TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 11/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 615/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 615/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. FERRARA GIUSEPPE A., rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CIPOLLA FABIO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: Le parti hanno dichiarato in udienza di voler definire la causa alle stesse condizioni della separazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.7.2024 ha chiesto che venisse pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Controparte_1
– parte resistente – in data 23.8.2000, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 273, Parte II Serie dell'anno 2000, unione dalla quale sono nati due figli, , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Persona_1 Parte_2
19.4.2006.
La ricorrente ha dedotto di aver presentato ricorso per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge presso il Tribunale di Gela, procedimento che – previa trasformazione in consensuale – è stato definito con decreto del 27.12.2022, con il quale il Tribunale di Gela ha omologato le condizioni pattuite dai coniugi.
Allegava che sono trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire allo scioglimento del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliata con il marito.
Concludeva, pertanto chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con parte resistente e, in modifica delle condizioni stabilite con il decreto di omologa della separazione, di disporre il mantenimento diretto dei figli a carico di controparte.
Con comparsa di costituzione depositata in data 22.11.2024 si è costituito in giudizio parte resistente aderendo alla domanda sullo status.
Allegata che entrambi i figli sono maggiorenni e che la figlia lavora e vive fuori Gela. Per_1
Concludeva, pertanto, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte ricorrente e il mantenimento diretto del figlio ancora studente. Parte_2
Dopo aver sentito le parti personalmente all'udienza di comparizione del 26.11.2024, le parti rappresentavano di aver raggiunto un'intesa circa le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni stabile in sede di separazione
La causa, a questo punto, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
È, in primo luogo, opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…)”.
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione consensuale la separazione deve essersi protratta per almeno sei mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale
(udienza celebrata in data 5.12.2022), definita con decreto di omologa del 27.12.2022 emesso dal Tribunale di Gela, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine, poi, alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento
Considerato che anche il Pubblico Ministero non si è opposto a tali conclusioni.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], Pt_1 Controparte_1
a Gela in data 23.8.2000, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 273,
Parte II Serie A dell'anno 2000;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e concordate dalle Parte_1 Controparte_1 parti e per l'effetto conferma le condizioni della separazione personale;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 7/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 615/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. FERRARA GIUSEPPE A., rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CIPOLLA FABIO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: Le parti hanno dichiarato in udienza di voler definire la causa alle stesse condizioni della separazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.7.2024 ha chiesto che venisse pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Controparte_1
– parte resistente – in data 23.8.2000, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 273, Parte II Serie dell'anno 2000, unione dalla quale sono nati due figli, , nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Persona_1 Parte_2
19.4.2006.
La ricorrente ha dedotto di aver presentato ricorso per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge presso il Tribunale di Gela, procedimento che – previa trasformazione in consensuale – è stato definito con decreto del 27.12.2022, con il quale il Tribunale di Gela ha omologato le condizioni pattuite dai coniugi.
Allegava che sono trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire allo scioglimento del matrimonio non essendosi medio tempore riconciliata con il marito.
Concludeva, pertanto chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con parte resistente e, in modifica delle condizioni stabilite con il decreto di omologa della separazione, di disporre il mantenimento diretto dei figli a carico di controparte.
Con comparsa di costituzione depositata in data 22.11.2024 si è costituito in giudizio parte resistente aderendo alla domanda sullo status.
Allegata che entrambi i figli sono maggiorenni e che la figlia lavora e vive fuori Gela. Per_1
Concludeva, pertanto, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte ricorrente e il mantenimento diretto del figlio ancora studente. Parte_2
Dopo aver sentito le parti personalmente all'udienza di comparizione del 26.11.2024, le parti rappresentavano di aver raggiunto un'intesa circa le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni stabile in sede di separazione
La causa, a questo punto, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
È, in primo luogo, opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario può essere domandata quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…)”.
Per quanto di interesse nel caso di specie, nel caso di separazione consensuale la separazione deve essersi protratta per almeno sei mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale
(udienza celebrata in data 5.12.2022), definita con decreto di omologa del 27.12.2022 emesso dal Tribunale di Gela, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine, poi, alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento
Considerato che anche il Pubblico Ministero non si è opposto a tali conclusioni.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], Pt_1 Controparte_1
a Gela in data 23.8.2000, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 273,
Parte II Serie A dell'anno 2000;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e concordate dalle Parte_1 Controparte_1 parti e per l'effetto conferma le condizioni della separazione personale;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 7/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo