._3 CP_4
), nato a [...] il [...], (C.F. C.F._4 Controparte_5
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Catania Piazza C.F._5
Trento n. 2, presso lo studio dell'Avv. Antonella Mobilia che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di costituzione;
RESISTENTI
(C.F. ), nata il [...] a Controparte_6 C.F._6
Paternò;
RESISTENTE CONTUMACE
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza di discussione del 18.6.2025, in questa sede da
1
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 27.03.2024, il Parte_1
ha convenuto in giudizio i resistenti chiedendo al Tribunale di Catania l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare l'inefficacia, nei confronti del Fallimento ricorrente, ex artt. 66 L.F. e 2901
c.c., dell'atto di donazione in Notar di Paternò del 19.5.2022, ai numeri rep. 91939 e Persona_1 racc. 19802, trascritto in data 6.6.2022, presso l'Agenzia delle Entrate di Catania, ai nn.
25203/19109; indi, per l'effetto, riconoscere al fallimento ricorrente, ai sensi dell'art. 2902 c.c., il diritto di promuovere le azioni esecutive o conservative sulle quote immobiliari che formano oggetto dell'atto impugnato, ivi incluso il diritto al versamento del c.d. tantundem per l'importo pari al valore delle quote immobiliari alienate. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
A fondamento della domanda, la Curatela attrice ha dedotto che in Controparte_6
qualità di amministratore unico della società si era resa autrice di numerosi atti Parte_1
di mala gestio, e che, a seguito dell'esperimento di azione di responsabilità, come accertato dalla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Catania n. 3390/2022 del 23.7.2022 resa a definizione del giudizio N.R.G. 9614/2016.
Ha dedotto che, circa due mesi prima di tale sentenza di condanna, la si era disfatta delle quote CP_1
di proprietà di tutti i suoi beni immobili residui, donandoli al padre, ai fratelli ed alle sorelle con atto di donazione in Notar di Paternò del 19.5.2022, ai numeri rep. 91939 e racc. 19802. Persona_1
Ha conseguentemente chiesto la declaratoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 e ss. c.c., nei propri confronti, di inefficacia dell'atto notarile di donazione delle quote di comproprietà su svariati beni del socio condannata al risarcimento dei danni con sentenza civile di Controparte_6
accertamento della responsabilità sociale passata in giudicato. Atteso che alcuni degli immobili oggetto della donazione, nelle more dell'instaurazione del presente giudizio, erano stati compravenduti a terzi, ha chiesto il riconoscimento del diritto, ai sensi dell'art. 2902 c.c., di promuovere le azioni esecutive o conservative sulle quote immobiliari che formano oggetto dell'atto impugnato, ivi incluso il diritto al versamento del c.d. tantundem per l'importo pari al valore delle quote immobiliari alienate.
Con memoria depositata in data 14.10.2024, si sono costituiti tutti i resistenti, ad eccezione di
[...]
rimasta contumace, che hanno contestato la sussistenza dei presupposti per la Controparte_6
declaratoria ex art. 2901 c.c. e dedotto di aver formulato una proposta stragiudiziale transattiva alla
Curatela di corresponsione delle somme percepite per l'intervenuta vendita degli immobili a terzi per le
2 quote di proprietà della debitrice. Hanno concluso chiedendo al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare rigettare tutte le richieste di parte attrice;
2) Nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste della Curatela Fallimentare, ove non venisse considerata congrua l'offerta rinnovata in seno al presente atto relativamente alla liquidazione delle somme concernenti le sole quote dei beni immobili alienati, per cui è revocatoria, si chiede la nomina di un CTU per procedere alla corretta stima dei beni ed alla conseguente valutazione della quota pro indiviso oggetto di revocatoria;
3) con vittoria di spese”.
Con ordinanza del 4.4.2025, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.6.2025.
Ciò premesso, in diritto, si osserva quanto segue.
Come noto, i presupposti necessari per l'accoglimento dell'azione ex art. 2901 cod. civ. sono:
-l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore in revocatoria e debitore;
nel caso di azione revocatoria proposta dal curatore fallimentare, esso coincide con i crediti ammessi al passivo fallimentare;
la legittimazione del curatore all'esperimento dell'azione revocatoria è, infatti, sostitutiva di quella dei creditori (Cass. Civ. n. 11763/2006).
- l'effettività del danno (eventus damni), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo;
- la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni);
- in ipotesi di atto oneroso, la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo (partecipatio fraudis);
- la dolosa preordinazione se il compimento dell'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito
(consilium fraudis).
Nella fattispecie in oggetto ricorrono tutti i presupposti dell'azione revocatoria.
La Curatela fallimentare agisce con l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. contro l'atto di donazione di quote di comproprietà su svariati beni del socio Controparte_6
condannata al risarcimento dei danni con sentenza civile di accertamento della responsabilità sociale passata in giudicato.
Con riguardo al credito attoreo, è sufficiente rilevare che è stata acquisita agli atti la sentenza definitiva n.3390/2022 del 23.7.2022, resa a definizione del giudizio N.R.G. 9614/2016 del Tribunale di Catania, con la quale la donante nella sua qualità di amministratore, è stata Controparte_6 condannata a corrispondere la somma di €370.447,00, oltre interessi e rivalutazione decorrenti dal
23.05.2016, alla Curatela del (doc. n. 3 fascicolo di parte Parte_1
ricorrente).
3 Con riferimento al pregiudizio cagionato alle ragioni del creditore dall'atto dispositivo (c.d. eventus damni) ed il conseguente depauperamento della garanzia patrimoniale posta a presidio delle ragioni del creditore, appare opportuno evidenziare che, “in tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore e, dunque, l'impossibilità del creditore di conseguire aliunde la prestazione, risultando sufficiente che con il compimento dell'atto si sia reso più incerto o difficile il soddisfacimento del credito” (Cass. n. 9170/2015; Cass. n. 1902/2015).
Una volta, quindi, che il creditore che agisca in revocatoria abbia provato il concretizzarsi di una variazione quantitativa o anche qualitativa del patrimonio del debitore, "incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore" (Cass. n. 7507/2007; Cass. n. 12678/2001), ovvero che il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. n. 4578/1998).
Il panorama probatorio disponibile e soprattutto la contumacia della resistente/debitrice non consente di ravvisare elementi probatori contrari idonei a contrastare la prova fornita dal ricorrente del mutamento quantitativo e qualitativo apportato al patrimonio del debitore, per il tramite dell'atto dispositivo, in difetto di alcuna prova dell'idoneità del patrimonio residuo alla soddisfazione del credito vantato dalla parte creditrice.
Anche l'elemento soggettivo appare provato, soprattutto nel caso di specie, ove trattasi di un atto successivo al sorgere del credito, per il quale è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore.
Per quanto concerne la posizione dei terzi, va evidenziato che la gratuità dell'atto impugnato rileva sul piano dei limiti soggettivi entro cui l'accertamento dell'atteggiamento psicologico deve essere condotto. Nell'ipotesi di atto a titolo gratuito, infatti, il consilium fraudis deve sussistere soltanto in capo al debitore e non è invece necessario che il terzo fosse consapevole del pregiudizio o fosse partecipe della sua dolosa preordinazione, in quanto il conflitto tra creditore, che tende ad evitare un danno ed il terzo che comunque consegue un vantaggio, senza un corrispondente sacrificio, si risolve in favore del primo.
Con riferimento agli atti a titolo gratuito, infatti, non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo, considerato che al beneficiario dell'atto dispositivo "qui certat de lucro captando", mentre il creditore,
"qui certat de damno vitando".
Applicando tali principi al caso di specie, appare evidente che, ai fini dell'integrazione del presupposto
4 soggettivo, è sufficiente la mera consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie (scientia damni) ovvero la previsione di un mero danno potenziale, da accertarsi anche a mezzo del ricorso a criteri probatori di carattere presuntivo (Cass. n. 8824/2021; Cass. 16221/2019).
Tanto evidenziato, non residuano dubbi in ordine al fatto che la resistente contumace, al momento della donazione delle quote di proprietà sugli immobili ai propri congiunti, fosse ben consapevole che avrebbe pregiudicato le ragioni creditorie della odierna parte ricorrente, in ragione non solo della alterazione quantitativa e qualitativa del suo patrimonio (in assenza di ulteriori cespiti patrimoniali) ma anche in considerazione della maggiore difficoltà ed incertezza che tale atto avrebbe determinato rispetto al concreto recupero del credito.
A ciò si aggiunga la tempistica di dismissione immobiliare che è tale da far ritenere che vi fosse una consequenzialità dell'atto revocando in pregiudizio delle ragioni creditorie ben note, pienamente funzionale al disegno di sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale dei terzi.
Pertanto, la domanda proposta da parte ricorrente deve essere accolta e, per l'effetto, va dichiarato inefficace nei confronti del ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di Parte_1
donazione in Notar di Paternò del 19.5.2022, ai numeri rep. 91939 e racc. 19802, Persona_1
trascritto il 6.6.2022, con il quale si è spogliata delle quote di sua Controparte_6
proprietà sui seguenti beni immobili:
- quota pari a 2/30 indivisi dell'appartamento a piano terra, sito in Paternò (CT), via Vercelli 52-54, composto da tre vani e accessori, confinante a nord con proprietà , a est con proprietà R_
, a sud con proprietà e a ovest con via Vercelli;
censito al Catasto Fabbricati del Per_3 Per_4
Comune di Paternò, al foglio 61, particella 2073, subalterno 1, superficie catastale totale mq 68, totale escluse aree scoperte mq 68, categoria A/4 – Cl. 3, vani 4,5, R.C. euro 158,04,
- quota pari a 2/30 indivisi dell'appartamento a piano primo, sito in Paternò (CT), via Vercelli 52-54, composto da due vani, due camerini e accessori, confinante a nord con proprietà , a est con R_
proprietà , a sud con proprietà e a ovest con via Vercelli;
censito al Catasto Per_3 Per_4
Fabbricati del Comune di Paternò, al foglio 61, particella 2073, subalterno 5, superficie catastale totale mq 100, totale escluse aree scoperte mq 98, categoria A/3 – Cl. 3, vani 5, R.C. euro 258,23,
- quota pari a 2/30 indivisi dell'appartamento a piano secondo, sito in Paternò (CT), via Vercelli 54, composto da tre vani accessori, confinante a nord con proprietà , a est con proprietà , R_ Per_3
a sud con proprietà a ovest con via Vercelli;
censito al Catasto Fabbricati del Comune di Per_4
Paternò, al foglio 61, particella 2073, subalterno 3, superficie catastale totale mq 100, totale escluse aree scoperte mq 98, categoria A/3 – Cl. 3, vani 4,5, R.C. euro 232,41;
5 - quota pari a 2/30 indivisi dell'appartamento a piano terzo, sito in Paternò (CT), via Vercelli 54, composto da un vano e accessori con terrazza a livello, confinante a nord con proprietà , a est R_
con proprietà , a sud con proprietà e a ovest con via Vercelli;
censito al Catasto Per_3 Per_4
Fabbricati del Comune di Paternò, al foglio 61, particella 2073, subalterno 6, superficie catastale totale mq 55, totale escluse aree scoperte mq 44, categoria A/3 – Cl. 3, vani 2, R.C. euro 103,29;
- quota pari a 432/19440 indivisi dell'appartamento a piano rialzato in Paternò (CT), via G. Galilei 26, costituito da tre vani e accessori, confinante a nord con via G. Galilei, a est con androne e vano scala e a ovest con proprietà ; censito al Catasto Fabbricati del Comune di Paternò al foglio 51, Per_5
particella 920, subalterno 3, superficie catastale totale mq 103, totale escluse aree scoperte mq 98, categoria A/ 2 – Cl. 3, vani 5,5, R.C. euro 397,67,
- quota pari a 432/19440 indivisi del vano garage a piano secondo cantinato, in Paternò (CT), via G.
Galilei 26, confinante a nord con terrapieno, a sud con corsia di manovra e a est e ovest con proprietà di terzi;
censito al Catasto Fabbricati del Comune di Paternò al foglio 51, particella 920, subalterno 19, superficie totale 10 mq, categoria C/ 6 – Cl. 2, mq 10, R.C. euro 34,09;
- quota pari a 2/30 indivisi del vano sottotetto adibito a locale deposito e sgombero al piano terzo, sito in Letojanni (ME), c.da Papale, via Monte Bianco 13, confinante a nord in parte con vano scala e in parte con altro locale sottotetto di proprietà a est con fabbricato di proprietà a sud con CP_7 Pt_2
area soprastante il secondo piano dello stesso corpo e a ovest con area sovrastante terreno libero del complesso stesso;
censito al Catasto Fabbricati del Comune di Letojanni al foglio 12, particella 289, subalterno 25, superficie catastale totale mq 66, categoria C/2 – Cl. 1, consistenza mq 51, R.C. euro
115,89.
E' poi rimasto incontestato nel corso del giudizio che le quote di 2/30 indivisi del vano sottotetto adibito a locale deposito e sgombero al piano terzo - sito in Letojanni (ME), c.da Papale, via Monte
Bianco 13 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Letojanni al foglio 12, particella 289, subalterno
25, superficie catastale totale mq 66, categoria C/2 - Cl. 1, consistenza mq 51, R.C. euro 115,89 - e di
432/19440 indivisi dell'appartamento a piano rialzato e del vano garage a piano secondo cantinato - in
Paternò (CT), via G. Galilei 26 censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Paternò al foglio 51, particella 920, sub3 e 19 - siano state successivamente alienate, con due distinti atti in data 19.05.2022
e 21.09.2023, a terzi.
All'udienza di discussione la Curatela ha da ultimo reiterato la richiesta del tantundem ed assodato che gli immobili in questione non sono più nella disponibilità materiale e giuridica della resistente.
Va al riguardo richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “…. a proposito
6 dell'azione revocatoria fallimentare che è agevolmente estensibile all'azione ordinaria (Cass. civ., sez.
6-1, ord. 8 novembre 2017 n. 26425), oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sè, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante
l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore” e “il giudice può, anche d'ufficio, pronunciare la condanna al pagamento dell'equivalente monetario in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, in quanto la relativa domanda è ricompresa implicitamente nell'azione revocatoria stessa” (Cass. civ. n. 11440/2014; Cass. civ. n. 14098/2009).
La curatela ricorrente non ha contestato il valore/prezzo dei beni oggetto delle successive alienazioni opponendosi peraltro all'ammissione di una CTU a tal fine richiesta dalla parte resistente.
La domanda di reintegrazione per equivalente pecuniario va pertanto accolta facendo riferimento al prezzo stabilito negli atti di vendita del 19.05.2022 (prezzo complessivo di €15.000,00) e di quello del
21.9.2023 (prezzo complessivo di €65.000,00).
Va dunque disposta la condanna alla restituzione dell'equivalente in denaro in favore della parte ricorrente che può essere determinato in relazione alla quota di 2/30 compravenduta per il prezzo complessivo di €15.000,00, in €1.000,00 ed in relazione alla quota di 432/19440 compravenduta per il prezzo complessivo di €65.000,00, in €1.444,44, oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti resistenti, in solido, e liquidate in favore della ex D.M. 55/2014 e succ. Parte_3
modif., secondo lo scaglione di valore di riferimento pari al valore del credito vantato da chi agisce in revocatoria (Cass. 2024 n. 8818; Cass. 2023 n. 25883; Cass. 2020 n. 3697; Cass. 2014 n.10089), per tutte le fasi secondo i parametri ridotti ai minimi, tenuto conto ex art.4 co.4 d.m. cit. dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta in assenza di attività istruttoria in senso stretto, per la natura documentale della causa, in assenza di scritti conclusionali e per la non complessità delle questioni trattate, nonché tenuto conto della condotta extraprocessuale tenuta dai resistenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie la domanda revocatoria promossa dal (C.F. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del Curatore, e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti del Parte_1
l'atto di donazione in Notar di Paternò del 19.5.2022, ai numeri rep.
[...] Persona_1
7 91939 e racc. 19802, trascritto il 6.6.2022, stipulato da in favore dei Controparte_6
resistenti, avente oggetto le quote di comproprietà sugli immobili meglio indicati in parte motiva e, con riferimento alle quote di comproprietà oggetto degli atti di cessione a terzi del 19.05.2022 e del
21.09.2023, meglio descritti in parte motiva, condanna i resistenti, in solido, al pagamento, in favore della Curatela ricorrente, della somma di €2.444,44, oltre interessi legali dalla domanda;
condanna i resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, in favore del Parte_1
che si liquidano in €7.860,30 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15% iva e
[...]
c.p.a. se dovuti per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 19/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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