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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/07/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1175 del 2023, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. CAPPELLO PIER LUIGI e Parte_1
Avv. CUMBO FEDERICA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. CANTA CALOGERO, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: qualificazione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 15 maggio 2023 ha convenuto dinanzi al Tribunale Parte_1 di Agrigento la esponendo di essere stato assunto dalla resistente in data 1 CP_1 novembre 2014 per la qualifica di operatore ecologico, inquadrato al livello 2A ai sensi del CCNL FISE Assoambiente allora vigente.
Ha rappresentato che, a partire da gennaio 2020, in possesso di patente di categoria
C e del relativo certificato di qualificazione professionale, è stato stabilmente assegnato alla mansione di autista per la conduzione di mezzi la cui guida richiede tale patente, quali un mini autocompattatore Mitsubishi FUSCO Canter modello
7C15, con massa a vuoto di 75 quintali.
Ha altresì riferito di aver svolto, in via saltuaria fin dal 2018 e in modo stabile dal
2020, mansioni riconducibili al livello 3B della categoria “Area Conduzione” del
CCNL, che comprende il personale addetto alla guida di veicoli di portata superiore, con responsabilità operative e autonomia nell'esecuzione.
1 Ha lamentato, tuttavia, di essere stato mantenuto nell'inquadramento contrattuale e retributivo al livello 2A, senza che gli sia stato riconosciuto il corrispondente aggiornamento di livello e retribuzione previsto per le mansioni superiori, per un periodo superiore al limite massimo di 120 giorni previsto dalla normativa vigente, denunciando così l'omissione del datore di lavoro nell'adeguato inquadramento contrattuale. Ha quindi chiesto di “- Ritenere e dichiarare che il Sig. ha svolto in Parte_1 maniera continuativa a far data, almeno, dal gennaio 2020, o quella data differente, anteriore o posteriore, e svolge tutt'ora mansioni superiori rispetto a quelle per le quali è stato assunto;
- Ritenere e dichiarare, altresì, che non ricorre alcuna delle condizioni in presenza delle quali è consentita l'adibizione del lavoratore a mansioni superiori;
Per l'effetto - Riconoscere all'odierno ricorrente
l'inquadramento alla qualifica di CONDUCENTE, livello 3B, secondo quanto previsto dal CCNL FISE ASSOAMBIENTE (Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali) a partire dalla data di Gennaio 2020 ovvero alla data che il Giudice accerterà, con corrispondente diritto a ricevere il relativo trattamento economico, differente e maggiore, con ogni accessorio, dalla data di effettiva adibizione a mansioni superiori a quella della correzione dell'inquadramento; - Per l'effetto, condannare la società
[...] on sede presso la ZONA INDUSTRIALE AREA Parte_2
ASI LOTTO 97, 92100 Agrigento(Ag) , nella persona del legale rappresentante a procedere all'inquadramento del lavoratore nel livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte ed a corrispondere il trattamento economico, retributivo e previdenziale previsto per la qualifica riconosciuta secondo la previsione contrattuale, nonché le differenze retributive nascenti dal differente e superiore inquadramento, arretrate, a far data dall'inquadramento nella qualifica superiore con le maggiorazioni di legge per interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.”
Si è costituita contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso. In particolare, ha dedotto l'infondatezza delle affermazioni del ricorrente circa lo svolgimento stabile e continuativo, dal 2020, delle mansioni di conducente di miniautocompattatore, qualificandole come strumentali e prive di riscontro. La resistente ha precisato che il mezzo indicato dal ricorrente è stato immatricolato solo nel 2021, pertanto non poteva essere guidato prima di tale data.
Ha inoltre sostenuto che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di operatore ecologico, così come previsto dal contratto individuale di lavoro, occupandosi della raccolta “porta a porta” dei rifiuti con veicoli di portata inferiore a 35 quintali, per la cui guida è richiesta la patente di categoria B. Tale attività rientrerebbe, secondo
2 la resistente, nell'area contrattuale di spazzamento e raccolta e non in quella di conduzione di mezzi pesanti con patente di categoria C o superiore.
Integrato il contraddittorio nei confronti di , litisconsorte necessario CP_2 pretermesso, la causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione dei testi
, e (ud. 10.5.24) e viene Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 2.7.25.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
In punto di diritto giova precisare che secondo l'art. 2103 c.c. “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.”
La giurisprudenza (Cass. n. 11125/2001) ha precisato l'esigenza di accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (T. Roma, Sez. lavoro, 10.8.2019, n. 5722).
Resta, inoltre, irrilevante la qualificazione che il datore di lavoro attribuisce all'attività affidata al dipendente, come pure la mancanza di una investitura formale
(Cass. n. 11938/2003; Cass n. 7018/2000). Infatti, il giudizio di idoneità del lavoratore allo svolgimento di compiti di più elevato livello professionale, è implicito nel fatto stesso della sua concreta utilizzazione nell'esercizio di essi.
Pertanto, il lavoratore che abbia svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza per un periodo di oltre tre mesi, qualora l'esercizio delle suddette mansioni sia stato effettivo, pieno e continuativo, ha diritto alla promozione automatica e alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive.
Dal punto di vista processuale, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha l'onere di provare, secondo il normale criterio di riparto previsto dall'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della pretesa azionata,
e cioè l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate con il datore di lavoro.
La giurisprudenza della Suprema Corte si è più volte espressa sul punto, e in conformità con il dettato normativo, ritiene che, al fine di individuare la categoria
3 in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive:
a) Accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) Individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) Raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare, quindi, la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte.
Invero per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori "non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità
(per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale" (v. Cass. 21.5.2003, n. 8025)
Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. 27.9.2010, n. 20272).
A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Cassazione, un'ulteriore verifica volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata, sempre che la superiore qualifica implichi l'assunzione di differenti, e maggiori, responsabilità.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che: “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. sentt. n.
6238/01; 8225/03).
Ne consegue che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, e provi, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso lo scrutinio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte -che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere-, con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale.
4 Dal punto di vista delle allegazioni, il ricorrente ha fornito contezza delle ragioni e del perché le attività svolte sarebbero riconducibili alla declaratoria della superiore categoria rivendicata, avendo specificatamente sui tratti distintivi tra l'inquadramento posseduto e quello rivendicato ed avendo di conseguenza posto in risalto ciò che differenzia una mansione dall'altra e in particolare il necessario quid pluris della superiore categoria rivendicata.
È opportuno, a questo punto, riportare le declaratorie contrattuali.
Nell'Area Spazzamento, Raccolta, Tutela e Decoro del Territorio, appartengono al 2° livello i “lavoratori che…eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3.
Pr. esemplificativi:
- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
[…]
Appartengono al 3° livello i lavoratori che sono adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con l'ausilio di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”. Svolgono attività esecutive, sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.
Pr. esemplificativi:
- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori;
[…] Nell'area “Conduzione”, appartengono al 3° livello “i lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità
e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate.
Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”.
5 Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore;
autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti;
autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 T., pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 T.
Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore…”
Dunque, le declaratorie contrattuali sono nel senso che chi utilizza veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B” appartiene al 2° livello, ovvero al 3° livello se utilizza spazzatrici, innaffiatrici, compattatori;
a tale ultimo livello appartiene anche chi è adibito alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”.
La scelta delle parti contraenti del CCNL è stata quella di ritenere la responsabilità di chi, nell'ambito del servizio raccolta rifiuti, manovra particolari veicoli meritevole di un inquadramento superiore rispetto a quella di chi, eseguendo attività elementari, (anche) conduce veicoli di minore dimensione e richiedenti, normalmente, il possesso della patente di categoria “B”.
È una scelta non irragionevole, perché la patente C, conseguibile dall'età di 21 anni,
è una patente professionale che abilita alla guida dei c.d. "camion", ossia di autoveicoli destinati al trasporto di cose (merci) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., anche se trainanti un rimorchio leggero, mentre la patente B, conseguibile a partire dai 18 anni di età, abilita alla guida degli autocarri, ossia di veicoli che devono avere una massa complessiva non superiore alle 3,5 tonnellate.
Trattasi, all'evidenza, di veicoli che hanno dimensioni diverse che richiedono, per tal motivo, capacità di guida diverse.
E ciò spiega perché il codice della strada imponga il conseguimento di una patente di livello superiore per la conduzione dei camion.
Non v'è dubbio che sia il conducente con la patente B sia quello con la patente C, di fatto esercitano la medesima funzione: guidare un autoveicolo.
Ma è altrettanto indubbio che la guida di un autoveicolo destinato al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., è più difficoltoso della guida di un veicolo di massa inferiore.
Ne consegue che la supposta identità delle mansioni di chi guida un autocompattatore e di chi guida un c.d. minicompattatore è un dato irrilevante: conta
6 la maggiore responsabilità gravante su chi conduce il primo rispetto a chi conduce il secondo.
Tanto premesso, occorre come secondo passaggio, verificare in concreto le mansioni svolte dal ricorrente.
Dall'istruttoria testimoniale svolta emergono elementi di fatto che consentono di ricostruire, con sufficiente grado di certezza, le mansioni effettivamente espletate dal ricorrente nel periodo oggetto di causa.
Il teste collega di lunga data del ricorrente, ha riferito di averlo visto Tes_1 stabilmente impegnato nella guida dei mezzi adibiti alla raccolta rifiuti, specificando che ciò avviene da diversi anni e che, “da quando c'è la raccolta differenziata”, il ricorrente non svolge più mansioni di raccolta manuale, ma è incaricato della conduzione dei furgoni cosiddetti “gasoloni”. Ha dichiarato che in passato il ricorrente era solito guidare anche i veicoli più grandi, per i quali tra i colleghi era noto servisse la patente C, pur non avendo potuto offrire dettagli circostanziati né in ordine al tipo esatto di mezzo né alla durata del relativo impiego. La testimonianza, pur genuina, risulta in parte generica sul piano probatorio, limitandosi a riferire un'osservazione esterna e parziale della realtà lavorativa del collega, in mancanza di dati precisi su turni, portate dei veicoli o assegnazioni di servizio.
Analogamente, il teste anch'egli collega del ricorrente, ha confermato che Tes_2 quest'ultimo ha abitualmente svolto la funzione di conducente nel servizio di raccolta porta a porta, dichiarando di averlo visto personalmente alla guida del mezzo identificato come GE088ZS, descritto come uno dei più grandi in dotazione alla società. MO ha inoltre affermato che il ricorrente è stato il primo a condurre tale veicolo nel cantiere di riferimento. Tuttavia, lo stesso teste ha chiarito di non poter collocare con esattezza nel tempo il periodo in cui ciò è avvenuto e, più in generale, ha escluso di avere conoscenze dirette in ordine alle portate dei mezzi o ai requisiti di guida richiesti. La sua testimonianza, nel complesso, risulta coerente con quella di ma altrettanto priva di riferimenti precisi che consentano di Tes_1 circoscrivere con rigore i profili temporali dell'asserita mansione superiore.
Decisamente più puntuale appare, al contrario, la deposizione del teste Tes_3 responsabile SEA della raccolta rifiuti sul territorio di Agrigento, il quale ha offerto un quadro dettagliato e strutturato delle mansioni svolte dal ricorrente, corredato da riferimenti cronologici e organizzativi circostanziati.
In particolare, ha confermato che il ricorrente ha condotto, per un arco temporale compreso tra il luglio 2021 e i primi mesi del 2022, il mezzo identificato come
GE088ZS, la cui portata è pari a 75 quintali, e per la cui guida è richiesta la patente Nu
7 Ha precisato che tale conduzione non è avvenuta in modo continuativo, ma in sostituzione di colleghi assenti per malattia o ferie, e che comunque, per il restante periodo, il ricorrente è stato adibito alla guida di furgoni con portata non superiore ai 35 quintali. Il teste, la cui posizione aziendale e conoscenza diretta dei turni e degli ordini di servizio ne accrescono l'attendibilità, ha inoltre chiarito che l'impiego del ricorrente alla guida del mezzo superiore non è mai stato stabile, ma piuttosto occasionale, dettato da esigenze temporanee di copertura delle assenze. Le dichiarazioni rese appaiono chiare, coerenti e in linea con i dati organizzativi tipici della struttura operativa dell'azienda, e risultano pertanto pienamente attendibili.
Alla luce dell'incrocio tra le deposizioni, può ritenersi adeguatamente provato che, nel periodo compreso tra luglio 2021 e i primi mesi del 2022, il ricorrente è stato effettivamente impiegato, ancorché in modo non sistematico né esclusivo, nella guida di un mezzo con portata eccedente i 35 quintali, rientrante nella categoria di veicoli per i quali il CCNL prevede l'inquadramento nel livello 3B.
Tuttavia, difetta la prova che tale mansione sia stata esercitata in via continuativa per un periodo tale da determinare l'automatico inquadramento nel livello superiore, ai sensi dell'art. 2103 c.c. e della normativa collettiva, che richiede, come noto, la stabilità dell'adibizione a mansioni superiori o, quanto meno, il superamento del limite temporale di tre mesi anche non continuativi, ove documentato.
Per il periodo precedente al luglio 2021, le risultanze istruttorie non consentono di affermare che il ricorrente sia stato adibito alla guida di veicoli di portata superiore, mancando indicazioni concrete, sia in ordine ai veicoli condotti, sia alla tipologia di attività svolta.
Anzi, sia i testi di parte ricorrente che quello della resistente convergono nel descrivere, per tale periodo, una mansione riconducibile alla guida di furgoni inferiori ai 35 quintali, attività che, in base alla contrattazione collettiva applicabile, non giustifica il riconoscimento del livello 3B, ma resta compatibile con l'inquadramento nei livelli 2A o, al più, 3A, nell'ambito dell'area Spazzamento e
Raccolta.
Deve inoltre osservarsi che da tutte le deposizioni emerge come il ricorrente, pur nella qualità di conducente, partecipasse ordinariamente alle operazioni di raccolta, confermando che la funzione di guida non era svolta in maniera autonoma e distinta rispetto al ciclo operativo del servizio, ma integrata con l'attività del collega addetto alla raccolta.
Anche tale elemento, seppure non dirimente, rafforza la conclusione che l'attività svolta non fosse tale da giustificare un inquadramento nella più elevata area professionale della Conduzione, come delineata dal CCNL di settore.
8 A ciò si aggiunga che negli anni 2020-2023 il ricorrente (come si evince dal doc. 4 del fasc. resist.) ha cumulato numerose assenze, di modo che la sua prestazione di guida non può non ritenersi discontinua.
Nello specifico:
Tipo di assenza 2020 2021 2022 2023
Assemblea Sindacale (AS) 2,00 – – –
Assenza non retribuita (A1) – – 6,33 12,66
Congedo parentale (CV) 164,58 – – –
Festività infrasettimanali (F1) 18,99 6,33 25,32 18,99
Festività domenicali (F2) 18,99 31,65 25,32 12,66 Per_
(FP) 151,92 202,56 18,99 208,89
Infortunio (I1) 272,19 – – –
Malattia (M3) 75,96 151,92 12,66 56,97
Permessi riduzione orario (P1) 6,33 56,97 56,97 25,32
Permessi ex festività (P2) 12,66 12,66 892,53 6,33
Sciopero (SC) – 12,66 –
In sostanza, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 30 settembre 2023, il dipendente ha totalizzato le seguenti ore di assenza: nell'anno 2020 Parte_1 le assenze ammontano complessivamente a 723,62 ore;
nel 2021 il totale registrato è pari a 524,01 ore;
nel 2022 si rileva un totale di 1.070,31 ore;
infine, per l'anno
2023, limitatamente al periodo gennaio–settembre, le ore di assenza risultano pari a
341,49.
Da ultimo, le assenze per malattia dei lavorativi adibiti alla guida di veicoli necessitanti patente C sono comprovate dai certificati prodotti da parte datoriale.
In definitiva, pur risultando accertata un'attività saltuaria e circoscritta di guida di veicoli per cui è richiesta la patente C, non si rinviene in atti prova sufficiente a dimostrare che il ricorrente, a far data dal gennaio 2020, sia stato stabilmente adibito a mansioni riconducibili al livello 3B.
La domanda di inquadramento superiore, in quanto fondata sulla pretesa di una sistematica assegnazione a tale tipologia di veicoli, non può pertanto essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del dm 55/2014.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2.695,00, oltre spese IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Agrigento, 02/07/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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