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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 4369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4369 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 1299/2025, promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. MACCARINELLI MANUEL RICORRENTE contro nato a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. MONDINI GIUSEPPE RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
1. e contraevano matrimonio il Parte_1 Controparte_1
06/07/1985, scegliendo il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dalla loro unione nascevano e , maggiorenni e autosufficienti. Per_1 Per_2
Con decreto di omologazione di questo Tribunale del 21.3.14 veniva pronunciata la separazione personale tra i coniugi, alle seguenti condizioni: affidamento condiviso del figlio;
assegno di Per_2 mantenimento per il figlio a carico del padre di € 250; il marito avrebbe trasferito alla moglie la propria quota del 50% della casa coniugale sita in Erbusco dietro corrispettivo di € 150.000; la moglie avrebbe versato le quote di mutuo con garanzia ipotecaria;
rinuncia dei coniugi alla richiesta di mantenimento reciproco;
il marito avrebbe ceduto alla moglie la propria quota societaria della S.O.F.I.A. S.a.s. per un corrispettivo di € 1.050.
2. Con ricorso depositato il 10.2.25, la ricorrente ha chiesto il divorzio dal resistente.
Il resistente si è costituito il 17.7.25 aderendo alla richiesta.
Le parti sono quindi comparse in data 16.9.25 per la prima udienza chiedendo la decisione della causa.
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La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da ricorso introduttivo) sono state:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare e pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Lumezzane in data 6.07.1985 tra i sigg. e Parte_1 CP_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lumezzane anno 1985 parte II serie A n. 71, senza
[...] ulteriori statuizioni di natura personale o patrimoniale».
Le conclusioni della parte resistente (come da comparsa di costituzione) sono state:
«In adesione alla richiesta formulata dalla signora con l'introduzione del presente giudizio, Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i signori e Parte_1 in Lumezzane (BS) il giorno 6 luglio 1985, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Controparte_1
Lumezzane, anno 1985, parte II, serie A, n. 71, senza ulteriori statuizioni di natura personale e patrimoniale».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 13.2.25, non ha formulato osservazioni.
4. La causa non necessita di istruttoria, trattandosi unicamente di pronuncia sul vincolo matrimoniale.
L'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale fra i coniugi emerge dagli atti di causa. Ricorre in particolare l'ipotesi di cui all'art. 3 co. 2 lett. b) della Legge divorzile, essendo trascorso più di un anno dalla separazione.
5. Le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili, poiché sul mero vincolo non si può applicare il principio della soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi: nata a [...] il [...] e Parte_1 nato a [...] il [...], Controparte_1
unitisi in matrimonio il 6.7.1985 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lumezzane al numero 71, parte II, serie A, dell'anno 1985);
− dichiara irripetibili le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 02/10/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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