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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di IN, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 537/2022 R. G. cont., posta in decisione all'udienza dell' 8.07.2024
vertente tra
in breve con sede in Torino, Parte_1 Parte_1
Piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Melchiorre Gioia
n. 22, Registro Imprese di Torino, Codice Fiscale , incorporante per fusione della P.IVA_1
(quest'ultima già avente sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Registro Controparte_1
Imprese di Torino, Codice Fiscale ) giusta atto a rogito Notaio di P.IVA_2 Persona_1
Milano del 2.11.2022 – Rep. 9904 – Racc. 7620, in persona del Responsabile dell'Unità Contenzioso
Civile, Dott.ssa , giusta procura speciale del 17.5.2022 autenticata per Controparte_2
atto Notaio di Milano – Rep. 9403 – Racc. 7327, rappresentata e difesa dall'avv. Persona_1 Gianfrancesco Garone (c.f. – Posta Elettronica Certificata: C.F._1
), presso il cui studio in Roma Corso Trieste n. 95 è Email_1
elettivamente domiciliata, con domicilio digitale risultante dal ReGIndE, all'indirizzo di Pec
– ove dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni Email_1
di Cancelleria e/o le notifiche ad istanza delle parti private inerenti il giudizio, giusta delega rilasciata su supporto cartaceo, da intendersi in calce al presente atto
Appellante
e
nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. Controparte_3
, elettivamente domiciliato in IN, via Mamertini, is. 106, n. 17, presso C.F._2
lo studio dell'avv. Francesco Celona (c.f. ), che lo rappresenta e difende C.F._3
giusta procura in atti, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni tra i difensori a mezzo fax al n. 090674746, oppure tramite p.e.c. all'indirizzo: avv.
Email_2
Appellato
e
; Controparte_4
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 83/2022 depositata il 18.1.2022 del Tribunale Civile di
IN, non notificata, in materia di risarcimento danni
Conclusioni dei procuratori delle parti:
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 83/2022,
resa dal Tribunale Civile di IN in data 18.1.2022 nella causa iscritta al N.R.G. 5575/2013: - in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la nullità della citazione di primo grado ex art.
164, 4°co., c.p.c. in relazione al requisito necessario di cui all'art. 163, 3°co, n. 4, c.p.c., per i motivi
indicati in narrativa, con ogni conseguente statuizione di rigetto in rito della domanda;
- nel merito, comunque rigettare integralmente le domande tutte proposte dal Dott. CP_3
nei confronti della siccome improponibili, inammissibili e
[...] Controparte_1
comunque infondate in fatto ed in diritto, oltre che sfornite di ogni prova;
- in via subordinata di merito, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori
conclusioni e salvo gravame – comunque nei limiti della soccombenza e fermo in ogni caso il già
accertato obbligo di manleva della SI.ra – rideterminare i minori importi Controparte_4
liquidabili al Dott. per il danno patrimoniale, a titolo di danno emergente e lucro Controparte_3
cessante, per i motivi indicati in narrativa, rigettando comunque la domanda relativa al danno non
patrimoniale in quanto infondata e non provata;
- condannare il Dott. al pagamento delle spese, competenze ed onorari di Controparte_3
entrambi i gradi di giudizio. * *
per l'appellato “Chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita di voler accogliere le seguenti CP_3
principali domande e conclusioni:
1) dichiarare inammissibile a mente dell'art. 342, I comma, n.2) c.p.c. l'appello proposto;
2) dichiarare inammissibile l'appello a mente degli art.li 348 bis e ter c.p.c. non avendo, per i motivi
specificati in narrativa, nessuna possibilità di essere accolto;
3) in ogni caso rigettare il gravame proposto ex adverso perché infondato;
4) confermare la sentenza
di condanna della sig.ra , in via solidale con la al risarcimento CP_4 Controparte_1
del danno patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Dott. per come liquidati in primo grado CP_3
o quella somma che sarà ritenuta di giustizia;
5) In via istruttoria, occorrendo e solo per dovere di completezza, si insiste nella richiesta di
consulenza tecnica d' ufficio al fine di quantificare i danni subiti dal dott. per come CP_3 specificato in narrativa e di acquisizione degli atti relativi al procedimento penale definito con
sentenza n. 418/2009, resa dal Tribunale di Reggio Calabria, in particolare si chiede l'acquisizione
degli elaborati peritali a firma del dott. e del dott. , e relativi allegati, svolti su Per_2 Per_3
incarico del P.M.. 6) Con vittoria di spese e compensi sai del primo e del presente grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8.4.2014, conveniva in giudizio davanti al Controparte_3
Tribunale di IN la e , chiedendone la condanna, Controparte_1 Controparte_4
in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non , subiti e subendi in conseguenza degli illeciti comportamenti posti in essere dalla , nella qualità di promotore finanziario CP_4
dell'istituto bancario convenuto.
A sostegno delle proprie domande esponeva :
- che a seguito di denuncia-querela, la Procura della Repubblica di Reggio Calabria aveva sottoposto la a procedimento penale per i reati di truffa ed altro;
CP_4
- che nel corso dell'istruttoria il P.M. aveva disposto l'espletamento di indagini peritali (perizie acquisite in dibattimento), conferendo, in particolare, al dott. il mandato di Persona_4
accertare la corrispondenza tra le operazioni effettuate (investimenti-disinvestimento) e le richieste del cliente nonché eventuali difformità ed il danno derivatone;
- che l'ausiliario, dopo aver provveduto ad una ricostruzione degli investimenti operati sui conti del aveva evidenziato le conseguenze negative patite, accertando, in specifica risposta ai CP_3
quesiti, che "Come si può evincere dal prospetto B allegato la Patrimoniale in argomento subisce dei
rendimenti altalenati causati dalla composizione azionaria italiana ed estera altamente variabile.
Appare singolare lo smobilizzo di quasi tutti i prodotti in capo all'investitore tra il dicembre 2000 e
il marzo 2001 per incrementare il fondo suddetto in un periodo di congiuntura non favorevole in cui
era molto più conveniente mantenere i prodotti in portafoglio che, ..., presentavano un trend positivo
nella maggior parte dei casi. Infatti è proprio alla fine dell'anno 2000 che il fondo comincia - … - ad accusare pesanti perdite che si consolidano e risultano del - 14,40% annuo a settembre 2001.
Bisogna aggiungere che in termini reali la perdita effettiva è ben superiore al risultato negativo
sopraesposto e se si considera il lucro cessante degli investimenti smobilizzati e versati nella
Patrimoniale in questione ... La scelta dell'investimento patrimoniale di tipo 3F, peraltro non
riconosciuta dal denunciante, ha arrecato pregiudizio al capitale investito, stante l'alta volatilità
degli strumenti finanziari prescelti che non possono garantire alla scadenza la sussistenza di quanto
investito”. ;
- che il perito , al quale era stato conferito il mandato di accertare l'autenticità delle firme Per_5
apparentemente apposte dal , ne aveva escluso l' autografia, essendo le stesse il risultato di CP_3
un falso effettuato da parte di persona che si era sostituita all'apparente firmatario e che era da individuarsi in chi aveva sottoscritto a nome “ la proposta di polizza ed il Controparte_4
contratto di gestione fiduciaria individuale;
-che ad analoghe conclusioni era giunto anche il perito;
Per_3
-che con sentenza n. 418/2009 , resa a definizione del procedimento n. 1268/05 R.G.T. e n. 4547/02
R.G.N.R , il Tribunale di Reggio Calabria aveva riconosciuto la colpevole del reato di CP_4
truffa “ascritto al capo A della rubrica” e precisamente “ …perché abusando del rapporto
professionale instaurato, quale promotore finanziario della San Paolo Invest S.P.A., con CP_3
, con artifizi e raggiri consistiti nell'apporre false sottoscrizioni e nel tacere il reale tasso
[...]
dì rischio dell'investimento proposto (fondo patrimoniale con destinazione del 50% in investimenti
azionari) dichiarando che la partecipazione azionaria era tra il 5% ed il 6% ed, infine, nel fornire
falsi conteggi ed informazioni alle successive richieste di chiarimenti, induceva in errore il predetto
sulla reale natura dell'investimento, così inducendolo ad accettarne la sottoscrizione, a non CP_3
chiederne la tempestiva revoca ed anzi a versarvi ulteriori somme, e si procurava l'ingiusto profitto
della percezione delle più alte provvigioni connesse al più elevato tasso di rischio dell'operazione
con un danno per il che esponeva, non volendo, i suoi fondi al rischio di elevate perdite e CP_3 che ne derivava un danno patrimoniale di rilevante gravità" e l'aveva condannata alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
- che il Tribunale, inoltre, ritenuto che il “danno patito dal emergesse CP_3
“inequivocabilmente “da quanto esposto dal teste d' accusa e dall'elaborato Testimone_1
peritale dal medesimo redatto ed acquisito agli atti , aveva condannato la medesima imputata “ai
sensi degli artt. 538 e segg c.p.p….., in solido con il responsabile civile San Paolo Invest, al
risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile (...), danni da liquidarsi in separata sede,
nonché al pagamento delle spese di costituzione nel presente giudizio”;
- che la Corte di Appello con sentenza 10103/2011 aveva ritenuto di dover condividere “... invero
integralmente, ad onta di quanto eccepito nei motivi di appello, le osservazioni svolte dal primo
giudice, alle pagg. 20 e 21 della motivazione, in ordine al pregiudizio patito dal CP_3
all'impossibilità, allo stato, di determinarlo - … all'obbligo solidale a carico della San Paolo Invest,
alla duplicità della posizione da questa rivestita e, da ultimo, al pregiudizio, patrimoniale e non che
la condotta della ha arrecato al suo datore di lavoro.”; CP_4
- che, pertanto, in riforma della sentenza impugnata , aveva , dichiarato non doversi procedere nei confronti di in ordine al reato a lei ascritto, poichè estinto per intervenuta Controparte_4
prescrizione, e confermato le statuizioni civili.
Muovendo da tali premesse fattuali , il sosteneva, anche in forza del richiamo a talune CP_3
pronunce della Suprema Corte, che, a fronte della sentenza del giudice penale che aveva dichiarato estinto il reato e pronunciato condanna generica al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, era preclusa all'imputato prosciolto la contestazione, nell'ambito del giudizio civile, dei presupposti per l'affermazione della sua responsabilità , quali la sussistenza del fatto-reato,
l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili
Evidenziava il grave inadempimento posto in essere dalla in violazione di specifici CP_4
obblighi di informazione e soprattutto abusando del rapporto professionale e della fiducia riposta nel predetto promotore e nell'istituto bancario.
Assumeva, pertanto, la violazione della normativa vigente nel campo dell'intermediazione finanziaria
(L. n.1/1991, poi modificata dal D. lgs. N. 58/1998, ratione temporis applicabile, come integrato dal
Regolamento Consob n.11522 dell'1 luglio 1998, di attuazione del citato decreto legislativo), che prevedeva una serie di obblighi di informazione e di cautele particolarmente pregnanti per l'intermediario finanziario e ciò a tutela del risparmiatore ed a salvaguardia dell'efficienza dei mercati.
Sulla scorta di tali argomentazioni, l'attore, lamentando di avere patito un danno sia sotto il profilo patrimoniale, sia sotto quello non patrimoniale, ed invocando la responsabilità solidale di
[...]
instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_5
“1) Eventualmente occorrendo, essendosi già formato il giudicato sul punto in forza delle sentenze
pronunciate dal Giudice Penale e richiamate in narrativa, riconoscere e dichiarare che la SI.ra
[...]
, promotore finanziario della e per quanto di ragione quest'ultima, CP_4 Controparte_1
hanno posto in essere una condotta in netta violazione degli obblighi agli stessi imposti dalla legge,
con ciò rendendosi gravemente inadempienti e causando un grave danno al Dott. CP_3
2) Per l'effetto condannare la SI.ra , in via solidale con la CP_4 Controparte_1
per come già statuito in sede penale, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non - per come
specificato in narrativa - subiti e subendi dal Dott. che saranno determinati in corso di CP_3
causa; (..) con vittoria di spese e compensi.”
Si costituiva la eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'azione Controparte_6
ai sensi dell'art. 5 del D. lgs 2010 n. 28, reintrodotto dal D.L. 2013/60, per il mancato esperimento del procedimento di mediazione.
Eccepiva, altresì, la nullità della citazione ex art. 164, 4°co., c.p.c. in relazione al requisito necessario di cui all'art. 163, 3°co n.4 c.p.c..
Rilevava , in proposito, che la statuizione del giudice penale non esonerava l'attore dall'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda e degli elementi essenziali per la sua quantificazione e che detto onere non poteva essere surrogato dall'espletamento della c.t.u.
Eccepiva, ancora, la prescrizione della pretesa attorea ex art. 2947 c.c. , essendo integralmente decorso tra la data di commissione dei presunti illeciti (risalenti ad un periodo compreso fra il 1998
e il 2001) e la data di notifica della citazione il periodo quinquennale e non avendo l'azione penale intrapresa nei confronti della efficacia interruttiva nei confronti di esso istituto. CP_4
In via subordinata, eccepiva ,il concorso del fatto colposo dello stesso danneggiato ex art. 1227 c.c.
Nel merito evidenziava l'infondatezza della domanda, alla luce delle stesse testimonianze assunte nel corso del giudizio penale, formulando, per la denegata ipotesi di condanna, domanda di manleva nei confronti della , quale unica eventuale responsabile dei fatti lamentati. CP_4
Nella contumacia della predetta convenuta, con sentenza n. 83/2022 pubblicata in data 18.01.2022, il
Tribunale di IN, in accoglimento della domanda attorea, condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del della somma di euro 174.511,31, oltre rivalutazione ed CP_3
interessi come indicati in motivazione, nonché al pagamento dell'ulteriore importo di euro 10.000,00
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché al pagamento delle spese di lite.
In accoglimento della domanda di manleva, condannava la a tenere indenne e manlevare CP_4
da quanto versato all'attore a titolo di capitale, interessi e spese. Controparte_1
Avverso detta sentenza proponeva appello Controparte_1
Integrato il contraddittorio, si costituiva , contestando integralmente le pretese Controparte_3
dell'appellante e chiedendo il rigetto del gravame.
Con atto depositato in data 12.12.2023, si costituiva Parte_1
in breve incorporante per fusione della
[...] Parte_1 Controparte_1
richiamando e facendo proprie tutte le deduzioni e conclusioni della società incorporata.
Evidenziava in aggiunta che, nelle more del giudizio ed in esecuzione della sentenza di primo grado ma senza alcuna acquiescenza, aveva effettuato in favore dell'appellato il pagamento della CP_3 somma di euro 202.472,33 con bonifico del 3.5.2023, valuta 5.5.2023.
Chiedeva, pertanto, la condanna del predetto alla restituzione degli importi ricevuti, maggiorati dagli interessi legali dal versamento al soddisfo.
All'udienza di trattazione del 2.12.2022, la Corte, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., dichiarata la contumacia della
[...]
, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.12.2023. CP_4
Disposta con decreto del Presidente di Sezione la sostituzione dell'udienza come sopra fissata con il deposito telematico di note scritte, ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2022, la Corte, dopo un rinvio per carico di ruolo del relatore, con ordinanza dell'8.07.2024, poneva la causa in decisone, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dal ex CP_3
art. 342 c.p.c.
Basti considerare, in proposito, che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale disposizione normativa, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134
del 2012), è da intendersi nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità,
una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 36481/2022; 40560/2021; 7675/2019;
20836/2018)
Nel caso in esame le doglianze dell'appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Del resto, la stessa parte appellata , proprio grazie ad una indicazione sufficiente tanto delle parti della motivazione ritenute erronee quanto delle ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, è stata in grado di predisporre una congrua difesa .
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. la Corte si è già pronunciata con la citata ordinanza del 2 dicembre 2022.
2.-Passando al vaglio dei motivi di gravame, va evidenziato che l'appellante ha abbandonato l'eccezione di prescrizione , quella di improcedibilità per mancato espletamento della procedura di mediazione nonché quella volta a far valere il concorso del fatto colposo del danneggiato ex art 1227
c.c., affidando l'appello a due soli motivi.
3.- Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudicante ha rigettato l'eccezione di nullità della citazione ex art. 164 4°co. c.p.c. in relazione al requisito necessario di cui all'art. 163, 3°co, n.4 c.p.c.
Deduce che , come già eccepito in primo grado, il “si era limitato a riferire vagamente degli CP_3
esiti del giudizio penale in relazione all'accertamento dell'apocrifìa di talune sottoscrizioni (senza
riferimento a specifici rapporti) ed aveva formulato una generica richiesta risarcitoria, neppure
quantificata, a fronte della quale non erano stati mai menzionati i rapporti già intrattenuti con
le somme complessivamente conferite, quelle riscosse, le perdite con riferimento ai Controparte_1
vari comparti, il denegato nesso di causalità fra gli illeciti attribuiti al promotore e le perdite solo
genericamente asserite e non quantificate”.
Sostiene che la statuizione del Giudice penale non poteva sollevare l'attore dall'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda e degli elementi essenziali per la sua quantificazione, tanto più che quello stesso decidente aveva rimarcato come fosse rimasta totalmente sfornita di prova la quantificazione del danno ed aveva negato al costituitosi parte civile, anche il CP_3 riconoscimento di una provvisionale .
Tardive erano , poi, secondo l'assunto dell'appellante, le allegazioni sul danno introdotte con la memoria ex art. 183 6°comma n. 2 c.p.c.
Non era, pertanto, condivisibile, né, tantomeno, pertinente e sufficiente, la valutazione del Tribunale
, secondo cui “parte attrice allega e documenta con sufficiente chiarezza le condotte illecite di
. Rappresenta le modalità ingannevoli con le quali il promotore finanziario, Controparte_4
approfittando della buona fede dell'attore, e ricorrendo a prospetti di rendiconto artefatti, aveva
celato all'ignaro investitore le operazioni abusivamente attuate per suo conto. Supporta la narrativa
dei fatti ai suoi danni con ulteriore, corposo e significativo corredo documentale”.
Né la documentazione prodotta ( sentenze penali, denuncia querela), ritenuta inidonea dallo stesso giudice penale, avrebbe potuto colmare il difetto originario di allegazione che inficiava l'atto di citazione, in quanto siffatta possibilità avrebbe comportato un indebito ampliamento del thema
decidendum.
Il motivo deve essere disatteso.
Giova premettere, in punto di diritto, che la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 IV comma c.p.c. per vizi attinenti alla editio actionis si produce laddove la determinazione della cosa che forma oggetto della domanda ovvero l'esposizione dei fatti che ne costituiscono le ragioni sia stata del tutto omessa o risulti assolutamente incerta.
In particolare, nelle azioni relative a diritti eterodeterminati, quale quella volta ad ottenere il risarcimento dei danni, l'attore deve indicare espressamente in citazione ì fatti materiali, che assume essere stati lesivi del proprio diritto, indicando , non tanto le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa fatta valere, quanto l'insieme delle circostanze di fatto che pone a base della propria richiesta, essendo compito del giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa.
L'allegazione costituisce, infatti, l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio e del diritto di difesa processuale del convenuto ( Cass.
n. 2357/2019).
Ne discende che chi agisce in giudizio non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto.
Nel corso del giudizio è , poi, consentita la precisazione e la modifica della domanda nei termini previsti dall'art.183 c.p.c., riguardo al petitum ed alla causa petendi, sempre che la domanda così
modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass. n.4322/2019).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. Civ.
SS.UU. n. 8077/2012; Cass. Civ. n. 14552/2008, n. 11751/2013, n. 1681/2015), ai fini dell'individuazione tanto del petitum quanto della causa petendi, occorre aver riguardo al contenuto complessivo dell'atto di citazione, desunto non solo dal corpo dell'atto medesimo bensì anche dalle indicazioni inserite nei documenti ad esso allegati, i quali ne costituiscono, pertanto, parte integrante,
purché specificamente indicati ai sensi dell'art. 163 terzo comma n. 5 c.p.c. (Cass. n. 3363/2019).
In tal senso, non si richiede la trascrizione delle risultanze di tali documenti direttamente nel corpo della citazione.
L'atto di citazione può, dunque, ritenersi nullo nel solo caso in cui, anche all'esito di siffatta valutazione complessiva, non sia stato possibile identificare l'oggetto della domanda o le circostanze di fatto che ne costituiscono le ragioni.
L'applicazione di tali principi al caso di specie consente di escludere la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che, alla luce di un esame complessivo, comprensivo anche della corposa documentazione allegata e precisamente indicata, deve ritenersi sufficientemente specifico, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi. Il , infatti, ha agito al fine di ottenere , nei confronti del promotore finanziario, CP_3
l'accertamento della violazione degli specifici obblighi di informazione, posti a tutela del risparmiatore ed a salvaguardia dell'efficienza dei mercati, nonché dell' abuso del rapporto professionale e della fiducia riposta nel predetto e nell'istituto bancario e, quindi, ha invocato la condanna al risarcimento dei danni in solido con l'istituto bancario, di cui ha allegato la responsabilità
oggettiva per fatto del promotore ex art. 31 comma 3 TUF.
Nell'atto di citazione ha indicato espressamente i fatti materiali generatori del danno , consistenti nell'apposizione da parte della di false sottoscrizioni e nel silenzio dalla stessa serbato in CP_4
merito al reale rischio degli investimenti effettuati.
Riguardo a tali condotte illecite ha, inoltre, lamentato l'efficacia causativa dei danni patiti, di cui ha pure effettuato una , seppur non esaustiva, quantificazione (v. citazione pagg. 16 ss.), anche avvalendosi di documentazione proveniente dalla stessa banca convenuta .
Ha, infatti, prodotto una missiva di datata 29 novembre 2001, in cui l'istituto Controparte_1
aveva quantificato i danni (con riferimento agli anni 2000 e 2001) in lire 43.602.076 per la gestione patrimoniale e di € 5584,86 (con riferimento al 2003) per assicurazione Invest internazionale.
Il ha anche richiamato e trascritto ampi stralci sia delle sentenze emesse in sede penale sia CP_3
delle relazioni peritali ivi acquisite , comprovanti la falsità delle sottoscrizioni ed i danni subiti .
Infine, al cospetto di un impianto allegatorio che può ritenersi sufficientemente delineato, ha pure prodotto, a chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti, le sentenze e le relazioni richiamate
(Cass. n. 7115 /2013; 3363/2019).
E' vero che, come sostenuto dall'appellante, tali sentenze non esoneravano il dall'onere CP_3
allegatorio e probatorio.
E' consolidato, infatti, l' orientamento giurisprudenziale secondo cui le disposizioni di cui all'art. 652
c.p.p., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 c.p.c. costituiscono un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non sono, pertanto, applicabili in via analogica oltre i casi espressamente previsti.
Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extra-penale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente.
Ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (Cass n. 16422/2024; n. 21299/2014; n. 1768/2011)
Tuttavia, nel caso di specie, le sentenze penali e le relazioni peritali non risultano essere state richiamate e prodotte in funzione suppletiva degli oneri allegatori e probatori gravanti sull'attore,
quanto, piuttosto ad integrazione di un quadro sufficientemente chiaro e delineato in ordine tanto alle condotte illecite tenute dal promotore finanziario, quanto ai danni derivatine.
Non è, pertanto, corretta l'affermazione dell'appellante, a cui dire l'attore si sarebbe limitato “a
riferire vagamente degli esiti del giudizio penale in relazione all'accertamento dell'apocrifìa di talune
sottoscrizioni (senza riferimento a specifici rapporti) ed aveva formulato una generica richiesta
risarcitoria..”
Al contrario è ampiamente condivisibile la valutazione del primo decidente, che ha ritenuto il contenuto complessivo dell'atto introduttivo e dei documenti ad esso allegati esente da lacune, che ne potessero compromettere lo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito.
Contrariamente all'assunto dell'appellante, invero, tale insieme consentiva di individuare non solo la condotta illecita ascritta al promotore finanziario, ma, altresì, le operazioni di investimento effettuate dalla e le conseguenze pregiudizievoli derivatene a carico del cliente. CP_4
3.- Con il secondo motivo di gravame, lamenta l'erroneo accoglimento Controparte_1
della domanda risarcitoria in relazione sia al danno patrimoniale, sia quello non patrimoniale.
Quanto al danno patrimoniale, sotto un primo profilo, censura la quantificazione del danno emergente
, effettuata in base alla differenza tra gli importi inizialmente conferiti e quelli riscossi all'esito della chiusura dei rapporti, come risultanti dalla relazione redatta in sede penale dal Dott. . Per_2
Censura, altresì, la quantificazione del lucro cessante , liquidato maggiorando il precedente importo di quanto spettante a titolo sia di rivalutazione dalle date delle singole operazioni, sia degli interessi
Sostiene, in particolare, che il criterio della differenza aritmetica, utilizzato dal primo decidente, non teneva conto di tutte le vicende intermedie dei singoli rapporti e del rendimento che avrebbero avuto nel tempo gli investimenti, asseritamente effettuati senza il consenso del CP_3
Assume che tali elementi sarebbero stati, invece, indispensabili al fine di stabilire l'effettiva esistenza e consistenza del danno patrimoniale e rileva , a comprova di tale considerazione, che il giudice penale, sulla base della medesima documentazione utilizzata in sede civile, aveva ritenuto il danno di impossibile quantificazione.
Quanto al secondo profilo, evidenzia che nella querela il aveva sostenuto di avere investito CP_3
in comparti obbligazionari a basso rischio, che, secondo le stesse conclusioni della perizia , Per_2
avevano un rendimento pari a circa l'1,6%.
Il Tribunale , invece, avvalendosi degli stessi conteggi effettuati dall'allora attore e, peraltro,
tardivamente prodotti solo in seno alla comparsa conclusionale, aveva applicato il tasso medio dei titoli di stato annuali, così liquidando a titolo di interessi somme maggiori rispetto alle richieste.
I tassi di interesse annuali erano stati costantemente maggiori (con la sola eccezione dell'anno 2015)
rispetto alla media dei rendimenti degli investimenti obbligazionari menzionati dal perito , Per_2
con un rendimento decrescente, nel corso degli anni, a partire dal 6,44% del 1997 fino al 2.08% del 2015.
Aggiunge che, anche a voler considerare il tasso di interesse fatto notorio (per vero erroneamente,
dato che la relativa quantificazione richiede il ricorso a fonti estranee al sapere comune), il Tribunale
avrebbe dovuto qualificare negli stessi termini l'assoggettamento di tali interessi, al lordo, a tassazione in misura fissa, oggetto di ritenuta alla fonte.
Quanto al danno non patrimoniale, evidenzia che il Tribunale aveva liquidato a tale titolo l'importo di euro 10.000, in base al mero rilievo della rilevanza penale del comportamento del promotore.
Nel contestare siffatta valutazione, richiama l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui, anche nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato, il pregiudizio non patrimoniale costituisce pur sempre un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato.
Lamenta che, nel caso in esame, il primo decidente aveva, invece, ritenuto siffatto pregiudizio un danno in “re ipsa” ed, inoltre, neanche aveva tenuto conto della genericità della domanda di risarcimento di siffatto danno, che solo in seno alla comparsa conclusionale era stata basata sull'insicurezza e sfiducia originate dalla condotta della . CP_4
Sulla base di tali rilievi, contesta l'applicazione del criterio della liquidazione equitativa, poiché
applicato dal Tribunale in assenza dei necessari presupposti.
Così riassunte le doglianze dell'appellante, deve immediatamente evidenziarsi come nessuna censura investa l'an debeatur, che, del resto, è stato correttamente accertato dal primo decidente sulla base di un'autonoma valutazione delle prove acquisite in sede penale e, in particolare, di quelle testimoniali nonchè delle relazioni redatte dai consulenti del P.M ed acquisite in sede dibattimentale.
Giova, in proposito, ricordare che il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (Cass.n.30992/2023)
Sulla scorta di tale autonomo apprezzamento, il Tribunale - con valutazione che si ribadisce è rimasta incontestata - ha affermato la responsabilità della e, conseguentemente, quella di CP_4
ex art. 31 comma 3 D.Lgs. 58/1998 (testo unico delle disposizioni in Controparte_1
materia di intermediazione finanziaria), che pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli,
anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, in base al criterio dell'occasionalità necessaria ed in ossequio al principio “ubi commoda ibi et incommoda “(ex ultimis
Cass. n.28952/2024).
Fatta tale premessa, il Collegio ritiene il motivo infondato in relazione a tutti i profili in cui esso si articola.
Prendendo le mosse dal danno patrimoniale, nessuna censura merita la quantificazione del danno emergente, effettuata dal primo decidente in base agli accertamenti eseguiti dal c.t. del P.M. in sede penale e della ulteriore documentazione prodotta dal CP_3
Deve, in proposito, immediatamente precisarsi, a confutazione del contrario assunto dell'appellante,
che gli analitici conteggi elaborati dal e presi in considerazione dal Tribunale ai fini della CP_3
quantificazione del danno, risultano prodotti già in seno alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. e ulteriormente sviluppati nei successivi atti.
Va, altresì, osservato che, in forza del principio del libero convincimento, non è censurabile la scelta del primo decidente di avvalersi dei detti conteggi, trattandosi di considerazioni estimative ritenute attendibili alla luce della documentazione prodotta e , peraltro, neanche oggetto di confutazione specifica ad opera della banca convenuta.
Ebbene, nella specie, come accertato dal primo decidente sotto il profilo dell'an debeatur e – si ribadisce - non contestato dall'appellante, è emerso che la ha operato quale promotore CP_4
finanziario per conto del falsificandone la firma, effettuando investimenti alto profilo di CP_3
rischio (fondo patrimoniale con destinazione azionaria del 50%), senza fornire alcuna informativa al cliente sulla natura ed i rischi dell'investimento ed, anzi, dichiarando che la partecipazione azionaria era pari al 5-6% nonché esibendo falsi conteggi, in violazione degli obblighi informativi,
di diligenze e di correttezza, cui detta intermediaria era tenuta (Cass. n. 17340 del 2008; Cass. n.
22147 del 2010).
Contrariamente all'assunto dell'appellante, può ritenersi provato che tali condotte abbiano arrecato al un grave danno, ragguagliato alla notevole riduzione del capitale investito e, peraltro, già CP_3
accertato in sede penale.
La mancata concessione di una provvisionale, infatti, non risulta riconducibile – come, invece,
sostenuto dall'appellante - alla mancata prova del pregiudizio subito , ma semplicemente alla difficoltà di procedere in quella sede alla quantificazione del danno che, però, il giudice penale (v.
sentenza Tribunale) aveva ritenuto certo nel suo verificarsi e pure di una certa consistenza.
Dal prospetto generale , redatto in dal dott. e che individua le operazioni eseguite dal Per_2
promotore, la tipologia e gli importi, risulta, infatti, che la somma inizialmente investita dal CP_3
ammontava a £. 310.330.835.
L'ausiliario ha accertato che detta somma è stata via via disinvestita allo scopo di incrementare il fondo patrimoniale nr. 2054772900, avente componente azionaria fino al 50% e che alla chiusura registrava un saldo pari a £. 219.115.632 con una perdita pari a £. 91.215.203.
Il dott. ha rimarcato la singolarità dell' operazione di smobilizzo di tutti i prodotti, effettuata Per_2
dal tra il dicembre 2000 e il marzo 2001 allo scopo di alimentare il fondo patrimoniale. CP_4
Essa, infatti, è stata effettuata “in un periodo di congiuntura non favorevole in cui era più
conveniente mantenere ….in portafoglio..” quei prodotti che presentavano, nel periodo anzidetto, un trend positivo, laddove il fondo patrimoniale nel medesimo periodo ha registrato “profonde perdite
che si consolidano alla fine dell'anno 2000 e risultano del 14,40% nel Settembre 2001”.
Al di là della erroneità della scelta di smobilizzo- di cui il primo giudice, con valutazione incontestata,
ha escluso la riferibilità al -, evidente è il pesante danno subito da quest'ultimo in termini CP_3
di perdita patrimoniale. Il primo decidente, infatti, sulla scorta di quell'autonomo apprezzamento cui avanti si accennava, ha ritenuto condivisibile la valutazione effettuata dal giudice penale, secondo cui, ove adeguatamente informato della natura e dell'effettivo rischio degli investimenti effettuati, il avrebbe CP_3
interrotto i rapporti con la oppure operato scelte meno rischiose e più confacenti al suo CP_4
profilo basico di investitore, così evitando la perdita .
Ebbene, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, il danno (emergente) patito dal risparmiatore può essere correttamente individuato nel capitale perduto ( Cass. n.8353/2023; Cass. n.
9027 del 2009), di guisa che nessuna censura merita il ragionamento del giudice di prime cure, che ha addebitato alla banca ed al promotore i risultati negativi degli investimenti ad alto rischio.
Muovendo da tale approccio, la somma dovuta , a titolo di risarcimento del danno emergente, è stata quantificata in euro 75.119,20 pari alla somma dei seguenti importi:
-euro 47.108,7 pari al capitale perduto a seguito dell'investimento di cui si è già detto ( fondo patrimoniale);
- euro 5.584,86 quale perdita subita in relazione al contratto di assicurazione Invest Internazionale e pari alla differenza tra premi versati e somme recuperate dal cliente a seguito dello smobilizzo del prodotto allo scopo di alimentare il fondo patrimoniale che, come si è detto, in quel periodo registrava vistose perdite, laddove i prodotti disinvestiti presentavano trend positivo;
- euro 3.075, 15 ed euro 19.350,47 quali somme riconosciute come dovute dalla stesso intermediario
(v. nota del 4.12.2003) e relativamente alle quali l'appellante non ha formulato alcuna specifica contestazione.
Passando al vaglio delle censure concernenti il lucro cessante, la Corte ritiene assolutamente condivisibile il convincimento del primo decidente, che ha escluso che il pregiudizio patito dal potesse esaurirsi nella perdita del capitale, dovendosi tenere conto, in linea con le CP_3
conclusioni del c.t. del P.M., dott. , del “lucro cessante degli investimenti smobilizzati e Per_2
versati nella patrimoniale..” Tale modalità di liquidazione trova conforto nella giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui,
in ipotesi sovrapponibili al caso in esame, il risarcimento deve comprendere anche la misura degli interessi che il cliente avrebbe percepito qualora le somme da lui affidate al promotore fossero state impiegate come dovevano (Cass.8229/2006).
Nella specie, ai fini della liquidazione del lucro cessante cagionato dalle operazioni compiute dalla
, correttamente il primo decidente ha tenuto conto dell'interesse medio annuale dei titoli CP_4
di Stato, poiché corrispondente al profilo di basso rischio dell'investitore CP_3
Il Tribunale, invero, con motivazione che è rimasta incontestata , ha ritenuto, per un verso, che fosse
“indubbia” la volontà dell'allora attore di destinare il capitale a finalità di investimento mobiliare;
per altro verso, che “dall'analisi degli investimenti pregressi” potesse desumersi “una propensione
all'investimento in strumenti finanziari a basso rischio”.
Muovendo da tale premessa, ha ritenuto equo quantificare la voce di danno in esame facendo riferimento, piuttosto che al rendimento del 5-6%, indicato dall'attore ma considerato di “pura
fantasia” , all'interesse medio annuale dei titoli di Stato.
Il Collegio ritiene di dover condividere detta liquidazione, risultando privo di pregio l'eccezione dell'appellante , volta a far valere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
E' sufficiente, in proposito, rimarcare che il primo decidente, quanto al lucro cessante, non ha tenuto conto dei più alti rendimenti allegati dal ( 5-6%), che avrebbero condotto alla CP_3
quantificazione di somme maggiori rispetto a quelle liquidate.
Ha, infatti, applicato, in conformità al profilo basico di investitore del predetto, i meno elevati interessi di cui sopra, mantenendo la liquidazione nel perimetro del petitum.
Restano da esaminare le censure concernenti il danno non patrimoniale.
E' corretta l'affermazione dell'appellante, secondo cui anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici
(Cass. n. 11269/2018;Cass.n. 8421/2011).
Del resto, tale principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, è stato tenuto ben presente dal giudice di prime cure, che, nella liquidazione di tale voce di danno, non si è basato solo sulla rilevanza penale della condotta ascritta alla , ma ha considerato le negative conseguenze CP_4
che ne erano derivate in capo al in termini di patema d'animo e sofferenza interiore. CP_3
Né è corretto sostenere – come fa l'appellante - che solo in comparsa conclusionale l'allora attore aveva allegato le conseguenze dannose (non patrimoniali) originate dal comportamento illecito della predetta convenuta.
Ciò in quanto già nell'atto introduttivo il aveva fatto riferimento alla sofferenza interiore CP_3
patita in conseguenza tanto dell'abuso della fiducia riposta nella del Nostro , quanto nella lesione del prestigio di magistrato , conseguente all'essere stato vittima di truffa.
Va, in proposito, osservato che l'appellante, limitandosi a sostenere che l'attore non aveva allegato,
se non tardivamente, elementi sufficienti per un giudizio induttivo, non contesta, però, la concludenza di questi elementi ai fini della prova del danno .
Sebbene tali argomentazioni siano sufficienti per disattendere anche il profilo di censura che attiene alla liquidazione del danno non patrimoniale, ritiene la Corte di dover condividere la valutazione del primo decidente, avuto riguardo alla rilevanza dell'offesa ed alla posizione sociale della vittima,
all'epoca dei fatti Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IN .
Invero, le specifiche circostanze allegate dal sono sufficienti a presumere che la condotta CP_3
illecita della abbia generato nel predetto una situazione di afflittività , caratterizzata anche CP_4
dalla perdita di considerazione e dalla disistima derivata dall'essere stato vittima del reato di truffa.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Segue la condanna di quale incorporante Parte_1
, al pagamento in favore di delle spese di questo grado, che Controparte_1 Controparte_3 si liquidano come da dispositivo, in applicazione, secondo lo scaglione del decisum, dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo dal D. M. n. 147/2022 (in vigore dal
23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Ciò, peraltro, risulta in linea con il principio affermato dalla Suprema Corte cui, parametrandolo alle precedenti modifiche, va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese
processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi
dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un
momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia
avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale
data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il
giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M.,
non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite
con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione,
il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle
spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello,
atteso che l'accezione omnicomprensiva di <> evoca la nozione di un corrispettivo
unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (Cass. Civ. n. 31884/2018).
Va precisato che, ai fini della liquidazione del compenso, deve tenersi conto anche della fase di trattazione, a prescindere dal concreto svolgimento di attività istruttoria (Cass. 8561/2023)
Tuttavia, mentre relativamente alla altre fasi la liquidazione va effettuata in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura ed entità delle questioni trattate, quanto a quella di trattazione, invece, vanno applicati i parametri minimi, in considerazione della sua ridotta articolazione, in assenza di attività riconducibili all' istruzione . Nulla si dispone quanto alle spese nel rapporto tra l'appellante e la , rimasta contumace CP_4
Stante il rigetto del gravame, ricorrono, infine, i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo l'1 Febbraio 2013.
Non ricorrono i presupposti per accogliere la richiesta formulata dall'appellante in seno alla memoria di replica e volta ad ottenere la cancellazione di frasi ritenute “gratuitamente offensive” .
Ritiene la Corte che le espressioni incriminati ( quali, in particolare, l'inciso con cui il CP_3
addebita alla controparte una “resistenza dettata unicamente da meri intenti dilatori e dal tentare di
procrastinare il più possibile di riconoscere al deducente il giusto risarcimento dovuto per fatti,
peraltro risalenti nel tempo, e conseguenti agli artifici e raggiri dolosamente posti in essere da un
promotore finanziario, la sig.ra , che agiva sotto l'ala protettrice e per conto della società CP_4
appellante, la quale ha goduto, unitamente al proprio intermediario, dei proventi del reato” nonché
l'affermazione secondo cui la aveva agito “sotto l'ala protettrice e per conto della società CP_4
appellante, la quale ha goduto, unitamente al proprio intermediario, dei proventi del reato”) non eccedano le esigenze difensive e risultano concernenti in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia, così da non rivelare alcun intento dispregiativo,
P.Q.M.
La Corte d'Appello di IN, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 537/2022 R.G. sull'appello proposto da Controparte_1
avverso la sentenza n. 83/22 emessa dal Tribunale di IN in data 18.01.2022, così provvede:
[...]
1) rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore al pagamento in favore di delle spese di questo Controparte_3
grado di giudizio, che liquida in complessivi 12.154,00 (euro 2.977,00 per la fase di studio;
euro 1.911,00 per quella introduttiva;
euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 5.103,00
per quella decisionale), oltre il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA
e IVA (ove dovuta);
3) dà atto della dei presupposti per porre a carico di Parte_1
quale incorporante il pagamento di un ulteriore importo pari a
[...] Controparte_1
quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 10.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario dell' Controparte_7
dott.ssa Ottavia Rotolo
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di IN, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Augusto Sabatini Presidente
2)Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 537/2022 R. G. cont., posta in decisione all'udienza dell' 8.07.2024
vertente tra
in breve con sede in Torino, Parte_1 Parte_1
Piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, Via Melchiorre Gioia
n. 22, Registro Imprese di Torino, Codice Fiscale , incorporante per fusione della P.IVA_1
(quest'ultima già avente sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Registro Controparte_1
Imprese di Torino, Codice Fiscale ) giusta atto a rogito Notaio di P.IVA_2 Persona_1
Milano del 2.11.2022 – Rep. 9904 – Racc. 7620, in persona del Responsabile dell'Unità Contenzioso
Civile, Dott.ssa , giusta procura speciale del 17.5.2022 autenticata per Controparte_2
atto Notaio di Milano – Rep. 9403 – Racc. 7327, rappresentata e difesa dall'avv. Persona_1 Gianfrancesco Garone (c.f. – Posta Elettronica Certificata: C.F._1
), presso il cui studio in Roma Corso Trieste n. 95 è Email_1
elettivamente domiciliata, con domicilio digitale risultante dal ReGIndE, all'indirizzo di Pec
– ove dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni Email_1
di Cancelleria e/o le notifiche ad istanza delle parti private inerenti il giudizio, giusta delega rilasciata su supporto cartaceo, da intendersi in calce al presente atto
Appellante
e
nato a [...] il [...], residente in [...], c.f. Controparte_3
, elettivamente domiciliato in IN, via Mamertini, is. 106, n. 17, presso C.F._2
lo studio dell'avv. Francesco Celona (c.f. ), che lo rappresenta e difende C.F._3
giusta procura in atti, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni tra i difensori a mezzo fax al n. 090674746, oppure tramite p.e.c. all'indirizzo: avv.
Email_2
Appellato
e
; Controparte_4
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 83/2022 depositata il 18.1.2022 del Tribunale Civile di
IN, non notificata, in materia di risarcimento danni
Conclusioni dei procuratori delle parti:
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 83/2022,
resa dal Tribunale Civile di IN in data 18.1.2022 nella causa iscritta al N.R.G. 5575/2013: - in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la nullità della citazione di primo grado ex art.
164, 4°co., c.p.c. in relazione al requisito necessario di cui all'art. 163, 3°co, n. 4, c.p.c., per i motivi
indicati in narrativa, con ogni conseguente statuizione di rigetto in rito della domanda;
- nel merito, comunque rigettare integralmente le domande tutte proposte dal Dott. CP_3
nei confronti della siccome improponibili, inammissibili e
[...] Controparte_1
comunque infondate in fatto ed in diritto, oltre che sfornite di ogni prova;
- in via subordinata di merito, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori
conclusioni e salvo gravame – comunque nei limiti della soccombenza e fermo in ogni caso il già
accertato obbligo di manleva della SI.ra – rideterminare i minori importi Controparte_4
liquidabili al Dott. per il danno patrimoniale, a titolo di danno emergente e lucro Controparte_3
cessante, per i motivi indicati in narrativa, rigettando comunque la domanda relativa al danno non
patrimoniale in quanto infondata e non provata;
- condannare il Dott. al pagamento delle spese, competenze ed onorari di Controparte_3
entrambi i gradi di giudizio. * *
per l'appellato “Chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita di voler accogliere le seguenti CP_3
principali domande e conclusioni:
1) dichiarare inammissibile a mente dell'art. 342, I comma, n.2) c.p.c. l'appello proposto;
2) dichiarare inammissibile l'appello a mente degli art.li 348 bis e ter c.p.c. non avendo, per i motivi
specificati in narrativa, nessuna possibilità di essere accolto;
3) in ogni caso rigettare il gravame proposto ex adverso perché infondato;
4) confermare la sentenza
di condanna della sig.ra , in via solidale con la al risarcimento CP_4 Controparte_1
del danno patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Dott. per come liquidati in primo grado CP_3
o quella somma che sarà ritenuta di giustizia;
5) In via istruttoria, occorrendo e solo per dovere di completezza, si insiste nella richiesta di
consulenza tecnica d' ufficio al fine di quantificare i danni subiti dal dott. per come CP_3 specificato in narrativa e di acquisizione degli atti relativi al procedimento penale definito con
sentenza n. 418/2009, resa dal Tribunale di Reggio Calabria, in particolare si chiede l'acquisizione
degli elaborati peritali a firma del dott. e del dott. , e relativi allegati, svolti su Per_2 Per_3
incarico del P.M.. 6) Con vittoria di spese e compensi sai del primo e del presente grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8.4.2014, conveniva in giudizio davanti al Controparte_3
Tribunale di IN la e , chiedendone la condanna, Controparte_1 Controparte_4
in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non , subiti e subendi in conseguenza degli illeciti comportamenti posti in essere dalla , nella qualità di promotore finanziario CP_4
dell'istituto bancario convenuto.
A sostegno delle proprie domande esponeva :
- che a seguito di denuncia-querela, la Procura della Repubblica di Reggio Calabria aveva sottoposto la a procedimento penale per i reati di truffa ed altro;
CP_4
- che nel corso dell'istruttoria il P.M. aveva disposto l'espletamento di indagini peritali (perizie acquisite in dibattimento), conferendo, in particolare, al dott. il mandato di Persona_4
accertare la corrispondenza tra le operazioni effettuate (investimenti-disinvestimento) e le richieste del cliente nonché eventuali difformità ed il danno derivatone;
- che l'ausiliario, dopo aver provveduto ad una ricostruzione degli investimenti operati sui conti del aveva evidenziato le conseguenze negative patite, accertando, in specifica risposta ai CP_3
quesiti, che "Come si può evincere dal prospetto B allegato la Patrimoniale in argomento subisce dei
rendimenti altalenati causati dalla composizione azionaria italiana ed estera altamente variabile.
Appare singolare lo smobilizzo di quasi tutti i prodotti in capo all'investitore tra il dicembre 2000 e
il marzo 2001 per incrementare il fondo suddetto in un periodo di congiuntura non favorevole in cui
era molto più conveniente mantenere i prodotti in portafoglio che, ..., presentavano un trend positivo
nella maggior parte dei casi. Infatti è proprio alla fine dell'anno 2000 che il fondo comincia - … - ad accusare pesanti perdite che si consolidano e risultano del - 14,40% annuo a settembre 2001.
Bisogna aggiungere che in termini reali la perdita effettiva è ben superiore al risultato negativo
sopraesposto e se si considera il lucro cessante degli investimenti smobilizzati e versati nella
Patrimoniale in questione ... La scelta dell'investimento patrimoniale di tipo 3F, peraltro non
riconosciuta dal denunciante, ha arrecato pregiudizio al capitale investito, stante l'alta volatilità
degli strumenti finanziari prescelti che non possono garantire alla scadenza la sussistenza di quanto
investito”. ;
- che il perito , al quale era stato conferito il mandato di accertare l'autenticità delle firme Per_5
apparentemente apposte dal , ne aveva escluso l' autografia, essendo le stesse il risultato di CP_3
un falso effettuato da parte di persona che si era sostituita all'apparente firmatario e che era da individuarsi in chi aveva sottoscritto a nome “ la proposta di polizza ed il Controparte_4
contratto di gestione fiduciaria individuale;
-che ad analoghe conclusioni era giunto anche il perito;
Per_3
-che con sentenza n. 418/2009 , resa a definizione del procedimento n. 1268/05 R.G.T. e n. 4547/02
R.G.N.R , il Tribunale di Reggio Calabria aveva riconosciuto la colpevole del reato di CP_4
truffa “ascritto al capo A della rubrica” e precisamente “ …perché abusando del rapporto
professionale instaurato, quale promotore finanziario della San Paolo Invest S.P.A., con CP_3
, con artifizi e raggiri consistiti nell'apporre false sottoscrizioni e nel tacere il reale tasso
[...]
dì rischio dell'investimento proposto (fondo patrimoniale con destinazione del 50% in investimenti
azionari) dichiarando che la partecipazione azionaria era tra il 5% ed il 6% ed, infine, nel fornire
falsi conteggi ed informazioni alle successive richieste di chiarimenti, induceva in errore il predetto
sulla reale natura dell'investimento, così inducendolo ad accettarne la sottoscrizione, a non CP_3
chiederne la tempestiva revoca ed anzi a versarvi ulteriori somme, e si procurava l'ingiusto profitto
della percezione delle più alte provvigioni connesse al più elevato tasso di rischio dell'operazione
con un danno per il che esponeva, non volendo, i suoi fondi al rischio di elevate perdite e CP_3 che ne derivava un danno patrimoniale di rilevante gravità" e l'aveva condannata alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
- che il Tribunale, inoltre, ritenuto che il “danno patito dal emergesse CP_3
“inequivocabilmente “da quanto esposto dal teste d' accusa e dall'elaborato Testimone_1
peritale dal medesimo redatto ed acquisito agli atti , aveva condannato la medesima imputata “ai
sensi degli artt. 538 e segg c.p.p….., in solido con il responsabile civile San Paolo Invest, al
risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile (...), danni da liquidarsi in separata sede,
nonché al pagamento delle spese di costituzione nel presente giudizio”;
- che la Corte di Appello con sentenza 10103/2011 aveva ritenuto di dover condividere “... invero
integralmente, ad onta di quanto eccepito nei motivi di appello, le osservazioni svolte dal primo
giudice, alle pagg. 20 e 21 della motivazione, in ordine al pregiudizio patito dal CP_3
all'impossibilità, allo stato, di determinarlo - … all'obbligo solidale a carico della San Paolo Invest,
alla duplicità della posizione da questa rivestita e, da ultimo, al pregiudizio, patrimoniale e non che
la condotta della ha arrecato al suo datore di lavoro.”; CP_4
- che, pertanto, in riforma della sentenza impugnata , aveva , dichiarato non doversi procedere nei confronti di in ordine al reato a lei ascritto, poichè estinto per intervenuta Controparte_4
prescrizione, e confermato le statuizioni civili.
Muovendo da tali premesse fattuali , il sosteneva, anche in forza del richiamo a talune CP_3
pronunce della Suprema Corte, che, a fronte della sentenza del giudice penale che aveva dichiarato estinto il reato e pronunciato condanna generica al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, era preclusa all'imputato prosciolto la contestazione, nell'ambito del giudizio civile, dei presupposti per l'affermazione della sua responsabilità , quali la sussistenza del fatto-reato,
l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili
Evidenziava il grave inadempimento posto in essere dalla in violazione di specifici CP_4
obblighi di informazione e soprattutto abusando del rapporto professionale e della fiducia riposta nel predetto promotore e nell'istituto bancario.
Assumeva, pertanto, la violazione della normativa vigente nel campo dell'intermediazione finanziaria
(L. n.1/1991, poi modificata dal D. lgs. N. 58/1998, ratione temporis applicabile, come integrato dal
Regolamento Consob n.11522 dell'1 luglio 1998, di attuazione del citato decreto legislativo), che prevedeva una serie di obblighi di informazione e di cautele particolarmente pregnanti per l'intermediario finanziario e ciò a tutela del risparmiatore ed a salvaguardia dell'efficienza dei mercati.
Sulla scorta di tali argomentazioni, l'attore, lamentando di avere patito un danno sia sotto il profilo patrimoniale, sia sotto quello non patrimoniale, ed invocando la responsabilità solidale di
[...]
instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_5
“1) Eventualmente occorrendo, essendosi già formato il giudicato sul punto in forza delle sentenze
pronunciate dal Giudice Penale e richiamate in narrativa, riconoscere e dichiarare che la SI.ra
[...]
, promotore finanziario della e per quanto di ragione quest'ultima, CP_4 Controparte_1
hanno posto in essere una condotta in netta violazione degli obblighi agli stessi imposti dalla legge,
con ciò rendendosi gravemente inadempienti e causando un grave danno al Dott. CP_3
2) Per l'effetto condannare la SI.ra , in via solidale con la CP_4 Controparte_1
per come già statuito in sede penale, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non - per come
specificato in narrativa - subiti e subendi dal Dott. che saranno determinati in corso di CP_3
causa; (..) con vittoria di spese e compensi.”
Si costituiva la eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'azione Controparte_6
ai sensi dell'art. 5 del D. lgs 2010 n. 28, reintrodotto dal D.L. 2013/60, per il mancato esperimento del procedimento di mediazione.
Eccepiva, altresì, la nullità della citazione ex art. 164, 4°co., c.p.c. in relazione al requisito necessario di cui all'art. 163, 3°co n.4 c.p.c..
Rilevava , in proposito, che la statuizione del giudice penale non esonerava l'attore dall'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda e degli elementi essenziali per la sua quantificazione e che detto onere non poteva essere surrogato dall'espletamento della c.t.u.
Eccepiva, ancora, la prescrizione della pretesa attorea ex art. 2947 c.c. , essendo integralmente decorso tra la data di commissione dei presunti illeciti (risalenti ad un periodo compreso fra il 1998
e il 2001) e la data di notifica della citazione il periodo quinquennale e non avendo l'azione penale intrapresa nei confronti della efficacia interruttiva nei confronti di esso istituto. CP_4
In via subordinata, eccepiva ,il concorso del fatto colposo dello stesso danneggiato ex art. 1227 c.c.
Nel merito evidenziava l'infondatezza della domanda, alla luce delle stesse testimonianze assunte nel corso del giudizio penale, formulando, per la denegata ipotesi di condanna, domanda di manleva nei confronti della , quale unica eventuale responsabile dei fatti lamentati. CP_4
Nella contumacia della predetta convenuta, con sentenza n. 83/2022 pubblicata in data 18.01.2022, il
Tribunale di IN, in accoglimento della domanda attorea, condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore del della somma di euro 174.511,31, oltre rivalutazione ed CP_3
interessi come indicati in motivazione, nonché al pagamento dell'ulteriore importo di euro 10.000,00
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché al pagamento delle spese di lite.
In accoglimento della domanda di manleva, condannava la a tenere indenne e manlevare CP_4
da quanto versato all'attore a titolo di capitale, interessi e spese. Controparte_1
Avverso detta sentenza proponeva appello Controparte_1
Integrato il contraddittorio, si costituiva , contestando integralmente le pretese Controparte_3
dell'appellante e chiedendo il rigetto del gravame.
Con atto depositato in data 12.12.2023, si costituiva Parte_1
in breve incorporante per fusione della
[...] Parte_1 Controparte_1
richiamando e facendo proprie tutte le deduzioni e conclusioni della società incorporata.
Evidenziava in aggiunta che, nelle more del giudizio ed in esecuzione della sentenza di primo grado ma senza alcuna acquiescenza, aveva effettuato in favore dell'appellato il pagamento della CP_3 somma di euro 202.472,33 con bonifico del 3.5.2023, valuta 5.5.2023.
Chiedeva, pertanto, la condanna del predetto alla restituzione degli importi ricevuti, maggiorati dagli interessi legali dal versamento al soddisfo.
All'udienza di trattazione del 2.12.2022, la Corte, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., dichiarata la contumacia della
[...]
, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.12.2023. CP_4
Disposta con decreto del Presidente di Sezione la sostituzione dell'udienza come sopra fissata con il deposito telematico di note scritte, ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2022, la Corte, dopo un rinvio per carico di ruolo del relatore, con ordinanza dell'8.07.2024, poneva la causa in decisone, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dal ex CP_3
art. 342 c.p.c.
Basti considerare, in proposito, che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale disposizione normativa, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134
del 2012), è da intendersi nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità,
una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 36481/2022; 40560/2021; 7675/2019;
20836/2018)
Nel caso in esame le doglianze dell'appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Del resto, la stessa parte appellata , proprio grazie ad una indicazione sufficiente tanto delle parti della motivazione ritenute erronee quanto delle ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, è stata in grado di predisporre una congrua difesa .
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. la Corte si è già pronunciata con la citata ordinanza del 2 dicembre 2022.
2.-Passando al vaglio dei motivi di gravame, va evidenziato che l'appellante ha abbandonato l'eccezione di prescrizione , quella di improcedibilità per mancato espletamento della procedura di mediazione nonché quella volta a far valere il concorso del fatto colposo del danneggiato ex art 1227
c.c., affidando l'appello a due soli motivi.
3.- Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudicante ha rigettato l'eccezione di nullità della citazione ex art. 164 4°co. c.p.c. in relazione al requisito necessario di cui all'art. 163, 3°co, n.4 c.p.c.
Deduce che , come già eccepito in primo grado, il “si era limitato a riferire vagamente degli CP_3
esiti del giudizio penale in relazione all'accertamento dell'apocrifìa di talune sottoscrizioni (senza
riferimento a specifici rapporti) ed aveva formulato una generica richiesta risarcitoria, neppure
quantificata, a fronte della quale non erano stati mai menzionati i rapporti già intrattenuti con
le somme complessivamente conferite, quelle riscosse, le perdite con riferimento ai Controparte_1
vari comparti, il denegato nesso di causalità fra gli illeciti attribuiti al promotore e le perdite solo
genericamente asserite e non quantificate”.
Sostiene che la statuizione del Giudice penale non poteva sollevare l'attore dall'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda e degli elementi essenziali per la sua quantificazione, tanto più che quello stesso decidente aveva rimarcato come fosse rimasta totalmente sfornita di prova la quantificazione del danno ed aveva negato al costituitosi parte civile, anche il CP_3 riconoscimento di una provvisionale .
Tardive erano , poi, secondo l'assunto dell'appellante, le allegazioni sul danno introdotte con la memoria ex art. 183 6°comma n. 2 c.p.c.
Non era, pertanto, condivisibile, né, tantomeno, pertinente e sufficiente, la valutazione del Tribunale
, secondo cui “parte attrice allega e documenta con sufficiente chiarezza le condotte illecite di
. Rappresenta le modalità ingannevoli con le quali il promotore finanziario, Controparte_4
approfittando della buona fede dell'attore, e ricorrendo a prospetti di rendiconto artefatti, aveva
celato all'ignaro investitore le operazioni abusivamente attuate per suo conto. Supporta la narrativa
dei fatti ai suoi danni con ulteriore, corposo e significativo corredo documentale”.
Né la documentazione prodotta ( sentenze penali, denuncia querela), ritenuta inidonea dallo stesso giudice penale, avrebbe potuto colmare il difetto originario di allegazione che inficiava l'atto di citazione, in quanto siffatta possibilità avrebbe comportato un indebito ampliamento del thema
decidendum.
Il motivo deve essere disatteso.
Giova premettere, in punto di diritto, che la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 IV comma c.p.c. per vizi attinenti alla editio actionis si produce laddove la determinazione della cosa che forma oggetto della domanda ovvero l'esposizione dei fatti che ne costituiscono le ragioni sia stata del tutto omessa o risulti assolutamente incerta.
In particolare, nelle azioni relative a diritti eterodeterminati, quale quella volta ad ottenere il risarcimento dei danni, l'attore deve indicare espressamente in citazione ì fatti materiali, che assume essere stati lesivi del proprio diritto, indicando , non tanto le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa fatta valere, quanto l'insieme delle circostanze di fatto che pone a base della propria richiesta, essendo compito del giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa.
L'allegazione costituisce, infatti, l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio e del diritto di difesa processuale del convenuto ( Cass.
n. 2357/2019).
Ne discende che chi agisce in giudizio non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto.
Nel corso del giudizio è , poi, consentita la precisazione e la modifica della domanda nei termini previsti dall'art.183 c.p.c., riguardo al petitum ed alla causa petendi, sempre che la domanda così
modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass. n.4322/2019).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. Civ.
SS.UU. n. 8077/2012; Cass. Civ. n. 14552/2008, n. 11751/2013, n. 1681/2015), ai fini dell'individuazione tanto del petitum quanto della causa petendi, occorre aver riguardo al contenuto complessivo dell'atto di citazione, desunto non solo dal corpo dell'atto medesimo bensì anche dalle indicazioni inserite nei documenti ad esso allegati, i quali ne costituiscono, pertanto, parte integrante,
purché specificamente indicati ai sensi dell'art. 163 terzo comma n. 5 c.p.c. (Cass. n. 3363/2019).
In tal senso, non si richiede la trascrizione delle risultanze di tali documenti direttamente nel corpo della citazione.
L'atto di citazione può, dunque, ritenersi nullo nel solo caso in cui, anche all'esito di siffatta valutazione complessiva, non sia stato possibile identificare l'oggetto della domanda o le circostanze di fatto che ne costituiscono le ragioni.
L'applicazione di tali principi al caso di specie consente di escludere la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che, alla luce di un esame complessivo, comprensivo anche della corposa documentazione allegata e precisamente indicata, deve ritenersi sufficientemente specifico, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi. Il , infatti, ha agito al fine di ottenere , nei confronti del promotore finanziario, CP_3
l'accertamento della violazione degli specifici obblighi di informazione, posti a tutela del risparmiatore ed a salvaguardia dell'efficienza dei mercati, nonché dell' abuso del rapporto professionale e della fiducia riposta nel predetto e nell'istituto bancario e, quindi, ha invocato la condanna al risarcimento dei danni in solido con l'istituto bancario, di cui ha allegato la responsabilità
oggettiva per fatto del promotore ex art. 31 comma 3 TUF.
Nell'atto di citazione ha indicato espressamente i fatti materiali generatori del danno , consistenti nell'apposizione da parte della di false sottoscrizioni e nel silenzio dalla stessa serbato in CP_4
merito al reale rischio degli investimenti effettuati.
Riguardo a tali condotte illecite ha, inoltre, lamentato l'efficacia causativa dei danni patiti, di cui ha pure effettuato una , seppur non esaustiva, quantificazione (v. citazione pagg. 16 ss.), anche avvalendosi di documentazione proveniente dalla stessa banca convenuta .
Ha, infatti, prodotto una missiva di datata 29 novembre 2001, in cui l'istituto Controparte_1
aveva quantificato i danni (con riferimento agli anni 2000 e 2001) in lire 43.602.076 per la gestione patrimoniale e di € 5584,86 (con riferimento al 2003) per assicurazione Invest internazionale.
Il ha anche richiamato e trascritto ampi stralci sia delle sentenze emesse in sede penale sia CP_3
delle relazioni peritali ivi acquisite , comprovanti la falsità delle sottoscrizioni ed i danni subiti .
Infine, al cospetto di un impianto allegatorio che può ritenersi sufficientemente delineato, ha pure prodotto, a chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti, le sentenze e le relazioni richiamate
(Cass. n. 7115 /2013; 3363/2019).
E' vero che, come sostenuto dall'appellante, tali sentenze non esoneravano il dall'onere CP_3
allegatorio e probatorio.
E' consolidato, infatti, l' orientamento giurisprudenziale secondo cui le disposizioni di cui all'art. 652
c.p.p., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 c.p.c. costituiscono un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non sono, pertanto, applicabili in via analogica oltre i casi espressamente previsti.
Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extra-penale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente.
Ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (Cass n. 16422/2024; n. 21299/2014; n. 1768/2011)
Tuttavia, nel caso di specie, le sentenze penali e le relazioni peritali non risultano essere state richiamate e prodotte in funzione suppletiva degli oneri allegatori e probatori gravanti sull'attore,
quanto, piuttosto ad integrazione di un quadro sufficientemente chiaro e delineato in ordine tanto alle condotte illecite tenute dal promotore finanziario, quanto ai danni derivatine.
Non è, pertanto, corretta l'affermazione dell'appellante, a cui dire l'attore si sarebbe limitato “a
riferire vagamente degli esiti del giudizio penale in relazione all'accertamento dell'apocrifìa di talune
sottoscrizioni (senza riferimento a specifici rapporti) ed aveva formulato una generica richiesta
risarcitoria..”
Al contrario è ampiamente condivisibile la valutazione del primo decidente, che ha ritenuto il contenuto complessivo dell'atto introduttivo e dei documenti ad esso allegati esente da lacune, che ne potessero compromettere lo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito.
Contrariamente all'assunto dell'appellante, invero, tale insieme consentiva di individuare non solo la condotta illecita ascritta al promotore finanziario, ma, altresì, le operazioni di investimento effettuate dalla e le conseguenze pregiudizievoli derivatene a carico del cliente. CP_4
3.- Con il secondo motivo di gravame, lamenta l'erroneo accoglimento Controparte_1
della domanda risarcitoria in relazione sia al danno patrimoniale, sia quello non patrimoniale.
Quanto al danno patrimoniale, sotto un primo profilo, censura la quantificazione del danno emergente
, effettuata in base alla differenza tra gli importi inizialmente conferiti e quelli riscossi all'esito della chiusura dei rapporti, come risultanti dalla relazione redatta in sede penale dal Dott. . Per_2
Censura, altresì, la quantificazione del lucro cessante , liquidato maggiorando il precedente importo di quanto spettante a titolo sia di rivalutazione dalle date delle singole operazioni, sia degli interessi
Sostiene, in particolare, che il criterio della differenza aritmetica, utilizzato dal primo decidente, non teneva conto di tutte le vicende intermedie dei singoli rapporti e del rendimento che avrebbero avuto nel tempo gli investimenti, asseritamente effettuati senza il consenso del CP_3
Assume che tali elementi sarebbero stati, invece, indispensabili al fine di stabilire l'effettiva esistenza e consistenza del danno patrimoniale e rileva , a comprova di tale considerazione, che il giudice penale, sulla base della medesima documentazione utilizzata in sede civile, aveva ritenuto il danno di impossibile quantificazione.
Quanto al secondo profilo, evidenzia che nella querela il aveva sostenuto di avere investito CP_3
in comparti obbligazionari a basso rischio, che, secondo le stesse conclusioni della perizia , Per_2
avevano un rendimento pari a circa l'1,6%.
Il Tribunale , invece, avvalendosi degli stessi conteggi effettuati dall'allora attore e, peraltro,
tardivamente prodotti solo in seno alla comparsa conclusionale, aveva applicato il tasso medio dei titoli di stato annuali, così liquidando a titolo di interessi somme maggiori rispetto alle richieste.
I tassi di interesse annuali erano stati costantemente maggiori (con la sola eccezione dell'anno 2015)
rispetto alla media dei rendimenti degli investimenti obbligazionari menzionati dal perito , Per_2
con un rendimento decrescente, nel corso degli anni, a partire dal 6,44% del 1997 fino al 2.08% del 2015.
Aggiunge che, anche a voler considerare il tasso di interesse fatto notorio (per vero erroneamente,
dato che la relativa quantificazione richiede il ricorso a fonti estranee al sapere comune), il Tribunale
avrebbe dovuto qualificare negli stessi termini l'assoggettamento di tali interessi, al lordo, a tassazione in misura fissa, oggetto di ritenuta alla fonte.
Quanto al danno non patrimoniale, evidenzia che il Tribunale aveva liquidato a tale titolo l'importo di euro 10.000, in base al mero rilievo della rilevanza penale del comportamento del promotore.
Nel contestare siffatta valutazione, richiama l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui, anche nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato, il pregiudizio non patrimoniale costituisce pur sempre un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato.
Lamenta che, nel caso in esame, il primo decidente aveva, invece, ritenuto siffatto pregiudizio un danno in “re ipsa” ed, inoltre, neanche aveva tenuto conto della genericità della domanda di risarcimento di siffatto danno, che solo in seno alla comparsa conclusionale era stata basata sull'insicurezza e sfiducia originate dalla condotta della . CP_4
Sulla base di tali rilievi, contesta l'applicazione del criterio della liquidazione equitativa, poiché
applicato dal Tribunale in assenza dei necessari presupposti.
Così riassunte le doglianze dell'appellante, deve immediatamente evidenziarsi come nessuna censura investa l'an debeatur, che, del resto, è stato correttamente accertato dal primo decidente sulla base di un'autonoma valutazione delle prove acquisite in sede penale e, in particolare, di quelle testimoniali nonchè delle relazioni redatte dai consulenti del P.M ed acquisite in sede dibattimentale.
Giova, in proposito, ricordare che il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (Cass.n.30992/2023)
Sulla scorta di tale autonomo apprezzamento, il Tribunale - con valutazione che si ribadisce è rimasta incontestata - ha affermato la responsabilità della e, conseguentemente, quella di CP_4
ex art. 31 comma 3 D.Lgs. 58/1998 (testo unico delle disposizioni in Controparte_1
materia di intermediazione finanziaria), che pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli,
anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, in base al criterio dell'occasionalità necessaria ed in ossequio al principio “ubi commoda ibi et incommoda “(ex ultimis
Cass. n.28952/2024).
Fatta tale premessa, il Collegio ritiene il motivo infondato in relazione a tutti i profili in cui esso si articola.
Prendendo le mosse dal danno patrimoniale, nessuna censura merita la quantificazione del danno emergente, effettuata dal primo decidente in base agli accertamenti eseguiti dal c.t. del P.M. in sede penale e della ulteriore documentazione prodotta dal CP_3
Deve, in proposito, immediatamente precisarsi, a confutazione del contrario assunto dell'appellante,
che gli analitici conteggi elaborati dal e presi in considerazione dal Tribunale ai fini della CP_3
quantificazione del danno, risultano prodotti già in seno alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. e ulteriormente sviluppati nei successivi atti.
Va, altresì, osservato che, in forza del principio del libero convincimento, non è censurabile la scelta del primo decidente di avvalersi dei detti conteggi, trattandosi di considerazioni estimative ritenute attendibili alla luce della documentazione prodotta e , peraltro, neanche oggetto di confutazione specifica ad opera della banca convenuta.
Ebbene, nella specie, come accertato dal primo decidente sotto il profilo dell'an debeatur e – si ribadisce - non contestato dall'appellante, è emerso che la ha operato quale promotore CP_4
finanziario per conto del falsificandone la firma, effettuando investimenti alto profilo di CP_3
rischio (fondo patrimoniale con destinazione azionaria del 50%), senza fornire alcuna informativa al cliente sulla natura ed i rischi dell'investimento ed, anzi, dichiarando che la partecipazione azionaria era pari al 5-6% nonché esibendo falsi conteggi, in violazione degli obblighi informativi,
di diligenze e di correttezza, cui detta intermediaria era tenuta (Cass. n. 17340 del 2008; Cass. n.
22147 del 2010).
Contrariamente all'assunto dell'appellante, può ritenersi provato che tali condotte abbiano arrecato al un grave danno, ragguagliato alla notevole riduzione del capitale investito e, peraltro, già CP_3
accertato in sede penale.
La mancata concessione di una provvisionale, infatti, non risulta riconducibile – come, invece,
sostenuto dall'appellante - alla mancata prova del pregiudizio subito , ma semplicemente alla difficoltà di procedere in quella sede alla quantificazione del danno che, però, il giudice penale (v.
sentenza Tribunale) aveva ritenuto certo nel suo verificarsi e pure di una certa consistenza.
Dal prospetto generale , redatto in dal dott. e che individua le operazioni eseguite dal Per_2
promotore, la tipologia e gli importi, risulta, infatti, che la somma inizialmente investita dal CP_3
ammontava a £. 310.330.835.
L'ausiliario ha accertato che detta somma è stata via via disinvestita allo scopo di incrementare il fondo patrimoniale nr. 2054772900, avente componente azionaria fino al 50% e che alla chiusura registrava un saldo pari a £. 219.115.632 con una perdita pari a £. 91.215.203.
Il dott. ha rimarcato la singolarità dell' operazione di smobilizzo di tutti i prodotti, effettuata Per_2
dal tra il dicembre 2000 e il marzo 2001 allo scopo di alimentare il fondo patrimoniale. CP_4
Essa, infatti, è stata effettuata “in un periodo di congiuntura non favorevole in cui era più
conveniente mantenere ….in portafoglio..” quei prodotti che presentavano, nel periodo anzidetto, un trend positivo, laddove il fondo patrimoniale nel medesimo periodo ha registrato “profonde perdite
che si consolidano alla fine dell'anno 2000 e risultano del 14,40% nel Settembre 2001”.
Al di là della erroneità della scelta di smobilizzo- di cui il primo giudice, con valutazione incontestata,
ha escluso la riferibilità al -, evidente è il pesante danno subito da quest'ultimo in termini CP_3
di perdita patrimoniale. Il primo decidente, infatti, sulla scorta di quell'autonomo apprezzamento cui avanti si accennava, ha ritenuto condivisibile la valutazione effettuata dal giudice penale, secondo cui, ove adeguatamente informato della natura e dell'effettivo rischio degli investimenti effettuati, il avrebbe CP_3
interrotto i rapporti con la oppure operato scelte meno rischiose e più confacenti al suo CP_4
profilo basico di investitore, così evitando la perdita .
Ebbene, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, il danno (emergente) patito dal risparmiatore può essere correttamente individuato nel capitale perduto ( Cass. n.8353/2023; Cass. n.
9027 del 2009), di guisa che nessuna censura merita il ragionamento del giudice di prime cure, che ha addebitato alla banca ed al promotore i risultati negativi degli investimenti ad alto rischio.
Muovendo da tale approccio, la somma dovuta , a titolo di risarcimento del danno emergente, è stata quantificata in euro 75.119,20 pari alla somma dei seguenti importi:
-euro 47.108,7 pari al capitale perduto a seguito dell'investimento di cui si è già detto ( fondo patrimoniale);
- euro 5.584,86 quale perdita subita in relazione al contratto di assicurazione Invest Internazionale e pari alla differenza tra premi versati e somme recuperate dal cliente a seguito dello smobilizzo del prodotto allo scopo di alimentare il fondo patrimoniale che, come si è detto, in quel periodo registrava vistose perdite, laddove i prodotti disinvestiti presentavano trend positivo;
- euro 3.075, 15 ed euro 19.350,47 quali somme riconosciute come dovute dalla stesso intermediario
(v. nota del 4.12.2003) e relativamente alle quali l'appellante non ha formulato alcuna specifica contestazione.
Passando al vaglio delle censure concernenti il lucro cessante, la Corte ritiene assolutamente condivisibile il convincimento del primo decidente, che ha escluso che il pregiudizio patito dal potesse esaurirsi nella perdita del capitale, dovendosi tenere conto, in linea con le CP_3
conclusioni del c.t. del P.M., dott. , del “lucro cessante degli investimenti smobilizzati e Per_2
versati nella patrimoniale..” Tale modalità di liquidazione trova conforto nella giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui,
in ipotesi sovrapponibili al caso in esame, il risarcimento deve comprendere anche la misura degli interessi che il cliente avrebbe percepito qualora le somme da lui affidate al promotore fossero state impiegate come dovevano (Cass.8229/2006).
Nella specie, ai fini della liquidazione del lucro cessante cagionato dalle operazioni compiute dalla
, correttamente il primo decidente ha tenuto conto dell'interesse medio annuale dei titoli CP_4
di Stato, poiché corrispondente al profilo di basso rischio dell'investitore CP_3
Il Tribunale, invero, con motivazione che è rimasta incontestata , ha ritenuto, per un verso, che fosse
“indubbia” la volontà dell'allora attore di destinare il capitale a finalità di investimento mobiliare;
per altro verso, che “dall'analisi degli investimenti pregressi” potesse desumersi “una propensione
all'investimento in strumenti finanziari a basso rischio”.
Muovendo da tale premessa, ha ritenuto equo quantificare la voce di danno in esame facendo riferimento, piuttosto che al rendimento del 5-6%, indicato dall'attore ma considerato di “pura
fantasia” , all'interesse medio annuale dei titoli di Stato.
Il Collegio ritiene di dover condividere detta liquidazione, risultando privo di pregio l'eccezione dell'appellante , volta a far valere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
E' sufficiente, in proposito, rimarcare che il primo decidente, quanto al lucro cessante, non ha tenuto conto dei più alti rendimenti allegati dal ( 5-6%), che avrebbero condotto alla CP_3
quantificazione di somme maggiori rispetto a quelle liquidate.
Ha, infatti, applicato, in conformità al profilo basico di investitore del predetto, i meno elevati interessi di cui sopra, mantenendo la liquidazione nel perimetro del petitum.
Restano da esaminare le censure concernenti il danno non patrimoniale.
E' corretta l'affermazione dell'appellante, secondo cui anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici
(Cass. n. 11269/2018;Cass.n. 8421/2011).
Del resto, tale principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, è stato tenuto ben presente dal giudice di prime cure, che, nella liquidazione di tale voce di danno, non si è basato solo sulla rilevanza penale della condotta ascritta alla , ma ha considerato le negative conseguenze CP_4
che ne erano derivate in capo al in termini di patema d'animo e sofferenza interiore. CP_3
Né è corretto sostenere – come fa l'appellante - che solo in comparsa conclusionale l'allora attore aveva allegato le conseguenze dannose (non patrimoniali) originate dal comportamento illecito della predetta convenuta.
Ciò in quanto già nell'atto introduttivo il aveva fatto riferimento alla sofferenza interiore CP_3
patita in conseguenza tanto dell'abuso della fiducia riposta nella del Nostro , quanto nella lesione del prestigio di magistrato , conseguente all'essere stato vittima di truffa.
Va, in proposito, osservato che l'appellante, limitandosi a sostenere che l'attore non aveva allegato,
se non tardivamente, elementi sufficienti per un giudizio induttivo, non contesta, però, la concludenza di questi elementi ai fini della prova del danno .
Sebbene tali argomentazioni siano sufficienti per disattendere anche il profilo di censura che attiene alla liquidazione del danno non patrimoniale, ritiene la Corte di dover condividere la valutazione del primo decidente, avuto riguardo alla rilevanza dell'offesa ed alla posizione sociale della vittima,
all'epoca dei fatti Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IN .
Invero, le specifiche circostanze allegate dal sono sufficienti a presumere che la condotta CP_3
illecita della abbia generato nel predetto una situazione di afflittività , caratterizzata anche CP_4
dalla perdita di considerazione e dalla disistima derivata dall'essere stato vittima del reato di truffa.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Segue la condanna di quale incorporante Parte_1
, al pagamento in favore di delle spese di questo grado, che Controparte_1 Controparte_3 si liquidano come da dispositivo, in applicazione, secondo lo scaglione del decisum, dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo dal D. M. n. 147/2022 (in vigore dal
23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Ciò, peraltro, risulta in linea con il principio affermato dalla Suprema Corte cui, parametrandolo alle precedenti modifiche, va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese
processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi
dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un
momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia
avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale
data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il
giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M.,
non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite
con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione,
il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle
spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello,
atteso che l'accezione omnicomprensiva di <
unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (Cass. Civ. n. 31884/2018).
Va precisato che, ai fini della liquidazione del compenso, deve tenersi conto anche della fase di trattazione, a prescindere dal concreto svolgimento di attività istruttoria (Cass. 8561/2023)
Tuttavia, mentre relativamente alla altre fasi la liquidazione va effettuata in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della natura ed entità delle questioni trattate, quanto a quella di trattazione, invece, vanno applicati i parametri minimi, in considerazione della sua ridotta articolazione, in assenza di attività riconducibili all' istruzione . Nulla si dispone quanto alle spese nel rapporto tra l'appellante e la , rimasta contumace CP_4
Stante il rigetto del gravame, ricorrono, infine, i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.288/2012, trattandosi di procedimento iniziato dopo l'1 Febbraio 2013.
Non ricorrono i presupposti per accogliere la richiesta formulata dall'appellante in seno alla memoria di replica e volta ad ottenere la cancellazione di frasi ritenute “gratuitamente offensive” .
Ritiene la Corte che le espressioni incriminati ( quali, in particolare, l'inciso con cui il CP_3
addebita alla controparte una “resistenza dettata unicamente da meri intenti dilatori e dal tentare di
procrastinare il più possibile di riconoscere al deducente il giusto risarcimento dovuto per fatti,
peraltro risalenti nel tempo, e conseguenti agli artifici e raggiri dolosamente posti in essere da un
promotore finanziario, la sig.ra , che agiva sotto l'ala protettrice e per conto della società CP_4
appellante, la quale ha goduto, unitamente al proprio intermediario, dei proventi del reato” nonché
l'affermazione secondo cui la aveva agito “sotto l'ala protettrice e per conto della società CP_4
appellante, la quale ha goduto, unitamente al proprio intermediario, dei proventi del reato”) non eccedano le esigenze difensive e risultano concernenti in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia, così da non rivelare alcun intento dispregiativo,
P.Q.M.
La Corte d'Appello di IN, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 537/2022 R.G. sull'appello proposto da Controparte_1
avverso la sentenza n. 83/22 emessa dal Tribunale di IN in data 18.01.2022, così provvede:
[...]
1) rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore al pagamento in favore di delle spese di questo Controparte_3
grado di giudizio, che liquida in complessivi 12.154,00 (euro 2.977,00 per la fase di studio;
euro 1.911,00 per quella introduttiva;
euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 5.103,00
per quella decisionale), oltre il rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA
e IVA (ove dovuta);
3) dà atto della dei presupposti per porre a carico di Parte_1
quale incorporante il pagamento di un ulteriore importo pari a
[...] Controparte_1
quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 10.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marisa Salvo dott. Augusto Sabatini
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario dell' Controparte_7
dott.ssa Ottavia Rotolo