Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00416/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00074/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 74 del 2022, proposto da
Gadaleta Building S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Bruna Flace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi, 23;
contro
Comune di Molfetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Nicolo’ Mastropasqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della nota prot. n. 78516 dell’11.11.2021 a firma del Dirigente del Settore Territorio del Comune di Molfetta con cui è stato espresso diniego di rilascio del permesso di costruire richiesto dalla ricorrente per la realizzazione di un centro medico polispecialistico ‘San Giovanni Bosco’” nell’area contraddistinta in catasto al foglio 54, p.lla 4229, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ivi richiamato, ancorchè non conosciuto, compresa la nota prot. n. 50596 del 23.7.2021 a firma del medesimo Dirigente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Molfetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. NZ ME e udito l’avv. Bruna Flace per la parte ricorrente; nessuno è comparso per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del giorno 11.11.2021, con il quale il Comune ha negato il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un centro medico polispecialistico.
1.1. Ha allegato di essere proprietaria di un lotto di 350 metri quadrati ricadente in un’area disciplinata da un Piano Particolareggiato, riapprovato nel 2014 e con efficacia decennale; che l’area sarebbe classificata come area per interventi di interesse comune, tra cui rientrerebbero anche le urbanizzazioni secondarie e quindi gli interventi sanitari e assistenziali; che l’Amministrazione avrebbe respinto l’istanza ritenendo il progetto in contrasto con i parametri edilizi generali dettati dall’articolo 21 delle N.T.A. del P.R.G..
1.3. Ha dedotto l’illegittimità del diniego per violazione dell’articolo 10- bis della legge 241 del 1990, lamentando che il Comune avrebbe omesso di esaminare le osservazioni procedimentali presentate, limitandosi a reiterare in modo opaco e stereotipato i contenuti del preavviso di rigetto. Ha denunciato inoltre l’erronea applicazione della normativa urbanistica e l’errata qualificazione dell’intervento, sostenendo che l’area sarebbe assoggettata agli specifici indici del Piano Particolareggiato, che prevale sul P.R.G.; infine, che la struttura sanitaria progettata rientrerebbe a pieno titolo tra le opere di urbanizzazione secondaria, già localizzate e assentibili in via diretta.
2. Il Comune intimato si è costituito in giudizio con memoria di stile.
3. All’udienza pubblica del 4 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
5. Va accolta la prima censura, di carattere formale, poiché il provvedimento impugnato risulta viziato da un difetto di motivazione.
A fronte di puntuali osservazioni presentate dalla ricorrente, l’Amministrazione ha adottato un provvedimento finale meramente riproduttivo del preavviso, omettendo di prendere posizione sugli specifici motivi ostativi sollevati dal privato.
6. Il ricorso risulta parimenti fondato con riferimento alle censure di natura sostanziale, da trattarsi congiuntamente, inerenti all’erronea individuazione della cornice normativa applicabile e alla qualificazione dell’opera.
Dalla certificazione urbanistica (doc. 2) emerge che il lotto di proprietà della ricorrente ricada in una maglia regolata dalla disciplina vigente del Piano Particolareggiato, riapprovato dalla Giunta nel 2014 ed in vigore al momento della domanda amministrativa.
L’articolo 33.4 e l’articolo 48 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale (doc. 7, pagg. 8 e 9) stabiliscono espressamente che, per la maglia in questione, gli interventi si attuano secondo gli indici e i parametri dei piani attuativi esistenti, i quali conservano la loro validità sino a scadenza.
Nell’area per interventi di interesse comune (art. 4, lett. c del P.P., doc. 7) inoltre, è possibile procedere alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria e quindi, anche quelle aventi ad oggetto strutture sanitarie e assistenziali (art. 9 seconda parte, lett. d delle N.T.A. del P.P., cfr. doc. 7, pag. 3).
7. Ne consegue che l’Amministrazione ha errato nell’ancorare il giudizio di non conformità del progetto ai parametri generali previsti dall’articolo 21 del Piano Regolatore.
Il progetto proposto, invece, avrebbe dovuto essere vagliato alla luce degli specifici indici fondiari e delle prescrizioni morfologiche dettate dal vigente strumento urbanistico attuativo, che aveva già considerato tale tipologia di opere tra quelle assentibili.
8. In definitiva, l’accoglimento del ricorso comporta l’annullamento dell’atto impugnato e l’obbligo per il Comune di pronunciarsi nuovamente sull’istanza edilizia.
8.1. In sede di eventuale riedizione del potere, l’Amministrazione dovrà procedere alla valutazione del progetto “ora per allora”, applicando la disciplina urbanistica vigente alla data del 5 maggio 2021, ossia alla data della domanda amministrativa da cui è scaturito il giudizio. In ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale, infatti, la parte ricorrente non deve infatti subire le conseguenze dannose derivanti dall’illegittima condotta dell’Amministrazione e dal tempo necessario per lo svolgimento del processo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in €2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre accessori di legge e spese di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
NC DA, Presidente
NZ Ieva, Primo Referendario
NZ ME, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ ME | NC DA |
IL SEGRETARIO