TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/07/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3684/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 3684/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Ficcadenti e dall'Avv. Chiara Rossi
- attrice opponente
contro
(già (P.I. ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio Ghia e dall'Avv. Enrica Maria
Ghia
- convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo contratti bancari.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26/6/2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1113/2022, emesso dal Tribunale di Pisa in data 29/7/2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 8.562,07, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore della cessionaria in forza dei contratti di Controparte_1 finanziamento n. 9672781 e n. 11997758, originariamente stipulati con Compass Banca S.p.a.
1 rispettivamente in data 12/5/2011 e 31/1/2013 e poi oggetto di successive cessioni del credito, rimasti inadempiuti da parte della debitrice (docc. 3 e 8, fascicolo monitorio).
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha eccepito: i) il difetto di legittimazione ad agire e/o di titolarità del credito in capo alla finanziaria opposta;
ii) l'omessa comunicazione dell'intervenuta cessione del credito nei suoi confronti;
iii) la carenza di prova in ordine alla stipula ed erogazione del finanziamento, disconoscendo altresì le firme apposte sui contratti prodotti da controparte. CP
1.2. Si è costituita in giudizio (di seguito, ”), contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. Con ordinanza del 13/10/2025, all'esito della prima udienza di comparizione svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il Giudice Istruttore ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
1.4. Con ordinanza del 5/9/2024, il Giudice Istruttore ha disposto espletarsi c.t.u. grafologica sulle scritture oggetto del disconoscimento;
tuttavia, nelle more dello svolgimento delle operazioni peritali, parte opponente ha rinunciato all'eccezione di disconoscimento, chiedendo la revoca dell'incarico peritale.
Revocato l'incarico conferito alla C.T.U. nominata e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 26/6/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa e precisato le rispettive conclusioni;
all'esito il Giudice ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.lgs.
n. 149/2022 (c.d. “Riforma Cartabia”), applicabile, ai sensi dell'art. 7, co. 3 D.lgs. n. 164/2024, anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28/2/2023.
**********
2. In diritto
L'opposizione proposta dalla IG.ra è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. Pt_1
2.1. Preliminarmente, non merita accoglimento l'eccezione sollevata dall'opponente relativa alla CP carenza di prova della titolarità del credito in capo a , quale cessionaria del credito azionata in sede monitoria.
In linea generale, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. civ. n. 5857/2022; Cass. civ. n. 24798/2020).
2 Da ultimo, tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto di meglio precisare la questione dando continuità al seguente principio di diritto, secondo cui: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. civ. n. 5478/2024). CP Applicando i principi richiamati al caso di specie, deve ritenersi che abbia assolto l'onere probatorio su di essa gravante, avendo prodotto in giudizio i contratti di cessione, rispettivamente del
6/2/2015 e del 10/2/2015, corredati dall'elenco analitico dei crediti ceduti, documentazione da cui emerge in modo inequivoco l'inclusione dei rapporti di crediti aventi ad oggetto le posizioni contrattuali riconducibili alla IG.ra nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione (docc. 1 e Pt_1
2, fascicolo di parte opposta).
2.2. Quanto poi all'omessa comunicazione delle avvenute cessioni all'opponente, appare sufficiente richiamare l'orientamento ormai granitico della Corte di legittimità e della giurisprudenza di merito,
3 secondo cui la notifica della cessione del credito è un atto a forma libera, per cui la finalità di notizia al debitore ceduto può essere perseguita in ogni modo, anche attraverso la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo – come nella specie – o la comunicazione nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (Trib. Bari n. 2691/2023).
2.3. Venendo al merito della controversia, parte opposta ha dato prova, attraverso la produzione dei contratti n. 9672781 e n. 11997758 e della rispettiva documentazione contabile, dell'esistenza dell'obbligazione della IG.ra di restituire le somme erogatele dall'istituto di credito a titolo di Pt_1 finanziamento (artt. 2, Condizioni Generali del contratto n. 9672781; art. 4, Condizioni Generali del contratto n. 11997758, docc. 3 e 8, fascicolo monitorio).
È dirimente, al riguardo, rilevare che l'opponente ha espressamente rinunciato, nel corso del giudizio, all'eccezione di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui suddetti contratti, originariamente formulata nell'atto di opposizione. Tale rinuncia ha comportato, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., il riconoscimento formale delle scritture private prodotte da parte opposta, cui deve quindi riconoscersi piena efficacia probatoria in ordine all'esistenza del vincolo contrattuale, alla fonte negoziale del credito azionato e agli obblighi derivanti a carico della parte opponente.
Di contro, l'opponente non ha offerto alcuna prova del fatto estintivo della pretesa di controparte, costituito dal puntuale adempimento dell'obbligazione di pagamento delle rate mensili, né dell'impossibilità di adempiere come invece era suo onere (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; tra le più recenti, Cass. Sez. Un. n. 3373/2010), limitandosi ad eccepire la mancata prova dell'avvenuta erogazione del finanziamento.
Anche tale ultima eccezione deve essere, tuttavia, disattesa.
Difatti, sebbene a fronte della contestazione dell'opponente la finanziaria opposta non abbia prodotto espressa quietanza di pagamento in favore della IG.ra l'effettiva erogazione delle somme può Pt_1 comunque evincersi da una pluralità di elementi indiziari.
In primis, gli artt. 1 e 3 delle Condizioni Generali di entrambi i contratti prevedono che “l'importo totale del credito sarà erogato entro 5 giorni dal ricevimento da parte di Compass, per il tramite di
del modulo di richiesta finanziamento sottoscritto dal Cliente (…). L'importo Controparte_2 verrà bonificato sul conto corrente BancoPosta di cui il Cliente è titolare”, ossia sul conto corrente acceso presso indicato nel contratto ed espressamente sottoscritto dall'opponente Controparte_2
(p. 6, doc. 8).
In secondo luogo, dalla lettura delle liste movimenti prodotte da parte opposta, ove sono riportati sia il numero dei rispettivi contratti di finanziamento sia il codice cliente della IG.ra emerge Pt_1
l'avvenuto pagamento – mediante addebito diretto (RID) –, di alcune rate del piano di ammortamento, il cui importo e dato temporale coincide con quanto indicato nei contratti.
4 Tali circostanze integrano una presunzione grave, precisa e concordante in ordine all'effettiva erogazione del finanziamento, secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito che l'avvenuto rimborso, anche solo parziale, di un finanziamento da parte del mutuatario costituisce elemento sufficiente a comprovare l'avvenuta erogazione delle somme (Cass. civ. n. 11147/2018).
2.4. Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione proposta della IG.ra deve essere Pt_1 rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
3. Spese
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, per lo scaglione da € 5.201,00 a 26.000,00, con riduzione della fase decisoria, limitata al solo deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
3.2. Le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, sono poste a definitivo carico di parte opponente.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1113/2022 esecutivo;
- condanna a rifondere a e spese di lite che liquida Parte_1 Controparte_1 in € 4.227,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
- pone a definitivo carico di le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 27/3/2025. Parte_1
Pisa, 22/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.N. 3684/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Ficcadenti e dall'Avv. Chiara Rossi
- attrice opponente
contro
(già (P.I. ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio Ghia e dall'Avv. Enrica Maria
Ghia
- convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo contratti bancari.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26/6/2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1113/2022, emesso dal Tribunale di Pisa in data 29/7/2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 8.562,07, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore della cessionaria in forza dei contratti di Controparte_1 finanziamento n. 9672781 e n. 11997758, originariamente stipulati con Compass Banca S.p.a.
1 rispettivamente in data 12/5/2011 e 31/1/2013 e poi oggetto di successive cessioni del credito, rimasti inadempiuti da parte della debitrice (docc. 3 e 8, fascicolo monitorio).
A fondamento dell'opposizione, l'attrice ha eccepito: i) il difetto di legittimazione ad agire e/o di titolarità del credito in capo alla finanziaria opposta;
ii) l'omessa comunicazione dell'intervenuta cessione del credito nei suoi confronti;
iii) la carenza di prova in ordine alla stipula ed erogazione del finanziamento, disconoscendo altresì le firme apposte sui contratti prodotti da controparte. CP
1.2. Si è costituita in giudizio (di seguito, ”), contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. Con ordinanza del 13/10/2025, all'esito della prima udienza di comparizione svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il Giudice Istruttore ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
1.4. Con ordinanza del 5/9/2024, il Giudice Istruttore ha disposto espletarsi c.t.u. grafologica sulle scritture oggetto del disconoscimento;
tuttavia, nelle more dello svolgimento delle operazioni peritali, parte opponente ha rinunciato all'eccezione di disconoscimento, chiedendo la revoca dell'incarico peritale.
Revocato l'incarico conferito alla C.T.U. nominata e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 26/6/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa e precisato le rispettive conclusioni;
all'esito il Giudice ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.lgs.
n. 149/2022 (c.d. “Riforma Cartabia”), applicabile, ai sensi dell'art. 7, co. 3 D.lgs. n. 164/2024, anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28/2/2023.
**********
2. In diritto
L'opposizione proposta dalla IG.ra è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. Pt_1
2.1. Preliminarmente, non merita accoglimento l'eccezione sollevata dall'opponente relativa alla CP carenza di prova della titolarità del credito in capo a , quale cessionaria del credito azionata in sede monitoria.
In linea generale, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. civ. n. 5857/2022; Cass. civ. n. 24798/2020).
2 Da ultimo, tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto di meglio precisare la questione dando continuità al seguente principio di diritto, secondo cui: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. civ. n. 5478/2024). CP Applicando i principi richiamati al caso di specie, deve ritenersi che abbia assolto l'onere probatorio su di essa gravante, avendo prodotto in giudizio i contratti di cessione, rispettivamente del
6/2/2015 e del 10/2/2015, corredati dall'elenco analitico dei crediti ceduti, documentazione da cui emerge in modo inequivoco l'inclusione dei rapporti di crediti aventi ad oggetto le posizioni contrattuali riconducibili alla IG.ra nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione (docc. 1 e Pt_1
2, fascicolo di parte opposta).
2.2. Quanto poi all'omessa comunicazione delle avvenute cessioni all'opponente, appare sufficiente richiamare l'orientamento ormai granitico della Corte di legittimità e della giurisprudenza di merito,
3 secondo cui la notifica della cessione del credito è un atto a forma libera, per cui la finalità di notizia al debitore ceduto può essere perseguita in ogni modo, anche attraverso la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo – come nella specie – o la comunicazione nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (Trib. Bari n. 2691/2023).
2.3. Venendo al merito della controversia, parte opposta ha dato prova, attraverso la produzione dei contratti n. 9672781 e n. 11997758 e della rispettiva documentazione contabile, dell'esistenza dell'obbligazione della IG.ra di restituire le somme erogatele dall'istituto di credito a titolo di Pt_1 finanziamento (artt. 2, Condizioni Generali del contratto n. 9672781; art. 4, Condizioni Generali del contratto n. 11997758, docc. 3 e 8, fascicolo monitorio).
È dirimente, al riguardo, rilevare che l'opponente ha espressamente rinunciato, nel corso del giudizio, all'eccezione di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui suddetti contratti, originariamente formulata nell'atto di opposizione. Tale rinuncia ha comportato, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., il riconoscimento formale delle scritture private prodotte da parte opposta, cui deve quindi riconoscersi piena efficacia probatoria in ordine all'esistenza del vincolo contrattuale, alla fonte negoziale del credito azionato e agli obblighi derivanti a carico della parte opponente.
Di contro, l'opponente non ha offerto alcuna prova del fatto estintivo della pretesa di controparte, costituito dal puntuale adempimento dell'obbligazione di pagamento delle rate mensili, né dell'impossibilità di adempiere come invece era suo onere (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; tra le più recenti, Cass. Sez. Un. n. 3373/2010), limitandosi ad eccepire la mancata prova dell'avvenuta erogazione del finanziamento.
Anche tale ultima eccezione deve essere, tuttavia, disattesa.
Difatti, sebbene a fronte della contestazione dell'opponente la finanziaria opposta non abbia prodotto espressa quietanza di pagamento in favore della IG.ra l'effettiva erogazione delle somme può Pt_1 comunque evincersi da una pluralità di elementi indiziari.
In primis, gli artt. 1 e 3 delle Condizioni Generali di entrambi i contratti prevedono che “l'importo totale del credito sarà erogato entro 5 giorni dal ricevimento da parte di Compass, per il tramite di
del modulo di richiesta finanziamento sottoscritto dal Cliente (…). L'importo Controparte_2 verrà bonificato sul conto corrente BancoPosta di cui il Cliente è titolare”, ossia sul conto corrente acceso presso indicato nel contratto ed espressamente sottoscritto dall'opponente Controparte_2
(p. 6, doc. 8).
In secondo luogo, dalla lettura delle liste movimenti prodotte da parte opposta, ove sono riportati sia il numero dei rispettivi contratti di finanziamento sia il codice cliente della IG.ra emerge Pt_1
l'avvenuto pagamento – mediante addebito diretto (RID) –, di alcune rate del piano di ammortamento, il cui importo e dato temporale coincide con quanto indicato nei contratti.
4 Tali circostanze integrano una presunzione grave, precisa e concordante in ordine all'effettiva erogazione del finanziamento, secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito che l'avvenuto rimborso, anche solo parziale, di un finanziamento da parte del mutuatario costituisce elemento sufficiente a comprovare l'avvenuta erogazione delle somme (Cass. civ. n. 11147/2018).
2.4. Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione proposta della IG.ra deve essere Pt_1 rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
3. Spese
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, per lo scaglione da € 5.201,00 a 26.000,00, con riduzione della fase decisoria, limitata al solo deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
3.2. Le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, sono poste a definitivo carico di parte opponente.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1113/2022 esecutivo;
- condanna a rifondere a e spese di lite che liquida Parte_1 Controparte_1 in € 4.227,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
- pone a definitivo carico di le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 27/3/2025. Parte_1
Pisa, 22/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
5