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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/10/2025, n. 4262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4262 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23252/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 23252/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Roberta Favo e dell'avv. Pier Antonio Sulis Parte_1
-ricorrente- contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiarare la separazione personale dei coniugi anche con sentenza parziale, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento in quanto titolari di adeguati redditi propri.
Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini stabiliti dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, dichiarare la pagina 1 di 3 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg. e in Parte_1 Controparte_1 data 31 luglio 1989 e trascritto nel registro dello stato civile del comune di Moncalieri (TO), al n. 44 p 1 uff 1 anno 1989 ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in MONCALIERI in data 31/07/1989.
Dal matrimonio sono nati due figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato in data 19/12/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti contestualmente, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza in data 15/09/2025 avanti al Giudice Delegato, la parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio né compariva.
Il Giudice Relatore invitata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito, dichiarata la contumacia di parte resistente ed autorizzati i coniugi a vivere separati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è accoglibile poichè risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dalle difese e domande formulate nonchè dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Atteso che parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonchè il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. pagina 2 di 3 PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso in Torino, il 1.10.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Isabella Messina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 23252/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Roberta Favo e dell'avv. Pier Antonio Sulis Parte_1
-ricorrente- contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiarare la separazione personale dei coniugi anche con sentenza parziale, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento in quanto titolari di adeguati redditi propri.
Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini stabiliti dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, dichiarare la pagina 1 di 3 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg. e in Parte_1 Controparte_1 data 31 luglio 1989 e trascritto nel registro dello stato civile del comune di Moncalieri (TO), al n. 44 p 1 uff 1 anno 1989 ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in MONCALIERI in data 31/07/1989.
Dal matrimonio sono nati due figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato in data 19/12/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti contestualmente, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza in data 15/09/2025 avanti al Giudice Delegato, la parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio né compariva.
Il Giudice Relatore invitata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito, dichiarata la contumacia di parte resistente ed autorizzati i coniugi a vivere separati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è accoglibile poichè risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dalle difese e domande formulate nonchè dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Atteso che parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonchè il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. pagina 2 di 3 PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso in Torino, il 1.10.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Isabella Messina
pagina 3 di 3