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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/11/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1117 / 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 11/11/2025 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa RA Pozzetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 1117/2025 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio
Proposta da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difesa dall'Avv. FRESIA Parte_1
GIANLUCA come da procura allegata;
- ricorrente -
CONTRO
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. ARMENI Controparte_1
RITA come da procura allegata;
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
---
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti congiuntamente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
19/09/1999 in Alba, ivi trascritto al n. 78, parte II, serie A, anno 1999; 2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alba di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza ed agli Ufficiali competenti di svolgere tutte le successive annotazioni ed incombenze;
3) prendere atto che la figli è diventata economicamente indipendente;
Per_1
4) accertato che il figli non ha ancora raggiunto la piena indipendenza economica e Per_2 ha bisogno di un supporto anche alla luce delle problematiche psicologiche sopravvenute, il sig. verserà direttamente ad entro il 5 di ogni mese e fino al mese di novembre Pt_1 Per_2
2028, la somma mensile di € 200, da aggiornarsi annualmente secondo indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo Protocollo del Tribunale di Asti 17.7.2017 che qui si richiama;
5) il sig corrisponderà alla sig.r la somma di € 1800 a titolo di assegno divorzile Pt_1 CP_1 una tantum e la somma di € 4.296 a titolo di arretrati per il contributo al mantenimento dei figli dal 11.2025 ad oggi, con le seguenti modalità: € 3.048 entro il 30.11.2025; € 3048 entro il
31.12.2025;
6) spese di lite compensate tra le parti”.
Per il P.M.: in assenza di conclusioni da parte del Pubblico Ministero;
---
I sig.ri e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in data 19/09/1999 in Alba, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo comune al n. 78, Parte II, Serie A, Anno 1999.
Dall'unione nascevano i figli (Alba, 03/11/2003), maggiorenne ed Persona_3 economicamente autonoma e (16/10/2005), maggiorenne ma non Persona_4 economicamente autonomo.
In data 13/07/2015, il Tribunale di Asti omologava la separazione consensuale dei coniugi e da quel momento interrompevano la convivenza senza più riconciliarsi.
Con ricorso depositato in data 02/06/2025 il sig. chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e la cessazione del versamento del mantenimento dei figli in ragione della loro sopraggiunta indipendenza economica.
In data 29/09/2025 si costituiva in giudizio parte resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando in fatto e in diritto le restanti allegazioni controparte e chiedendo in via riconvenzionale il versamento di una somma mensile a titolo di assegno divorzile determinata in € 500,00, da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT.
Il G.I. nominato fissava udienza al 03/11/2025 e nelle more le parti integravano le rispettive difese ai sensi dell'art. 473bis. 17 e ss. c.p.c. All'udienza di comparizione, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di divorzio, precisavano conclusioni congiunte come trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare accoglibile risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.
È provata l'esistenza del decreto di omologa della separazione personale dei coniugi emesso da questo Tribunale in data 13/07/2015 a definizione del procedimento R.G. n. 1884/2015.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo prescritto dalla legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
Gli accordi raggiunti dalle parti sono adeguati alle esigenze del figlio e non contrari Per_2 all'ordine pubblico.
A tutela della privacy delle parti, va disposto il divieto di indicazione delle generalità dell'interessato e degli altri suoi dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa istanza:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai sig.ri e il 19/09/1999 in Alba, ivi trascritto al n. 78, parte Parte_1 Controparte_1
II, serie A, anno 1999;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alba di procedere alla annotazione della presente sentenza e di svolgere tutte le successive annotazioni ed incombenze;
3) prende atto che la figlia è diventata economicamente indipendente;
Per_1
4) accerta che il figlio non ha ancora raggiunto la piena indipendenza economica e ha Per_2 bisogno di un supporto anche alla luce delle problematiche psicologiche sopravvenute, il sig. verserà direttamente ad entro il 5 di ogni mese e fino al mese di novembre Pt_1 Per_2
2028, la somma mensile di € 200, da aggiornarsi annualmente secondo indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo Protocollo del Tribunale di Asti 17.7.2017 che qui si richiama;
5) il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di € 1800 a titolo di assegno divorzile Pt_1 CP_1 una tantum e la somma di € 4.296 a titolo di arretrati per il contributo al mantenimento dei figli dal 11.2025 ad oggi, con le seguenti modalità: € 3.048 entro il 30.11.2025; € 3048 entro il
31.12.2025;
6) spese di lite compensate tra le parti. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Alba di provvedere alle incombenze di legge.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Asti, in data 11/11/2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa RA Pozzetti
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 11/11/2025 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa RA Pozzetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 1117/2025 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio
Proposta da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difesa dall'Avv. FRESIA Parte_1
GIANLUCA come da procura allegata;
- ricorrente -
CONTRO
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. ARMENI Controparte_1
RITA come da procura allegata;
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
---
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti congiuntamente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
19/09/1999 in Alba, ivi trascritto al n. 78, parte II, serie A, anno 1999; 2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alba di procedere alla annotazione dell'emananda sentenza ed agli Ufficiali competenti di svolgere tutte le successive annotazioni ed incombenze;
3) prendere atto che la figli è diventata economicamente indipendente;
Per_1
4) accertato che il figli non ha ancora raggiunto la piena indipendenza economica e Per_2 ha bisogno di un supporto anche alla luce delle problematiche psicologiche sopravvenute, il sig. verserà direttamente ad entro il 5 di ogni mese e fino al mese di novembre Pt_1 Per_2
2028, la somma mensile di € 200, da aggiornarsi annualmente secondo indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo Protocollo del Tribunale di Asti 17.7.2017 che qui si richiama;
5) il sig corrisponderà alla sig.r la somma di € 1800 a titolo di assegno divorzile Pt_1 CP_1 una tantum e la somma di € 4.296 a titolo di arretrati per il contributo al mantenimento dei figli dal 11.2025 ad oggi, con le seguenti modalità: € 3.048 entro il 30.11.2025; € 3048 entro il
31.12.2025;
6) spese di lite compensate tra le parti”.
Per il P.M.: in assenza di conclusioni da parte del Pubblico Ministero;
---
I sig.ri e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in data 19/09/1999 in Alba, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo comune al n. 78, Parte II, Serie A, Anno 1999.
Dall'unione nascevano i figli (Alba, 03/11/2003), maggiorenne ed Persona_3 economicamente autonoma e (16/10/2005), maggiorenne ma non Persona_4 economicamente autonomo.
In data 13/07/2015, il Tribunale di Asti omologava la separazione consensuale dei coniugi e da quel momento interrompevano la convivenza senza più riconciliarsi.
Con ricorso depositato in data 02/06/2025 il sig. chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e la cessazione del versamento del mantenimento dei figli in ragione della loro sopraggiunta indipendenza economica.
In data 29/09/2025 si costituiva in giudizio parte resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando in fatto e in diritto le restanti allegazioni controparte e chiedendo in via riconvenzionale il versamento di una somma mensile a titolo di assegno divorzile determinata in € 500,00, da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT.
Il G.I. nominato fissava udienza al 03/11/2025 e nelle more le parti integravano le rispettive difese ai sensi dell'art. 473bis. 17 e ss. c.p.c. All'udienza di comparizione, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di divorzio, precisavano conclusioni congiunte come trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare accoglibile risultando integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74.
È provata l'esistenza del decreto di omologa della separazione personale dei coniugi emesso da questo Tribunale in data 13/07/2015 a definizione del procedimento R.G. n. 1884/2015.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo prescritto dalla legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
Gli accordi raggiunti dalle parti sono adeguati alle esigenze del figlio e non contrari Per_2 all'ordine pubblico.
A tutela della privacy delle parti, va disposto il divieto di indicazione delle generalità dell'interessato e degli altri suoi dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa istanza:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dai sig.ri e il 19/09/1999 in Alba, ivi trascritto al n. 78, parte Parte_1 Controparte_1
II, serie A, anno 1999;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alba di procedere alla annotazione della presente sentenza e di svolgere tutte le successive annotazioni ed incombenze;
3) prende atto che la figlia è diventata economicamente indipendente;
Per_1
4) accerta che il figlio non ha ancora raggiunto la piena indipendenza economica e ha Per_2 bisogno di un supporto anche alla luce delle problematiche psicologiche sopravvenute, il sig. verserà direttamente ad entro il 5 di ogni mese e fino al mese di novembre Pt_1 Per_2
2028, la somma mensile di € 200, da aggiornarsi annualmente secondo indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo Protocollo del Tribunale di Asti 17.7.2017 che qui si richiama;
5) il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di € 1800 a titolo di assegno divorzile Pt_1 CP_1 una tantum e la somma di € 4.296 a titolo di arretrati per il contributo al mantenimento dei figli dal 11.2025 ad oggi, con le seguenti modalità: € 3.048 entro il 30.11.2025; € 3048 entro il
31.12.2025;
6) spese di lite compensate tra le parti. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Alba di provvedere alle incombenze di legge.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Asti, in data 11/11/2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa RA Pozzetti
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli