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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 24/06/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 136/2024 R.G. tra
(cod. fisc. ) in persona dell'amministratore Giudiziario Dott. Parte_1 P.IVA_1 in persona Parte_2 CP_1 Parte_3 del l.r.p.t rappresentate e difese dall'avv.to Andrea Mannucci Parte_4
reclamanti
e
(P. Iva - R.F. 15/2013 Trib. Potenza), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Curatore fallimentare dott. , rappresentato e difeso, Parte_5 previa autorizzazione del Giudice Delegato del 16/04/2024 (all. 1), dall'avv. prof. Mauro SERRA
reclamata
OGGETTO: reclamo l'ordinanza n. 2766/2024 del Tribunale di Potenza pubblicata il 12 febbraio 2024 - azione ex art. 44 legge fallimentare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il ha convenuto in Controparte_2
giudizio la società chiedendo di accogliere le Controparte_3
seguenti conclusioni: “- dichiarare l'inefficacia del pagamento effettuato dalla CP_2
successivamente alla dichiarazione di fallimento e della relativa disposizione di
[...]
bonifico in data 15/10/2015, dell'importo complessivo di $ 790.000,00 (con addebito sul
c/c n. 82753293138106 della stessa società presso la Bank of Communications Co. Ltd di
SHANGHAI) in favore della società e accreditato sul c/c n. Parte_1
[...], acceso da tale ultima società presso la filiale di Milano della - per l'effetto, dichiarare l'importo in questione, oggetto CP_4
dell'operazione di cui al punto che precede, definitivamente attratto alla massa attiva fallimentare;
- in linea gradata, per il caso in cui nelle more della causa la convenuta ottenesse la restituzione dell'importo dalla procedura concorsuale, condannare la
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in restituzione, in favore Parte_1
della Curatela fallimentare, dell'importo di $ 790.000,00
(settecentonovantamiladollari), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dal dì del dovuto al saldo”.
A tale scopo la parte ricorrente ha dedotto che: - la società è stata CP_2
dichiarata fallita dal Tribunale di Potenza in data 7/11/2013; - con comunicazione del 16-
20/10/2015, il Curatore fallimentare rappresentava al G.D. della procedura l'esistenza di una disposizione di bonifico di $ (Dollari USA) 790.000,00 in data 15/10/2015 della fallita (con addebito su c/c n. 82753293138106, aperto dalla stessa società in bonis presso la Bank of Communications Co. Ltd, di SHANGHAI) in favore della società
(da accreditarsi sul c/c n. [...], acceso da Parte_1
tale ultima società presso la filiale di Milano della ), di cui la Curatela CP_4
fallimentare aveva avuto contezza a seguito di nota pec della filiale di Milano della del 15/10/2015, che comunicava di aver disposto il congelamento CP_4
temporaneo della somma in attesa delle determinazioni del Tribunale;
- il Giudice delegato, in data 22/10/2015, emanava decreto ex art. 25, comma 1, n. 2, l. fall. disponendo l'acquisizione alla massa attiva fallimentare della somma oggetto del suddetto bonifico;
- avverso tale provvedimento proponevano reclamo (in data
20/01/2016) la società IJ ON e la Parte_3
società assumendo la proprietà delle somme oggetto di acquisizione;
Parte_1
2 la prima rappresentava di aver disposto (il 13-14/10/2015) un bonifico di $ 790.000,00
(addebitato sul conto corrente della disponente n. 336356020676 presso la CP_4
ed accreditato sul c/c n. 82753293138106 della beneficiaria), presso la filiale della
[...]
di Milano a favore della fallita per puro errore materiale, CP_4 CP_2
volendo in realtà disporlo in favore della società l fine di fornire a detta Parte_1
società (partecipata e controllata) la provvista per acquistare i beni mobili della società fallita messi all'asta, sicché, accortasi dell'errore, aveva richiesto alla banca di effettuare un bonifico del medesimo importo in favore della - il Parte_1
Tribunale Fallimentare di Potenza rigettava il reclamo con decreto del 7/09/2016, poi cassato dalla Corte di legittimità con ordinanza del 14/12/2022 che ha dichiarato l'inesistenza giuridica del decreto del Giudice delegato al Fallimento del CP_2
22/10/2015.
In forza della pronuncia della Cassazione, la Curatela fallimentare ha perciò intrapreso l'azione ex art. 44 legge fall. al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del giroconto e, segnatamente, dell'ordine di bonifico di $ (Dollari USA) 790.000,00 disposto in data 15/10/2015 dalla fallita in favore della società CP_2 Parte_1
in quanto pagamento eseguito dal fallito in data successiva alla dichiarazione di fallimento, atteso che, in ragione del primo bonifico delle somme del 10/10/2015, disposto dalla società cinese IJ ON TD in favore della fallita, si era ormai prodotto il trasferimento della titolarità dell'importo di $ 790.000,00 dalla IJ
ON alla seconda.
Si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda perché Parte_1
infondata.
In particolare, deduceva che la IJ ON intendeva corrispondere alla partecipata i fondi necessari al pagamento del saldo prezzo, Parte_1
effettuando in data 10-13 ottobre 2015 un bonifico di importo pari a USD 790.000,00 che, per mero errore materiale, veniva eseguito sul conto corrente numero
82753293138106, in essere presso la Bank of Communications Co, Ltd, offshore
Banking Unit di Shangai ed intestato direttamente alla CP_2
3 Accortisi dell'errore, in data 13 ottobre 2015, la Bank of Communications bonificava l'intera somma sul conto corrente della reale beneficiaria Parte_1
numero [...], in essere presso la di Milano, CP_4
ma dette somme venivano poi acquisite alla massa fallimentare con decreto ex art. 25 l. fall. del G.D. del 22.10.2015 e, pertanto, aveva dovuto versare al Parte_1
l'ulteriore importo di euro 766.662,60 per l'acquisto dei macchinari CP_2
aggiudicatisi all'asta.
Ne deduceva pertanto che, non sussistendo alcun vincolo tra l'originario solvens (IJ Diamend) e l'originario CC ( , né alcuna Controparte_2
obbligazione e/o rapporto economico o giuridico tale da giustificare il pagamento effettuato dalla prima nei confronti della seconda, il bonifico effettuato in data 10-13- ottobre 2015 direttamente in favore della società fallita costituirebbe un pagamento indebito. Né sussisterebbe alcuna obbligazione di pagamento e/o rapporto giuridico tra la ed il , oltre l'obbligo di corrispondere il saldo prezzo Parte_1 CP_2
dei macchinari aggiudicati.
Ha concluso perciò chiedendo anche in ogni caso “accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il diritto della ad ottenere la restituzione delle Parte_1
somme illecitamente trattenute dal Fallimento pari ad euro € 898.467 (USD 790.000,00
x 1,173 cambio di riferimento all'ottobre 2015 secondo le tabelle pubbliche della Banca
d'Italia) ovvero della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi moratori a far data dal 22 ottobre 2015; In subordine: accertare
e dichiarare, ai sensi dell'art. 2041 c.c. l'ingiustificato arricchimento del Controparte_2
in danno alla con il conseguente obbligo del Fallimento ad indennizzare la Parte_1
della correlativa diminuzione patrimoniale dedotta, pari ad € 898.467 Parte_1
(USD 790.000,00 x 1,173 cambio di riferimento all'ottobre 2015 secondo le tabelle pubbliche della Banca d'Italia) ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal 22 ottobre 2015 sino alla data dell'effettivo soddisfo”.
Si è inoltre costituita con comparsa di intervento volontario ad adiuvandum ex art. 105, c.p.c. la Controparte_5
deducendo che la fallita non avrebbe pagato alcunchè alla poiché il Parte_1
4 pagamento è stato in concreto effettuato dalla non essendo Controparte_6
avvenuto con denaro della fallita e non avendo perciò causato alcun detrimento degli altri creditori concorrenti, ed ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da Parte_1
L'ordinanza reclamata ha accolto la domanda di inefficacia proposta dalla
Curatela ed ha dichiarato inammissibili le domande ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c.
In sintesi, il Tribunale ha argomentato che, sulla scorta del primo bonifico, le somme, accreditate direttamente in favore della società fallita sono state perciò solo attratte alla massa fallimentare. Ancora, ha ritenuto l'inammissibilità delle azioni proposte dalla società resistente attesa l'indefettibilità dell'accertamento in sede concorsuale di eventuali crediti nei confronti della Curatela.
Avverso detta pronuncia hanno proposto appello la e la BEIJING Parte_1
DIAMEND chiedendo la riforma del provvedimento impugnato. In particolare, hanno contestato la premessa della decisione gravata che poggerebbe sull'erroneo presupposto dell'appartenenza delle somme alla società fallita nonostante la Corte di legittimità abbia ritenuto abnorme il decreto impugnato. Hanno contestato l'applicazione dell'art. 42 legge fall. non vertendosi, nel caso di specie, in ipotesi di atto dispositivo di beni esistenti al momento della apertura del fallimento e trattandosi di beni pervenuti solo per mero errore nella disponibilità della società fallita trattandosi, piuttosto, di somme appartenenti a terzi. Ancora, hanno censurato la decisione impugnata anche in considerazione del passaggio in giudicato della pronuncia di Cassazione che, avendo acclarato l'abnormità del provvedimento di acquisizione alla massa fallimentare impedirebbe ormai di accedere ad una pronuncia ex art. 44 legge fall. trattandosi di beni appartenenti a soggetti terzi perciò non rientranti nella massa fallimentare.
Infine, hanno censurato la declaratoria di inammissibilità delle azioni di ripetizione di indebito ed ingiustificato arricchimento non potendo trovare applicazione l'art. 52 legge fall. in quanto le somme oggetto del bonifico erroneamente disposto in favore della società fallita non possono considerarsi attratte alla massa fallimentare proprio perché accreditate in forza di un mero errore.
D'altra parte, ai fini dell'utile proposizione dell'azione ex art. 44 legge fall. sarebbe
5 stato onere della Curatela dimostrare che si trattava di somme facenti parte del patrimonio della società fallita.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello perché Controparte_7
infondato.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
In limine giova ripercorrere il tenore della decisione della Corte di legittimità in ordine al decreto di acquisizione della somma oggetto del secondo bonifico alla massa fallimentare.
Come detto, la domanda d'inefficacia proposta dalla Curatela fallimentare ha ad oggetto il pagamento effettuato dalla successivamente alla CP_2
dichiarazione di fallimento e della relativa disposizione di bonifico in data 15/10/2015, dell'importo complessivo di $ 790.000,00 (con addebito sul c/c n. 82753293138106 della stessa società presso la Bank of Communications Co. Ltd di SHANGHAI) in favore della società somma incamerata dalla Curatela in forza del decreto Parte_1
caducato in sede di legittimità e tuttora nella disponibilità della procedura concorsuale come dedotto dalla parte appellante e non contestato.
Ciò premesso, la pronuncia della Corte di legittimità ha statuito l'abnormità del decreto di acquisizione adottato dal Tribunale fallimentare sulla scorta della considerazione per cui trattandosi di somme accreditate in favore della Parte_1
e, pertanto, già nella disponibilità di terzi, il provvedimento è stato adottato in carenza assoluta di potere (cfr. p. 5 “(…) per carenza assoluta di potere, in quanto diretto all'acquisizione di somme in possesso di terzi che ne contestavano la spettanza al , avendo il giudice delegato adottato lo strumento ex art. 25 l.fall. in luogo CP_2
dell'azione in via ordinaria per la declaratoria di inefficacia del giroconto ex art. 44 l.fall.,
e ciò in violazione del principio per cui il giudice delegato può emettere provvedimenti di acquisizione di determinati beni ed attività alla massa fallimentare, ai sensi dell'art.
25, primo comma, n. 2 l.fall., solo quando non sia contestata la spettanza al fallimento dei beni e delle attività, non potendo i provvedimenti del giudice delegato, al di fuori
6 delle ipotesi tassativamente previste dalla legge fallimentare, incidere su diritti soggettivi dei terzi senza l'attivazione di un ordinario procedimento di cognizione”).
Tale statuizione in ordine al possesso delle somme da parte di terzi, tuttavia, non consente, come pretende la parte appellante, di intravedere una statuizione incontrovertibile sulla “titolarità” di dette somme e tale da inibire l'esperimento dell'azione di inefficacia da parte della Curatela.
La stessa Corte di legittimità, infatti, ha ribadito come il rimedio processuale da intraprendere avrebbe dovuto essere proprio l'azione ex art. 44 legge fall.
Come noto, l'art. 44, primo comma della legge fallimentare, nel prevedere l'inefficacia, rispetto ai creditori, dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, si configura quale logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento stesso (art. 42 LF) e mira a preservare l'integrità dell'attivo, assicurando la "par condicio creditorum". La norma in questione, alla luce della valenza letterale dell'espressione "pagamenti eseguiti dal fallito", nonché del presupposto sul quale essa norma si basa e della finalità da essa perseguita, è riferibile agli atti estintivi di obbligazioni del "solvens", compiuti con prelievo dal suo patrimonio e con connesso trattamento preferenziale dell'CC (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 4957 del 18/04/2000).
La ratio di tale strumento è quella di tutelare la "par condicio creditorum" ed è volto ad impedire l'effetto giuridico proprio dell'atto estintivo del debito del fallito verso il terzo, in quanto -diversamente- il credito di quest'ultimo verrebbe ad essere sottratto alla verifica concorsuale ed alla falcidia dei crediti privilegiati di grado anteriore.
Da tali premesse teoriche se ne ricavano alcuni corollari applicativi dell'azione in commento, ovvero che il pagamento deve soddisfare un'obbligazione del solvens, deve essere eseguito con prelievo dal patrimonio del solvens di modo che la soddisfazione dell'CC leda la par condicio creditorum, presupponendosi perciò che l'CC sia un creditore del debitore fallito che non si possa perciò sottrarre alla verifica concorsuale del proprio credito.
7 Tali presupposti sono contestati nel caso di specie.
In particolare, le società appellanti offrono una ricostruzione della fattispecie tesa a non considerare atomisticamente i bonifici succedutesi nel giro di qualche giorno, ricostruzione all'esito della quale emergerebbe l'accredito solo erroneo delle somme in oggetto sul conto corrente della società fallita e, correlativamente,
l'impossibilità di ritenerle attratte alla massa fallimentare.
Invero, secondo la prospettazione delle appellanti, solo una valutazione complessiva della fattispecie dimostrerebbe che il pagamento eseguito dalla società fallita, benché successivo alla dichiarazione di fallimento, non realizza alcun prelievo indebito di beni attratti nella massa fallimentare in quanto il secondo bonifico non sarebbe altro che un rimedio all'erroneo bonifico disposto in data 10.10.2015 dalla società cinese IJ ON TD in favore della fallita Le risorse CP_2
impiegate per il secondo bonifico, oggetto della domanda di inefficacia, pertanto, apprezzando la fattispecie nella sua globalità, non sarebbero somme sottratte alla massa fallimentare perché non di pertinenza di essa ma accreditate per mero errore in favore della società fallita.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Va rilevato anzitutto come non sia contestata tra le parti l'esistenza dei due bonifici e l'epoca degli stessi.
Il punctum dolens riguarda piuttosto la possibilità di ritenere insussistente il presupposto dell'azione di inefficacia attesa la dedotta estraneità delle somme alla massa fallimentare e dunque la pretesa insussistenza di alcuna violazione della par condicio creditorum non venendo in rilievo un pagamento con risorse proprie del fallito.
Sul punto la pronuncia appellata ha ritenuto sufficiente l'accredito delle somme sul conto corrente della società fallita per ritenerle attratte alla massa fallimentare.
Ha difatti statuito che “Si rileva, quindi, da un lato, che gli importi addebitati al fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono senz'altro privi di efficacia verso la massa
8 dei creditori e che, dall'altro, ai fini dell'esame della domanda della ricorrente, è irrilevante il titolo di provenienza delle somme presenti sul conto corrente bancario della in quanto automaticamente acquisite alla massa ai sensi dell'art. 42 l. CP_2
fall.”
La Corte reputa come la motivazione del primo giudice sia immune da censure.
L'accredito delle somme oggetto di bonifico determina il passaggio della titolarità delle stesse in favore del beneficiario e, segnatamente, nel caso di specie, in favore della società fallita. Ne discende l'operatività dell'art. 42 co. 2 legge fall. ratione temporis applicabile secondo cui “sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto
e la conservazione dei beni medesimi”.
D'altra parte, il preteso errore che è a fondamento del primo bonifico non è privo di tutela potendo la Banca che ha disposto tale bonifico proporre, come peraltro risulta avere fatto, domanda di insinuazione al passivo. La circostanza che il credito non sia stato ammesso e che sia pendente il relativo giudizio di opposizione allo stato passivo conferma ulteriormente come sia quella il luogo in cui accertare in sede cognitiva la dedotta erroneità del bonifico di cui si controverte (cfr. Cass. n.
13511/2021 secondo cui “In sede fallimentare le cose mobili fungibili, compreso il denaro, sono rivendicabili solo se sia intervenuto un fatto che abbia determinato la loro individuazione ed evitato la confusione con il patrimonio del fallito, essendo ammissibile, nel caso di avvenuta confusione, soltanto una domanda di insinuazione allo stato passivo per un credito pari al valore dei beni appresi al fallimento. (La S.C. ha espresso il principio in giudizio in cui il creditore affermava di aver effettuato un bonifico, in favore della società poi fallita, per mero errore)”).
Per le ragioni esposte, l'appello, diretto a rivendicare l'estraneità delle somme al patrimonio della società fallita è infondato trattandosi, come detto, di accertamento non inibito ma destinato a svolgersi nel giudizio di opposizione allo stato passivo a seguito del rigetto della domanda di insinuazione al passivo rilevando, quanto alla domanda di inefficacia proposta ai sensi dell'art. 44 legge fall. l'attrazione di dette somme, a seguito del loro accredito sul conto corrente intestato alla società fallita, alla massa fallimentare ai sensi del citato art. 42 co. 2 legge fall.
9 Per le ragioni anzidette, non essendo allo stato acclarata l'estraneità di detta somma al patrimonio della società fallita, la pronuncia impugnata è immune da censure anche con riguardo alla declaratoria di inammissibilità delle azioni ex artt.
2033 e 2041 c.c. in quanto la contestazione in ordine alla titolarità delle somme per cui
è causa non esclude la percorribilità del rimedio concorsuale per il riconoscimento del relativo credito.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va rigettato perché infondato.
Non sussistono invece i presupposti della condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. invocata dalla Curatela in mancanza di allegazioni specifiche in merito alla stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna le società appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della Curatela fallimentare appellata che si liquidano in complessivi euro 13.078,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
10
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 136/2024 R.G. tra
(cod. fisc. ) in persona dell'amministratore Giudiziario Dott. Parte_1 P.IVA_1 in persona Parte_2 CP_1 Parte_3 del l.r.p.t rappresentate e difese dall'avv.to Andrea Mannucci Parte_4
reclamanti
e
(P. Iva - R.F. 15/2013 Trib. Potenza), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Curatore fallimentare dott. , rappresentato e difeso, Parte_5 previa autorizzazione del Giudice Delegato del 16/04/2024 (all. 1), dall'avv. prof. Mauro SERRA
reclamata
OGGETTO: reclamo l'ordinanza n. 2766/2024 del Tribunale di Potenza pubblicata il 12 febbraio 2024 - azione ex art. 44 legge fallimentare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il ha convenuto in Controparte_2
giudizio la società chiedendo di accogliere le Controparte_3
seguenti conclusioni: “- dichiarare l'inefficacia del pagamento effettuato dalla CP_2
successivamente alla dichiarazione di fallimento e della relativa disposizione di
[...]
bonifico in data 15/10/2015, dell'importo complessivo di $ 790.000,00 (con addebito sul
c/c n. 82753293138106 della stessa società presso la Bank of Communications Co. Ltd di
SHANGHAI) in favore della società e accreditato sul c/c n. Parte_1
[...], acceso da tale ultima società presso la filiale di Milano della - per l'effetto, dichiarare l'importo in questione, oggetto CP_4
dell'operazione di cui al punto che precede, definitivamente attratto alla massa attiva fallimentare;
- in linea gradata, per il caso in cui nelle more della causa la convenuta ottenesse la restituzione dell'importo dalla procedura concorsuale, condannare la
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in restituzione, in favore Parte_1
della Curatela fallimentare, dell'importo di $ 790.000,00
(settecentonovantamiladollari), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dal dì del dovuto al saldo”.
A tale scopo la parte ricorrente ha dedotto che: - la società è stata CP_2
dichiarata fallita dal Tribunale di Potenza in data 7/11/2013; - con comunicazione del 16-
20/10/2015, il Curatore fallimentare rappresentava al G.D. della procedura l'esistenza di una disposizione di bonifico di $ (Dollari USA) 790.000,00 in data 15/10/2015 della fallita (con addebito su c/c n. 82753293138106, aperto dalla stessa società in bonis presso la Bank of Communications Co. Ltd, di SHANGHAI) in favore della società
(da accreditarsi sul c/c n. [...], acceso da Parte_1
tale ultima società presso la filiale di Milano della ), di cui la Curatela CP_4
fallimentare aveva avuto contezza a seguito di nota pec della filiale di Milano della del 15/10/2015, che comunicava di aver disposto il congelamento CP_4
temporaneo della somma in attesa delle determinazioni del Tribunale;
- il Giudice delegato, in data 22/10/2015, emanava decreto ex art. 25, comma 1, n. 2, l. fall. disponendo l'acquisizione alla massa attiva fallimentare della somma oggetto del suddetto bonifico;
- avverso tale provvedimento proponevano reclamo (in data
20/01/2016) la società IJ ON e la Parte_3
società assumendo la proprietà delle somme oggetto di acquisizione;
Parte_1
2 la prima rappresentava di aver disposto (il 13-14/10/2015) un bonifico di $ 790.000,00
(addebitato sul conto corrente della disponente n. 336356020676 presso la CP_4
ed accreditato sul c/c n. 82753293138106 della beneficiaria), presso la filiale della
[...]
di Milano a favore della fallita per puro errore materiale, CP_4 CP_2
volendo in realtà disporlo in favore della società l fine di fornire a detta Parte_1
società (partecipata e controllata) la provvista per acquistare i beni mobili della società fallita messi all'asta, sicché, accortasi dell'errore, aveva richiesto alla banca di effettuare un bonifico del medesimo importo in favore della - il Parte_1
Tribunale Fallimentare di Potenza rigettava il reclamo con decreto del 7/09/2016, poi cassato dalla Corte di legittimità con ordinanza del 14/12/2022 che ha dichiarato l'inesistenza giuridica del decreto del Giudice delegato al Fallimento del CP_2
22/10/2015.
In forza della pronuncia della Cassazione, la Curatela fallimentare ha perciò intrapreso l'azione ex art. 44 legge fall. al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del giroconto e, segnatamente, dell'ordine di bonifico di $ (Dollari USA) 790.000,00 disposto in data 15/10/2015 dalla fallita in favore della società CP_2 Parte_1
in quanto pagamento eseguito dal fallito in data successiva alla dichiarazione di fallimento, atteso che, in ragione del primo bonifico delle somme del 10/10/2015, disposto dalla società cinese IJ ON TD in favore della fallita, si era ormai prodotto il trasferimento della titolarità dell'importo di $ 790.000,00 dalla IJ
ON alla seconda.
Si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda perché Parte_1
infondata.
In particolare, deduceva che la IJ ON intendeva corrispondere alla partecipata i fondi necessari al pagamento del saldo prezzo, Parte_1
effettuando in data 10-13 ottobre 2015 un bonifico di importo pari a USD 790.000,00 che, per mero errore materiale, veniva eseguito sul conto corrente numero
82753293138106, in essere presso la Bank of Communications Co, Ltd, offshore
Banking Unit di Shangai ed intestato direttamente alla CP_2
3 Accortisi dell'errore, in data 13 ottobre 2015, la Bank of Communications bonificava l'intera somma sul conto corrente della reale beneficiaria Parte_1
numero [...], in essere presso la di Milano, CP_4
ma dette somme venivano poi acquisite alla massa fallimentare con decreto ex art. 25 l. fall. del G.D. del 22.10.2015 e, pertanto, aveva dovuto versare al Parte_1
l'ulteriore importo di euro 766.662,60 per l'acquisto dei macchinari CP_2
aggiudicatisi all'asta.
Ne deduceva pertanto che, non sussistendo alcun vincolo tra l'originario solvens (IJ Diamend) e l'originario CC ( , né alcuna Controparte_2
obbligazione e/o rapporto economico o giuridico tale da giustificare il pagamento effettuato dalla prima nei confronti della seconda, il bonifico effettuato in data 10-13- ottobre 2015 direttamente in favore della società fallita costituirebbe un pagamento indebito. Né sussisterebbe alcuna obbligazione di pagamento e/o rapporto giuridico tra la ed il , oltre l'obbligo di corrispondere il saldo prezzo Parte_1 CP_2
dei macchinari aggiudicati.
Ha concluso perciò chiedendo anche in ogni caso “accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il diritto della ad ottenere la restituzione delle Parte_1
somme illecitamente trattenute dal Fallimento pari ad euro € 898.467 (USD 790.000,00
x 1,173 cambio di riferimento all'ottobre 2015 secondo le tabelle pubbliche della Banca
d'Italia) ovvero della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi moratori a far data dal 22 ottobre 2015; In subordine: accertare
e dichiarare, ai sensi dell'art. 2041 c.c. l'ingiustificato arricchimento del Controparte_2
in danno alla con il conseguente obbligo del Fallimento ad indennizzare la Parte_1
della correlativa diminuzione patrimoniale dedotta, pari ad € 898.467 Parte_1
(USD 790.000,00 x 1,173 cambio di riferimento all'ottobre 2015 secondo le tabelle pubbliche della Banca d'Italia) ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori dal 22 ottobre 2015 sino alla data dell'effettivo soddisfo”.
Si è inoltre costituita con comparsa di intervento volontario ad adiuvandum ex art. 105, c.p.c. la Controparte_5
deducendo che la fallita non avrebbe pagato alcunchè alla poiché il Parte_1
4 pagamento è stato in concreto effettuato dalla non essendo Controparte_6
avvenuto con denaro della fallita e non avendo perciò causato alcun detrimento degli altri creditori concorrenti, ed ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da Parte_1
L'ordinanza reclamata ha accolto la domanda di inefficacia proposta dalla
Curatela ed ha dichiarato inammissibili le domande ai sensi degli artt. 2033 e 2041 c.c.
In sintesi, il Tribunale ha argomentato che, sulla scorta del primo bonifico, le somme, accreditate direttamente in favore della società fallita sono state perciò solo attratte alla massa fallimentare. Ancora, ha ritenuto l'inammissibilità delle azioni proposte dalla società resistente attesa l'indefettibilità dell'accertamento in sede concorsuale di eventuali crediti nei confronti della Curatela.
Avverso detta pronuncia hanno proposto appello la e la BEIJING Parte_1
DIAMEND chiedendo la riforma del provvedimento impugnato. In particolare, hanno contestato la premessa della decisione gravata che poggerebbe sull'erroneo presupposto dell'appartenenza delle somme alla società fallita nonostante la Corte di legittimità abbia ritenuto abnorme il decreto impugnato. Hanno contestato l'applicazione dell'art. 42 legge fall. non vertendosi, nel caso di specie, in ipotesi di atto dispositivo di beni esistenti al momento della apertura del fallimento e trattandosi di beni pervenuti solo per mero errore nella disponibilità della società fallita trattandosi, piuttosto, di somme appartenenti a terzi. Ancora, hanno censurato la decisione impugnata anche in considerazione del passaggio in giudicato della pronuncia di Cassazione che, avendo acclarato l'abnormità del provvedimento di acquisizione alla massa fallimentare impedirebbe ormai di accedere ad una pronuncia ex art. 44 legge fall. trattandosi di beni appartenenti a soggetti terzi perciò non rientranti nella massa fallimentare.
Infine, hanno censurato la declaratoria di inammissibilità delle azioni di ripetizione di indebito ed ingiustificato arricchimento non potendo trovare applicazione l'art. 52 legge fall. in quanto le somme oggetto del bonifico erroneamente disposto in favore della società fallita non possono considerarsi attratte alla massa fallimentare proprio perché accreditate in forza di un mero errore.
D'altra parte, ai fini dell'utile proposizione dell'azione ex art. 44 legge fall. sarebbe
5 stato onere della Curatela dimostrare che si trattava di somme facenti parte del patrimonio della società fallita.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello perché Controparte_7
infondato.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
In limine giova ripercorrere il tenore della decisione della Corte di legittimità in ordine al decreto di acquisizione della somma oggetto del secondo bonifico alla massa fallimentare.
Come detto, la domanda d'inefficacia proposta dalla Curatela fallimentare ha ad oggetto il pagamento effettuato dalla successivamente alla CP_2
dichiarazione di fallimento e della relativa disposizione di bonifico in data 15/10/2015, dell'importo complessivo di $ 790.000,00 (con addebito sul c/c n. 82753293138106 della stessa società presso la Bank of Communications Co. Ltd di SHANGHAI) in favore della società somma incamerata dalla Curatela in forza del decreto Parte_1
caducato in sede di legittimità e tuttora nella disponibilità della procedura concorsuale come dedotto dalla parte appellante e non contestato.
Ciò premesso, la pronuncia della Corte di legittimità ha statuito l'abnormità del decreto di acquisizione adottato dal Tribunale fallimentare sulla scorta della considerazione per cui trattandosi di somme accreditate in favore della Parte_1
e, pertanto, già nella disponibilità di terzi, il provvedimento è stato adottato in carenza assoluta di potere (cfr. p. 5 “(…) per carenza assoluta di potere, in quanto diretto all'acquisizione di somme in possesso di terzi che ne contestavano la spettanza al , avendo il giudice delegato adottato lo strumento ex art. 25 l.fall. in luogo CP_2
dell'azione in via ordinaria per la declaratoria di inefficacia del giroconto ex art. 44 l.fall.,
e ciò in violazione del principio per cui il giudice delegato può emettere provvedimenti di acquisizione di determinati beni ed attività alla massa fallimentare, ai sensi dell'art.
25, primo comma, n. 2 l.fall., solo quando non sia contestata la spettanza al fallimento dei beni e delle attività, non potendo i provvedimenti del giudice delegato, al di fuori
6 delle ipotesi tassativamente previste dalla legge fallimentare, incidere su diritti soggettivi dei terzi senza l'attivazione di un ordinario procedimento di cognizione”).
Tale statuizione in ordine al possesso delle somme da parte di terzi, tuttavia, non consente, come pretende la parte appellante, di intravedere una statuizione incontrovertibile sulla “titolarità” di dette somme e tale da inibire l'esperimento dell'azione di inefficacia da parte della Curatela.
La stessa Corte di legittimità, infatti, ha ribadito come il rimedio processuale da intraprendere avrebbe dovuto essere proprio l'azione ex art. 44 legge fall.
Come noto, l'art. 44, primo comma della legge fallimentare, nel prevedere l'inefficacia, rispetto ai creditori, dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, si configura quale logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento stesso (art. 42 LF) e mira a preservare l'integrità dell'attivo, assicurando la "par condicio creditorum". La norma in questione, alla luce della valenza letterale dell'espressione "pagamenti eseguiti dal fallito", nonché del presupposto sul quale essa norma si basa e della finalità da essa perseguita, è riferibile agli atti estintivi di obbligazioni del "solvens", compiuti con prelievo dal suo patrimonio e con connesso trattamento preferenziale dell'CC (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 4957 del 18/04/2000).
La ratio di tale strumento è quella di tutelare la "par condicio creditorum" ed è volto ad impedire l'effetto giuridico proprio dell'atto estintivo del debito del fallito verso il terzo, in quanto -diversamente- il credito di quest'ultimo verrebbe ad essere sottratto alla verifica concorsuale ed alla falcidia dei crediti privilegiati di grado anteriore.
Da tali premesse teoriche se ne ricavano alcuni corollari applicativi dell'azione in commento, ovvero che il pagamento deve soddisfare un'obbligazione del solvens, deve essere eseguito con prelievo dal patrimonio del solvens di modo che la soddisfazione dell'CC leda la par condicio creditorum, presupponendosi perciò che l'CC sia un creditore del debitore fallito che non si possa perciò sottrarre alla verifica concorsuale del proprio credito.
7 Tali presupposti sono contestati nel caso di specie.
In particolare, le società appellanti offrono una ricostruzione della fattispecie tesa a non considerare atomisticamente i bonifici succedutesi nel giro di qualche giorno, ricostruzione all'esito della quale emergerebbe l'accredito solo erroneo delle somme in oggetto sul conto corrente della società fallita e, correlativamente,
l'impossibilità di ritenerle attratte alla massa fallimentare.
Invero, secondo la prospettazione delle appellanti, solo una valutazione complessiva della fattispecie dimostrerebbe che il pagamento eseguito dalla società fallita, benché successivo alla dichiarazione di fallimento, non realizza alcun prelievo indebito di beni attratti nella massa fallimentare in quanto il secondo bonifico non sarebbe altro che un rimedio all'erroneo bonifico disposto in data 10.10.2015 dalla società cinese IJ ON TD in favore della fallita Le risorse CP_2
impiegate per il secondo bonifico, oggetto della domanda di inefficacia, pertanto, apprezzando la fattispecie nella sua globalità, non sarebbero somme sottratte alla massa fallimentare perché non di pertinenza di essa ma accreditate per mero errore in favore della società fallita.
Ciò premesso, si osserva quanto segue.
Va rilevato anzitutto come non sia contestata tra le parti l'esistenza dei due bonifici e l'epoca degli stessi.
Il punctum dolens riguarda piuttosto la possibilità di ritenere insussistente il presupposto dell'azione di inefficacia attesa la dedotta estraneità delle somme alla massa fallimentare e dunque la pretesa insussistenza di alcuna violazione della par condicio creditorum non venendo in rilievo un pagamento con risorse proprie del fallito.
Sul punto la pronuncia appellata ha ritenuto sufficiente l'accredito delle somme sul conto corrente della società fallita per ritenerle attratte alla massa fallimentare.
Ha difatti statuito che “Si rileva, quindi, da un lato, che gli importi addebitati al fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono senz'altro privi di efficacia verso la massa
8 dei creditori e che, dall'altro, ai fini dell'esame della domanda della ricorrente, è irrilevante il titolo di provenienza delle somme presenti sul conto corrente bancario della in quanto automaticamente acquisite alla massa ai sensi dell'art. 42 l. CP_2
fall.”
La Corte reputa come la motivazione del primo giudice sia immune da censure.
L'accredito delle somme oggetto di bonifico determina il passaggio della titolarità delle stesse in favore del beneficiario e, segnatamente, nel caso di specie, in favore della società fallita. Ne discende l'operatività dell'art. 42 co. 2 legge fall. ratione temporis applicabile secondo cui “sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto
e la conservazione dei beni medesimi”.
D'altra parte, il preteso errore che è a fondamento del primo bonifico non è privo di tutela potendo la Banca che ha disposto tale bonifico proporre, come peraltro risulta avere fatto, domanda di insinuazione al passivo. La circostanza che il credito non sia stato ammesso e che sia pendente il relativo giudizio di opposizione allo stato passivo conferma ulteriormente come sia quella il luogo in cui accertare in sede cognitiva la dedotta erroneità del bonifico di cui si controverte (cfr. Cass. n.
13511/2021 secondo cui “In sede fallimentare le cose mobili fungibili, compreso il denaro, sono rivendicabili solo se sia intervenuto un fatto che abbia determinato la loro individuazione ed evitato la confusione con il patrimonio del fallito, essendo ammissibile, nel caso di avvenuta confusione, soltanto una domanda di insinuazione allo stato passivo per un credito pari al valore dei beni appresi al fallimento. (La S.C. ha espresso il principio in giudizio in cui il creditore affermava di aver effettuato un bonifico, in favore della società poi fallita, per mero errore)”).
Per le ragioni esposte, l'appello, diretto a rivendicare l'estraneità delle somme al patrimonio della società fallita è infondato trattandosi, come detto, di accertamento non inibito ma destinato a svolgersi nel giudizio di opposizione allo stato passivo a seguito del rigetto della domanda di insinuazione al passivo rilevando, quanto alla domanda di inefficacia proposta ai sensi dell'art. 44 legge fall. l'attrazione di dette somme, a seguito del loro accredito sul conto corrente intestato alla società fallita, alla massa fallimentare ai sensi del citato art. 42 co. 2 legge fall.
9 Per le ragioni anzidette, non essendo allo stato acclarata l'estraneità di detta somma al patrimonio della società fallita, la pronuncia impugnata è immune da censure anche con riguardo alla declaratoria di inammissibilità delle azioni ex artt.
2033 e 2041 c.c. in quanto la contestazione in ordine alla titolarità delle somme per cui
è causa non esclude la percorribilità del rimedio concorsuale per il riconoscimento del relativo credito.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va rigettato perché infondato.
Non sussistono invece i presupposti della condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. invocata dalla Curatela in mancanza di allegazioni specifiche in merito alla stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna le società appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della Curatela fallimentare appellata che si liquidano in complessivi euro 13.078,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
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