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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 181/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Partinico - Piazza Umberto N. 1 90047 Partinico PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400007049000 BOLLO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400007049000 TARSU/TIA 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400007049000 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400007049000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1690/2025 depositato il
07/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo relativo a quattro cartelle esattoriali:
TARSU/TARES/TARI anni 2010, 2011, 2012 – Comune di Partinico
Bollo auto 2019 – Regione Siciliana
Motivi del Ricorso
Decadenza: Le cartelle relative ai tributi locali sono state notificate oltre il termine quinquennale previsto dalla legge.
Prescrizione: Nessun atto interruttivo è stato notificato prima del preavviso, quindi il credito si considera prescritto.
Pagamento già effettuato: La cartella sul bollo auto è stata pagata il 20/11/2024.
Stralcio automatico: Le cartelle sotto i 1.000 euro affidate entro il 2015 dovrebbero essere annullate ex L.
197/2022.
Auto indispensabile: L'auto oggetto del fermo è l'unica in famiglia e necessaria per recarsi al lavoro.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione
Le cartelle sono state regolarmente notificate. Sono stati emessi atti interruttivi (avvisi di intimazione) che hanno interrotto la prescrizione. La sospensione dei termini durante il Covid-19 ha prolungato i termini di prescrizione. La cartella sul bollo auto è stata pagata dopo il preavviso, quindi il fermo è legittimo.
Comune di Partinico.
il Comune ha delegato la riscossione all'Agenzia, quindi non è responsabile della notifica.
Le cartelle sono definitive e non più impugnabili. La prescrizione riguarda l'attività dell'Agenzia, non del
Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Alla luce della documentazione fornita da AD le cartelle sono strate regolarmente notificate, sicchè va confermato il preavviso di fermo.
2. In ordine all prescrizione, l'eccezione è inconferente. Il preavviso di fermo non si inserisce nella sequenza procedimentale della riscossione – come ampiamente avallato dalla unanime giurisprudenza della
Suprema Corte, essendo una atto di natura cautelare e di garanzia scisso dalla sequenza riscossiva.
3. Pertanto l'indagine è limitata alla validità dell'iscrizione nella misura in cui le cartelle siano state validamene notificate. Pertanto la questione della prescrizione delle cartelle e le altre questioni di merito relative alla debenza del tributo sono inconferenti ponendosi in rapporto alle eventuali intimazioni di pagamento successive all'interno del cuji alveo devono esere ospitate.
4. Irrilevante la circostanza che il mezzo serva ai bisogni familiari in quanto non si tratta di ipotesi di bene strumentale di azienda o lavoratore autonomo.
5. Ciò premesso, alla luce delle controdeduzioni dell'Ufficio e della documentazione prodotta, l'atto impugnato va confermato nella sua interezza.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida favore di AD e del
Comune di Partinico in e 250,00 ciascuno oltre accessori di legge. Palermo, 4.7.25 IL GIUDICE
MONOCRATICO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 181/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Partinico - Piazza Umberto N. 1 90047 Partinico PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400007049000 BOLLO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400007049000 TARSU/TIA 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400007049000 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202400007049000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1690/2025 depositato il
07/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo relativo a quattro cartelle esattoriali:
TARSU/TARES/TARI anni 2010, 2011, 2012 – Comune di Partinico
Bollo auto 2019 – Regione Siciliana
Motivi del Ricorso
Decadenza: Le cartelle relative ai tributi locali sono state notificate oltre il termine quinquennale previsto dalla legge.
Prescrizione: Nessun atto interruttivo è stato notificato prima del preavviso, quindi il credito si considera prescritto.
Pagamento già effettuato: La cartella sul bollo auto è stata pagata il 20/11/2024.
Stralcio automatico: Le cartelle sotto i 1.000 euro affidate entro il 2015 dovrebbero essere annullate ex L.
197/2022.
Auto indispensabile: L'auto oggetto del fermo è l'unica in famiglia e necessaria per recarsi al lavoro.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione
Le cartelle sono state regolarmente notificate. Sono stati emessi atti interruttivi (avvisi di intimazione) che hanno interrotto la prescrizione. La sospensione dei termini durante il Covid-19 ha prolungato i termini di prescrizione. La cartella sul bollo auto è stata pagata dopo il preavviso, quindi il fermo è legittimo.
Comune di Partinico.
il Comune ha delegato la riscossione all'Agenzia, quindi non è responsabile della notifica.
Le cartelle sono definitive e non più impugnabili. La prescrizione riguarda l'attività dell'Agenzia, non del
Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Alla luce della documentazione fornita da AD le cartelle sono strate regolarmente notificate, sicchè va confermato il preavviso di fermo.
2. In ordine all prescrizione, l'eccezione è inconferente. Il preavviso di fermo non si inserisce nella sequenza procedimentale della riscossione – come ampiamente avallato dalla unanime giurisprudenza della
Suprema Corte, essendo una atto di natura cautelare e di garanzia scisso dalla sequenza riscossiva.
3. Pertanto l'indagine è limitata alla validità dell'iscrizione nella misura in cui le cartelle siano state validamene notificate. Pertanto la questione della prescrizione delle cartelle e le altre questioni di merito relative alla debenza del tributo sono inconferenti ponendosi in rapporto alle eventuali intimazioni di pagamento successive all'interno del cuji alveo devono esere ospitate.
4. Irrilevante la circostanza che il mezzo serva ai bisogni familiari in quanto non si tratta di ipotesi di bene strumentale di azienda o lavoratore autonomo.
5. Ciò premesso, alla luce delle controdeduzioni dell'Ufficio e della documentazione prodotta, l'atto impugnato va confermato nella sua interezza.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida favore di AD e del
Comune di Partinico in e 250,00 ciascuno oltre accessori di legge. Palermo, 4.7.25 IL GIUDICE
MONOCRATICO