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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 8171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8171 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, all' udienza del 09/10/2025 pronuncia la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.pc., nella causa iscritta al n. 16766 /2024 R.G.
TRA
, ) rappresentata e difesa dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
FE LU , presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI MARIA CP_1
SOFIA presso il quale elettivamente è domiciliata come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.7.2024 la ricorrente, in epigrafe indicata, ha adito questa
Giustizia esponendo di avere presentato, in data 07.02.23,richiesta di liquidazione assegno sociale, che veniva accolta con decorrenza 01.03.23, importo mensile € 369,73,inclusa maggiorazione,per € 12,92; di aver presentato poi in data 09.05.2023, domanda di ricostruzione reddituale ed a seguito della detta domanda, aveva ricevuto la comunicazione datata 31.7.2023 di riliquidazione dell'assegno suddetto,con decorrenza 01.03.2023, che riduceva l'importo dello assegno pensionistico da € 369,73 all'importo di € 100,80; che aveva inoltrato domanda di ricostruzione reddituale per altro,n.2112974400100 il
05/09/2023, che era stata respinta con la seguente motivazione : “ trattasi di stato di bisogno precostituito la S.V. ha rinunciato all'assegno di mantenimento creando di fatto uno stato di bisogno”.
1 Rappresentava la ricorrente l'erroneità della ricostruzione offerta dall' non avendo mai CP_1
rifiutato alcun importo a titolo di assegno divorzile come chiaramente emergente dalla documentazione relativa alla causa di divorzio depositata in atti e sottoposta anche all' CP_1
e documentata la sussistenza dei presupposti reddituali ha concluso chiedendo al Giudice adito di : “I)accertare e dichiarare ,anche perché non contestato,che la ricorrente ha diritto ad ottenere la corresponsione dell'assegno sociale,con decorrenza marzo 2023, per tredici mensilità, oltre l'importo aggiuntivo previsto dall'art.70,l.23/12/2000,n.388,( dovuto a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo minimo e che si trovi in determinate condizioni reddituali) oltre gli aggiornamenti/adeguamenti previsti ex lege,dall'anno 2024 , per importo ,inclusa quota importo aggiuntivo di € 369,72,anno 2023 e per lo effetto, II) dichiarare la illegittimità del provvedimento COMUNICAZIONE DI
RILIQUIDAZIONE DATATA
31/07/2023 ASSEGNO SOCIALE N.078-510504517464 cat.AS ,dec.01/03/2023,notificata ai primi di settembre 2023, codice a barre 23PRN8B0010359, riportante i seguenti dati di identificazione: MIPA/PAC/0007/2022 – 1 – 0012 – RIC 30959°380010003-01—
RM0131470643- MTA11026000337-19-4- DC0PI0790, a firma Pt_2
,proveniente da VIA GUANTAI AD OROSOLONA,4, 80131 e
[...] CP_2
Reiezione domanda di ricostruzione reddituale per altro rif.dom.2112974400110,datata scampia,11/09/2023, prot. 5105 . 15/09/2023 . , firma e CP_1 P.IVA_1 Parte_3
comunicazioni di riliquidazioni successive indicate nel presente atto (motivati con la stessa ragione), annullandolo/li ed annullare ogni atto ad esso connesso e conseguente e per lo effetto, III) condannare a versare alla ricorrente la differenza tra l'importo CP_1 dell'assegno sociale mensile inizialmente determinato ( € 369,72 ) e quelli successivamente invece versati( sett-nov € 100,80 mensili – dic.2023 225,43 – genn-giugno 2024 € 131,93 al mese) ,applicando gli aggiornamenti /adeguamenti annuali anno 2024 e gli importi aggiuntivi ,previsti per legge,oltre interessi legali e svalutazione monetaria sul dovuto, fino al momento dell'emissione del provvedimento definente il presente giudizio;
IV)in subordine, accertare e dichiarare ,anche perché non contestato,che la ricorrente ha diritto ad ottenere la corresponsione dell'assegno sociale,con decorrenza marzo 2023, per tredici mensilità, oltre l'importo aggiuntivo previsto dall'art.70,l.23/12/2000,n.388,( dovuto a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo minimo e che si trovi in determinate condizioni reddituali) oltre gli aggiornamenti/adeguamenti previsti ex lege,dall'anno 2024 , per importo ,inclusa quota importo aggiuntivo, determinato secondo legge e quantificato, nominando CTU ,che sin da ora si richiede dalla decorrenza sino
2 all'attualità e per lo effetto, IV bis) dichiarare la illegittimità del provvedimento
COMUNICAZIONE DI RILIQUIDAZIONE DATATA 31/07/2023 Pt_4
N.078-510504517464 cat.AS ,dec.01/03/2023, notificata ai primi di settembre
[...]
2023, codice a barre riportante i seguenti dati di identificazione: C.F._2
MIPA/PAC/0007/2022 – 1 – 0012 – RIC 30959°380010003-01—RM0131470643-
MTA11026000337-19-4- DC0PI0790, a firma ,proveniente da Parte_2 [...]
VIA GUANTAI AD OROSOLONA,4, 80131 e Reiezione domanda di CP_2
ricostruzione reddituale per altro rif.dom.2112974400110,datata scampia,11/09/2023, prot.
5105 . 15/09/2023 . , firma e comunicazioni di CP_1 P.IVA_1 Parte_3
riliquidazioni successive indicate nel presente atto( motivati con la stessa ragione), annullandolo/li ed annullare ogni atto ad esso connesso e conseguente e per lo effetto , IV ter) condannare a versare alla ricorrente la differenza tra l'importo dell'assegno CP_1
sociale mensile determinato secondo la richiesta CTU e quelli successivamente invece versati( sett-nov € 100,80 mensili – dic.2023 225,43 – genn-giugno 2024 € 131,93 al mese)
,applicando gli aggiornamenti /adeguamenti annuali anno 2024 e gli importi aggiuntivi
,previsti per legge,oltre interessi legali e svalutazione monetaria sul dovuto, fino al momento dell'emissione del provvedimento definente il presente giudizio;
V) Valutare il comportamento processuale e condannare ex art.96 cpc ,in caso di resistenza in CP_1
giudizio, visto che è stata più volte avvisata del contenuto della normativa e delle CP_1
massime giurisprudenziali di interpretazione nonché dello svolgersi dei fatti e del contenuto dei provvedimenti giudiziali, al risarcimento dei danni :sia di natura psicologica sia per la riduzione del tenore di vita originato dall'ostinata interpretazione contra legem da parte della posizione della ricorrente ai fini riconoscimento assegno sociale. VI)nulla per le CP_1
spese di giudizio ,essendo la ricorrente stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato( vedi doc allegato n.26).
L' , costituitosi tempestivamente in giudizio, ha resistito alla domanda, eccependone la CP_1
l'infondatezza e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 09/10/2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c,p.c.con il deposito di note di trattazione- la causa è stata decisa.
E' noto che, ai sensi dell'art. 26 L 30/04/1969 n. 153, “1. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore
a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non
3 riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale. …
3. Non hanno diritto alla pensione sociale: 1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri…”.
La giurisprudenza della suprema Corte (cfr. Cass. 5326/1999), nell'esaminare la pensione sociale, ha ritenuto che lo stato di bisogno definito dal legislatore è rappresentato solo dal reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, non essendo presa in considerazione ogni entrata economica, dimostrabile per mezzo di un rigido meccanismo documentale (certificazione fiscale sulla dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo;
v. al riguardo Cass. 2 aprile 1986 n. 2273; 18 dicembre 1985 n.6472; 29 maggio
1991 n. 6085). In tal caso, pur potendo l'ente previdenziale sempre rilevare eventuali frodi
(Cass. 28 gennaio 1987 n. 847; 16 gennaio 1996 n. 317) in ordine a redditi occultati (e non già di beni patrimoniali o di cespiti non costituenti reddito ai sensi della ripetuta norma), ha precisato che “ciò che rileva è il reddito e non la capacità economica del soggetto” e che
“Trattandosi quindi di un parametro rigido, ad integrare il requisito economico richiesto per il diritto alla provvidenza in oggetto non può concorrere lo stato di bisogno, che dovrebbe essere escluso ogni qual volta vi sia un patrimonio, il quale è invece valutabile solo in quanto abbia prodotto un reddito”.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, Legge 335/1995 “
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla
4 formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma
6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
In base al comma 7 dell'art 3 citato, inoltre, “… Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”.
Dunque, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, pur mantenendo la natura assistenziale, ed ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.
A differenza della pensione sociale, tuttavia, lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale è definito dalla legge sulla base di un criterio che tiene conto di ogni entrata economica (ovvero i redditi di qualsiasi natura, anche quelli esenti da imposte nonche' gli assegni alimentari corrisposti) ad eccezione di quelle specificamente individuate.
Si discute se l'ampia formula usata dal legislatore (“redditi di qualsiasi natura”) e anche la non coincidenza con la nozione di reddito “fiscale” possano indurre ad escludere l'assegno sociale in presenza di entrate patrimoniali, non solo attuali, ma anche concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che minerebbero l'esistenza della predetta situazione di bisogno (cfr. sentenza di quest'ufficio n. 1857/2016)
e, dunque, se possa tenersi conto della non irrimediabilità dello stato di disagio economico.
CP_ L' infatti, fa leva sulla natura sussidiaria dell'assegno sociale e, nel caso concreto, eccepisce che la ricorrente avrebbe mancato di allegare l'esistenza di uno stato di bisogno per l'assegno di mantenimento avendo alle varie domande allegato la sentenza di divorzio CP_ più risalente. L' quindi, ha ritenuto che la parte non abbia in alcun modo documentato
5 l'esistenza dello stato di bisogno, per cui la prestazione assistenziale (che ha natura sussidiaria) non potrebbe essere riconosciuta.
Ai fini della risoluzione della lite, deve inoltre rilevarsi come l'indagine sul complesso delle entrate patrimoniali e' consentita dall'art 3 cit., che prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di "qualsiasi natura"; pertanto, può essere preso in considerazione, anche in via presuntiva, il tenore di vita del richiedente (non al fine di individuare un requisito di accesso alla prestazione diverso da quelli previsti dalla legge, ma) per individuare nel suo sistema di vita una serie di indicatori che, globalmente sommati, possono dare luogo ad un reddito superiore a quello massimo (cfr. Cass. 13577/2013) .
Tenuto conto dei precedenti principi, nel caso concreto, deve rilevarsi che con una prima sentenza di divorzio del 2004 era stato previsto in favore della ricorrente il versamento di un assegno divorzile pari ad €158,60 mensili;
successivamente nel 2008 il Tribunale aveva fissato in €450,00 l'assegno divorzile –con decorrenza dall'effettivo rilascio dell'immobile- avendo il Tribunale, in accoglimento della domanda riconvenzionale, revocato l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale. Parte ricorrente ha poi depositato un atto di transazione datato 3.6.2015 con il quale la stessa ed il sig. , suo ex coniuge, CP_3
rinunciando vicendevolmente alle domande azionate in un giudizio civile di divisione- si disponeva che -a fronte della conservazione dell'assegno divorzile nella misura disposta con la sentenza del 2004- la ricorrente poteva restare nella disponibilità della casa coniugale accollandosi i costi e la gestione della stessa.
Pertanto erra l' laddove ritiene che alla ricorrente sia stato attribuito un assegno di CP_1
mantenimento pari ad €450,00 laddove le parti quando hanno scritto nell'atto di transazione che “lo scopo principale del presente accordo, per espressa volontà delle parti è quello di lasciare inalterato lo stato di fatto e di diritto esistente tra le stesse, particolarmente con riguardo all'assegno divorzile” si riferivano al contenuto della sentenza di divorzio emessa nel 2004.
Dunque, non appare corretta la prospettazione proposta dall'ente: nel caso in esame, infatti, in assenza di indicatori volti ad individuare un tenore di vita incompatibile con lo stato di bisogno, non è stata prospettata in maniera specifica la consistenza patrimoniale dell'altro coniuge, né la possibilità per l'istante di conseguire “concretamente” un assegno di mantenimento in misura tale da impedire anche l'eventuale corresponsione dell'assegno sociale in forma ridotta. Al contrario parte ricorrente ha documentato la sua situazione reddituale al momento della presentazione delle domande di assegno sociale.
6 Pertanto, anche prendendo in considerazione il disposto di cui al comma 3 dell'art 26 L.
153/1969 (applicabile anche all'assegno sociale in base al comma 7 dell'art 3 L. 335/1995), per cui non è concedibile la prestazione assistenziale a coloro che hanno “titolo” a erogazioni che presentino i caratteri dell'obbligatorietà, della prevedibilità e della continuità, sulle quali in sostanza l'interessato può fare affidamento (cfr. Cass. 16859/2005), nella specie non sono stati allegati elementi volti a dimostrare che la ricorrente avesse la reale possibilità di conseguire un'entrata economica incompatibile con l'assegno.
Si consideri, poi, che per Cass. n. 6570/2010 “In tema di assegno sociale, l'art. 3 della legge
n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti -, assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale”(nella specie, la ricorrente si era vista rifiutare la prestazione dall' perché titolare di un assegno di CP_1
mantenimento riconosciutole in sede di separazione coniugale, ancorché i relativi importi non le fossero mai stati corrisposti a causa dell'accertata incapienza del coniuge, documentata dall'infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'assegno sociale).
Nel caso esaminato dalla suprema Corte, quindi, non sarebbe sufficiente nemmeno la titolarità dell'assegno di mantenimento ma l'effettiva percezione dell'entrata economica.
In assenza di elementi volti a provare, seppur presuntivamente, il conseguimento di un reddito superiore ai limiti di legge, escluso dalla documentazione allegata dall'istante
(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), vanno, pertanto, annullati i provvedimenti di riliquidazione impugnati e accertato il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale
CP_ condanna l' a versare alla ricorrente la differenza tra l'importo dell'assegno sociale mensile inizialmente determinato (€ 369,72) e quelli successivamente invece versati (sett- nov € 100,80 mensili – dic.2023 225,43 – genn-giugno 2024 € 131,93 al mese), oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo.
Deve essere rigettata la domanda volta al risarcimento del danno avanzata dalla parte ricorrente solo genericamente svolta- non avendo fornito alcun elemento a Parte_5
7 sostegno della esistenza dei danni “sia di natura psicologica sia per la riduzione del tenore di vita” dedotti nel presente giudizio ritenendosi che la condanna al pagamento delle spese di lite sia integralmente satisfattiva della condotta asseritamente ascritta alla controparte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e per l'effetto, annullati i provvedimenti di riliquidazione impugnati e CP_ accertato il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale, condanna l' a versare alla ricorrente la differenza tra l'importo dell'assegno sociale mensile inizialmente determinato
(€ 369,72) e quelli successivamente invece versati (sett-nov € 100,80 mensili – dic.2023
225,43 – genn-giugno 2024 € 131,93 al mese), oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo.;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in €1800,00 oltre iva, cpa e CP_1
spese generali..
Napoli, 10/11/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, all' udienza del 09/10/2025 pronuncia la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.pc., nella causa iscritta al n. 16766 /2024 R.G.
TRA
, ) rappresentata e difesa dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
FE LU , presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI MARIA CP_1
SOFIA presso il quale elettivamente è domiciliata come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.7.2024 la ricorrente, in epigrafe indicata, ha adito questa
Giustizia esponendo di avere presentato, in data 07.02.23,richiesta di liquidazione assegno sociale, che veniva accolta con decorrenza 01.03.23, importo mensile € 369,73,inclusa maggiorazione,per € 12,92; di aver presentato poi in data 09.05.2023, domanda di ricostruzione reddituale ed a seguito della detta domanda, aveva ricevuto la comunicazione datata 31.7.2023 di riliquidazione dell'assegno suddetto,con decorrenza 01.03.2023, che riduceva l'importo dello assegno pensionistico da € 369,73 all'importo di € 100,80; che aveva inoltrato domanda di ricostruzione reddituale per altro,n.2112974400100 il
05/09/2023, che era stata respinta con la seguente motivazione : “ trattasi di stato di bisogno precostituito la S.V. ha rinunciato all'assegno di mantenimento creando di fatto uno stato di bisogno”.
1 Rappresentava la ricorrente l'erroneità della ricostruzione offerta dall' non avendo mai CP_1
rifiutato alcun importo a titolo di assegno divorzile come chiaramente emergente dalla documentazione relativa alla causa di divorzio depositata in atti e sottoposta anche all' CP_1
e documentata la sussistenza dei presupposti reddituali ha concluso chiedendo al Giudice adito di : “I)accertare e dichiarare ,anche perché non contestato,che la ricorrente ha diritto ad ottenere la corresponsione dell'assegno sociale,con decorrenza marzo 2023, per tredici mensilità, oltre l'importo aggiuntivo previsto dall'art.70,l.23/12/2000,n.388,( dovuto a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo minimo e che si trovi in determinate condizioni reddituali) oltre gli aggiornamenti/adeguamenti previsti ex lege,dall'anno 2024 , per importo ,inclusa quota importo aggiuntivo di € 369,72,anno 2023 e per lo effetto, II) dichiarare la illegittimità del provvedimento COMUNICAZIONE DI
RILIQUIDAZIONE DATATA
31/07/2023 ASSEGNO SOCIALE N.078-510504517464 cat.AS ,dec.01/03/2023,notificata ai primi di settembre 2023, codice a barre 23PRN8B0010359, riportante i seguenti dati di identificazione: MIPA/PAC/0007/2022 – 1 – 0012 – RIC 30959°380010003-01—
RM0131470643- MTA11026000337-19-4- DC0PI0790, a firma Pt_2
,proveniente da VIA GUANTAI AD OROSOLONA,4, 80131 e
[...] CP_2
Reiezione domanda di ricostruzione reddituale per altro rif.dom.2112974400110,datata scampia,11/09/2023, prot. 5105 . 15/09/2023 . , firma e CP_1 P.IVA_1 Parte_3
comunicazioni di riliquidazioni successive indicate nel presente atto (motivati con la stessa ragione), annullandolo/li ed annullare ogni atto ad esso connesso e conseguente e per lo effetto, III) condannare a versare alla ricorrente la differenza tra l'importo CP_1 dell'assegno sociale mensile inizialmente determinato ( € 369,72 ) e quelli successivamente invece versati( sett-nov € 100,80 mensili – dic.2023 225,43 – genn-giugno 2024 € 131,93 al mese) ,applicando gli aggiornamenti /adeguamenti annuali anno 2024 e gli importi aggiuntivi ,previsti per legge,oltre interessi legali e svalutazione monetaria sul dovuto, fino al momento dell'emissione del provvedimento definente il presente giudizio;
IV)in subordine, accertare e dichiarare ,anche perché non contestato,che la ricorrente ha diritto ad ottenere la corresponsione dell'assegno sociale,con decorrenza marzo 2023, per tredici mensilità, oltre l'importo aggiuntivo previsto dall'art.70,l.23/12/2000,n.388,( dovuto a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo minimo e che si trovi in determinate condizioni reddituali) oltre gli aggiornamenti/adeguamenti previsti ex lege,dall'anno 2024 , per importo ,inclusa quota importo aggiuntivo, determinato secondo legge e quantificato, nominando CTU ,che sin da ora si richiede dalla decorrenza sino
2 all'attualità e per lo effetto, IV bis) dichiarare la illegittimità del provvedimento
COMUNICAZIONE DI RILIQUIDAZIONE DATATA 31/07/2023 Pt_4
N.078-510504517464 cat.AS ,dec.01/03/2023, notificata ai primi di settembre
[...]
2023, codice a barre riportante i seguenti dati di identificazione: C.F._2
MIPA/PAC/0007/2022 – 1 – 0012 – RIC 30959°380010003-01—RM0131470643-
MTA11026000337-19-4- DC0PI0790, a firma ,proveniente da Parte_2 [...]
VIA GUANTAI AD OROSOLONA,4, 80131 e Reiezione domanda di CP_2
ricostruzione reddituale per altro rif.dom.2112974400110,datata scampia,11/09/2023, prot.
5105 . 15/09/2023 . , firma e comunicazioni di CP_1 P.IVA_1 Parte_3
riliquidazioni successive indicate nel presente atto( motivati con la stessa ragione), annullandolo/li ed annullare ogni atto ad esso connesso e conseguente e per lo effetto , IV ter) condannare a versare alla ricorrente la differenza tra l'importo dell'assegno CP_1
sociale mensile determinato secondo la richiesta CTU e quelli successivamente invece versati( sett-nov € 100,80 mensili – dic.2023 225,43 – genn-giugno 2024 € 131,93 al mese)
,applicando gli aggiornamenti /adeguamenti annuali anno 2024 e gli importi aggiuntivi
,previsti per legge,oltre interessi legali e svalutazione monetaria sul dovuto, fino al momento dell'emissione del provvedimento definente il presente giudizio;
V) Valutare il comportamento processuale e condannare ex art.96 cpc ,in caso di resistenza in CP_1
giudizio, visto che è stata più volte avvisata del contenuto della normativa e delle CP_1
massime giurisprudenziali di interpretazione nonché dello svolgersi dei fatti e del contenuto dei provvedimenti giudiziali, al risarcimento dei danni :sia di natura psicologica sia per la riduzione del tenore di vita originato dall'ostinata interpretazione contra legem da parte della posizione della ricorrente ai fini riconoscimento assegno sociale. VI)nulla per le CP_1
spese di giudizio ,essendo la ricorrente stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato( vedi doc allegato n.26).
L' , costituitosi tempestivamente in giudizio, ha resistito alla domanda, eccependone la CP_1
l'infondatezza e concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 09/10/2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c,p.c.con il deposito di note di trattazione- la causa è stata decisa.
E' noto che, ai sensi dell'art. 26 L 30/04/1969 n. 153, “1. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore
a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non
3 riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale. …
3. Non hanno diritto alla pensione sociale: 1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri…”.
La giurisprudenza della suprema Corte (cfr. Cass. 5326/1999), nell'esaminare la pensione sociale, ha ritenuto che lo stato di bisogno definito dal legislatore è rappresentato solo dal reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, non essendo presa in considerazione ogni entrata economica, dimostrabile per mezzo di un rigido meccanismo documentale (certificazione fiscale sulla dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo;
v. al riguardo Cass. 2 aprile 1986 n. 2273; 18 dicembre 1985 n.6472; 29 maggio
1991 n. 6085). In tal caso, pur potendo l'ente previdenziale sempre rilevare eventuali frodi
(Cass. 28 gennaio 1987 n. 847; 16 gennaio 1996 n. 317) in ordine a redditi occultati (e non già di beni patrimoniali o di cespiti non costituenti reddito ai sensi della ripetuta norma), ha precisato che “ciò che rileva è il reddito e non la capacità economica del soggetto” e che
“Trattandosi quindi di un parametro rigido, ad integrare il requisito economico richiesto per il diritto alla provvidenza in oggetto non può concorrere lo stato di bisogno, che dovrebbe essere escluso ogni qual volta vi sia un patrimonio, il quale è invece valutabile solo in quanto abbia prodotto un reddito”.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, Legge 335/1995 “
6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla
4 formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma
6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
In base al comma 7 dell'art 3 citato, inoltre, “… Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”.
Dunque, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale, pur mantenendo la natura assistenziale, ed ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.
A differenza della pensione sociale, tuttavia, lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale è definito dalla legge sulla base di un criterio che tiene conto di ogni entrata economica (ovvero i redditi di qualsiasi natura, anche quelli esenti da imposte nonche' gli assegni alimentari corrisposti) ad eccezione di quelle specificamente individuate.
Si discute se l'ampia formula usata dal legislatore (“redditi di qualsiasi natura”) e anche la non coincidenza con la nozione di reddito “fiscale” possano indurre ad escludere l'assegno sociale in presenza di entrate patrimoniali, non solo attuali, ma anche concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che minerebbero l'esistenza della predetta situazione di bisogno (cfr. sentenza di quest'ufficio n. 1857/2016)
e, dunque, se possa tenersi conto della non irrimediabilità dello stato di disagio economico.
CP_ L' infatti, fa leva sulla natura sussidiaria dell'assegno sociale e, nel caso concreto, eccepisce che la ricorrente avrebbe mancato di allegare l'esistenza di uno stato di bisogno per l'assegno di mantenimento avendo alle varie domande allegato la sentenza di divorzio CP_ più risalente. L' quindi, ha ritenuto che la parte non abbia in alcun modo documentato
5 l'esistenza dello stato di bisogno, per cui la prestazione assistenziale (che ha natura sussidiaria) non potrebbe essere riconosciuta.
Ai fini della risoluzione della lite, deve inoltre rilevarsi come l'indagine sul complesso delle entrate patrimoniali e' consentita dall'art 3 cit., che prevede che alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di "qualsiasi natura"; pertanto, può essere preso in considerazione, anche in via presuntiva, il tenore di vita del richiedente (non al fine di individuare un requisito di accesso alla prestazione diverso da quelli previsti dalla legge, ma) per individuare nel suo sistema di vita una serie di indicatori che, globalmente sommati, possono dare luogo ad un reddito superiore a quello massimo (cfr. Cass. 13577/2013) .
Tenuto conto dei precedenti principi, nel caso concreto, deve rilevarsi che con una prima sentenza di divorzio del 2004 era stato previsto in favore della ricorrente il versamento di un assegno divorzile pari ad €158,60 mensili;
successivamente nel 2008 il Tribunale aveva fissato in €450,00 l'assegno divorzile –con decorrenza dall'effettivo rilascio dell'immobile- avendo il Tribunale, in accoglimento della domanda riconvenzionale, revocato l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale. Parte ricorrente ha poi depositato un atto di transazione datato 3.6.2015 con il quale la stessa ed il sig. , suo ex coniuge, CP_3
rinunciando vicendevolmente alle domande azionate in un giudizio civile di divisione- si disponeva che -a fronte della conservazione dell'assegno divorzile nella misura disposta con la sentenza del 2004- la ricorrente poteva restare nella disponibilità della casa coniugale accollandosi i costi e la gestione della stessa.
Pertanto erra l' laddove ritiene che alla ricorrente sia stato attribuito un assegno di CP_1
mantenimento pari ad €450,00 laddove le parti quando hanno scritto nell'atto di transazione che “lo scopo principale del presente accordo, per espressa volontà delle parti è quello di lasciare inalterato lo stato di fatto e di diritto esistente tra le stesse, particolarmente con riguardo all'assegno divorzile” si riferivano al contenuto della sentenza di divorzio emessa nel 2004.
Dunque, non appare corretta la prospettazione proposta dall'ente: nel caso in esame, infatti, in assenza di indicatori volti ad individuare un tenore di vita incompatibile con lo stato di bisogno, non è stata prospettata in maniera specifica la consistenza patrimoniale dell'altro coniuge, né la possibilità per l'istante di conseguire “concretamente” un assegno di mantenimento in misura tale da impedire anche l'eventuale corresponsione dell'assegno sociale in forma ridotta. Al contrario parte ricorrente ha documentato la sua situazione reddituale al momento della presentazione delle domande di assegno sociale.
6 Pertanto, anche prendendo in considerazione il disposto di cui al comma 3 dell'art 26 L.
153/1969 (applicabile anche all'assegno sociale in base al comma 7 dell'art 3 L. 335/1995), per cui non è concedibile la prestazione assistenziale a coloro che hanno “titolo” a erogazioni che presentino i caratteri dell'obbligatorietà, della prevedibilità e della continuità, sulle quali in sostanza l'interessato può fare affidamento (cfr. Cass. 16859/2005), nella specie non sono stati allegati elementi volti a dimostrare che la ricorrente avesse la reale possibilità di conseguire un'entrata economica incompatibile con l'assegno.
Si consideri, poi, che per Cass. n. 6570/2010 “In tema di assegno sociale, l'art. 3 della legge
n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti -, assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale”(nella specie, la ricorrente si era vista rifiutare la prestazione dall' perché titolare di un assegno di CP_1
mantenimento riconosciutole in sede di separazione coniugale, ancorché i relativi importi non le fossero mai stati corrisposti a causa dell'accertata incapienza del coniuge, documentata dall'infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'assegno sociale).
Nel caso esaminato dalla suprema Corte, quindi, non sarebbe sufficiente nemmeno la titolarità dell'assegno di mantenimento ma l'effettiva percezione dell'entrata economica.
In assenza di elementi volti a provare, seppur presuntivamente, il conseguimento di un reddito superiore ai limiti di legge, escluso dalla documentazione allegata dall'istante
(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), vanno, pertanto, annullati i provvedimenti di riliquidazione impugnati e accertato il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale
CP_ condanna l' a versare alla ricorrente la differenza tra l'importo dell'assegno sociale mensile inizialmente determinato (€ 369,72) e quelli successivamente invece versati (sett- nov € 100,80 mensili – dic.2023 225,43 – genn-giugno 2024 € 131,93 al mese), oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo.
Deve essere rigettata la domanda volta al risarcimento del danno avanzata dalla parte ricorrente solo genericamente svolta- non avendo fornito alcun elemento a Parte_5
7 sostegno della esistenza dei danni “sia di natura psicologica sia per la riduzione del tenore di vita” dedotti nel presente giudizio ritenendosi che la condanna al pagamento delle spese di lite sia integralmente satisfattiva della condotta asseritamente ascritta alla controparte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e per l'effetto, annullati i provvedimenti di riliquidazione impugnati e CP_ accertato il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale, condanna l' a versare alla ricorrente la differenza tra l'importo dell'assegno sociale mensile inizialmente determinato
(€ 369,72) e quelli successivamente invece versati (sett-nov € 100,80 mensili – dic.2023
225,43 – genn-giugno 2024 € 131,93 al mese), oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo.;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in €1800,00 oltre iva, cpa e CP_1
spese generali..
Napoli, 10/11/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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