TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 104 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio dell'avv. Mirto Caterina, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in allegata al ricorso;
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
, nato a [...], il [...], elettivamente do- Controparte_1
miciliato presso lo studio dell'avv. Pellitteri Filippo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allega alla memoria di costituzione.
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per le parti: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 20 settembre 2024;
Per il P.M.: cfr. conclusioni del 3 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 13 gennaio 2022, ha chiesto al Parte_1
Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con- tratto a Palermo, il 30 agosto 2017, con . Controparte_1
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che la convivenza coniugale, dalla quale era nata una figlia, , minorenne, si era interrotta Per_1
da molto tempo e non era più ripresa successivamente a quando i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedu- ra di separazione personale, separazione successivamente omologata da que- sto Tribunale con decreto n. 7325 del 10- 12 maggio 2021, divento esecutivo il 24 maggio 2021.
Ha chiesto, inoltre, la conferma dell'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso il proprio domicilio e la previsione di un regi- me graduale di incontri padre-figlia, tenuto conto dell'assenza di loro un rap- porto autonomo, nonché l'aumento dell'importo dell'assegno di mantenimen- to posto a carico del CP_1
Costituitosi in giudizio, non si è opposto all'accoglimento Controparte_1
della domanda principale, ma ha contestato le ulteriori domande, deducendo, in particolare, che l'assenza di un rapporto autonomo con la figlia sarebbe di- peso dalla continua ingerenza della stessa la quale non attuerebbe Parte_1
- 2 - alcuna forma di collaborazione per il consolidamento del rapporto padre- figlia.
Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione davanti al Presiden- te f.f., sono stati adottati i provvedimenti provvisori e le parti sono state ri- messe davanti al G.I.
Dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva n. 1470 resa da questo Tribunale il 30 novembre 2022 – 1 dicembre 2022, la causa, rimessa sul ruolo e istruita mediante incarico conferito ai Servizi Sociali territorialmente competenti, produzione documentale ed escussione testimo- niale, sulle conclusioni degli Avvocati delle parti e del P.M., all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 20 settembre 2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere ed essendo già interve- nuta sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio la pronun- cia sopra richiamata, restano da esaminare le restanti domande.
Innanzitutto, non essendo emerse ragioni ostative, va certamente confermato l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con Per_1
collocazione stabile presso il domicilio materno.
Per quanto riguarda il regime di visita, pare opportuno richiamare gli accerta- menti eseguiti nel corso del giudizio.
Invero, i Servizi Sociali incaricati hanno da ultimo evidenziato la difficoltà del- la bambina a costruire un autonomo rapporto con il padre, il quale viene visto come compagno di giochi, concludendo che una tal situazione, a dire di chi scrive non potrà scardinarsi facilmente se i genitori non impareranno a fare e a pensare insieme, e in tal senso, la piccola, se non cambierà nulla intorno a lei, non troverà agganci per riuscire
- 3 - ad abbandonarsi ad autonomie relazionali o ad incontri esterni col padre. Funzionale quindi, per il benessere della minore è, a dire di chi scrive, la presa in carico della coppia ge- nitoriale (con mandato presso il consultorio di residenza della minore) al fine di poter prova- re a sostenere una genitorialità condivisa che deve essere sostanziata da modalità comuni tra gli adulti e che vedano coinvolte le parti vicendevolmente, a vantaggio del rapporto tra la mi- nore e l'altro genitore ( cfr. Relazione del 20 settembre 2024).
Ebbene, il Collegio condivide le conclusioni dell'operatore sull'opportunità che vengano adottate misure di sostegno alla genitorialità, incaricando per un periodo di sei mesi a tal fine il Consultorio familiare territorialmente compe- tente, al fine di dotare i genitori di strumenti adeguati per gestire la loro bige- nitorialità nell'ambito della loro coppia disgregata e soprattutto per costruire un equilibrato rapporto padre-figlia.
Inoltre, a fronte delle difficoltà manifestate dalla minore di staccarsi dalla figu- ra materna, si ritiene opportuno che la stessa intraprenda un percorso psicote- rapeutico, al fine di essere aiutata a superare gli ostacoli emotivi alla creazione di un rapporto con il padre, incaricando a tal fine il Servizio di NPI presso l'Asp di Palermo.
Nelle more, si ritiene opportuno prevedere un regime graduale di incontri li- beri: per i primi cinque mesi il quale genitore non collocatario, potrà CP_1
incontrare la figlia liberamente, previo accordo con la almeno due Parte_1
pomeriggi la settimana dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e, a settimane alterne, una intera giornata a scelta tra il sabato e la domenica dalle 11.30 sino alle ore
17.00; a partire dal sesto mese, a settimane alterne, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 19.30 della domenica;
nonché nel periodo estivo per quindici giorni anche consecutivi da concordare con la madre nei mesi di luglio e agosto;
nel
- 4 - periodo natalizio per tre giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il
Natale o il Capodanno e per due giorni nel periodo pasquale, alterando il giorno di Pasqua e di Pasquetta tra i genitori.
La inoltre, dovrà garantire il diritto del resistente di sentire telefo- Parte_1
nicamente la figlia e di effettuare anche videochiamate compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche della stessa e lavorative dei genitori.
Per quanto riguarda le statuizioni economiche, tenuto conto della condizione reddituale di entrambi i coniugi, nonché delle accresciute esigenze della mino- re rispetto alla separazione, ma anche della circostanza che il è grava- CP_1
to delle spese di trasferta per esercitare il proprio diritto di visita, va previsto l'obbligo in capo a di corrispondere a a Controparte_1 Parte_1
titolo di mantenimento della figlia , un assegno di euro 280,00, rivalu- Per_1
tabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il dieci di ogni mese, ol- tre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia. Tenuto conto del maggior periodo di permanenza
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi gli avvocati delle parti ed il Pub- blico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definiti- vamente pronunciando nel procedimento n. 104/2022 R.G. a seguito di sen- tenza non definitiva n. 1470/2022 depositata in data 1 dicembre 2022
DISPONE
l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i geni- Persona_2
- 5 - tori con collocamento stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incontrarla liberamente, in caso di contrasto, secondo quanto previ- sto in parte motiva;
INCARICA
Il Consultorio familiare presso l'Asp di Agrigento di prendere in carico
[...]
e il Consultorio familiare presso l'Asp di Palermo di prendere Controparte_2
in carico nonché il Servizio di NPI presso l'Asp Di Palermo Parte_1
di prendere in carico la minore al fine di assolvere ciascun Persona_2
Ufficio l'incarico di cui in parte motiva.
PONE
a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1
figli corrispondendo a entro il giorno dieci Persona_2 Parte_1
di ogni mese, un assegno mensile di euro 280,00, rivalutabili secondo gli indici
Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia;
DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 31 gennaio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 6 - - 7 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 104 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari ci- vili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio dell'avv. Mirto Caterina, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in allegata al ricorso;
- PARTE ATTRICE -
C O N T R O
, nato a [...], il [...], elettivamente do- Controparte_1
miciliato presso lo studio dell'avv. Pellitteri Filippo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allega alla memoria di costituzione.
- PARTE CONVENUTA-
E CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per le parti: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 20 settembre 2024;
Per il P.M.: cfr. conclusioni del 3 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 13 gennaio 2022, ha chiesto al Parte_1
Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con- tratto a Palermo, il 30 agosto 2017, con . Controparte_1
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che la convivenza coniugale, dalla quale era nata una figlia, , minorenne, si era interrotta Per_1
da molto tempo e non era più ripresa successivamente a quando i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedu- ra di separazione personale, separazione successivamente omologata da que- sto Tribunale con decreto n. 7325 del 10- 12 maggio 2021, divento esecutivo il 24 maggio 2021.
Ha chiesto, inoltre, la conferma dell'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso il proprio domicilio e la previsione di un regi- me graduale di incontri padre-figlia, tenuto conto dell'assenza di loro un rap- porto autonomo, nonché l'aumento dell'importo dell'assegno di mantenimen- to posto a carico del CP_1
Costituitosi in giudizio, non si è opposto all'accoglimento Controparte_1
della domanda principale, ma ha contestato le ulteriori domande, deducendo, in particolare, che l'assenza di un rapporto autonomo con la figlia sarebbe di- peso dalla continua ingerenza della stessa la quale non attuerebbe Parte_1
- 2 - alcuna forma di collaborazione per il consolidamento del rapporto padre- figlia.
Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione davanti al Presiden- te f.f., sono stati adottati i provvedimenti provvisori e le parti sono state ri- messe davanti al G.I.
Dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva n. 1470 resa da questo Tribunale il 30 novembre 2022 – 1 dicembre 2022, la causa, rimessa sul ruolo e istruita mediante incarico conferito ai Servizi Sociali territorialmente competenti, produzione documentale ed escussione testimo- niale, sulle conclusioni degli Avvocati delle parti e del P.M., all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 20 settembre 2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere ed essendo già interve- nuta sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio la pronun- cia sopra richiamata, restano da esaminare le restanti domande.
Innanzitutto, non essendo emerse ragioni ostative, va certamente confermato l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con Per_1
collocazione stabile presso il domicilio materno.
Per quanto riguarda il regime di visita, pare opportuno richiamare gli accerta- menti eseguiti nel corso del giudizio.
Invero, i Servizi Sociali incaricati hanno da ultimo evidenziato la difficoltà del- la bambina a costruire un autonomo rapporto con il padre, il quale viene visto come compagno di giochi, concludendo che una tal situazione, a dire di chi scrive non potrà scardinarsi facilmente se i genitori non impareranno a fare e a pensare insieme, e in tal senso, la piccola, se non cambierà nulla intorno a lei, non troverà agganci per riuscire
- 3 - ad abbandonarsi ad autonomie relazionali o ad incontri esterni col padre. Funzionale quindi, per il benessere della minore è, a dire di chi scrive, la presa in carico della coppia ge- nitoriale (con mandato presso il consultorio di residenza della minore) al fine di poter prova- re a sostenere una genitorialità condivisa che deve essere sostanziata da modalità comuni tra gli adulti e che vedano coinvolte le parti vicendevolmente, a vantaggio del rapporto tra la mi- nore e l'altro genitore ( cfr. Relazione del 20 settembre 2024).
Ebbene, il Collegio condivide le conclusioni dell'operatore sull'opportunità che vengano adottate misure di sostegno alla genitorialità, incaricando per un periodo di sei mesi a tal fine il Consultorio familiare territorialmente compe- tente, al fine di dotare i genitori di strumenti adeguati per gestire la loro bige- nitorialità nell'ambito della loro coppia disgregata e soprattutto per costruire un equilibrato rapporto padre-figlia.
Inoltre, a fronte delle difficoltà manifestate dalla minore di staccarsi dalla figu- ra materna, si ritiene opportuno che la stessa intraprenda un percorso psicote- rapeutico, al fine di essere aiutata a superare gli ostacoli emotivi alla creazione di un rapporto con il padre, incaricando a tal fine il Servizio di NPI presso l'Asp di Palermo.
Nelle more, si ritiene opportuno prevedere un regime graduale di incontri li- beri: per i primi cinque mesi il quale genitore non collocatario, potrà CP_1
incontrare la figlia liberamente, previo accordo con la almeno due Parte_1
pomeriggi la settimana dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e, a settimane alterne, una intera giornata a scelta tra il sabato e la domenica dalle 11.30 sino alle ore
17.00; a partire dal sesto mese, a settimane alterne, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 19.30 della domenica;
nonché nel periodo estivo per quindici giorni anche consecutivi da concordare con la madre nei mesi di luglio e agosto;
nel
- 4 - periodo natalizio per tre giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il
Natale o il Capodanno e per due giorni nel periodo pasquale, alterando il giorno di Pasqua e di Pasquetta tra i genitori.
La inoltre, dovrà garantire il diritto del resistente di sentire telefo- Parte_1
nicamente la figlia e di effettuare anche videochiamate compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche della stessa e lavorative dei genitori.
Per quanto riguarda le statuizioni economiche, tenuto conto della condizione reddituale di entrambi i coniugi, nonché delle accresciute esigenze della mino- re rispetto alla separazione, ma anche della circostanza che il è grava- CP_1
to delle spese di trasferta per esercitare il proprio diritto di visita, va previsto l'obbligo in capo a di corrispondere a a Controparte_1 Parte_1
titolo di mantenimento della figlia , un assegno di euro 280,00, rivalu- Per_1
tabili secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il dieci di ogni mese, ol- tre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia. Tenuto conto del maggior periodo di permanenza
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della controversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare intera- mente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi gli avvocati delle parti ed il Pub- blico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definiti- vamente pronunciando nel procedimento n. 104/2022 R.G. a seguito di sen- tenza non definitiva n. 1470/2022 depositata in data 1 dicembre 2022
DISPONE
l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i geni- Persona_2
- 5 - tori con collocamento stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di incontrarla liberamente, in caso di contrasto, secondo quanto previ- sto in parte motiva;
INCARICA
Il Consultorio familiare presso l'Asp di Agrigento di prendere in carico
[...]
e il Consultorio familiare presso l'Asp di Palermo di prendere Controparte_2
in carico nonché il Servizio di NPI presso l'Asp Di Palermo Parte_1
di prendere in carico la minore al fine di assolvere ciascun Persona_2
Ufficio l'incarico di cui in parte motiva.
PONE
a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1
figli corrispondendo a entro il giorno dieci Persona_2 Parte_1
di ogni mese, un assegno mensile di euro 280,00, rivalutabili secondo gli indici
Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia;
DICHIARA interamente compensate fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 31 gennaio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 6 - - 7 -