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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/05/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 900/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 28/05/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), esercenti la potestà genitoriale del minore con il C.F._2 Persona_1 patrocinio dell'avv. CARTONE MARCELLO, elettivamente domiciliato in Via XXIV Maggio n.
10 64021 Giulianova (TE), presso il difensore avv. CARTONE MARCELLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. GAMBINO CP_1 P.IVA_1
ARMANDO, elettivamente domiciliato in CORSO SAN GIORGIO 14, TERAMO, presso il difensore avv. GAMBINO ARMANDO
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di frequenza.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di discussione e di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il ricorrente Parte_1
presentava istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di frequenza in favore del minore Pt_2
1 Rami nonché del requisito sanitario ai fini dello status di portatore di “handicap grave”, assumendo che il minore rappresentato sarebbe affetto da gravi patologie che lo privano della capacità lavorativa generica.
Nel giudizio di ATP n. R.G. n. 1647/2022 R.G., volto a verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa il CTU nominato aveva negato l'esistenza dei requisiti sanitari per l'ottenimento dell'indennità mensile di frequenza ex L.
11/10/1990 n. 289 e la condizione di portatore di handicap grave ex art. 3 comma 1 L.
5/02/1992 n. 104 ritenendo la sussistenza di una patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3, pertanto, non riconoscibile appariva la prestazione richiesta.
Formalizzate, ai sensi del comma 4 dell'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni alle conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 24.4.2024 il ricorrente proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e pertanto, qualora riconosciuta come dovuta, chiedeva il riconoscimento dell'indennità di frequenza e dello stato di handicap grave a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso e la CP_1 conferma delle conclusioni cui era pervenuto il perito d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo eccependo la genericità delle contestazioni esplicitate dal ricorrente opponente e l'inammissibilità della richiesta di condanna alla erogazione dell'indennità di frequenza.
Istruita con rinnovazione della CTU medico legale, la causa è decisa alla presente udienza.
All'esito dell'accertamento peritale il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nella parte limitata all'accertamento del requisito sanitario.
Ed invero, il CTU nominato da questo Tribunale dott. con Persona_2
argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo Giudicante ritiene di non dover censurare, ha riconosciuto un grado di invalidità sufficiente per l'ottenimento dell'indennità di frequenza.
Nella rinnovata consulenza medico-legale il consulente d'ufficio, alla luce dell'esame obiettivo e delle certificazioni esibite, ha accertato che il minore è affetto da: Persona_1
“Disturbo da deficit di attenzione e iperattività, tipo combinato, con disregolazione emotiva in minore con un livello cognitivo al di sotto della norma F 70 con ripercussioni sugli apprendimenti. Il minore presenta un profilo cognitivo al di sotto della norma, ha
2 importanti difficoltà nella lettura e scrittura e difficoltà e necessita di un programma riabilitativo, presenta un'importante disparità rispetto ai propri pari, è presente una instabilità motoria con scarsa tolleranza ed aggressività verso i propri pari”.
Concludeva pertanto nel riconoscere sussistenti i requisiti che danno diritto alla indennità di frequenza con decorrenza dal certificato della NPI dell'08.05.2024 per un periodo di tre anni e soggetto a revisione;
alcuna condizione invalidante sullo status di portatore di handicap grave è stata accertata dal CTU. Si rinvia per maggiori dettagli alla relazione scritta depositata in data 24.2.2025.
Si tratta di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti e sulla scorta dei dati anamnestici raccolti direttamente dalla persona sottoposta all'accertamenti peritale.
Non appare condivisibile l'appunto evidenziato dalla parte resistente che indurrebbe alla reiezione del ricorso sul presupposto che la decorrenza del requisito sanitario è postuma al deposito del ricorso posto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 disp. Att.
C.p.c. nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario. Nella specie, trattandosi di patologie e compromissioni funzionali successive al deposito della consulenza tecnica e probanti un quadro clinico grave non considerato dal CTU, trova applicazione l'art. 149 att. c.p.c..
(Cass. ordinanza n. 37500/2021). Invero la decorrenza riconosciuta dall'ausiliare sullo stato invalidante del minore si fonda sulla certificazione rilasciata dal Reparto di
Neuropsichiatria infantile della ASL di Teramo, nella visita del giorno 8 maggio 2024 programmata al fine di valutare gli effetti dell'aggravamento delle condizioni cliniche del minore.
Pertanto, il ricorso va accolto con il riconoscimento al ricorrente del beneficio richiesto con tutte le agevolazioni previste dalla vigente normativa quale diretta conseguenza di esso senza la possibilità di una precipua condanna al pagamento a carico dell'ente resistente dei ratei maturati stante l'oggetto del presente giudizio vertente sul mero accertamento del richiesto requisito sanitario.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio che non ha riconosciuto lo status di
3 handicap grave e la decorrenza posticipata al deposito del ricorso, possono essere totalmente compensate tra le parti.
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese delle espletate
CTU, sia nella fase dell'A.T.P. (già liquidate) che nel presente giudizio, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara come sussistenti i requisiti che danno diritto alla indennità di frequenza in favore del minore Persona_1 con decorrenza dal certificato della NPI dell'08.05.2024 e per un periodo di tre anni.
- compensa tra le parti le spese di giudizio;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese delle espletate CTU, sia nella fase dell'A.T.P. (già liquidate) che nel presente giudizio, come liquidato con separato decreto.
Così deciso in Teramo, il 28.05.2025
Il Giudice On.
dott. Marco Di Biase
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 28/05/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), esercenti la potestà genitoriale del minore con il C.F._2 Persona_1 patrocinio dell'avv. CARTONE MARCELLO, elettivamente domiciliato in Via XXIV Maggio n.
10 64021 Giulianova (TE), presso il difensore avv. CARTONE MARCELLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. GAMBINO CP_1 P.IVA_1
ARMANDO, elettivamente domiciliato in CORSO SAN GIORGIO 14, TERAMO, presso il difensore avv. GAMBINO ARMANDO
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di frequenza.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di discussione e di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il ricorrente Parte_1
presentava istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di frequenza in favore del minore Pt_2
1 Rami nonché del requisito sanitario ai fini dello status di portatore di “handicap grave”, assumendo che il minore rappresentato sarebbe affetto da gravi patologie che lo privano della capacità lavorativa generica.
Nel giudizio di ATP n. R.G. n. 1647/2022 R.G., volto a verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa il CTU nominato aveva negato l'esistenza dei requisiti sanitari per l'ottenimento dell'indennità mensile di frequenza ex L.
11/10/1990 n. 289 e la condizione di portatore di handicap grave ex art. 3 comma 1 L.
5/02/1992 n. 104 ritenendo la sussistenza di una patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3, pertanto, non riconoscibile appariva la prestazione richiesta.
Formalizzate, ai sensi del comma 4 dell'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni alle conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 24.4.2024 il ricorrente proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e pertanto, qualora riconosciuta come dovuta, chiedeva il riconoscimento dell'indennità di frequenza e dello stato di handicap grave a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso e la CP_1 conferma delle conclusioni cui era pervenuto il perito d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo eccependo la genericità delle contestazioni esplicitate dal ricorrente opponente e l'inammissibilità della richiesta di condanna alla erogazione dell'indennità di frequenza.
Istruita con rinnovazione della CTU medico legale, la causa è decisa alla presente udienza.
All'esito dell'accertamento peritale il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nella parte limitata all'accertamento del requisito sanitario.
Ed invero, il CTU nominato da questo Tribunale dott. con Persona_2
argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo Giudicante ritiene di non dover censurare, ha riconosciuto un grado di invalidità sufficiente per l'ottenimento dell'indennità di frequenza.
Nella rinnovata consulenza medico-legale il consulente d'ufficio, alla luce dell'esame obiettivo e delle certificazioni esibite, ha accertato che il minore è affetto da: Persona_1
“Disturbo da deficit di attenzione e iperattività, tipo combinato, con disregolazione emotiva in minore con un livello cognitivo al di sotto della norma F 70 con ripercussioni sugli apprendimenti. Il minore presenta un profilo cognitivo al di sotto della norma, ha
2 importanti difficoltà nella lettura e scrittura e difficoltà e necessita di un programma riabilitativo, presenta un'importante disparità rispetto ai propri pari, è presente una instabilità motoria con scarsa tolleranza ed aggressività verso i propri pari”.
Concludeva pertanto nel riconoscere sussistenti i requisiti che danno diritto alla indennità di frequenza con decorrenza dal certificato della NPI dell'08.05.2024 per un periodo di tre anni e soggetto a revisione;
alcuna condizione invalidante sullo status di portatore di handicap grave è stata accertata dal CTU. Si rinvia per maggiori dettagli alla relazione scritta depositata in data 24.2.2025.
Si tratta di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti e sulla scorta dei dati anamnestici raccolti direttamente dalla persona sottoposta all'accertamenti peritale.
Non appare condivisibile l'appunto evidenziato dalla parte resistente che indurrebbe alla reiezione del ricorso sul presupposto che la decorrenza del requisito sanitario è postuma al deposito del ricorso posto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 disp. Att.
C.p.c. nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario. Nella specie, trattandosi di patologie e compromissioni funzionali successive al deposito della consulenza tecnica e probanti un quadro clinico grave non considerato dal CTU, trova applicazione l'art. 149 att. c.p.c..
(Cass. ordinanza n. 37500/2021). Invero la decorrenza riconosciuta dall'ausiliare sullo stato invalidante del minore si fonda sulla certificazione rilasciata dal Reparto di
Neuropsichiatria infantile della ASL di Teramo, nella visita del giorno 8 maggio 2024 programmata al fine di valutare gli effetti dell'aggravamento delle condizioni cliniche del minore.
Pertanto, il ricorso va accolto con il riconoscimento al ricorrente del beneficio richiesto con tutte le agevolazioni previste dalla vigente normativa quale diretta conseguenza di esso senza la possibilità di una precipua condanna al pagamento a carico dell'ente resistente dei ratei maturati stante l'oggetto del presente giudizio vertente sul mero accertamento del richiesto requisito sanitario.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio che non ha riconosciuto lo status di
3 handicap grave e la decorrenza posticipata al deposito del ricorso, possono essere totalmente compensate tra le parti.
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese delle espletate
CTU, sia nella fase dell'A.T.P. (già liquidate) che nel presente giudizio, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara come sussistenti i requisiti che danno diritto alla indennità di frequenza in favore del minore Persona_1 con decorrenza dal certificato della NPI dell'08.05.2024 e per un periodo di tre anni.
- compensa tra le parti le spese di giudizio;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese delle espletate CTU, sia nella fase dell'A.T.P. (già liquidate) che nel presente giudizio, come liquidato con separato decreto.
Così deciso in Teramo, il 28.05.2025
Il Giudice On.
dott. Marco Di Biase
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