Ordinanza cautelare 1 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 28 marzo 2024
Ordinanza cautelare 15 maggio 2025
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 24/03/2026, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00553/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01650/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1650 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SO IN, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Corvasce, Pasquale Nasca e Paolo Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Guardavalle, non costituita in giudizio;
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Manna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
con il ricorso principale:
- della nota del 28 settembre 2023, prot. 6937, avente ad oggetto “verbale di inottemperanza Ordinanza di Demolizione n. 68 del 28/11/2019 Immobile Guardavalle Marina Nazionale – Foglio di mappa n. 60 – part. 1139 sub. 1-2-3-4-5”
- della presupposta ordinanza del 28 novembre 2019, n. 68, relativa alla demolizione di tre piani in ampliamento ad un fabbricato sito in Guardavalle Marina, via Nazionale, realizzati abusivamente;
con i primi motivi aggiunti:
- della nota del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Guardavalle del 27 gennaio 2025, prot. n. 822, recante diniego dell’istanza in sanatoria della ricorrente, domandata con S.C.I.A. in sanatoria, n. prot. SUE 3.301, assunta al prot. Regionale al n. 768231;
- della presupposta nota del 23 dicembre 2024, prot. 9841, contenente il preavviso di rigetto della suddetta istanza in sanatoria;
con i secondi motivi aggiunti:
- della nota del Comune di Guardavalle del 19 giugno 2025, prot. n. 5346, avente ad oggetto: “S.C.I.A. IN SANATORIA immobile presso il Comune di Guardavalle al Foglio 60, particella/e 1139 sub 1 -2- 3-4 e 5 Piani S1 - T -1 -2. Pratica SUE n. 3.301. - DINIEGO DEFINITIVO” ;
- nonché delle presupposte: nota della Regione Calabria del 3 giugno 2025, prot. 396315; nota del dell’Ufficio tecnico comunale di Guardavalle del 22 maggio 2025, prot. 4349;
- nonché di atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento amministrativo, in particolare, eventuali provvedimenti coattivi di demolizione dei manufatti asseritamente abusivi oggetto di causa o aventi ad oggetto l’acquisizione di questi ultimi immobili e del relativo sedime, al patrimonio comunale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. ES TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – SO IN, comproprietaria di un fabbricato sito in Guardavalle, frazione Marina, individuato in catasto al foglio 60, particella 1139, sub. 1, 2, 3, 4 e 5, si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale chiedendo l’annullamento della nota del 28 settembre 2023, prot. 6937, con la quale il Comune di Guardavalle ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione del 28 novembre 2019, n. 68, anch’essa impugnata.
Ha dedotto che l’ordinanza che sarebbe rimasta inottemperata non le era mai stata, in realtà, notificata, sicché ella non poteva essere ritenuta inadempiente all’ordine impartito.
2. – Non costituitasi l’amministrazione intimata, con ordinanze dell’1 febbraio 2024, n. 66, e del 28 marzo 2024, n. 188, il Tribunale ha richiesto al Comune di Guardavalle di dare prova della notificazione dell’ordinanza di demolizione, sospendendo interinalmente gli effetti del provvedimento impugnato.
Il Comune ha depositato documentazione.
3. – Quindi, pendente il giudizio, SO IN ha presentato all’amministrazione SCIA ai sensi degli artt. 34- ter e dell’art. 36- bis d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in sanatoria dell’abuso edilizio riscontrato con l’originaria ordinanza di demolizione, e cioè l’ampliamento, in assenza di titolo, di ciascuno dei tre piani del fabbricato principale, per l’estensione di circa 50 mq. per piano.
Con comunicazione del 23 dicembre 2024, prot. n. 9841, il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Guardavalle ha preannunciato i motivi ostativi all’accoglimento della SCIA: a) carenza di legittimazione: l’accertamento dell’inadempimento all’ordine di demolizione avrebbe determinato automaticamente la carenza di legittimazione di SO IN a presentare l’istanza di sanatoria; b) titolo abilitativo: l’intervento edilizio, in quanto nuova costruzione, avrebbe necessitato, secondo quanto previsto dall’ art. 10 d.P.R. n. 380 del 2001, del permesso di costruire in sanatoria e non di SCIA.
Con provvedimento del 27 gennaio 2025, n. 882, il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha comunicato l’inaccoglibilità della SCIA per mancanza della documentazione necessaria all’istruttoria della pratica e per la non regolarizzazione della stessa nel termine assegnato.
4. – Avverso tali atti, SO IN ha proposto motivi aggiunti, deducendone l’illegittimità e chiedendo tutela cautelare.
Permanendo il difetto di costituzione dell’amministrazione, questo Tribunale, con ordinanza del 15 maggio 2025, n. 232, ha ritenuto che il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti presentasse possibili profili di vizi di legittimità, posto che:
a) l’amministrazione non sembrava essersi posta il problema del valido perfezionamento della notificazione all’odierna ricorrente dell’ordinanza demolizione risalente all’anno 2019;
b) non risultavano adeguatamente illustrate le ragioni per cui non sarebbe applicabile l’accertamento di conformità di cui all’art. 34- bis d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, essendovi un generico riferimento alla necessità del permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del medesimo testo normativo.
È stato quindi ordinato il riesame dell’istanza di accertamento di conformità, misura che avrebbe potuto adeguatamente soddisfare gli interessi di tutte le parti.
5. – Il Comune di Guardavalle ha quindi riattivato il procedimento e, previa notifica in data 22 maggio 2024 di un nuovo preavviso di rigetto, con nota del 19 giugno 2025, prot. n. 5346, ha nuovamente negato la formazione del titolo in sanatoria.
I motivi del diniego sono molteplici:
1) vi sarebbe carenza documentale, giacché mancherebbero i seguenti documenti tecnici obbligatori: relazione tecnica descrittiva redatta del tecnico abilitato, contente una descrizione dettagliata del progetto completa di scheda urbanistica, che dimostri la conformità degli abusi alle normative vigenti sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione della SCIA; estratto dello strumento urbanistico con localizzazione dell'immobile; estratto della planimetria catastale; documentazione planimetrica catastale relativa all'immobile;
2) mancherebbe l’attestazione che l’anno di costruzione del fabbricato sia anteriore 1977, corredata di adeguata documentazione;
3) non sussisterebbe la doppia conformità urbanistica: in particolare, non sussisterebbe la condizione di conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria, in quanto la zona su cui insiste il fabbricato è dichiarata satura dal PRG comunale approvato con d.P.G.R. del 5 novembre 1990, n. 1753, con conseguente vincolo di inedificabilità;
4) l’area su cui sorge il fabbricato non avrebbe avuto la necessaria capienza volumetrica né al momento della realizzazione né oggi; l’istante dichiara di avvalersi della volumetria di un altro terreno di proprietà, asservendo parte della volumetria necessaria; tuttavia, tale circostanza non sarebbe prevista dal PRG comunale per le zone B;
5) l'intervento edilizio abusivo è stato già oggetto di una richiesta di permesso di costruire in sanatoria rigettata dall'ufficio tecnico comunale con provvedimento del 4 luglio 2022, prot. n. 4638, che ha resistito all’impugnazione davanti al giudice amministrativo; la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI del 28 marzo 2023, n. 3136, ha chiarito che «la costruzione abusiva di che trattasi è composta da un corpo edilizio con tre piani fuori terra e piano interrato, con negozio al piano terra autonomamente accessibile, non si può parlare di unità indivisibile con il fabbricato principale, né di realizzazione dell'abuso in parziale difformità del permesso di costruire»; quindi, l'intervento edilizio, in quanto nuova costruzione, avrebbe necessitato del permesso di costruire in sanatoria e non della SCIA.
6. – La ricorrente ha presentato nuovi motivi aggiunti, articolando quattro motivi di censura avverso il nuovo provvedimento.
6.1. – In primo luogo, sul piano fattuale, ha dedotto che sin dall’origine erano stati depositati, mediante caricamento sul portale dello Sportello Unico per l’Edilizia, tutti i necessari documenti tecnici.
Quindi, vi sarebbero stati un difetto di istruttoria e la falsa rappresentazione dei fatti, che vizierebbero l’operato dell’amministrazione anche alla luce del principio di leale collaborazione che deve caratterizzare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.
6.2. – Premesso che la sentenza del Consiglio di Stato n. 3136 del 2023, cui fa riferimento all’amministrazione, non le sarebbe opponibile in quanto ella non è stata parte del giudizio, con il secondo motivo la ricorrente contesta che quella sentenza possa ostacolare la sanatoria richiesta, giacché la pronunzia attiene alla domanda di riapertura del condono, e cioè a un istituto diverso da quello da ultimo invocato.
In ogni caso, in quell’antecedente contesto non vi era stata alcuna attività istruttoria, cosicché la conclusione di trovarsi di fronte a una nuova costruzione sarebbe erronea, poiché quello che sarebbe stato realizzato sarebbe solo un ampliamento del fabbricato
6.3. – Non sarebbe vero che manchi l’attestazione che il fabbricato sia stato eretto prima del 1977, poiché invece l’esistenza del manufatto sarebbe attestata da un altro permesso di costruire, rilasciato nel 1978 dal Comune di Guardavalle, relativo a un manufatto da erigere in aderenza a quello di cui si tratta.
Anche sotto questo profilo vi sarebbe, quindi, un difetto di istruttoria, tenuto in particolare conto il regime probatorio previsto dall’art. 34- ter d.P.R. n. 380 del 2001.
6.4. – Avrebbe sbagliato il Comune di Guardavalle a ritenere impeditiva del titolo in sanatoria la mancanza della doppia conformità urbanistica, che comunque sussisterebbe.
Infatti, l’art. 34- ter d.P.R. n. 380 del 2001, la cui applicazione è stata specificamente invocata dalla ricorrente, non richiede questo presupposto per operare: l’amministrazione avrebbe fatto confusione tra l’istituto di cui si tratta e l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 d.P.R.. n. 380 del 2001. Ma, al massimo, trattandosi di mero ampliamento di un fabbricato regolarmente assentito, la disciplina applicabile sarebbe quella dell’art. 36- bis d.P.R. n. 380 del 2001, non quella del precedente art. 36.
In ogni caso, la doppia conformità sarebbe sussistente, dal momento: a) che la volumetria che esprime la porzione di fabbricato in parola sarebbe già stata recepita ai fini del calcolo del fabbisogno abitativo nel piano regolatore generale comunale approvato con d.P.G.R. del 5 novembre 1990, n. 1753; b) che il trasferimento delle potenzialità edificatorie è ammesso in via generale dall’ordinamento, e non occorre che le aree siano contigue, ma solo urbanisticamente omogenee; c) che l’area oggetto del contestato intervento di ampliamento esprime comunque una sua propria volumetria, già prevista nel calcolo del fabbisogno abitativo del vigente strumento urbanistico del Comune di Guardavalle; d) che il contestato provvedimento sarebbe, quindi, contrario al principio di proporzionalità, comportando un sacrificio per gli interessi della ricorrente non ragguagliato all’interesse pubblico da difendere; infatti, sarebbe addirittura preclusa la possibilità di poter utilizzare la residua volumetria che esprime il terreno su cui è ubicato l’ampliamento edilizio.
6.5. – SO IN contesta altresì il riferimento a una nota esplicativa della Regione Calabria, sulla quale ella non aveva potuto interloquire, non essendo stata citata nel preavviso di rigetto di cui all’art. 10- bis l. n. 241 del 1990, e che l’amministrazione ha adottato senza svolgere alcuna attività istruttoria.
In ogni caso, la nota sarebbe errata, giacché la cessione di cubatura sarebbe uno strumento generalmente ammesso.
7. – Si è costituita la Regione Calabria, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo coinvolto nella vicenda amministrativa il solo Comune di Guardavalle.
La nota impugnata, invece, non avrebbe valore provvedimentale e non sarebbe, conseguentemente, suscettibile di impugnazione.
8. – Il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 4 febbraio 2026.
9. – I secondi motivi aggiunti sono inammissibili nella misura in cui sono proposti anche nei confronti della Regione Calabria, che non ha adottato nessun provvedimento nella vicenda amministrativa controversa.
10. – Venendo quindi al merito, occorre premettere che SO IN, pur avendo chiesto, con il ricorso principale, l’annullamento anche dell’ordinanza di demolizione del 28 novembre 2019, n. 68, non ha poi articolato alcuna censura avverso di essa, che quindi si è consolidata nei suoi confronti per difetto di effettiva impugnazione.
11. – Il ricorso principale è fondato e va accolto, invece, nella parte in cui è rivolto avverso la nota del 28 settembre 2023, prot. 6937.
Si deve ricordare che l’inottemperanza ad un provvedimento demolitorio, per essere configurabile e produrre le conseguenze previste dall’ordinamento, postula che risulti imputabile al soggetto un comportamento volontario e consapevole finalizzato a sottrarsi all’osservanza di quanto imposto dall’autorità amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 ottobre 2016, n. 4400).
Nel caso di specie, dalla documentazione depositata dal Comune in adempimento delle ordinanze istruttorie di questo Tribunale nn. 66 e 188 del 2024, risulta che l’ordinanza di demolizione sia stata consegnata dal messo notificatore nelle mani di OV IN. In base a tale solo dato, in assenza di qualsivoglia ulteriore indicazione, anche circa il luogo della consegna, la notificazione non può intendersi perfezionata per tale via nei confronti di SO IN.
Il Comune ha anche depositato copia in formato .pdf della PEC con cui l’ordinanza sarebbe stata trasmessa all’indirizzo avv.sofiapasquino@legalmail.com
Ora, posto che l’unico modo di dimostrare il perfezionamento della consegna della mail è la produzione, in formato .eml o .msg della ricevuta di consegna della PEC, la ricorrente ha anche dimostrato che il suo indirizzo PEC, inserito nel registro INIPEC e risultante dall’Albo degli Avvocati di Roma, è avv.sofiapasquino@legalmail.it.
Quindi, la notificazione dell’ordinanza non si è perfezionata e la ricorrente non poteva essere ritenuta inottemperante all’ordine di demolizione.
Ne consegue che l’accertamento dell’inadempimento dell’ordinanza di demolizione, illegittimo, deve essere annullato.
12. – I primo motivi aggiunti sono improcedibili, in quanto la vicenda è stata integralmente rimeditata dall’amministrazione, che si è ripronunciata con nota del 19 giugno 2025, prot. n. 5346.
Non vi è quindi interesse all’esame della legittimità di atti e provvedimenti definitivamente superati.
13. – I secondi motivi aggiunti sono fondati nei limiti di seguito specificati.
13.1. – In primo luogo, occorre evidenziare che la vicenda contenziosa conclusasi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3136 del 2023, più volte citata, ha riguardato OV IN e AR ET IN, da un lato, e il Comune di Guardavalle, dall’altro.
Sul piano soggettivo, quindi, i suoi effetti non si estendono anche all’odierna ricorrente, che è stata estranea alla lite.
Anche dal punto di vista oggettivo, d’altra parte, il thema decidendum era relativo, oltre che all’ordinanza di demolizione, comunque consolidatasi nei confronti dell’odierna ricorrente in virtù di quanto si è detto al § 10, anche alla presupposta nota dell’11 novembre 2019, prot. n. 7642, con cui il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Guardavalle ha opposto diniego all’istanza di riapertura dei termini per il condono edilizio di cui alla l. 28 febbraio 1985, n. 47.
Con tale istanza era stato richiesto al Comune di Guardavalle «il riesame delle pratiche di condono nn. 8462 e 8463, al fine di regolarizzare anche l’ampliamento, abusivamente realizzato, dell’originario immobile» .
In proposito, il Consiglio di Stato ha osservato che «la domanda di integrazione presentata dalle odierne appellanti, ad avviso del Collegio, non riguarda affatto una integrazione di minimo conto, atteso che nel caso concreto si tratta della costruzione di un manufatto consistente in tre piani fuori terra di circa 50 mq ciascuno, ove al piano terra è collocato un esercizio commerciale ed ai due piani sovrastanti si trovano su ciascun piano due stanze. Rispetto alla sopraelevazione condonata nel 2006, consistente secondo le indicazioni delle appellanti in 327mq (cfr perizia integrativa all 4, pag. 1, lettera b): “Di detto fabbricato il piano terzo di mq 327 adibito ad abitazioni, è stato realizzato antecedente il 1980, in totale assenza di permesso a costruire e per tale abuso sono state presentate n. 2 domande di condono presso il Comune di Guardavalle ai sensi della legge 4785 aventi prot. 8643 e 8644 n. 542 e 543 del 31.12.1986 e rilasciato il permesso di condono n. 417, prot. n. 356 del 10.01.2006”), la costruzione abusiva da integrare alla domanda a suo tempo presentata costituisce con la superficie di circa 150 mq quasi la metà della superficie condonata nel 2006. Si ritiene che tale superficie, per la sua consistenza in relazione a quella condonata, rispetto alla quale dovrebbe costituire una integrazione, non possa esser considerata di minimo conto, tenuto soprattutto conto della natura e dell’assetto ordinamentale delle leggi sul condono, per cui la sentenza impugnata ha correttamente respinto il relativo gravame» .
Ebbene, le considerazioni testé riportate non costituiscono un automatico ostacolo all’esame delle istanze di sanatoria ai sensi degli artt. 34- ter e 36- bis d.P.R. n. 380 del 2001.
13.2. – Quest’ultima norma, da cui conviene prendere le mosse, stabilisce che «in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire (…) , fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione» .
Nel provvedimento impugnato sono evidenziati due ostacoli alla possibilità di sanatoria.
13.2.1. – Il primo ostacolo è rappresentato dal fatto che la zona su cui insiste il fabbricato è dichiarata satura dal PRG comunale approvato con d.P.G.R. del 5 novembre 1990, n. 1753. Poiché ciò comporta il vincolo di inedificabilità sull’area, è chiaro che la porzione di edificio abusiva non sarebbe conforme all’attuale regolamentazione urbanistica.
La parte ricorrente oppone a tale rilievo il fatto che la volumetria che esprime la porzione di fabbricato in parola sarebbe già stata recepita ai fini del calcolo del fabbisogno abitativo nel piano regolatore generale comunale approvato con d.P.G.R. del 5 novembre 1990, n. 1753. Quindi, la sanatoria in contestazione non determinerebbe alcun incremento volumetrico rispetto alla cubatura complessiva valutata per considerare satura la zona.
Il Tribunale rileva che l’argomentazione, pur suggestiva, rimane priva di un addentellato fattuale.
In proposito, la consulenza tecnica stragiudiziale redatta del geom. Lucio Valenti, versata in atti da parte ricorrente, afferma a pag. 3 tale dato, ma non indica alcun elemento concreto contenuto nel vigente strumento urbanistico che lo dimostri
D’altra parte, per affermare che la porzione abusiva di immobile sia conforme allo strumento urbanistico oggi vigente occorre che essa potrebbe essere oggi legittimamente edificata, cosa che evidentemente non è.
13.2.2. – Il secondo ostacolo è rappresentato dal fatto che l’area su cui sorge il fabbricato non ha capacità edificatorie tali da consentire uno sviluppo volumetrico pari a quello derivante dall’immobile assentito alla porzione abusiva.
Né si potrebbe dar luogo a una cessione di cubatura, che non è prevista dal PRG vigente.
La parte ricorrente oppone che la cessione di cubatura è istituto di generale applicazione, senza la necessità che le aree tra cui la cessione deve avvenire siano contigue, ma solo urbanisticamente omogenee.
Non consentire la cessione di cubatura sarebbe contrario al principio di proporzionalità, comportando un sacrificio per gli interessi della ricorrente non ragguagliato all’interesse pubblico da difendere; infatti, sarebbe addirittura preclusa la possibilità di poter utilizzare la residua volumetria che esprime il terreno su cui è ubicato l’ampliamento edilizio.
Il Tribunale osserva che è pacifico che tra il terreno (in tesi) cedente e il terreno (in tesi) cessionario della cubatura non vi è contiguità, o quanto meno vicinanza.
Ebbene, secondo la giurisprudenza, ai fini della cessione di cubatura è necessaria non solo l'omogeneità di destinazione urbanistica, ma anche la contiguità dei fondi o, quantomeno, la loro significativa vicinanza, (TAR Campania - Napoli, Sez. II, 2 ottobre 2018, n.5737; cfr. anche CGARS 24 aprile 2024, n. 319; TAR Sardegna, Sez. II, 24 aprile 2023, n. 286), oltre che l’assenza di divieti urbanistici allo svolgimento di tali operazioni.
Non sembra quindi possibile la cessione di cubatura di cui si discorre.
Ancora più radicalmente, però, il Tribunale osserva che la cessione di cubatura di cui si tratta è, allo stato, una mera ipotesi, non essendo stato prodotto in giudizio alcun atto che avrebbe concretizzato tale trasferimento di potenzialità edificatorie.
Sotto questo profilo, allora, correttamente l’amministrazione comunale ha ritenuto che difettasse la conformità del manufatto da sanare alla disciplina urbanistica attualmente in vigore.
13.3. – L’art. 34- ter d.P.R. n. 380 del 2001, invece, sancisce che «gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che non sono riconducibili ai casi di cui all'articolo 34-bis possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore» .
Il citato comma 2 stabilisce che «l'epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 1 è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della variante mediante la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità» .
Quindi, «il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono regolarizzare l'intervento mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 5» .
Di conseguenza, poiché nel caso di specie vi è l’attestazione del tecnico per cui l’edificio sarebbe anteriore al 1977, l’intervento inibitorio da parte del Comune ai sensi dell’art. 19, comma 3 l. n. 241 del 1990 è consentito non già allorché la dichiarazione del tecnico sia ritenuta priva di riscontri, ma solo laddove la sua dichiarazione risulti falsa; salva comunque la possibilità di esercitare i poteri inibitori nell’ipotesi in cui non siano configurati i requisiti per l’applicazione dell’art. 34- bis di cui si tratta, poiché, a seguito di un’adeguata istruttoria, risulti che l’intervento edilizio di cui si tratta esorbiti i limiti della parziale difformità dal titolo edilizio.
14. – Il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti deve essere, quindi, annullato nei limiti supra evidenziati, e cioè nella sola parte in cui inibisce la formazione del titolo in sanatoria di cui all’art. 34- ter d.P.R. n. 380 del 2001.
È fatto salvo il potere del Comune di Guardavalle di riesaminare la SCIA alla luce delle precisazioni di cui al § 13.3.
15. – In ragione della complessità della vicenda, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, eccezion fatta per il contributo unificato, che il Comune di Guardavalle dovrà rimborsare alla parte ricorrente in applicazione dell’art. 13, comma 6- bis .1 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara inammissibili i secondi motivi aggiunti, in quanto proposti nei confronti della Regione Calabria;
b) dichiara improcedibili i primi motivi aggiunti;
c) accoglie parzialmente il ricorso principale e, per l’effetto, annulla la nota del 28 settembre 2023, prot. 6937;
d) accoglie per quanto di ragione i secondi motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla nei termini di cui al § 14. della motivazione la nota del Comune di Guardavalle del 19 giugno 2025, prot. n. 5346;
e) compensa tra le parti le spese di lite, eccezion fatta per il contributo unificato, che il Comune di Guardavalle dovrà rimborsare alla parte ricorrente in applicazione dell’art. 13, comma 6- bis .1 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV RR, Presidente
ES TA, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES TA | IV RR |
IL SEGRETARIO