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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 554/2024RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato in data 3 luglio 2024 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari n.1040/2024 in data 14 marzo 2024, nei confronti di nonché sull'appello Controparte_1 incidentale avanzato da quest'ultima, così provvede in parziale riforma della impugnata sentenza:
- accerta il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso nella base di calcolo per la retribuzione goduta nel periodo di ferie nei limiti di 24 giorni all'anno da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti, a far data dall'anno dell'assunzione (2008) e fino al 30 giugno 2022 e per l'effetto condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante al pagamento delle relative differenze retributive oltre accessori come per legge;
- conferma l'impugnata sentenza in punto di spese;
- condanna la società appellante a rifondere al lavoratore due terzi delle spese processuali del presente grado del giudizio, in distrazione, che liquida per l'intero in euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge compensando tra le parti il restante terzo. Così deciso in Bari, il 10 febbraio 2025
Il Presidente
dott. ssa Vittoria Orlando
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato in data 3 luglio 2024 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari n.1040/2024 in data 14 marzo 2024, nei confronti di nonché sull'appello Controparte_1 incidentale avanzato da quest'ultima, così provvede in parziale riforma della impugnata sentenza:
- accerta il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità indicate in ricorso nella base di calcolo per la retribuzione goduta nel periodo di ferie nei limiti di 24 giorni all'anno da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti, a far data dall'anno dell'assunzione (2008) e fino al 30 giugno 2022 e per l'effetto condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante al pagamento delle relative differenze retributive oltre accessori come per legge;
- conferma l'impugnata sentenza in punto di spese;
- condanna la società appellante a rifondere al lavoratore due terzi delle spese processuali del presente grado del giudizio, in distrazione, che liquida per l'intero in euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge compensando tra le parti il restante terzo. Così deciso in Bari, il 10 febbraio 2025
Il Presidente
dott. ssa Vittoria Orlando