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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/03/2024, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE DI S.MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dott. Giovanni D'Onofrio, in funzione di GIUDICE
UNICO, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n°10269 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2016, avente ad oggetto: risarcimento danni , vertente tra
P.IVA in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Malesci;
attrice e
con sede in Caserta alla Via Ferrarecce n. 145, P.IVA Controparte_1
, in persona del Suo Amministratore p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2
dall'Avv. Renata Puoti;
convenuta
Conclusioni: come in atti.
In fatto e in diritto
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che deduceva che EO , in virtù Parte_1 CP_1
dell'esecuzione di lavori di prelievo e analisi di campioni su rifiuto,
assumeva di essere creditrice dell'importo di euro 4900,58 in relazione alle fatture nn. 64\2009, 91\2009, 112\2009, 142\2009, 75\2009, 44\2010,
84\2009. La fondava il suo credito su una pretesa compensazione CP_2
mai accettata e sottoscritta delle fatture della società attrice nn.
1930\2008, 1523\2008, 530\2009, 1471\2009, 804\209, 624\2009, 1689\2009,
1456\2011, 1457\2011, 1072\2013, con quelle emesse da e recanti i CP_2
nn. 62\2008, 66\2008, 9\2009, 13\2009, 38\2009, 43\2009, 64\2009
quest'ultima in acconto. Assumeva di essere creditrice di per euro CP_2
19994,82 come portato dalle fatture n. 38 dell'undici gennaio del 2016 per euro 183,00 , n. 1749 del 10\12\2015 per euro 183,00, n. 1072 del 5 luglio
2013 per euro 6415,42 , n. 1457 dell'1\09\2011 per euro 7080,00 , n. 1456
dell'uno settembre del 2011 per euro 4815,00 , n. 1689 del 23 ottobre del
2009 per euro 150,00 , n. 1624 del 12\10\2009 per euro 561,60 , n. 1471
del 21 settembre del 2009 per euro 120,00 , n. 804 del 27 maggio 2009 per euro 120,00, n. 530 del 4\4\2009 per euro 150,00, n. 1930 del 15\12\2008
per euro 120,00 , n. 1523 del 10\10\2008 per euro 96,00. Non erano stati infine mai forniti da i servizi di assistenza di cui alla fattura CP_2
n. 62\2008 , senza che fosse mai eseguita la prestazione di cui alla fattura n. 66\2008. Concludeva perché parte convenuta fosse condannata al pagamento dell'importo di euro 19994,82 oltre interessi e rivalutazione ,
in subordine con compensazione tra le avverse pretese creditorie, vinte le spese. Si costituiva EO che deduceva come effettivamente, con nota CP_1
pec del 21.01.2016, la EO aveva avanzato nei confronti della CP_1
una richiesta di pagamento della complessiva Parte_1
somma di € 4.900,58. Deduceva l'esistenza della compensazione dei crediti come sottoscritta dalla in data 25.11.2015, Parte_1
laddove la stessa compensava le fatture vantate nei confronti della EO
alla data del 05.07.2013 con quelle a sua volta vantate dalla CP_1
EO alla data del 18.06.2009. Laddove il Giudicante avesse CP_1
ritenuto non intervenuta la invocata compensazione, chiedeva di tenere conto della somme dovute alla come riconosciute dalla Controparte_1
nel documento contenente la compensazione delle Parte_1
fatture del 25.11.2015, dalla stessa sottoscritto, ovvero da quelle portate nel documento “statistiche fatture fornitori” che ammontano a complessivi
€ 25.016,77 ed operare la compensazione con le somme richieste dalla
, se dovute, il che si contestava. Non trovando Parte_1
alcun riscontro in atti le assunte contestazioni sui lavori espletati,
concludeva perché fosse ritenuta valida l'intervenuta compensazione intervenuta tra le parti e in via gradata perché si procedesse alla compensazione tra le posizioni di debito/credito così some risultanti dalla documentazione in atti, assumendo ogni consequenziale statuizione. Riunito
al presente procedimento quello n. 1555\2019 di riassunzione innanzi all'intestato Tribunale del giudizio già pendente innanzi al giudice di pace e relativo all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1823\2016
dell'importo di euro 4900,58 preteso da nei confronti di CP_1 [...]
e , espletata istruttoria, all'udienza dell'undici settembre Parte_1
del 2023, il giudice rimetteva la causa in decisione con i termini di legge. Il giudice rilevava che, con riguardo alla compensazione eccepita da parte convenuta con l'atto del 25\11\2015, risultano in ogni caso non ricomprese le fatture nn. 38\2016 e 1749\2015 , e invitava a chiarire se le fatture n. 1523 del 10 ottobre del 2008 di euro 96,00 e n. 530 del quattro aprile del 2009 di euro 150,00 ( come indicate nel proprio atto introduttivo da parte attrice ) siano differenti dalle fatture n. 1512 del
10 ottobre del 2008 di euro 96,00 e n. 533 del quattro aprile del 2009 di euro 150,00 riportate nell'atto del 25\11\2015 o si tratti delle stesse fatture . All'udienza dell'undici marzo 2024, il giudice rimetteva la causa
Cont in decisione senza termini. La domanda avanzata da di pagamento CP_1
è parzialmente fondata. Deve in primo luogo rilevarsi che in produzione
EO risulta prodotto in atti l'accordo cui le parti risultano essere CP_1 pervenute il 25\11\2015 , non disconosciuto se non in modo generico da parte di alla compensazione tra i crediti di Parte_1
quest'ultima riportati nelle fatture nn.1512\2008, 1930\2008, 1523\2008,
530\2009, 1471\2009, 804\209, 624\2009, 1689\2009, 1456\2011, 1457\2011,
1072\2013, con quelle emesse da e recanti i nn. 62\2008, 66\2008, CP_2
9\2009, 13\2009, 38\2009, 43\2009, 64\2009 quest'ultima in acconto ( cfr.
atto di compensazione fatture del 25\11\2015). Deve pertanto ritenersi con riguardo alla pretesa di che la stessa sia insussistente se Parte_1
non con riferimento alle fatture nn. 38\2016 e 1749\2016 entrambe di euro
183,00 , dovendosi rilevare che non risultano ricomprese nell'accordo le fatture pure prodotte da n. 1523 del 10 ottobre del 2008 di Parte_1
euro 96,00 e n. 530 del quattro aprile del 2009 di euro 150,00 ( risultando del tutto tardiva la doglianza in ordine all'esecuzione dei lavori inerenti le fatture 62 e 66 del 2008 ricomprese nell'accordo di compensazione del
25\11\2015). Risulta dunque accoglibile la domanda di parte attrice nella misura di euro 4288,58 oltre interessi moratori ex dlgs 231\02 a far data dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo .Quanto alle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza come per legge.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile ,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_2
nei confronti di , così provvede :
[...] CP_1
rigetta la domanda avanzata da;
Parte_2
Cont accoglie la domanda avanzata da e per l'effetto condanna CP_1
al pagamento dell'importo di euro 4288,58 oltre Parte_2 interessi moratori ex dlgs 231\02 a far data dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo;
rigetta la domanda avanzata da Parte_2
condanna al pagamento delle spese processuali che Parte_2
liquida in euro 2800,00 di cui 250,00 per spese, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge in favore dell'avv. Puoti antistataria.
Santa Maria Capua Vetere, 13\03\2024
Il giudice