Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza breve 12/06/2025, n. 4463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4463 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 04463/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02280/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2280 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Belluomo e dall’avv. Gennaro Caiazzo, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Napoli alla via Generale G. Orsini n. 42 presso lo studio dell’avv. Caiazzo;
contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli, Direzione Territoriale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della Determinazione Direttoriale ADM n-OMISSIS- notificata l’11/04/2025, con la quale è stata disposta la chiusura per la durata di giorni 41 dell’esercizio commerciale “-OMISSIS-” sito in Trentola Ducenta (CE) –-OMISSIS- con decorrenza dal 12 maggio 2025, in applicazione dell’art. 5 della Legge 18/01/1994 n. 50; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Territoriale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 60 e all’art. 74 d.lgs. 104/2010; accertata l’integrità del contraddittorio e ritenuto che l’istruttoria è completa; dato alle parti l’avviso che il ricorso poteva essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato che la parte ricorrente premetteva che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli adottava il provvedimento in epigrafe sulla base di due verbali di contestazione e sequestro di tabacchi lavorati nazionali detenuti per la vendita senza autorizzazione nel locale pubblico denominato "-OMISSIS-", il primo dell’11.09.2020 ed il secondo del 19.11.2021;
- che il provvedimento in epigrafe era palesemente illegittimo per la sua tardività;
Rilevato che, pertanto, la parte ricorrente impugnava tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) l’atto impugnato, con cui è stata disposta la chiusura per 41 giorni dell’attività commerciale, è illegittimo per tardività, in quanto adottato a ben 56 mesi di distanza dalla contestazione della violazione, senza che la p.a. abbia spiegato le ragioni di attesa di un così lungo lasso di tempo; ancorché la legge non preveda espressamente un termine entro il quale la sanzione dev’essere inflitta, per evidenti esigenze di certezza e di garanzia del cittadino tale termine non può essere eccessivamente lungo, né coincidere con quello quinquennale di prescrizione fissato dalla l. n. 689/1981;
Rilevato che l’Amministrazione eccepiva, in memoria depositata in data 23.05.2025, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, citando la sentenza del Tar Campania, Napoli, sez. IX, n. 5353/2024;
Rilevato che, come si evince dalla sentenza di 5353/2024 di questa Sezione, “ ai sensi dell’art. 6, co. 5, D. Lgs. n. 150/2011, «L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale: (…)
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
Ritenuto condivisibile l’orientamento giurisprudenziale, formatosi su una fattispecie analoga a quella del presente giudizio, secondo cui «La sanzione amministrativa della chiusura temporanea dell'esercizio commerciale o del locale destinato al videogioco e alle video lotterie, prevista - in aggiunta a quella pecuniaria, ancorché senza alcun collegamento causale o consequenziale con quest'ultima - dall'art. 24, comma 21, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, per il caso di indebito ingresso, nell'esercizio medesimo, di un soggetto minore d'età, ha natura esclusivamente afflittiva e si riconduce, non già ad un potere discrezionale di vigilanza e controllo, esercitato dall'autorità amministrativa irrogante, sul settore dei giochi vietati ai minori, bensì ad un potere interamente vincolato dalla norma, la quale definisce dettagliatamente il fatto che integra la violazione, stabilisce l'obbligo di applicare la sanzione in seguito all'accertamento dell'illecito da parte dell'autorità di polizia, e ne determina il contenuto anche in relazione alla durata, con la prescrizione inderogabile del minimo e del massimo irrogabili; pertanto, la giurisdizione sull'opposizione avverso la predetta sanzione amministrativa spetta al giudice ordinario, dovendosi ritenere devoluto a quella del giudice amministrativo soltanto il sindacato sulle sanzioni di carattere ripristinatorio, la cui applicazione consegua all'esercizio di un potere discrezionale di vigilanza e controllo, funzionale alla tutela dell'interesse pubblico violato» (Cass. Ss.uu., 21.09.2020 n. 19664);
Ritenuto che anche la norma dell’art. 5 citato preveda l’esercizio di un potere vincolato per il caso in cui all’interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici sia contestata la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati ovvero la loro cessione abusiva in violazione della legge n. 1293/1957;
Ritenuto pertanto che la sanzione della chiusura così irrogata assuma carattere afflittivo e non meramente ripristinatorio, con il conseguente radicarsi della giurisdizione ordinaria ”;
Ritenuto che, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che sulla presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;
- che, ai sensi dell’art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;
Ritenuta l’opportunità di compensare integralmente le spese di lite, essendo riportata, in calce al provvedimento impugnato la seguente dicitura: «Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio…», che potrebbe avere indotto in errore la parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che sulla presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario; ai sensi dell’art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.