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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/05/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6366/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - SOMMINISTRAZIONE DI GAS
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annabella Parte_1
Messina e Gaetano Bianco, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Controparte_1
Rotondi, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 27/03/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1378/2016 notificatogli in data14.09.2016 dalla per euro Controparte_1
6.605,91 oltre accessori, sulla base della fatture emesse per somministrazione di gas naturale all'utenza intestata ad esso opponente, deducendo a motivi: 1) la mancata sottoscrizione di alcun contratto con la Controparte_1
2) il mancato consenso alla cessione del contratto;
3) l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio, atteso che le fatture sono atti di provenienza unilaterale, che comunque non aveva ricevuto, non provano l'esecuzione della prestazione;
4) la non corrispondenza delle fatture ai reali consumi, risultando quelli fatturati emesse su letture presuntive e non su lettre effettive del misuratore del gas;
5) la prescrizione del credito.
Esponeva di aver ricevuto la lettera raccomandata a.r. del 22.2.2016 della società ricorrente con richiesta di pagamento della somma di euro 7.703,50
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 per presunte fatture scadute ed impagate, a cui aveva risposto con lettera raccomandata a mezzo pec del 22.3.2016, con la quale aveva contestato integralmente le presupposte comunicazioni in essa richiamate ma in realtà mai ricevute e allegando che non erano stati indicati in alcun modo i criteri in base ai quali si era pervenuti alla richiesta dell'indicato importo di euro
7.703,50. Ribadiva che le fatture azionate in monitorio non erano basate sulla effettiva lettura dei gruppi di misura, bensì presuntive e, peraltro, stimate in base a non precisati criteri e con conguagli esorbitanti e calcolati in uniche fatture a distanza anche di anni dalle singole forniture senza che nel frattempo fossero state eseguite le dovute letture e sulla scorta di una contabilità a dir poco lacunosa e talvolta ricalcolando consumi già fatturati e regolarmente pagati, essendogli stato addirittura a un certo punto riferito che la sua posizione era scomparsa dalla banca dati, a conferma della impossibilità di esattamente calcolare quanto eventualmente dallo stesso ancora dovuto, oltre a quanto già versato in maniera ingente. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, la deduceva Controparte_1
l'infondatezza della doglianza relativa alla non sottoscrizione di alcun contratto con la opposta, atteso che essa opposta era subentrata nel rapporto di somministrazione per effetto della cessione del ramo di azienda di cui all'atto per notaio del 20.12.2013 Rep. 78041, Racc. Persona_1
20168, di cui l'opponente era ben a conoscenza siccome egli era stato informato con la comunicazione del 01.01.2014, inviatagli in uno alla fattura n. 0032556/2014 del 05.05.2014, Aggiungeva che alcuna norma imperativa impone un determinato comportamento alla società che subentra in una cessione di ramo di azienda circa le comunicazioni ai clienti finali e che la materia è regolata dalla Autorità Garante per la vendita di Energia Elettrica e
Gas, la quale – con l'emanazione del codice di condotta commerciale del 29 marzo 2007, aveva stabilito, al suo art. 7, l'obbligo di informativa preventiva in caso di modifiche contrattuali unilaterali. Detto obbligo si era concretizzato nella trasmissione ai clienti interessati dalla modifiche proposte, una comunicazione scritta ove veniva riportato il testo della clausola oggetto di modifica, la data di decorrenza della variazione, nonché la facoltà, per il cliente, di esercitare il diritto di recesso dal contratto, che nel caso in esame il non aveva esercitato, continuando ad usufruire di un servizio di Parte_1 somministrazione del gas presso la sua utenza- Allegava che le fatture azionate in monitorio, tutte spedite all'opponente a mezzo posta, contenevano fedelmente tutti i dettagli relativi all'utenza, i costi, i consumi, i coefficienti di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 calcolo, le imposte ed ogni altro elemento utile ai fini della esatta comprensione della fatturazione. Aggiungeva che l'utenza dell'opponente, in data 31.12.2015 era stata chiusa per morosità allorquando il proprio misuratore riportava la lettura di 20.280 mc., come risultante dalla fattura n.
020177/2016 del 21.01.2016 e, in sede di ripristino e pagamento della morosità, il nulla ebbe ad osservare in ordine alla fornitura in capo Parte_1 alla e ad un presunto mancato consenso alla Controparte_1 intervenuta cessione di ramo di azienda. Rilevava, infine, che alcuna prescrizione quinquennale era maturata e per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Effettuata una proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. non accettata dall'opposta, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperita la mediazione, rigettate le richieste di prove dichiarative, ritentata una nuova proposta conciliativa non accettata dall'opposta, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni dell'opposta in ordine alla genericità delle contestazioni contenute nell'opposizione, atteso che l'opponente ha contestato, deducendo circostanze di fatto e motivando, i consumi fatturati in quanto non rispondenti a quelli effettivi. In particolare ha evidenziato che il contatore era stato sigillato per morosità, per cui non potevano aversi altri consumi, peraltro ricavati non da letture effettive ma da presunzioni sulla base dei consumi pregressi.
A fronte di dette contestazioni sui consumi effettivi , l'opposta nulla di nuovo ha dedotto e documentato nel prosieguo del giudizio. In particolare già dopo l'opposizione avrebbe dovuto produrre le letture eseguite dalla società distributrice nel periodo di riferimento, sufficienti a provare l'effettività e l'esatta misura delle prestazioni di somministrazione di gas fatte all'opponente, anche perché le fatture, in quanto documenti fiscali di provenienza unilaterale, non costituiscono prova delle prestazioni effettuate, segnatamente quanto la misura delle prestazioni stesse risultano giudizialmente contestate.
L'opposta, anzi, avrebbe dovuto già avere a sua disposizione, per il periodo dei consumi fatturati, le rilevazioni dei consumi fatti per ciascun periodo dalla società proprietaria e gestore della rete e dei contatori, che notoriamente è diversa dalle società che vendono l'energia ai singoli utenti.
Non è dato capire per quali motivi non ha prodotto tale documentazione, che
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 necessariamente doveva avere a sua disposizione, altrimenti non avrebbe potuto emettere le fatture azionate.
Essendo rimasta non provata l'effettività delle prestazioni eseguite e quindi l'an ed il quantum del preteso credito, il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo riguardo ad un valore della causa rientrante tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffaria media per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese di contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 13.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6366/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - SOMMINISTRAZIONE DI GAS
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annabella Parte_1
Messina e Gaetano Bianco, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Controparte_1
Rotondi, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 27/03/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1378/2016 notificatogli in data14.09.2016 dalla per euro Controparte_1
6.605,91 oltre accessori, sulla base della fatture emesse per somministrazione di gas naturale all'utenza intestata ad esso opponente, deducendo a motivi: 1) la mancata sottoscrizione di alcun contratto con la Controparte_1
2) il mancato consenso alla cessione del contratto;
3) l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio, atteso che le fatture sono atti di provenienza unilaterale, che comunque non aveva ricevuto, non provano l'esecuzione della prestazione;
4) la non corrispondenza delle fatture ai reali consumi, risultando quelli fatturati emesse su letture presuntive e non su lettre effettive del misuratore del gas;
5) la prescrizione del credito.
Esponeva di aver ricevuto la lettera raccomandata a.r. del 22.2.2016 della società ricorrente con richiesta di pagamento della somma di euro 7.703,50
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 per presunte fatture scadute ed impagate, a cui aveva risposto con lettera raccomandata a mezzo pec del 22.3.2016, con la quale aveva contestato integralmente le presupposte comunicazioni in essa richiamate ma in realtà mai ricevute e allegando che non erano stati indicati in alcun modo i criteri in base ai quali si era pervenuti alla richiesta dell'indicato importo di euro
7.703,50. Ribadiva che le fatture azionate in monitorio non erano basate sulla effettiva lettura dei gruppi di misura, bensì presuntive e, peraltro, stimate in base a non precisati criteri e con conguagli esorbitanti e calcolati in uniche fatture a distanza anche di anni dalle singole forniture senza che nel frattempo fossero state eseguite le dovute letture e sulla scorta di una contabilità a dir poco lacunosa e talvolta ricalcolando consumi già fatturati e regolarmente pagati, essendogli stato addirittura a un certo punto riferito che la sua posizione era scomparsa dalla banca dati, a conferma della impossibilità di esattamente calcolare quanto eventualmente dallo stesso ancora dovuto, oltre a quanto già versato in maniera ingente. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, la deduceva Controparte_1
l'infondatezza della doglianza relativa alla non sottoscrizione di alcun contratto con la opposta, atteso che essa opposta era subentrata nel rapporto di somministrazione per effetto della cessione del ramo di azienda di cui all'atto per notaio del 20.12.2013 Rep. 78041, Racc. Persona_1
20168, di cui l'opponente era ben a conoscenza siccome egli era stato informato con la comunicazione del 01.01.2014, inviatagli in uno alla fattura n. 0032556/2014 del 05.05.2014, Aggiungeva che alcuna norma imperativa impone un determinato comportamento alla società che subentra in una cessione di ramo di azienda circa le comunicazioni ai clienti finali e che la materia è regolata dalla Autorità Garante per la vendita di Energia Elettrica e
Gas, la quale – con l'emanazione del codice di condotta commerciale del 29 marzo 2007, aveva stabilito, al suo art. 7, l'obbligo di informativa preventiva in caso di modifiche contrattuali unilaterali. Detto obbligo si era concretizzato nella trasmissione ai clienti interessati dalla modifiche proposte, una comunicazione scritta ove veniva riportato il testo della clausola oggetto di modifica, la data di decorrenza della variazione, nonché la facoltà, per il cliente, di esercitare il diritto di recesso dal contratto, che nel caso in esame il non aveva esercitato, continuando ad usufruire di un servizio di Parte_1 somministrazione del gas presso la sua utenza- Allegava che le fatture azionate in monitorio, tutte spedite all'opponente a mezzo posta, contenevano fedelmente tutti i dettagli relativi all'utenza, i costi, i consumi, i coefficienti di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 calcolo, le imposte ed ogni altro elemento utile ai fini della esatta comprensione della fatturazione. Aggiungeva che l'utenza dell'opponente, in data 31.12.2015 era stata chiusa per morosità allorquando il proprio misuratore riportava la lettura di 20.280 mc., come risultante dalla fattura n.
020177/2016 del 21.01.2016 e, in sede di ripristino e pagamento della morosità, il nulla ebbe ad osservare in ordine alla fornitura in capo Parte_1 alla e ad un presunto mancato consenso alla Controparte_1 intervenuta cessione di ramo di azienda. Rilevava, infine, che alcuna prescrizione quinquennale era maturata e per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Effettuata una proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. non accettata dall'opposta, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperita la mediazione, rigettate le richieste di prove dichiarative, ritentata una nuova proposta conciliativa non accettata dall'opposta, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni dell'opposta in ordine alla genericità delle contestazioni contenute nell'opposizione, atteso che l'opponente ha contestato, deducendo circostanze di fatto e motivando, i consumi fatturati in quanto non rispondenti a quelli effettivi. In particolare ha evidenziato che il contatore era stato sigillato per morosità, per cui non potevano aversi altri consumi, peraltro ricavati non da letture effettive ma da presunzioni sulla base dei consumi pregressi.
A fronte di dette contestazioni sui consumi effettivi , l'opposta nulla di nuovo ha dedotto e documentato nel prosieguo del giudizio. In particolare già dopo l'opposizione avrebbe dovuto produrre le letture eseguite dalla società distributrice nel periodo di riferimento, sufficienti a provare l'effettività e l'esatta misura delle prestazioni di somministrazione di gas fatte all'opponente, anche perché le fatture, in quanto documenti fiscali di provenienza unilaterale, non costituiscono prova delle prestazioni effettuate, segnatamente quanto la misura delle prestazioni stesse risultano giudizialmente contestate.
L'opposta, anzi, avrebbe dovuto già avere a sua disposizione, per il periodo dei consumi fatturati, le rilevazioni dei consumi fatti per ciascun periodo dalla società proprietaria e gestore della rete e dei contatori, che notoriamente è diversa dalle società che vendono l'energia ai singoli utenti.
Non è dato capire per quali motivi non ha prodotto tale documentazione, che
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 necessariamente doveva avere a sua disposizione, altrimenti non avrebbe potuto emettere le fatture azionate.
Essendo rimasta non provata l'effettività delle prestazioni eseguite e quindi l'an ed il quantum del preteso credito, il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo riguardo ad un valore della causa rientrante tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffaria media per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese di contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 13.05.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4