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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/08/2025, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2737/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Serena Baccolini Presidente
dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore dr. Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 2737/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Tirano (SO), Parte_1 C.F._1 via S. Agostino n. 9, presso lo studio dell'avv. Matteo Saverio Muzio, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Sara Muzio;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Sondrio, via CP_1 C.F._2
Caimi n. 68, presso lo studio dell'avv. Alice Dell'Andrino, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
Avente ad oggetto: contratto di mutuo pagina 1 di 10 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, per i motivi indicati in narrativa, in riforma della gravata decisione del Tribunale di Sondrio:
- annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo Tribunale di Sondrio n. 128/2021, emesso in data 12
aprile 2021, notificato il 19 aprile 2019, nella procedura n. 373/2021 R.G.;
- respingere ogni domanda promossa dal sig. nei confronti del sig. CP_1 Parte_1
siccome destituita di fondamento in fatto ed in diritto e non provata.
Con integrale vittoria di anticipazioni, competenze di avvocato, spese generali 15%, C.A. ed I.V.A. come per legge, successive spese occorrende, con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio”.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
In via preliminare: dichiarare manifestamente infondata l'impugnazione dell'appellante, in quanto la stessa risulta priva di una ragionevole probabilità di essere accolta;
nel merito respingere, contrariis reiectis, l'impugnazione proposta dall'appellante e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 261/2023 pubblicata il 4 agosto 2023 emessa nella causa
RG n. 652/2021.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge e successive occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione, avanti al Tribunale di Sondrio, al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 128/2021 emesso in data 12.4.2021 e con il quale veniva ingiunto, da
, al pagamento di euro 32.500,00, quale somma mutuata e non restituita, CP_1
oltre interessi dalla domanda al soddisfo ed alle spese del procedimento.
2. L'opponente articolava le seguenti principali difese: pagina 2 di 10 (i) innanzi tutto, il fatto che la scrittura privata - sottoscritta da entrambe le parti in data 1° febbraio 2018 e con la quale si dava atto che “Il signor presta a titolo di CP_1
prestito personale al signor euro 32.500,00. Le parti sono concordi e Parte_1 accettano la scrittura sottoscritta come prestito senza interesse. […] Restituzione da concordare fra le parti” – non era stata mai stata eseguita, in quanto detta somma di denaro non era stata consegnata;
(ii) ancora, che, nella stessa scrittura privata, non vi era alcun riconoscimento dell'avvenuta consegna della stessa;
(iii) ulteriormente, che l'assegno bancario n. 0766676680-03, recante l'importo di euro
32.500,00, era “privo di data” e, dunque, era da ritenersi “nullo” e, in ogni caso, che tale assegno era stato consegnato dal medesimo “in garanzia”;
(iv) in subordine, il fatto che il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso, mancando l'indicazione di un termine per la restituzione, in detta scrittura privata, tale che l'altra parte avrebbe dovuto chiedere, al Tribunale, la preventiva fissazione dello stesso e non poteva agire direttamente in sede monitoria.
3. Con sentenza n. 261/2023 pubblicata in data 4 agosto 2023, il Tribunale di Sondrio così disponeva:
“rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo oggetto di lite;
condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite di parte opposta, liquidate in euro
11.425,00, oltre rimborso forfetario, spese e accessori di legge e successive”.
4. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
Innanzi tutto, si riteneva provato il “titolo” regolante il rapporto contrattuale fra le parti, tenuto conto della scrittura privata 1.2.2018 sottoscritta dalle medesime - con sottoscrizioni non disconosciute.
Inoltre, risultava dimostrata la datio di detta somma di denaro, in quanto i testi escussi (cfr. sigg.ri e ) avevano riferito che il mutuatario, alla loro Parte_2 Controparte_2 CP_3
presenza, offriva, in restituzione e in diverse occasioni, modalità di pagamento alternative al denaro, onde estinguere il debito.
pagina 3 di 10 Quanto al termine per la restituzione, si osservava che l'art. 1817 c.c. sarebbe stato applicabile solo laddove le parti non avessero indicato alcun termine: nel caso in esame, invece, le medesime avevano previsto la “restituzione da concordare fra le parti” e il mutuante aveva tentato, più volte, di ottenere la restituzione, senza successo alcuno;
quindi, era passato un ragionevole lasso di tempo senza che il mutuatario avesse provveduto all'adempimento e, pertanto, poteva presumersi che quest'ultimo non intendesse adempiere.
Inoltre, il medesimo mutuatario risultava titolare di terreni di scarso valore e gravati da ipoteca, oltre che della quota di maggioranza (al 65%) di di cui era legale rappresentante, Controparte_4 già posta in liquidazione nell'anno 2019; pertanto, la sua condizione economico - patrimoniale e la condotta indicata consentivano, al creditore, di esigere immediatamente l'adempimento, presumendosi che il debitore non volesse ovvero non potesse adempiere.
Ancora: l'assegno “nullo” valeva come premessa di pagamento ex art. 1988 c.c. e l'eccezione dell'opponente – che veniva ritenuta tardiva – e cioè che il prestito veniva erogato non al medesimo “personalmente”, ma quale “socio” al 65% di detta società, era sfornita di prova e, comunque, risultava contraddetta dal contenuto della scrittura privata 1.2.2018 ove le parti si impegnavano “personalmente”.
5. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 261/2023 e della quale chiede Parte_1
l'integrale riforma, per i motivi così rubricati:
I^ motivo: “Mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa creditoria / domanda avanzata dal sig. : sulla scrittura privata 1° febbraio 2018”; CP_1
II^ motivo: “Inammissibilità e, in subordine, irrilevanza ed inattendibilità delle prove testimoniali assunte;
ipotesi alternativa”;
III^ motivo: “Nullità e irrilevanza dell'assegno”.
6. si è costituito nel presente grado di giudizio e ha concluso per la conferma CP_1
della sentenza impugnata.
7. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 6 marzo 2024, la causa veniva avviata al
18 giugno 2025, per la rimessione al collegio, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
pagina 4 di 10 La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado Parte_1
per avere erroneamente ritenuto provata la “datio” della somma di denaro già indicata
(= euro 32.500,00) e, in particolare, per non avere il primo Giudice valutato che, nel caso in esame, la scrittura privata 1.2.2018 non contiene alcun riconoscimento circa detta consegna di denaro e, in ogni caso, che non vi è prova documentale della stessa, pur trattandosi di una rilevante somma di denaro.
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo e al terzo, in quanto intimamente connessi.
In particolare, con il secondo motivo, la statuizione di primo grado viene impugnata per avere ammesso le prove testimoniali – pur se in violazione di quanto previsto dagli artt. 2721, 2726 c.c.
- evidenziandosi che alcuna deduzione era stata formulata, dalla contro parte, onde giustificare l'ammissibilità delle stesse.
Con il terzo motivo, si duole della sentenza di primo grado per non avere Parte_1
adeguatamente valutato la nullità dell'assegno bancario citato, in quanto privo di data, oltre il fatto che lo stesso era stato tratto dal conto corrente della Società e non da quello personale del medesimo appellante.
Ciò premesso, la Corte ritiene che i motivi di appello non siano suscettibili di accoglimento, per le seguenti principali ragioni.
I.A. Innanzi tutto, si premette che, risulti per tabulas, che le parti, in data 1° febbraio 2018, sottoscrivevano la seguente scrittura privata:
“In data odierna sono presenti signor nato a [...] il [...] residente a [...]di CP_1
Tirano e nato a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1
stipulano quanto segue
Il signor presta a titolo di prestito personale al signor E. CP_1 Parte_1
32.500,000 […] pagina 5 di 10 Le parti sono concordi e accettano la scrittura sottoscritta come prestito senza interesse. La
scrittura odierna sostituisce e annulla tutte le precedenti scritture se mai ce ne siano.
Restituzione da concordare fra le parti” – (doc. n. 1 fasc. monitorio).
Seguiva, in calce, l'indicazione del luogo e della data (“Tirano 01.02.2018”), oltre che la sottoscrizione di entrambe le parti, con sottoscrizioni non disconosciute.
E', altresì, pacifica, la consegna – da parte di a del citato Parte_1 Controparte_5
assegno bancario n. 0766676680-03, tratto dal conto corrente acceso presso Credito Valtellinese e recante l'importo, in cifre, di euro 32.500,00 e, in lettere, di “trentadue/00” – (così, doc. n. 1
. Pt_1
I.B. Orbene, fatta tale premessa, si osserva che l'assegno bancario “nullo”, in quanto privo di data o degli altri elementi essenziali previsti dall'art. 1 R.D. 1736 del 21 dicembre 1933, valga quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., “con la conseguente configurabilità della presunzione
"iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante. Pertanto, il destinatario della promessa di
pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l'effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore
è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve
provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione”.1
Quindi, nel caso in decisione, il citato assegno n. 0766676680-03 vale quale “promessa di pagamento” in relazione alla sussistenza del credito azionato da , per la somma che CP_1
– così come anche indicata in detta scrittura privata del 1° febbraio 2018 – risulta pari ad euro
32.500,00.
Infatti, per quanto l'indicazione “in lettere”, nel citato assegno n. 0766676680-03, sia di euro
“trentadue/00”, si ritiene prevalente la diversa indicazione – in cifre – di “euro 32.500,00” – in quanto corrispondente a quella di cui alla scrittura privata 1° febbraio 2018 ed alla richiesta di pagamento ante causam da parte del creditore (cfr. raccomandata 8.2.2021 – doc. n. 3 fasc.
monitorio).
Peraltro, lo stesso appellante – pur rilevando tale discrasia, fra l'importo in lettere e l'importo in cifre indicato nell'assegno citato – si difende, principalmente, assumendo che – in realtà - dette ContrCon ragioni di credito potessero essere fatte valere nei soli confronti di . (quale Società CP_6
di cui era amministratore unico e legale rappresentante) e non nei confronti del medesimo personalmente.
I.C. Fatta tale premessa, nel caso di specie, non si ritiene offerta prova adeguata dell'insussistenza del rapporto fondamentale o della sua invalidità o dell'intervenuta estinzione, per le seguenti principali ragioni.
Innanzi tutto, la circostanza che il credito di fosse sussistente nei soli confronti di CP_1
– (tale che l'appellato avrebbe avuto titolo per agire nei soli confronti di Controparte_4 quest'ultima) - non risulta provata e, anzi, appare contraddetta dalla documentazione già indicata.
Invero, risulta avere sottoscritto tale scrittura privata 1° febbraio 2018 a “titolo Parte_1 personale”, non spendendo il nome della Società.
Inoltre, nella stessa scrittura privata, si dà atto che “presta” detta somma di denaro CP_1
(= euro 32.500,00) “a titolo di prestito personale al signor ”, senza alcun Parte_1
riferimento alla Società indicata.
Ancora, in tale documento, non viene indicata l'esistenza di alcun rapporto pregresso fra quest'ultima e . CP_1
Infine, l'assegno bancario n. 0766676680-03 risulta sottoscritto da “ ”, senza la Parte_1
spendita del nome della Società.
In presenza di tali risultanze documentali, non appare determinante – in senso contrario – la circostanza, allegata dall'appellante, che il conto corrente dal quale è stato tratto detto assegno bancario n. 0766676680-03 fosse intestato alla Società, in quanto il medesimo risulta essersi impegnato “personalmente” nei confronti di . CP_1
pagina 7 di 10 I.D. La sussistenza di dette ragioni di credito risulta avvalorata dalla stessa consegna di tale assegno bancario n. 0766676680-03 all'odierno appellato – quale consegna che, diversamente e in caso di mancata dazione delle somme mutuate, non appare trovare alcuna ragione giustificativa.
Invero, si osserva come l'appellante non risulti avere indicato un'adeguata spiegazione alternativa - così da concludere che l'assegno citato fosse stato consegnato proprio a garanzia di tale restituzione, in caso di mancato adempimento spontaneo da parte del mutuatario.
I.E. Inoltre, si ritiene che la scrittura privata 1° febbraio 2018 e l'assegno bancario n. 0766676680-
03 non possano ragionevolmente riferirsi ai diversi rapporti intercorsi, nel passato, fra la Società
citata e , in quanto risulta ex actis (cfr. comparsa in appello) che gli stessi fossero CP_1
antecedenti – di molti anni – rispetto alla formazione di tali documenti.
Riferisce, invero, l'appellato che – nell'anno “2013” – intercorrevano altri rapporti fra tali soggetti e che il debito della Società (indicato nel diverso importo di euro “27.500,00”, rispetto a quello oggetto di controversia e pari ad euro “32.500,00”) non sia stato azionato, in sede giudiziaria, essendo quest'ultima priva di capacità patrimoniale per la sua restituzione.
I.F. Avvalora tale conclusione anche quanto riferito dai testi escussi, con particolare riferimento ai diversi colloqui, avvenuti all'inizio dell'anno 2021, che le parti hanno avuto al fine di trovare una soluzione conciliativa, prima dell'inizio della presente controversia, ipotizzando la cessione di beni a titolo di datio in solutum.
Sul punto, si premette che risulti infondata la dedotta violazione, da parte del primo Giudice, del combinato disposto di cui agli artt. 2721, 2726 c.c. e, dunque, dei limiti di ammissibilità alla prova testimoniale - (a mente dei quali la prova testimoniale non può essere ammessa quando “il valore dell'oggetto eccede i 2,58 euro”, salvo che l'Autorità Giudiziaria ritenga di ammettere la prova, oltre il limite indicato,
“tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza” – quali limiti che si applicano anche alla promessa di pagamento ed alla ricognizione di debito).
Risulta, infatti, dai capitoli di prova ammessi in primo grado e dall'istruttoria svolta che le prove testimoniali siano state assunte in relazione a “fatti” successivi – di qualche anno – alla sottoscrizione della citata scrittura privata 1° febbraio 2018 e che abbiano, in particolare, avuto ad oggetto le trattative intercorse, nei primi mesi dell'anno 2021, fra le parti e volte alla restituzione di pagina 8 di 10 tale prestito, mediante somme di denaro ovvero dazione di terreni – (così, verbale udienza 9
Tes_ maggio 2022, testi: e . CP_3 CP_2 CP_1
I testi escussi - che, a vario titolo, hanno presenziato a tali incontri dell'anno 2021 - hanno riferito delle proposte avanzate dal mutuatario e che le stesse non venivano accolte, in quanto i terreni offerti “in pagamento” erano di scarso valore.
Pertanto, la censura proposta dall'appellante – in ordine all'inammissibilità (rectius: nullità) delle prove testimoniali assunte in primo grado, per violazione delle disposizioni già indicate - non appare pertinente, né fondata, tenuto conto dei “fatti” in ordine ai quali i medesimi testimoni hanno deposto.
I.G. Per tali principali ragioni, l'appello viene respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
II. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicati i parametri medi, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo, a Parte_1
titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, conferma la sentenza n. 261/2023 pubblicata dal Tribunale di Sondrio in data 4 agosto 2023;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle ulteriori Parte_1 CP_1
spese del grado che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
pagina 9 di 10 - dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un Parte_1
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Serena Baccolini
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tale senso: Cass. Civ., III, sentenza n. 4804 del 6 marzo 2006; conformi, Cass. Civ. n. 19929/2011; Cass.
Civ. n. 20449/2016; pagina 6 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Serena Baccolini Presidente
dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore dr. Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 2737/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Tirano (SO), Parte_1 C.F._1 via S. Agostino n. 9, presso lo studio dell'avv. Matteo Saverio Muzio, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Sara Muzio;
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Sondrio, via CP_1 C.F._2
Caimi n. 68, presso lo studio dell'avv. Alice Dell'Andrino, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
Avente ad oggetto: contratto di mutuo pagina 1 di 10 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, per i motivi indicati in narrativa, in riforma della gravata decisione del Tribunale di Sondrio:
- annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo Tribunale di Sondrio n. 128/2021, emesso in data 12
aprile 2021, notificato il 19 aprile 2019, nella procedura n. 373/2021 R.G.;
- respingere ogni domanda promossa dal sig. nei confronti del sig. CP_1 Parte_1
siccome destituita di fondamento in fatto ed in diritto e non provata.
Con integrale vittoria di anticipazioni, competenze di avvocato, spese generali 15%, C.A. ed I.V.A. come per legge, successive spese occorrende, con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio”.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
In via preliminare: dichiarare manifestamente infondata l'impugnazione dell'appellante, in quanto la stessa risulta priva di una ragionevole probabilità di essere accolta;
nel merito respingere, contrariis reiectis, l'impugnazione proposta dall'appellante e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 261/2023 pubblicata il 4 agosto 2023 emessa nella causa
RG n. 652/2021.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge e successive occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. proponeva opposizione, avanti al Tribunale di Sondrio, al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 128/2021 emesso in data 12.4.2021 e con il quale veniva ingiunto, da
, al pagamento di euro 32.500,00, quale somma mutuata e non restituita, CP_1
oltre interessi dalla domanda al soddisfo ed alle spese del procedimento.
2. L'opponente articolava le seguenti principali difese: pagina 2 di 10 (i) innanzi tutto, il fatto che la scrittura privata - sottoscritta da entrambe le parti in data 1° febbraio 2018 e con la quale si dava atto che “Il signor presta a titolo di CP_1
prestito personale al signor euro 32.500,00. Le parti sono concordi e Parte_1 accettano la scrittura sottoscritta come prestito senza interesse. […] Restituzione da concordare fra le parti” – non era stata mai stata eseguita, in quanto detta somma di denaro non era stata consegnata;
(ii) ancora, che, nella stessa scrittura privata, non vi era alcun riconoscimento dell'avvenuta consegna della stessa;
(iii) ulteriormente, che l'assegno bancario n. 0766676680-03, recante l'importo di euro
32.500,00, era “privo di data” e, dunque, era da ritenersi “nullo” e, in ogni caso, che tale assegno era stato consegnato dal medesimo “in garanzia”;
(iv) in subordine, il fatto che il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso, mancando l'indicazione di un termine per la restituzione, in detta scrittura privata, tale che l'altra parte avrebbe dovuto chiedere, al Tribunale, la preventiva fissazione dello stesso e non poteva agire direttamente in sede monitoria.
3. Con sentenza n. 261/2023 pubblicata in data 4 agosto 2023, il Tribunale di Sondrio così disponeva:
“rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo oggetto di lite;
condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite di parte opposta, liquidate in euro
11.425,00, oltre rimborso forfetario, spese e accessori di legge e successive”.
4. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
Innanzi tutto, si riteneva provato il “titolo” regolante il rapporto contrattuale fra le parti, tenuto conto della scrittura privata 1.2.2018 sottoscritta dalle medesime - con sottoscrizioni non disconosciute.
Inoltre, risultava dimostrata la datio di detta somma di denaro, in quanto i testi escussi (cfr. sigg.ri e ) avevano riferito che il mutuatario, alla loro Parte_2 Controparte_2 CP_3
presenza, offriva, in restituzione e in diverse occasioni, modalità di pagamento alternative al denaro, onde estinguere il debito.
pagina 3 di 10 Quanto al termine per la restituzione, si osservava che l'art. 1817 c.c. sarebbe stato applicabile solo laddove le parti non avessero indicato alcun termine: nel caso in esame, invece, le medesime avevano previsto la “restituzione da concordare fra le parti” e il mutuante aveva tentato, più volte, di ottenere la restituzione, senza successo alcuno;
quindi, era passato un ragionevole lasso di tempo senza che il mutuatario avesse provveduto all'adempimento e, pertanto, poteva presumersi che quest'ultimo non intendesse adempiere.
Inoltre, il medesimo mutuatario risultava titolare di terreni di scarso valore e gravati da ipoteca, oltre che della quota di maggioranza (al 65%) di di cui era legale rappresentante, Controparte_4 già posta in liquidazione nell'anno 2019; pertanto, la sua condizione economico - patrimoniale e la condotta indicata consentivano, al creditore, di esigere immediatamente l'adempimento, presumendosi che il debitore non volesse ovvero non potesse adempiere.
Ancora: l'assegno “nullo” valeva come premessa di pagamento ex art. 1988 c.c. e l'eccezione dell'opponente – che veniva ritenuta tardiva – e cioè che il prestito veniva erogato non al medesimo “personalmente”, ma quale “socio” al 65% di detta società, era sfornita di prova e, comunque, risultava contraddetta dal contenuto della scrittura privata 1.2.2018 ove le parti si impegnavano “personalmente”.
5. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 261/2023 e della quale chiede Parte_1
l'integrale riforma, per i motivi così rubricati:
I^ motivo: “Mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa creditoria / domanda avanzata dal sig. : sulla scrittura privata 1° febbraio 2018”; CP_1
II^ motivo: “Inammissibilità e, in subordine, irrilevanza ed inattendibilità delle prove testimoniali assunte;
ipotesi alternativa”;
III^ motivo: “Nullità e irrilevanza dell'assegno”.
6. si è costituito nel presente grado di giudizio e ha concluso per la conferma CP_1
della sentenza impugnata.
7. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 6 marzo 2024, la causa veniva avviata al
18 giugno 2025, per la rimessione al collegio, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
pagina 4 di 10 La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado Parte_1
per avere erroneamente ritenuto provata la “datio” della somma di denaro già indicata
(= euro 32.500,00) e, in particolare, per non avere il primo Giudice valutato che, nel caso in esame, la scrittura privata 1.2.2018 non contiene alcun riconoscimento circa detta consegna di denaro e, in ogni caso, che non vi è prova documentale della stessa, pur trattandosi di una rilevante somma di denaro.
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente al secondo e al terzo, in quanto intimamente connessi.
In particolare, con il secondo motivo, la statuizione di primo grado viene impugnata per avere ammesso le prove testimoniali – pur se in violazione di quanto previsto dagli artt. 2721, 2726 c.c.
- evidenziandosi che alcuna deduzione era stata formulata, dalla contro parte, onde giustificare l'ammissibilità delle stesse.
Con il terzo motivo, si duole della sentenza di primo grado per non avere Parte_1
adeguatamente valutato la nullità dell'assegno bancario citato, in quanto privo di data, oltre il fatto che lo stesso era stato tratto dal conto corrente della Società e non da quello personale del medesimo appellante.
Ciò premesso, la Corte ritiene che i motivi di appello non siano suscettibili di accoglimento, per le seguenti principali ragioni.
I.A. Innanzi tutto, si premette che, risulti per tabulas, che le parti, in data 1° febbraio 2018, sottoscrivevano la seguente scrittura privata:
“In data odierna sono presenti signor nato a [...] il [...] residente a [...]di CP_1
Tirano e nato a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1
stipulano quanto segue
Il signor presta a titolo di prestito personale al signor E. CP_1 Parte_1
32.500,000 […] pagina 5 di 10 Le parti sono concordi e accettano la scrittura sottoscritta come prestito senza interesse. La
scrittura odierna sostituisce e annulla tutte le precedenti scritture se mai ce ne siano.
Restituzione da concordare fra le parti” – (doc. n. 1 fasc. monitorio).
Seguiva, in calce, l'indicazione del luogo e della data (“Tirano 01.02.2018”), oltre che la sottoscrizione di entrambe le parti, con sottoscrizioni non disconosciute.
E', altresì, pacifica, la consegna – da parte di a del citato Parte_1 Controparte_5
assegno bancario n. 0766676680-03, tratto dal conto corrente acceso presso Credito Valtellinese e recante l'importo, in cifre, di euro 32.500,00 e, in lettere, di “trentadue/00” – (così, doc. n. 1
. Pt_1
I.B. Orbene, fatta tale premessa, si osserva che l'assegno bancario “nullo”, in quanto privo di data o degli altri elementi essenziali previsti dall'art. 1 R.D. 1736 del 21 dicembre 1933, valga quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., “con la conseguente configurabilità della presunzione
"iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante. Pertanto, il destinatario della promessa di
pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l'effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore
è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve
provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione”.1
Quindi, nel caso in decisione, il citato assegno n. 0766676680-03 vale quale “promessa di pagamento” in relazione alla sussistenza del credito azionato da , per la somma che CP_1
– così come anche indicata in detta scrittura privata del 1° febbraio 2018 – risulta pari ad euro
32.500,00.
Infatti, per quanto l'indicazione “in lettere”, nel citato assegno n. 0766676680-03, sia di euro
“trentadue/00”, si ritiene prevalente la diversa indicazione – in cifre – di “euro 32.500,00” – in quanto corrispondente a quella di cui alla scrittura privata 1° febbraio 2018 ed alla richiesta di pagamento ante causam da parte del creditore (cfr. raccomandata 8.2.2021 – doc. n. 3 fasc.
monitorio).
Peraltro, lo stesso appellante – pur rilevando tale discrasia, fra l'importo in lettere e l'importo in cifre indicato nell'assegno citato – si difende, principalmente, assumendo che – in realtà - dette ContrCon ragioni di credito potessero essere fatte valere nei soli confronti di . (quale Società CP_6
di cui era amministratore unico e legale rappresentante) e non nei confronti del medesimo personalmente.
I.C. Fatta tale premessa, nel caso di specie, non si ritiene offerta prova adeguata dell'insussistenza del rapporto fondamentale o della sua invalidità o dell'intervenuta estinzione, per le seguenti principali ragioni.
Innanzi tutto, la circostanza che il credito di fosse sussistente nei soli confronti di CP_1
– (tale che l'appellato avrebbe avuto titolo per agire nei soli confronti di Controparte_4 quest'ultima) - non risulta provata e, anzi, appare contraddetta dalla documentazione già indicata.
Invero, risulta avere sottoscritto tale scrittura privata 1° febbraio 2018 a “titolo Parte_1 personale”, non spendendo il nome della Società.
Inoltre, nella stessa scrittura privata, si dà atto che “presta” detta somma di denaro CP_1
(= euro 32.500,00) “a titolo di prestito personale al signor ”, senza alcun Parte_1
riferimento alla Società indicata.
Ancora, in tale documento, non viene indicata l'esistenza di alcun rapporto pregresso fra quest'ultima e . CP_1
Infine, l'assegno bancario n. 0766676680-03 risulta sottoscritto da “ ”, senza la Parte_1
spendita del nome della Società.
In presenza di tali risultanze documentali, non appare determinante – in senso contrario – la circostanza, allegata dall'appellante, che il conto corrente dal quale è stato tratto detto assegno bancario n. 0766676680-03 fosse intestato alla Società, in quanto il medesimo risulta essersi impegnato “personalmente” nei confronti di . CP_1
pagina 7 di 10 I.D. La sussistenza di dette ragioni di credito risulta avvalorata dalla stessa consegna di tale assegno bancario n. 0766676680-03 all'odierno appellato – quale consegna che, diversamente e in caso di mancata dazione delle somme mutuate, non appare trovare alcuna ragione giustificativa.
Invero, si osserva come l'appellante non risulti avere indicato un'adeguata spiegazione alternativa - così da concludere che l'assegno citato fosse stato consegnato proprio a garanzia di tale restituzione, in caso di mancato adempimento spontaneo da parte del mutuatario.
I.E. Inoltre, si ritiene che la scrittura privata 1° febbraio 2018 e l'assegno bancario n. 0766676680-
03 non possano ragionevolmente riferirsi ai diversi rapporti intercorsi, nel passato, fra la Società
citata e , in quanto risulta ex actis (cfr. comparsa in appello) che gli stessi fossero CP_1
antecedenti – di molti anni – rispetto alla formazione di tali documenti.
Riferisce, invero, l'appellato che – nell'anno “2013” – intercorrevano altri rapporti fra tali soggetti e che il debito della Società (indicato nel diverso importo di euro “27.500,00”, rispetto a quello oggetto di controversia e pari ad euro “32.500,00”) non sia stato azionato, in sede giudiziaria, essendo quest'ultima priva di capacità patrimoniale per la sua restituzione.
I.F. Avvalora tale conclusione anche quanto riferito dai testi escussi, con particolare riferimento ai diversi colloqui, avvenuti all'inizio dell'anno 2021, che le parti hanno avuto al fine di trovare una soluzione conciliativa, prima dell'inizio della presente controversia, ipotizzando la cessione di beni a titolo di datio in solutum.
Sul punto, si premette che risulti infondata la dedotta violazione, da parte del primo Giudice, del combinato disposto di cui agli artt. 2721, 2726 c.c. e, dunque, dei limiti di ammissibilità alla prova testimoniale - (a mente dei quali la prova testimoniale non può essere ammessa quando “il valore dell'oggetto eccede i 2,58 euro”, salvo che l'Autorità Giudiziaria ritenga di ammettere la prova, oltre il limite indicato,
“tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza” – quali limiti che si applicano anche alla promessa di pagamento ed alla ricognizione di debito).
Risulta, infatti, dai capitoli di prova ammessi in primo grado e dall'istruttoria svolta che le prove testimoniali siano state assunte in relazione a “fatti” successivi – di qualche anno – alla sottoscrizione della citata scrittura privata 1° febbraio 2018 e che abbiano, in particolare, avuto ad oggetto le trattative intercorse, nei primi mesi dell'anno 2021, fra le parti e volte alla restituzione di pagina 8 di 10 tale prestito, mediante somme di denaro ovvero dazione di terreni – (così, verbale udienza 9
Tes_ maggio 2022, testi: e . CP_3 CP_2 CP_1
I testi escussi - che, a vario titolo, hanno presenziato a tali incontri dell'anno 2021 - hanno riferito delle proposte avanzate dal mutuatario e che le stesse non venivano accolte, in quanto i terreni offerti “in pagamento” erano di scarso valore.
Pertanto, la censura proposta dall'appellante – in ordine all'inammissibilità (rectius: nullità) delle prove testimoniali assunte in primo grado, per violazione delle disposizioni già indicate - non appare pertinente, né fondata, tenuto conto dei “fatti” in ordine ai quali i medesimi testimoni hanno deposto.
I.G. Per tali principali ragioni, l'appello viene respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
II. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicati i parametri medi, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta (che esclude la fase istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo, a Parte_1
titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, conferma la sentenza n. 261/2023 pubblicata dal Tribunale di Sondrio in data 4 agosto 2023;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle ulteriori Parte_1 CP_1
spese del grado che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
pagina 9 di 10 - dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un Parte_1
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Serena Baccolini
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tale senso: Cass. Civ., III, sentenza n. 4804 del 6 marzo 2006; conformi, Cass. Civ. n. 19929/2011; Cass.
Civ. n. 20449/2016; pagina 6 di 10