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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/10/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 526/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in composizione monocratica ed in persona del giudice dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 526 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente
TRA
in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] (c.f.:
) e nata a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2 residente a [...] alla Contrada Macchini snc (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Maria Giuseppina Amendola che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione.
- TO
CONTRO
Società con unico socio con sede legale in Controparte_1
Bologna -Via della Beverara n. 19 - € 250.000,00 i.v., R.E.A. n° 344618, CP_2
Registro Imprese Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA n. , rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Ettore Lo Nigro Guida (c.f. ) giusta procura in C.F._3 calce all'originale dell'atto di precetto ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Daniela Rotella.
- convenuta opposta
NONCHÉ
- società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), via Controparte_3
Vittorio AL n. 1, capitale sociale Euro10.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso-Belluno n. , in P.IVA_2 persona dell'Amministratore Unico , con sede in Controparte_4
Conegliano (TV), Viale TA n. 203, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno , rappresentata, in forza di P.IVA_3 procura speciale del 02/11/2023, Rep. 314238 Fasc. 43607, a firma del Dott.
[...]
,, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti apposta su foglio Per_1 separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce all'atto di intervento, dall'
Avv. Pierluigi Federici presso il cui studio è domiciliata.
- IntervenutaIntervenuta
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data 19.01.2022 da Controparte_1 nella qualità di mandataria e sub service della Società Illimity Bank S.p.A., con il
[...] quale veniva intimato ai sig.ri e il pagamento di € Parte_1 Parte_2
375.066,83.
Parte attrice riferiva che a fondamento della pretesa creditoria era posto l'inadempimento di un contratto di mutuo agrario, stipulato dall'impresa individuale
“ con l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena – NC per Parte_1
l'Impresa S.p.A. in data 14.12.2004 per 350.000,00 euro (poi ceduto a Illimity Bank
S.p.A.) a garanzia del quale veniva iscritta ipoteca su alcuni terreni di proprietà dell'attore e prestata fideiussione da parte dei sig.ri e Persona_2 Pt_2
, odierna opponente.
[...]
Gli attori fondavano la propria opposizione su diversi profili di illegittimità del precetto.
Ritenevano, innanzitutto, che la società opposta non avesse legittimazione ad azionare l'atto di precetto, per non aver provato di essere effettivamente cessionaria del credito relativo alla posizione dell'opponente Parte_1
A supporto di tale argomentazione, in particolare, parte attrice riferiva che lo stesso ed i fideiussori non erano mai stati portati a conoscenza della pretesa cessione e che, pertanto, in conformità a richiamata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione,
a fronte di cessione di crediti in blocco ex art 58 T.U.B., il presunto cessionario dovesse dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco mediante produzione sia dell'inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione, sia dell'iscrizione della cessione dei crediti in blocco nel registro delle imprese. pag. 2/25 Solo ricorrendo entrambi tali adempimenti, infatti, poteva ritenersi superato l'onere di notifica della cessione al debitore ceduto. Superamento indispensabile a garantire la legittimità della pretesa creditoria azionata con il precetto opposto in considerazione del fatto che né il sig. né i fideiussori avevano mai ricevuto notifica della Parte_1 cessione nonostante, nel caso di specie, fosse esplicitamente riportato in contratto l'obbligo di cessione sia al debitore ceduto che ai garanti.
L'opposizione si fondava su ulteriori profili di illegittimità dell'azione.
Gli attori, a sostegno della domanda, opponevano anche la nullità del contratto di mutuo.
Innanzitutto, deducevano la nullità del contratto di mutuo agrario per assenza di causa. In particolare, riferivano che, essendo il mutuo agrario un mutuo di scopo, destinabile esclusivamente ad alcune specifiche attività (agricole e zootecniche o ad esse correlate) non avrebbe potuto essere stipulato per finalità diverse come è invece avvenuto nel caso di specie, essendosi formalizzato il mutuo per consolidamento utilizzato per l'estinzione di debiti in precedenza contratti dal mutuatario.
Richiamavano, a supporto della propria deduzione, alcuni casi giurisprudenziali nei quali il Tribunale aveva “dichiarato la nullità di un contratto di mutuo agrario perché la somma erogata era stata in realtà utilizzata per estinguere una precedente esposizione debitoria” oppure sospeso l'efficacia esecutiva dei titoli azionati sulla base delle medesime argomentazioni.
Deducevano, inoltre, la nullità del contratto di mutuo agrario stipulato per mancata univoca indicazione degli interessi, in considerazione del fatto che era stato stipulato con piano di ammortamento “alla francese” che comportava la nullità delle clausole di determinazione degli interessi e conseguente applicazione del tasso in misura legale.
Continuavano gli opponenti deducendo l'inidoneità del contratto di mutuo a costituire di per sé titolo esecutivo. Precisavano, trattarsi di contratto di mutuo condizionato rispetto al quale non sussisteva la prova dell'effettiva erogazione delle relative somme a fronte della realizzazione delle condizioni. Sostenevano gli attori che, pertanto, tale contratto non potesse valere come titolo esecutivo e dovesse essere disposta la sospensione della procedura.
pag. 3/25 Ritenevano, poi, sussistente una nullità del contratto per applicazione di tasso usurario dovendosi ricomprendere, tra i costi utili alla formazione del TAEG, tutte le spese correlate tra cui quelle assicurative. All'applicazione del tasso usurario doveva conseguire la nullità della relativa clausola e la trasformazione in mutuo gratuito. Ne conseguirebbe la non debenza degli importi portati nel precetto opposto.
Contestavano, inoltre, gli attori l'erroneità del calcolo delle somme dovute, con particolare riferimento alla “voce “DEBITO SCADUTO (n. 4 rate dal 31.05.08 al
30.11.09)” viene indicata la somma di euro 65.802,84 mentre, dal calcolo eseguito sulla base del piano di ammortamento al contratto di mutuo, la somma corrispondente alle 4 rate di riferimento risulta essere pari ad euro 25.174,76, con evidente aggravio ingiustificato pari ad euro 40.628,08”. Ne conseguirebbe l'errore di tutte le voci di debito riportate nel precetto.
Come settimo e ultimo motivo di opposizione, gli attori deducevano la violazione dei doveri di correttezza e buona fede con errata valutazione del merito creditizio e conseguente diritto al risarcimento del danno. In particolare, riferivano che obbligo dell'istituto di credito è, in virtù dell'art. 124 bis del Testo Unico NCrio, introdotto dal d.lgs. 141/2010, prevedere l'obbligo per il finanziatore di valutare attentamente il
“merito creditizio”, ovvero la capacità del richiedente di provvedere alla restituzione dei crediti. In mancanza, quando l'Istituto finanziario abbia provveduto a concedere il finanziamento per un importo oggettivamente non sostenibile dal debitore, lo stesso dovrà rispondere per inadempimento nei confronti del debitore poiché la NC
“avrebbe tenuto una condotta in violazione dei principi di correttezza di cui all'art.
1175 cc e di diligenza professionale ex art. 1176 cc, come ulteriormente delineati dal codice del consumo e dal TUB”. Secondo gli attori la fattispecie in esame si sarebbe verificata nel caso in trattazione poiché “il finanziamento di mutuo per cui è causa è stato concesso in assenza di reale capacità reddituale del mutuatario” e, pertanto,
l'istituto di credito dovrebbe risarcire il danno eventualmente accertato.
Formulavano, infine, istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Tutto ciò premesso, così concludevano:
“In via preliminare:
pag. 4/25 - Disporre la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, anche inaudita altera parte, per le motivazioni di cui in premessa;
- Dichiarare nullo e/o inefficace il precetto notificato in data 19.01.2022 per le motivazioni specificate in premessa;
Nel merito:
- Accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo per carenza di legittimazione attiva;
- Accertare la nullità del mutuo per assenza di causa;
- Accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo per assenza di traditio (mutuo condizionato);
- Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza, sotto il profilo dei parametri di determinazione del tasso di interesse;
- Accertare e dichiarare la nullità del mutuo per superamento dei tassi soglia stabiliti trimestralmente dalla NC d'TA (usura);
- Per l'effetto dichiarare la nullità del titolo e del conseguente atto di precetto anche sotto il profilo dell'insussistenza del credito vantato dalla società opposta;
- Accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e 1176 c.c., per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, riconoscere il diritto dell'opponente al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.”
In data 20/05/2022 si costituiva la convenuta Controparte_1 contestando la ricostruzione offerta dagli attori e chiedendo il rigetto dell'opposizione , stante la legittimità dell'atto di precetto notificato.
Precisava l'opposta che, a seguito della morosità dell'odierno opponente, con lettera raccomandata a.r. dell'11.01.2010 l'Istituto bancario mutuante recedeva da ogni rapporto, dichiarando la decadenza dal beneficio del termine ed intimando il pagamento di tutto quanto dovuto.
Riferiva, inoltre, che la cessione del credito alla Illimity Bank S.p.A. veniva comunicata agli odierni opponenti con lettera raccomandata a.r. del 15.10.2020 con la quale si intimava anche il pagamento del debito.
Sul difetto di legittimazione, contestava la ricostruzione offerta dagli attori riferendo che la cessione risultava regolarmente comunicata a mezzo pubblicazione nella Gazzetta pag. 5/25 Ufficiale del 14/09/2019, rientrando il credito degli attori tra quelli aventi i requisiti richiamati “in quanto originato da un contratto di mutuo agrario andato in sofferenza”.
Riferiva, inoltre, che della cessione era “stata data agli opponenti adeguata notizia con lettera raccomandata a.r. del 15.10.2020 ricevuta dal il Parte_1
26.10.2020 (doc. 2) e da il 28.10.2020 (doc. 3) con cui i debitori ceduti Parte_2 erano stati informati dell'intervenuta cessione del loro debito, identificato con il n.
8961148 e sollecitati al pagamento in favore di Illimity” e che le modalità adoperate erano riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione come idonee al raggiungimento della prova processuale della cessione.
Sulla nullità del contratto di mutuo agrario per assenza di causa in considerazione del fatto che la NC avrebbe utilizzato il contratto per una finalità (estinguere debiti in precedenza contratti dal mutuatario) diversa da quella tipica, l'opposta precisava che il mutuo in oggetto era stato garantito da ipoteca su beni immobili e che, pertanto, era disciplinato dalle norme in tema di mutuo fondiario (art. 38 e seguenti del Testo Unico
NCrio). Riferiva, inoltre, che “la somma oggetto del finanziamento è stata posta a disposizione del mutuatario e che il medesimo si è impegnato ad utilizzarla esclusivamente ed integralmente per la finalità specificata (acquisto di una azienda agricola in agro di Borgia). Pertanto, ove mai la parte mutuataria abbia utilizzato la somma erogata, o parte di essa, per motivi e finalità di tipo soggettivo, ciò non sarebbe addebitabile alla NC e, pertanto, non potrebbe incidere sulla validità del contratto di finanziamento stipulato”.
Precisava, inoltre, che la sola messa a disposizione della somma costituiva causa tipica del contratto di mutuo che “è quella di finanziare la parte mutuataria attraverso
l'erogazione del credito” e che, in ogni caso, la riferita e non provata diversa finalità che avrebbe comportato l'asserito sviamento dello scopo del finanziamento, in realtà non contrasterebbe con il carattere fondiario del mutuo. A supporto della propria argomentazione riportava giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “il mutuo fondiario regolato dal T.U.B. non è mutuo di scopo non risultando, per la relativa validità, previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della pag. 6/25 somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili a garanzia ipotecaria” (Cass. Civ. 11 Gennaio 2001, n. 317 nonché Cass. Civ. n. 9511/2007).
Sulla nullità del contratto di mutuo agrario per mancata univoca indicazione del tasso di interesse contestava radicalmente che il piano di ammortamento applicato (alla francese) potesse comportare una discrasia tra il tasso effettivo applicato e il tasso nominale convenuto, né tanto meno generare anatocismo poiché “il calcolo degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore”.
Peraltro, precisava la convenuta, in ottemperanza all'insegnamento della Suprema Corte ed a garanzia del principio di trasparenza di cui all'art. 117 TUB, gli opponenti hanno sottoscritto il contratto di mutuo con il relativo piano di ammortamento, sottoscritto per espressa accettazione dai contraenti, nel quale veniva specificata la modalità di calcolo della rata e di produzione degli interessi. Eccepiva, dunque, la totale infondatezza della contestazione degli attori.
Sulla nullità del titolo esecutivo per assenza di traditio la convenuta riferiva di copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità in virtù della quale la sola messa a disposizione della somma mutuata comporta l'idoneità del contratto di mutuo a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c..
Precisava, inoltre, che nel caso di specie, a fronte di un contratto notarile attestante la consegna della somma e la contestuale quietanza liberatoria del mutuatario, si era concretizzato un successivo atto di disposizione, da parte dell'opponente, della somma mutuata con cui “è stata accreditata su conto infruttifero presso la NC mutuante (cfr. art. 1), a titolo di deposito cauzionale, in forza di un atto di disposizione del mutuatario che logicamente presuppone la disponibilità della somma”.
Precisava, poi, che la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo non deve considerarsi quale fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica. Nel caso in trattazione “la parte mutuataria, dopo aver rilasciato ampia e liberatoria quietanza della ricezione della somma mutuata ne ha disposto liberamente costituendola in deposito cauzionale pag. 7/25 infruttifero” rendendo evidente l'acquisita disponibilità giuridica della somma e, dunque, il perfezionamento del contratto e l'esclusione della qualificazione del contratto come condizionato. Ne consegue, sosteneva la convenuta, che il mutuo costituiva valido ed idoneo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
La inoltre, contestava la deduzione degli attori relativa Controparte_1 all'applicazione di tasso usurario poiché infondata e si opponeva alla richiesta di CTU in considerazione del fatto che “parte opponente si è limitata a una contestazione puramente generica rimasta assolutamente non provata”.
Contestava, inoltre, l'asserita erroneità del calcolo delle somme richieste ritenendo che l'importo richiesto corrisponda alla somma delle rate impagate dall'attore.
Infine, in merito alla violazione del dovere di correttezza e buona fede ed alla errata valutazione del merito creditizio, la convenuta innanzitutto precisava che il CP_1
“richiamo all'art. 124 bis TU NCrio è inconferente in quanto riguardante il credito al consumo nel mentre l'Impresa ha chiesto un mutuo per fini professionali” Parte_1 ed inoltre precisava che “nell'anno 2004, non risultava necessario preavvertire il delle incidenze che un indebitamento poteva provocare in capo Parte_1 alla generale situazione patrimoniale del medesimo non essendoci all'epoca nessun rischio di insolvenza”. Eccepiva, inoltre, che controparte non avesse fornito prova della propria esposizione debitoria che avrebbe dovuto indurre l'istituto di credito a valutare diversamente la sua posizione negando l'accesso al credito.
Riferiva, inoltre, che in caso di finanziamento fondiario, al fine di una corretta valutazione del merito creditizio del cliente, obbligo degli intermediari finanziari è di rispettare il criterio di proporzionalità tra il valore del bene e la somma erogata.
Si opponeva all'istanza di sospensiva e così concludeva: “Piaccia all'On.le Tribunale adito ogni contraria istanza, ragione, eccezione e conclusione reiette, così provvedere:
- rigettare l'istanza di sospensione non ricorrendone i presupposti di legge;
- dichiarare che la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità di mandataria e sub servicer della
Società ILLIMITY BANK S.p.A. in virtù di procura speciale rilasciata da CP_5 quale procuratrice e con ruolo di special servicer in rappresentanza della mandante
ILLIMITY BANK S.p.A., ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti pag. 8/25 degli opponenti e in virtù del titolo Parte_1 Parte_2 esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo agrario n. 741432409 stipulato ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 con atto unico per Dott. , Persona_3 notaio in Catanzaro, del 14.12.2004 rep. n° 68617 e Racc. n° 8769 e dell'atto di precetto con il quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di €
375.066,83 oltre gli ulteriori interessi di maturati e maturandi da calcolarsi al tasso convenzionale previsto in contratto dal dovuto sino al dì dell'effettivo soddisfo, comunque in adesione al contenuto del combinato disposto della Legge n° 108/1996 e del Decreto Ministro del Tesoro del 22.03.1997 pubblicato su G.U. n° 76 del
02.04.1997, nonché oltre le spese di notifica come in margine segnate e tutti gli accessori e le spese successive eventuali occorrende;
- rigettare la proposta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- con vittoria dei compensi di causa, oltre rimborso forfettario 15% per spese generali,
CPA ed IVA come per legge”.
Rigettata, con ordinanza del 01/09/2022, l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, la causa veniva rinviata con concessione dei termini ex art. 183 comma 6
c.p.c..
All'udienza del 10/01/2023 il Giudice, ritenuta superflua la CTU e non sussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto, considerata la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
In data 23/03/2024 si costituiva che, riferendo di aver acquistato per Controparte_3 cessione in blocco anche il credito oggetto di causa, si riportava alle difese del cedente e chiedeva l'estromissione di Illimity Bank.
All'esito dell'udienza del 07/02/2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, il
Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.
Gli opponenti e la depositavano comparse conclusionali chiedendo CP_3
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. La convenuta non presentava CP_1 comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 9/25 Sulla carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria per mancata prova dell'avvenuta cessione.
Il primo motivo di opposizione è infondato e non merita accoglimento.
Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è
l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass. n. 22151 del 2019), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (cfr. Cass. n. 24798 del 2020; Cass. n. 4116 del 2016).
Va tenuto presente che, come condivisibilmente puntualizzato da Cass. n. 17944 del
2023 (ma si vedano pure, nello stesso senso, le più recenti Cass. nn. 5478 e 30207 del 2024): a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, allora, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma pag. 10/25 solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono, o meno, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Diverso, però, è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in pag. 11/25 blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione.
In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
Nel caso in esame, parte opponente contesta entrambi i profili, e quindi sia l'esistenza della cessione sia la mancata prova dell'inclusione del credito in quelli oggetto di cessione.
In merito al primo profilo, applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate, risulta evidente che dalla documentazione versata in atti sussistono una serie di indici da cui si possa desumere in via presuntiva l'avvenuta cessione del credito.
In particolare, accanto alla pubblicazione dell'avviso della cessione sulla Gazzetta ufficiale, che abbiamo visto da sola non è sufficiente a raggiungere la prova della cessione del credito, sussistono agli atti altri indici che consentono di ritenere provata la cessione del credito. Il riferimento è alle missive inviate rispettivamente al debitore in data 15.10.2020 e quella inviata al fideiussore in data 22.10.2020, in cui si da atto della cessione del credito, nonché la dichiarazione di cessione del cedente, successiva alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
In merito alle missive, dalle quali si evince la comunicazione della cessione al debitore e al fideiussore, non colgono nel segno le eccezioni sollevate da parte opponente in merito al difetto di notifica delle stesse. Partendo dalla missiva inviata al debitore in data 15.10.2020, parte opponente ritiene che la stessa non possa definirsi perfezionata stante la mancata apposizione della firma da parte del destinatario, recando l'atto esclusivamente la dicitura destinatario e la firma dell'ufficiale giudiziario con il relativo timbro.
L'eccezione è infondata, in quanto la notifica deve intendersi perfezionata. Invero,
l'art.108 del decreto cura TA, al fine di assicurare l'adozione delle misura di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, nonché per lo svolgimento dei servizi di notifica a mezzo posta, stabiliva che “gli pag. 12/25 operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccogliere la firma del destinatario. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.
Ne deriva quindi che in tal caso, nel rispetto della normativa sopra richiamata, la notifica si intende perfezionata, nonostante la mancata apposizione della firma da parte del destinatario.
Risulta, altresì corretta la notificata della missiva inviata a il Parte_2
28.10.2020, sebbene la firma del destinatario risulti essere, secondo quanto detto dall'opponente illeggibile. Sul punto, la Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha chiarito a più riprese che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ. (Cass.Civ., Sez.Un., 27 aprile 2010, n. 9962)”
A tale elemento, di per sé già sufficiente a ritenere raggiunta la prova in ordine alla cessione del credito, occorre aggiungere quello concernente la dichiarazione di avvenuta cessione del credito a firma della cedente. Nel caso di specie, infatti la cessionaria nelle more del giudizio ha documentato l'avvenuta cessione mediante Contr dichiarazione proveniente da
Sul punto la Cassazione ha precisato che in merito a tale ultimo aspetto, il cessionario potrà in ogni caso raggiungere la prova documentale necessaria, attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione, rilasciata da parte del creditore ceduto. pag. 13/25 Anche la giurisprudenza di merito ha ritenuto provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria affermando che la produzione in giudizio della dichiarazione di cessione rilasciata dal creditore cedente, anche se prodotta in una secondo tempo, costituisce elemento di prova della effettiva cessione del credito ceduto.
(cfr.Tribunale di Avezzano, ordinanza settembre 2022).
Ne deriva quindi che per le ragioni sopra indicate, può dirsi provata la cessione del credito.
Passando ora alla analisi della mancata prova dell'inclusione del credito per cui si procede tra quelli oggetto di cessione, occorre precisare che anche tale eccezione è priva di fondamento. Invero, dalla documentazione versata in atti, è stato in maniera congrua ed ineccepibile accertato in fatto l'inclusione del credito per cui si procede nell'elenco di quelli ceduti.
Si osserva, infatti, come il credito azionato sia nel caso di specie riconducibile alla categoria di crediti indicati nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , poiché
l'avviso di cessione delinea una serie di requisiti cumulativi volti ad individuare con sufficiente grado di precisione i crediti oggetto di cessione. Ed invero, nell'avviso pubblicato in G.U. – parte seconda – del 14.09.2019 , sono individuati quali crediti oggetto del contratto di cessione: tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori,spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle Cedenti
(rispettivamente, i "Crediti BMPS" e i "Crediti MPSCS" e considerati congiuntamente, i "Crediti") derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche (congiuntamente i "Contratti") e vantati verso debitori classificati come "in sofferenza", che alla Data di
Efficacia Economica soddisfacevano, congiuntamente, i seguenti criteri:
- derivano da Contratti che sono denominati in Euro;
- derivano da Contratti regolati dalla legge italiana;
- che siano classificati in "sofferenza" ai sensi della circolare della NC d'TA n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti) come successivamente modificata e integrata;
pag. 14/25 - Crediti in relazione ai quali non sussistono, per quanto a conoscenza delle Cedenti: procedimenti penali nei confronti della relativa Cedente o dei suoi dipendenti, funzionari o dirigenti;
- Crediti vantati nei confronti di debitori che non abbiano presentato, per quanto a conoscenza delle Cedenti, denuncia alla
Pubblica Autorita' sostenendo che, in relazione alla loro erogazione
o gestione, siano stati commessi reati, con esclusione dei crediti diversi da quelli inclusi nella listai crediti.
Nel caso di specie non vi è dubbio che il credito azionato esecutivamente dalla cessionaria derivi da un contratto di mutuo qualificabile come credito a sofferenza al momento della cessione.
Del resto, nel caso di specie, al fine di ottenere il recupero del proprio credito, già nel 2021 la cessionaria aveva notificato atto di precetto in forza del medesimo titolo esecutivo, inoltre sono state depositate anche le lettere di messa in mora inviate dalla cessionaria al debitore e ai fideiussori nel 2021.
Ulteriori elementi di prova, univocamente convergenti, sono inoltre costituiti: dal possesso del titolo esecutivo e dal possesso di documentazione della cedente relativa al rapporto ceduto come l'estratto ex art 50 TUB.
Quanto alla mancata prova dell'iscrizione della cessione nel registro imprese, a più riprese eccepita dagli opponenti, si deve ritenere infondata la doglianza poiché
l'onere di iscrizione non è un elemento costitutivo della fattispecie traslativa, bensì una delle possibili forme di pubblicità ai fini dell'opponibilità. La Suprema Corte ha precisato che “l'adempimento dell'iscrizione è estraneo alla fattispecie traslativa e serve solo ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento a terzi (Cass. n.
5997/2006)” (Ord. n.2511 del 03/02/2025). Non essendo intervenuto nel caso di specie alcun pagamento da parte degli opponenti, la mancata prova dell'iscrizione risulta irrilevante ai fini del giudizio.
Orbene, in applicazione del principio della ripartizione dell'onere probatorio, che, nel caso di specie, imponeva al cessionario di dimostrare che il credito per cui si procede fosse ricompreso nel perimetro dei crediti in sofferenza ceduti in blocco, è possibile affermare che lo stesso sia stato correttamente adempiuto. pag. 15/25 Appare, pertanto, infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria CP_7
Passando all'esame del merito della controversia occorre soffermarsi sul secondo motivo di opposizione, ossia sulla nullità del contratto di mutuo agrario per assenza di causa.
Priva di pregio appare, altresì, anche l'eccezione sollevata da parte opponente con riguardo all'asserita nullità del contratto di mutuo agrario avendo l'istituto di Credito impiegato la somma erogata per ripianare le precedenti posizioni debitorie dell'opponente e, dunque, per una causa diversa da quella tipica.
Orbene, l'art. 43 del T.U. bancario stabilisce che il credito agrario ha per oggetto la concessione da parte di banche di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché
a quelle a esse connesse o collaterali, sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti nonché le altre attività individuate dal CICR. Deriva da quanto detto che il mutuo agrario può essere concesso solo alle aziende che esercitano direttamente e prevalentemente le attività agricole e quelle ad esse connesse e collaterali. Il contratto di mutuo stipulato al di fuori di tali presupposti legislativamente previsti, ossia applicando una schema legale a fattispecie diversa deve ritenersi affetto da nullità per mancanza originaria della causa.
Ed invero nel contratto di mutuo agrario lo scopo di agevolare coloro che esercitino attività agricola assume rilievo essenziale nel sinallagma contrattuale rientrando nella funzione economico- sociale del negozio giuridico di talchè la mancanza non può non determinarne la nullità.
Il contratto di mutuo stipulato dalle parti in data…., costituente il titolo esecutivo posto a base del precetto oggetto di opposizione, risulta stipulato ai sensi dell'art. 43 del T.U.B..
Tale tipo di contratto deve essere inquadrato nella categoria del mutuo di scopo, nella sua declinazione di mutuo di scopo legale, appare opportuno svolgere alcune premesse di carattere generali sulla pag. 16/25 suddetta figura contrattuale.
Il mutuo di scopo si differenzia dal mutuo codicistico non solo per la sua natura di contratto consensuale e non reale ma anche e soprattutto perché la destinazione della somma mutuata costituisce oggetto di un interesse del legislatore ( mutuo di scopo legale) o delle parti ( mutuo di scopo volontario) che investe la stessa causa del negozio.
Nel caso del mutuo di scopo legale, l'interesse come detto è predeterminato dal legislatore e tale interesse deve da un lato emergere dal contratto e dall'altro deve essere effettivamente perseguito dalle parti.
Ne discende che ove le parti utilizzino lo schema negoziale del contratto di mutuo di scopo legale, ma dallo stesso contenuto del contratto non si ricavi il perseguimento di uno di fini previsti dal legislatore si porrà il problema di considerare il contratto in questione nullo per difetto di causa, laddove, invece, risultasse che, pur in presenza di un contratto in cui è espressamente prevista la corretta destinazione della somma mutuata, ma il beneficiario di quest'ultima l'abbia utilizzata per uno scopo diverso, la parte mutuante avrà la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.
L'impiego, quindi, della somma mutuata per una finalità diversa da quella legalmente prevista rende la pattuizione carente di causa e perciò nulla.
La previsione nel mutuo di scopo legale della destinazione delle somme mutuate, entrando nella struttura del negozio con efficacia di rilevanza causale, esclude in radice la possibilità di una diversa utilizzazione delle somme stesse ( cfr. Cass.2796/1972), per cui nel sinallagma contrattuale l'utilizzo delle somme per lo svolgimento dell'attività programmata, ancor più di quella degli interessi, assume rilievo corrispettivo dell'attribuzione della somma, con la pag. 17/25 conseguenza che la funzione economico-sociale non si esaurisce, come di ordinario, nel consentire al sovvenuto il godimento del denaro, ma concerne la futura destinazione della stessa, essendo la disponibilità della somma mutuata strumentale all'interesse
(pubblico nel mutuo di scopo legale) di conseguire la finalità stabilita. (cfr. Cass. 3752/1981)
In definitiva nel mutuo di scopo legale, l'utilizzazione legalmente prevista dei mezzi finanziari costituisce strumento negoziale tramite il quale i pubblici poteri mirano ad indirizzare e ad incentivare l'attività dei privati nei vari settori dell'economia nazionale, nel quadro dei programmi e dei controlli di cui all'art.41 della Costituzione, optando per metodi consensualistici anziché autoritativi.
Come già evidenziato, l'opposta ha dedotto che, essendo stato il finanziamento utilizzato per il ripianamento di passività e non per lo scopo cui era diretto, deve dichiararsi la nullità del contratto.
Invero lo scopo del credito agrario, concretizzatosi nel caso di specie nelle forme del finanziamento assistito da ipoteca su immobili, in virtù del rinvio operato dall'art.44 ultimo comma T.U.B. alle norme disciplinanti le operazioni di credito fondiario, per come chiaramente stabilito dall'art. 43 T.U.B., deve essere perseguito in via diretta, potendosi solo in tal modo apprezzare e verificare il diretto impiego delle risorse finanziarie per l'esercizio dell'attività agraria e di attività
a quest'ultime connesse o collaterali..
La semplice lettura del contratto di mutuo in depositato in atti, evidenzia la sussitenza della causa negoziale richiesta dall'art.43
t.u.b., rivenendosi nello stesso l'indicazione della destinazione della somma mutuata ad uno degli scopi previsti dall'art. 43.
Ebbene, nel caso in esame parte opponente, a fronte di una specifica destinazione del credito concesso in muto dalla banca non ha dato prova del diverso impiego del danaro rispetto alla finalità per cui lo stesso era stato concesso. pag. 18/25 L'eccezione in mancanza di prova deve essere rigettata.
Sulla nullità del titolo esecutivo per assenza di traditio.
Anche tale eccezione è priva di fondamento.
La Corte di Cassazione a SS.UU nel 2025 in merito alla traditio nel contratto di mutuo ha statuito che : “Non è dunque necessaria la consegna materiale, ma è sufficiente che la res sia messa nella «disponibilità giuridica» del mutuatario, il che avviene quando il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del primo, fermo restando
l'altro elemento costitutivo rappresentato dall'assunzione da parte del mutuatario dell'obbligazione ─ univoca, espressa ed incondizionata ─ di restituire il tantundem.
Proprio sul concetto di «disponibilità giuridica» delle somme erogate a titolo di mutuo si concentra, però, il problema giuridico da risolvere nel caso del mutuo solutorio. In particolare, è dall'immediata riappropriazione da parte della banca delle somme mutuate (carattere distintivo dell'operazione) che si origina il dubbio se possa dirsi realizzata la messa a disposizione della somma mutuata, presupposto indispensabile della stessa qualificazione dell'operazione alla stregua di mutuo”. Continua la Corte
“…la chiave di lettura che si è detto preferibile ne individua la risposta nella sua stessa formulazione: se, infatti, di ri-appropriazione si tratta per ciò stesso si postula che le somme siano prima transitate sul conto o, comunque, nella «disponibilità giuridica» del mutuatario.”
Anche sotto il profilo della mancata prova dello svincolo delle somme, la giurisprudenza è consolidata nel senso di ritenere che nell'iter dei contratti di mutuo ipotecario il finanziamento si deve considerare effettivamente erogato - anche ai fini dell'art. 474 c.p.c. - non rilevando in contrario che contestualmente alla sua erogazione ed al rilascio della relativa quietanza l'importo venga vincolato a breve termine in attesa dell'espletamento di incombenti formali da parte del mutuatario (Cass. 27/10/2017, n.
25632). La somma temporaneamente vincolata è comunque nella disponibilità del mutuatario, giacché questi può e deve determinare unilateralmente la cessazione del vincolo, semplicemente curando gli incombenti a suo carico.
pag. 19/25 Nel caso di specie, dunque, la dazione della somma si è concretizzata con la messa a disposizione della somma mutuata essendo sufficienti a tale scopo le operazioni meramente contabili che equivalgono alla materiale consegna della somma mutuata.
Ne deriva che il contratto si è regolarmente concluso e che, pertanto, l'eccezione sollevata dall'opponente sia infondata.
Sulla nullità del contratto di mutuo agrario per mancata univoca indicazione dell'interesse
Appare non meritevole di accoglimento anche l'eccezione con cui gli opponenti lamentano la nullità del contratto di mutuo agrario in quanto caratterizzato dal piano di ammortamento c.d. alla francese.
Detta doglianza, al di là della sua generica formulazione, non trova sostegno nell'orientamento espresso sul punto dalla Suprema Corte la quale sostiene, al contrario, che nel mutuo con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
“alla francese” “non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. (cfr Cass. Sezioni Unite 15130/2024).
In particolare, la Corte ha illustrato le caratteristiche del piano di ammortamento «alla francese», in forza del quale “il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi”. Pertanto, il “rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi
e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”.
La sentenza in commento, dunque, ha evidenziato come debba escludersi che l'ammortamento «alla francese» produca un effetto anatocistico e rilevando che “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia pag. 20/25 calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti
[e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi”.
Con riguardo, poi, alla questione della determinabilità dell'oggetto del contratto, la sentenza esclude che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti, in sé, la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., allorché “il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
Nel caso in esame alla pagina 19 dell'allegato al contratto di mutuo vengono indicate in modo dettagliato le modalità di calcolo degli interessi, su cui la parte ha apposto la firma, dimostrando quindi di conoscere e di accettare la modalità di calcolo degli interessi.
Infondata appare, inoltre, anche l'eccezione relativa all'usurarietà del contratto di mutuo per aver previsto un tasso di interessi superiore al c.d. tasso soglia, con conseguente nullità della clausola che li ha previsti e, per l'effetto, con la conversione del contratto de quo da oneroso a gratuito ai sensi dell'art. 1815 c.c. co. 2.
A tale proposito, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, in caso di usura originaria, ai sensi dell'art. 1815 c.c., la non debenza degli interessi riguarda solo quelli usurari (che siano essi moratori e/o corrispettivi) ma non quelli “sani” ovvero non considerati dalla clausola nulla, che rimangono invece interamente dovuti. Secondo la Suprema Corte di Cassazione:“L'espressione "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" ha come chiave di lettura proprio la congiunzione "e", la quale, peraltro, conduce alquanto agevolmente ad un significato diverso da quello prospettato nel motivo. Infatti, la congiunzione unisce nullità della clausola e non debenza di interessi, dal che razionalmente si deduce che gli interessi non dovuti sono quelli previsti nella clausola nulla. Circoscrivendo a quel che si pag. 21/25 definisce "la clausola", il legislatore - è ragionevole intendere - non ha investito tutto il negozio, bensì ha dettato una nullità parziale…”. Ne consegue che, come precisa la
Suprema Corte, “il negozio "resta in piedi", conservando il suo nerbo di onerosità: cade la debenza esclusivamente degli interessi regolati dalla clausola nulla, il che significa che possono essere non dovuti gli interessi corrispettivi se la clausola nulla li riguarda,
e che possono essere non dovuti quelli moratori se la clausola nulla riguarda loro. La sanzione non contagia le clausole legittime. Peraltro, se entrambi i tipi di interesse siano usurari, nulla osta a intendere che in quel caso tutte le clausole relative al superamento del tasso soglia cadano nella nullità (a parte che, naturalmente, il regolamento negoziale potrebbe dedicare al saggio un'unica clausola per entrambi: la conseguenza sarebbe identica), e che, a questo punto, essendosi dinanzi ad una fattispecie estrema, estrema sia anche la conseguenza della sanzione civile, poiché allora l'onerosità concordata è stata radicalmente e compiutamente illegittima, investendo la reale natura del negozio: dunque, il negozio diventerà gratuito.” (Ord.
Cass. n. 24992/2020)”.
Nel caso di specie, gli opponenti richiamano una perizia di parte che non risulta allegata in atti. Ne consegue che non è stata fornita prova dell'assunto ed infatti già il precedente giudicante, all'udienza del 10/01/2023, ha ritenuto non rilevante la richiesta di CTU e la causa matura per la decisione.
Anche le ultime due doglianze appaiono prive di fondamento.
In particolare, con riferimento all' asserita erroneità del calcolo delle somme richieste in pagamento con l'atto di precetto opposto, si osserva come parte opponente abbia omesso, nel proprio calcolo indicato nell'atto introduttivo, oltre al debito di valuta, anche il calcolo degli interessi di mora in caso di mancato pagamento nei termini prescritti delle somme dovute alla NC a titolo di rata e decorrenti dal giorno della scadenza fino al momento del pagamento, così per come espressamente previsto dall'art. 6 del contratto di mutuo e nell'allegato capitolato.
Con riguardo, invece, alla dedotta violazione dei doveri di correttezza e buona fede in capo all'istituto di credito opposto, per l'errata valutazione del merito creditizio, con conseguente responsabilità dello stesso, si osserva quanto segue.
pag. 22/25 L'obbligo di verifica del merito creditizio – primariamente previsto dalle direttive comunitarie 2008/48 e 2014/17200 rispettivamente sul credito al consumo e sui contratti di credito immobiliare poi recepito nel nostro ordinamento nelle disposizioni di cui all'art 124 bis e 120-undicies del T.U.B. – impone al finanziatore di procedere preventivamente alla verifica della sostenibilità del finanziamento attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o, in mancanza, avvalendosi di banche dati pertinenti.
Nel solco del principio del prestito responsabile, la previsione di tale obbligo dovrebbe porre rimedio a quei comportamenti poco avveduti dei finanziatori consistenti nell'immettere nel mercato prodotti rischiosi, ossia senza un'adeguata valutazione del merito creditizio del soggetto debitore, ritenendo, tale procedura, un valido modo per trarne profitto trasferendo altrove il rischio di insolvenza.
La verifica del merito creditizio del consumatore, nello specifico, deve prescindere da qualsiasi sindacato circa l'opportunità di impiego del denaro prestato, dovendo tenere conto solo della oggettiva ed attuale capacità di rimborso del cliente.
L'art. 124 bis prevede che “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente” e può ritenersi correlato all'art.124 comma 5
T.U.B secondo cui gli intermediari e i finanziatori “forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite”.
L'adempimento diligente da parte del finanziatore degli obblighi precontrattuali presuppone un'idea completa della situazione finanziaria del cliente e, pertanto, la valutazione del merito creditizio costituisce passaggio obbligato tendente a fornire al consumatore un livello di consapevolezza adeguata e costituisce un momento significativo nell'adempimento degli obblighi di informazione personalizzata, funzionali a che il consumatore sia in grado di valutare correttamente e prendere una decisione consapevole, di modo che il credito sia responsabilmente erogato e responsabilmente assunto. pag. 23/25 In questo modo, il comportamento del finanziatore nella fase che precede la stipulazione del contratto deve essere valutato alla stregua del canone di correttezza e buona fede rapportato, però, al suo livello di competenza ed esperienza, con la conseguenza che, qualora il finanziatore non ottemperi agli obblighi informativi, si configurerebbe in capo al consumatore una pretesa risarcitoria discendente da una culpa in contraendo, per violazione di un obbligo informativo.
È evidente, però, che durante la verifica del merito creditizio, il finanziatore deve conformarsi al principio di buona fede e correttezza, ma ciò non comporta un obbligo del medesimo a valutare, nell'interesse del richiedente, la convenienza dell'affare o di imporre di ammonire il cliente della non sostenibilità del credito anche quando voglia assumerlo. In questo caso verrebbe impropriamente configurato un obbligo di protezione non previsto dal nostro ordinamento.
Pertanto, “la responsabilità del finanziatore per concessione irresponsabile del credito sussiste soltanto in ipotesi di lapalissiana violazione del dovere di buona fede nella fase di formazione del contratto, gravando sul consumatore l'onere di fornire elementi che dimostrino tale violazione e il nesso causale tra l'erogazione del finanziamento asseritamente irresponsabile e i danni patiti” (Tribunale civile Castrovillari sentenza n.
863 del 13 maggio 2024).
Alla luce di quanto sopra esposto, non risultando agli atti la prova di alcuno dei suddetti elementi sopra citati che dimostrino il nesso di causalità tra la violazione del dovere di buona fede e l'erogazione irresponsabile del finanziamento de quo, non è possibile prevedere il configurarsi di una responsabilità né, pertanto, del risarcimento del danno asseritamente subito.
L'infondatezza delle doglianze esposte dagli opponenti implica il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei principi disciplinati dal D.M 55/2014, con riferimento al valore della controversia e con applicazione dei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando sulla pag. 24/25 causa iscritta al n. 526 R.G.A.C. dell'anno 2022, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1. Rigetta integralmente la domanda attorea;
2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di nella somma di euro 8.147,00 per le fasi svolte (studio, CP_1 introduttiva e trattazione ) oltre rimborso spese generali (15%), CPA (4%) e IVA, se dovuta.
3. condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della parte intervenuta nella somma di euro 3.082,00 relativa alle spese della fase decisionale, oltre rimborso spese generali (15%), CPA (4%) e IVA, se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, lì 09/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito
pag. 25/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in composizione monocratica ed in persona del giudice dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 526 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente
TRA
in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] (c.f.:
) e nata a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2 residente a [...] alla Contrada Macchini snc (C.F. ), C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Maria Giuseppina Amendola che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione.
- TO
CONTRO
Società con unico socio con sede legale in Controparte_1
Bologna -Via della Beverara n. 19 - € 250.000,00 i.v., R.E.A. n° 344618, CP_2
Registro Imprese Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA n. , rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Ettore Lo Nigro Guida (c.f. ) giusta procura in C.F._3 calce all'originale dell'atto di precetto ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Daniela Rotella.
- convenuta opposta
NONCHÉ
- società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), via Controparte_3
Vittorio AL n. 1, capitale sociale Euro10.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Treviso-Belluno n. , in P.IVA_2 persona dell'Amministratore Unico , con sede in Controparte_4
Conegliano (TV), Viale TA n. 203, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno , rappresentata, in forza di P.IVA_3 procura speciale del 02/11/2023, Rep. 314238 Fasc. 43607, a firma del Dott.
[...]
,, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti apposta su foglio Per_1 separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce all'atto di intervento, dall'
Avv. Pierluigi Federici presso il cui studio è domiciliata.
- IntervenutaIntervenuta
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data 19.01.2022 da Controparte_1 nella qualità di mandataria e sub service della Società Illimity Bank S.p.A., con il
[...] quale veniva intimato ai sig.ri e il pagamento di € Parte_1 Parte_2
375.066,83.
Parte attrice riferiva che a fondamento della pretesa creditoria era posto l'inadempimento di un contratto di mutuo agrario, stipulato dall'impresa individuale
“ con l'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena – NC per Parte_1
l'Impresa S.p.A. in data 14.12.2004 per 350.000,00 euro (poi ceduto a Illimity Bank
S.p.A.) a garanzia del quale veniva iscritta ipoteca su alcuni terreni di proprietà dell'attore e prestata fideiussione da parte dei sig.ri e Persona_2 Pt_2
, odierna opponente.
[...]
Gli attori fondavano la propria opposizione su diversi profili di illegittimità del precetto.
Ritenevano, innanzitutto, che la società opposta non avesse legittimazione ad azionare l'atto di precetto, per non aver provato di essere effettivamente cessionaria del credito relativo alla posizione dell'opponente Parte_1
A supporto di tale argomentazione, in particolare, parte attrice riferiva che lo stesso ed i fideiussori non erano mai stati portati a conoscenza della pretesa cessione e che, pertanto, in conformità a richiamata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione,
a fronte di cessione di crediti in blocco ex art 58 T.U.B., il presunto cessionario dovesse dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco mediante produzione sia dell'inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione, sia dell'iscrizione della cessione dei crediti in blocco nel registro delle imprese. pag. 2/25 Solo ricorrendo entrambi tali adempimenti, infatti, poteva ritenersi superato l'onere di notifica della cessione al debitore ceduto. Superamento indispensabile a garantire la legittimità della pretesa creditoria azionata con il precetto opposto in considerazione del fatto che né il sig. né i fideiussori avevano mai ricevuto notifica della Parte_1 cessione nonostante, nel caso di specie, fosse esplicitamente riportato in contratto l'obbligo di cessione sia al debitore ceduto che ai garanti.
L'opposizione si fondava su ulteriori profili di illegittimità dell'azione.
Gli attori, a sostegno della domanda, opponevano anche la nullità del contratto di mutuo.
Innanzitutto, deducevano la nullità del contratto di mutuo agrario per assenza di causa. In particolare, riferivano che, essendo il mutuo agrario un mutuo di scopo, destinabile esclusivamente ad alcune specifiche attività (agricole e zootecniche o ad esse correlate) non avrebbe potuto essere stipulato per finalità diverse come è invece avvenuto nel caso di specie, essendosi formalizzato il mutuo per consolidamento utilizzato per l'estinzione di debiti in precedenza contratti dal mutuatario.
Richiamavano, a supporto della propria deduzione, alcuni casi giurisprudenziali nei quali il Tribunale aveva “dichiarato la nullità di un contratto di mutuo agrario perché la somma erogata era stata in realtà utilizzata per estinguere una precedente esposizione debitoria” oppure sospeso l'efficacia esecutiva dei titoli azionati sulla base delle medesime argomentazioni.
Deducevano, inoltre, la nullità del contratto di mutuo agrario stipulato per mancata univoca indicazione degli interessi, in considerazione del fatto che era stato stipulato con piano di ammortamento “alla francese” che comportava la nullità delle clausole di determinazione degli interessi e conseguente applicazione del tasso in misura legale.
Continuavano gli opponenti deducendo l'inidoneità del contratto di mutuo a costituire di per sé titolo esecutivo. Precisavano, trattarsi di contratto di mutuo condizionato rispetto al quale non sussisteva la prova dell'effettiva erogazione delle relative somme a fronte della realizzazione delle condizioni. Sostenevano gli attori che, pertanto, tale contratto non potesse valere come titolo esecutivo e dovesse essere disposta la sospensione della procedura.
pag. 3/25 Ritenevano, poi, sussistente una nullità del contratto per applicazione di tasso usurario dovendosi ricomprendere, tra i costi utili alla formazione del TAEG, tutte le spese correlate tra cui quelle assicurative. All'applicazione del tasso usurario doveva conseguire la nullità della relativa clausola e la trasformazione in mutuo gratuito. Ne conseguirebbe la non debenza degli importi portati nel precetto opposto.
Contestavano, inoltre, gli attori l'erroneità del calcolo delle somme dovute, con particolare riferimento alla “voce “DEBITO SCADUTO (n. 4 rate dal 31.05.08 al
30.11.09)” viene indicata la somma di euro 65.802,84 mentre, dal calcolo eseguito sulla base del piano di ammortamento al contratto di mutuo, la somma corrispondente alle 4 rate di riferimento risulta essere pari ad euro 25.174,76, con evidente aggravio ingiustificato pari ad euro 40.628,08”. Ne conseguirebbe l'errore di tutte le voci di debito riportate nel precetto.
Come settimo e ultimo motivo di opposizione, gli attori deducevano la violazione dei doveri di correttezza e buona fede con errata valutazione del merito creditizio e conseguente diritto al risarcimento del danno. In particolare, riferivano che obbligo dell'istituto di credito è, in virtù dell'art. 124 bis del Testo Unico NCrio, introdotto dal d.lgs. 141/2010, prevedere l'obbligo per il finanziatore di valutare attentamente il
“merito creditizio”, ovvero la capacità del richiedente di provvedere alla restituzione dei crediti. In mancanza, quando l'Istituto finanziario abbia provveduto a concedere il finanziamento per un importo oggettivamente non sostenibile dal debitore, lo stesso dovrà rispondere per inadempimento nei confronti del debitore poiché la NC
“avrebbe tenuto una condotta in violazione dei principi di correttezza di cui all'art.
1175 cc e di diligenza professionale ex art. 1176 cc, come ulteriormente delineati dal codice del consumo e dal TUB”. Secondo gli attori la fattispecie in esame si sarebbe verificata nel caso in trattazione poiché “il finanziamento di mutuo per cui è causa è stato concesso in assenza di reale capacità reddituale del mutuatario” e, pertanto,
l'istituto di credito dovrebbe risarcire il danno eventualmente accertato.
Formulavano, infine, istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Tutto ciò premesso, così concludevano:
“In via preliminare:
pag. 4/25 - Disporre la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, anche inaudita altera parte, per le motivazioni di cui in premessa;
- Dichiarare nullo e/o inefficace il precetto notificato in data 19.01.2022 per le motivazioni specificate in premessa;
Nel merito:
- Accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo per carenza di legittimazione attiva;
- Accertare la nullità del mutuo per assenza di causa;
- Accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo per assenza di traditio (mutuo condizionato);
- Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza, sotto il profilo dei parametri di determinazione del tasso di interesse;
- Accertare e dichiarare la nullità del mutuo per superamento dei tassi soglia stabiliti trimestralmente dalla NC d'TA (usura);
- Per l'effetto dichiarare la nullità del titolo e del conseguente atto di precetto anche sotto il profilo dell'insussistenza del credito vantato dalla società opposta;
- Accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e 1176 c.c., per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, riconoscere il diritto dell'opponente al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.”
In data 20/05/2022 si costituiva la convenuta Controparte_1 contestando la ricostruzione offerta dagli attori e chiedendo il rigetto dell'opposizione , stante la legittimità dell'atto di precetto notificato.
Precisava l'opposta che, a seguito della morosità dell'odierno opponente, con lettera raccomandata a.r. dell'11.01.2010 l'Istituto bancario mutuante recedeva da ogni rapporto, dichiarando la decadenza dal beneficio del termine ed intimando il pagamento di tutto quanto dovuto.
Riferiva, inoltre, che la cessione del credito alla Illimity Bank S.p.A. veniva comunicata agli odierni opponenti con lettera raccomandata a.r. del 15.10.2020 con la quale si intimava anche il pagamento del debito.
Sul difetto di legittimazione, contestava la ricostruzione offerta dagli attori riferendo che la cessione risultava regolarmente comunicata a mezzo pubblicazione nella Gazzetta pag. 5/25 Ufficiale del 14/09/2019, rientrando il credito degli attori tra quelli aventi i requisiti richiamati “in quanto originato da un contratto di mutuo agrario andato in sofferenza”.
Riferiva, inoltre, che della cessione era “stata data agli opponenti adeguata notizia con lettera raccomandata a.r. del 15.10.2020 ricevuta dal il Parte_1
26.10.2020 (doc. 2) e da il 28.10.2020 (doc. 3) con cui i debitori ceduti Parte_2 erano stati informati dell'intervenuta cessione del loro debito, identificato con il n.
8961148 e sollecitati al pagamento in favore di Illimity” e che le modalità adoperate erano riconosciute dalla Suprema Corte di Cassazione come idonee al raggiungimento della prova processuale della cessione.
Sulla nullità del contratto di mutuo agrario per assenza di causa in considerazione del fatto che la NC avrebbe utilizzato il contratto per una finalità (estinguere debiti in precedenza contratti dal mutuatario) diversa da quella tipica, l'opposta precisava che il mutuo in oggetto era stato garantito da ipoteca su beni immobili e che, pertanto, era disciplinato dalle norme in tema di mutuo fondiario (art. 38 e seguenti del Testo Unico
NCrio). Riferiva, inoltre, che “la somma oggetto del finanziamento è stata posta a disposizione del mutuatario e che il medesimo si è impegnato ad utilizzarla esclusivamente ed integralmente per la finalità specificata (acquisto di una azienda agricola in agro di Borgia). Pertanto, ove mai la parte mutuataria abbia utilizzato la somma erogata, o parte di essa, per motivi e finalità di tipo soggettivo, ciò non sarebbe addebitabile alla NC e, pertanto, non potrebbe incidere sulla validità del contratto di finanziamento stipulato”.
Precisava, inoltre, che la sola messa a disposizione della somma costituiva causa tipica del contratto di mutuo che “è quella di finanziare la parte mutuataria attraverso
l'erogazione del credito” e che, in ogni caso, la riferita e non provata diversa finalità che avrebbe comportato l'asserito sviamento dello scopo del finanziamento, in realtà non contrasterebbe con il carattere fondiario del mutuo. A supporto della propria argomentazione riportava giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “il mutuo fondiario regolato dal T.U.B. non è mutuo di scopo non risultando, per la relativa validità, previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della pag. 6/25 somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili a garanzia ipotecaria” (Cass. Civ. 11 Gennaio 2001, n. 317 nonché Cass. Civ. n. 9511/2007).
Sulla nullità del contratto di mutuo agrario per mancata univoca indicazione del tasso di interesse contestava radicalmente che il piano di ammortamento applicato (alla francese) potesse comportare una discrasia tra il tasso effettivo applicato e il tasso nominale convenuto, né tanto meno generare anatocismo poiché “il calcolo degli interessi, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore”.
Peraltro, precisava la convenuta, in ottemperanza all'insegnamento della Suprema Corte ed a garanzia del principio di trasparenza di cui all'art. 117 TUB, gli opponenti hanno sottoscritto il contratto di mutuo con il relativo piano di ammortamento, sottoscritto per espressa accettazione dai contraenti, nel quale veniva specificata la modalità di calcolo della rata e di produzione degli interessi. Eccepiva, dunque, la totale infondatezza della contestazione degli attori.
Sulla nullità del titolo esecutivo per assenza di traditio la convenuta riferiva di copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità in virtù della quale la sola messa a disposizione della somma mutuata comporta l'idoneità del contratto di mutuo a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c..
Precisava, inoltre, che nel caso di specie, a fronte di un contratto notarile attestante la consegna della somma e la contestuale quietanza liberatoria del mutuatario, si era concretizzato un successivo atto di disposizione, da parte dell'opponente, della somma mutuata con cui “è stata accreditata su conto infruttifero presso la NC mutuante (cfr. art. 1), a titolo di deposito cauzionale, in forza di un atto di disposizione del mutuatario che logicamente presuppone la disponibilità della somma”.
Precisava, poi, che la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo non deve considerarsi quale fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica. Nel caso in trattazione “la parte mutuataria, dopo aver rilasciato ampia e liberatoria quietanza della ricezione della somma mutuata ne ha disposto liberamente costituendola in deposito cauzionale pag. 7/25 infruttifero” rendendo evidente l'acquisita disponibilità giuridica della somma e, dunque, il perfezionamento del contratto e l'esclusione della qualificazione del contratto come condizionato. Ne consegue, sosteneva la convenuta, che il mutuo costituiva valido ed idoneo titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
La inoltre, contestava la deduzione degli attori relativa Controparte_1 all'applicazione di tasso usurario poiché infondata e si opponeva alla richiesta di CTU in considerazione del fatto che “parte opponente si è limitata a una contestazione puramente generica rimasta assolutamente non provata”.
Contestava, inoltre, l'asserita erroneità del calcolo delle somme richieste ritenendo che l'importo richiesto corrisponda alla somma delle rate impagate dall'attore.
Infine, in merito alla violazione del dovere di correttezza e buona fede ed alla errata valutazione del merito creditizio, la convenuta innanzitutto precisava che il CP_1
“richiamo all'art. 124 bis TU NCrio è inconferente in quanto riguardante il credito al consumo nel mentre l'Impresa ha chiesto un mutuo per fini professionali” Parte_1 ed inoltre precisava che “nell'anno 2004, non risultava necessario preavvertire il delle incidenze che un indebitamento poteva provocare in capo Parte_1 alla generale situazione patrimoniale del medesimo non essendoci all'epoca nessun rischio di insolvenza”. Eccepiva, inoltre, che controparte non avesse fornito prova della propria esposizione debitoria che avrebbe dovuto indurre l'istituto di credito a valutare diversamente la sua posizione negando l'accesso al credito.
Riferiva, inoltre, che in caso di finanziamento fondiario, al fine di una corretta valutazione del merito creditizio del cliente, obbligo degli intermediari finanziari è di rispettare il criterio di proporzionalità tra il valore del bene e la somma erogata.
Si opponeva all'istanza di sospensiva e così concludeva: “Piaccia all'On.le Tribunale adito ogni contraria istanza, ragione, eccezione e conclusione reiette, così provvedere:
- rigettare l'istanza di sospensione non ricorrendone i presupposti di legge;
- dichiarare che la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nella sua qualità di mandataria e sub servicer della
Società ILLIMITY BANK S.p.A. in virtù di procura speciale rilasciata da CP_5 quale procuratrice e con ruolo di special servicer in rappresentanza della mandante
ILLIMITY BANK S.p.A., ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti pag. 8/25 degli opponenti e in virtù del titolo Parte_1 Parte_2 esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo agrario n. 741432409 stipulato ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 con atto unico per Dott. , Persona_3 notaio in Catanzaro, del 14.12.2004 rep. n° 68617 e Racc. n° 8769 e dell'atto di precetto con il quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di €
375.066,83 oltre gli ulteriori interessi di maturati e maturandi da calcolarsi al tasso convenzionale previsto in contratto dal dovuto sino al dì dell'effettivo soddisfo, comunque in adesione al contenuto del combinato disposto della Legge n° 108/1996 e del Decreto Ministro del Tesoro del 22.03.1997 pubblicato su G.U. n° 76 del
02.04.1997, nonché oltre le spese di notifica come in margine segnate e tutti gli accessori e le spese successive eventuali occorrende;
- rigettare la proposta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- con vittoria dei compensi di causa, oltre rimborso forfettario 15% per spese generali,
CPA ed IVA come per legge”.
Rigettata, con ordinanza del 01/09/2022, l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, la causa veniva rinviata con concessione dei termini ex art. 183 comma 6
c.p.c..
All'udienza del 10/01/2023 il Giudice, ritenuta superflua la CTU e non sussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto, considerata la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
In data 23/03/2024 si costituiva che, riferendo di aver acquistato per Controparte_3 cessione in blocco anche il credito oggetto di causa, si riportava alle difese del cedente e chiedeva l'estromissione di Illimity Bank.
All'esito dell'udienza del 07/02/2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, il
Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.
Gli opponenti e la depositavano comparse conclusionali chiedendo CP_3
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. La convenuta non presentava CP_1 comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 9/25 Sulla carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria per mancata prova dell'avvenuta cessione.
Il primo motivo di opposizione è infondato e non merita accoglimento.
Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è
l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» (così espressamente Cass. n. 22151 del 2019), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (cfr. Cass. n. 24798 del 2020; Cass. n. 4116 del 2016).
Va tenuto presente che, come condivisibilmente puntualizzato da Cass. n. 17944 del
2023 (ma si vedano pure, nello stesso senso, le più recenti Cass. nn. 5478 e 30207 del 2024): a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, allora, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma pag. 10/25 solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono, o meno, di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Diverso, però, è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in pag. 11/25 blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione.
In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
Nel caso in esame, parte opponente contesta entrambi i profili, e quindi sia l'esistenza della cessione sia la mancata prova dell'inclusione del credito in quelli oggetto di cessione.
In merito al primo profilo, applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate, risulta evidente che dalla documentazione versata in atti sussistono una serie di indici da cui si possa desumere in via presuntiva l'avvenuta cessione del credito.
In particolare, accanto alla pubblicazione dell'avviso della cessione sulla Gazzetta ufficiale, che abbiamo visto da sola non è sufficiente a raggiungere la prova della cessione del credito, sussistono agli atti altri indici che consentono di ritenere provata la cessione del credito. Il riferimento è alle missive inviate rispettivamente al debitore in data 15.10.2020 e quella inviata al fideiussore in data 22.10.2020, in cui si da atto della cessione del credito, nonché la dichiarazione di cessione del cedente, successiva alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
In merito alle missive, dalle quali si evince la comunicazione della cessione al debitore e al fideiussore, non colgono nel segno le eccezioni sollevate da parte opponente in merito al difetto di notifica delle stesse. Partendo dalla missiva inviata al debitore in data 15.10.2020, parte opponente ritiene che la stessa non possa definirsi perfezionata stante la mancata apposizione della firma da parte del destinatario, recando l'atto esclusivamente la dicitura destinatario e la firma dell'ufficiale giudiziario con il relativo timbro.
L'eccezione è infondata, in quanto la notifica deve intendersi perfezionata. Invero,
l'art.108 del decreto cura TA, al fine di assicurare l'adozione delle misura di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, nonché per lo svolgimento dei servizi di notifica a mezzo posta, stabiliva che “gli pag. 12/25 operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccogliere la firma del destinatario. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.
Ne deriva quindi che in tal caso, nel rispetto della normativa sopra richiamata, la notifica si intende perfezionata, nonostante la mancata apposizione della firma da parte del destinatario.
Risulta, altresì corretta la notificata della missiva inviata a il Parte_2
28.10.2020, sebbene la firma del destinatario risulti essere, secondo quanto detto dall'opponente illeggibile. Sul punto, la Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha chiarito a più riprese che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ. (Cass.Civ., Sez.Un., 27 aprile 2010, n. 9962)”
A tale elemento, di per sé già sufficiente a ritenere raggiunta la prova in ordine alla cessione del credito, occorre aggiungere quello concernente la dichiarazione di avvenuta cessione del credito a firma della cedente. Nel caso di specie, infatti la cessionaria nelle more del giudizio ha documentato l'avvenuta cessione mediante Contr dichiarazione proveniente da
Sul punto la Cassazione ha precisato che in merito a tale ultimo aspetto, il cessionario potrà in ogni caso raggiungere la prova documentale necessaria, attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione, rilasciata da parte del creditore ceduto. pag. 13/25 Anche la giurisprudenza di merito ha ritenuto provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria affermando che la produzione in giudizio della dichiarazione di cessione rilasciata dal creditore cedente, anche se prodotta in una secondo tempo, costituisce elemento di prova della effettiva cessione del credito ceduto.
(cfr.Tribunale di Avezzano, ordinanza settembre 2022).
Ne deriva quindi che per le ragioni sopra indicate, può dirsi provata la cessione del credito.
Passando ora alla analisi della mancata prova dell'inclusione del credito per cui si procede tra quelli oggetto di cessione, occorre precisare che anche tale eccezione è priva di fondamento. Invero, dalla documentazione versata in atti, è stato in maniera congrua ed ineccepibile accertato in fatto l'inclusione del credito per cui si procede nell'elenco di quelli ceduti.
Si osserva, infatti, come il credito azionato sia nel caso di specie riconducibile alla categoria di crediti indicati nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , poiché
l'avviso di cessione delinea una serie di requisiti cumulativi volti ad individuare con sufficiente grado di precisione i crediti oggetto di cessione. Ed invero, nell'avviso pubblicato in G.U. – parte seconda – del 14.09.2019 , sono individuati quali crediti oggetto del contratto di cessione: tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori,spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle Cedenti
(rispettivamente, i "Crediti BMPS" e i "Crediti MPSCS" e considerati congiuntamente, i "Crediti") derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche (congiuntamente i "Contratti") e vantati verso debitori classificati come "in sofferenza", che alla Data di
Efficacia Economica soddisfacevano, congiuntamente, i seguenti criteri:
- derivano da Contratti che sono denominati in Euro;
- derivano da Contratti regolati dalla legge italiana;
- che siano classificati in "sofferenza" ai sensi della circolare della NC d'TA n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti) come successivamente modificata e integrata;
pag. 14/25 - Crediti in relazione ai quali non sussistono, per quanto a conoscenza delle Cedenti: procedimenti penali nei confronti della relativa Cedente o dei suoi dipendenti, funzionari o dirigenti;
- Crediti vantati nei confronti di debitori che non abbiano presentato, per quanto a conoscenza delle Cedenti, denuncia alla
Pubblica Autorita' sostenendo che, in relazione alla loro erogazione
o gestione, siano stati commessi reati, con esclusione dei crediti diversi da quelli inclusi nella listai crediti.
Nel caso di specie non vi è dubbio che il credito azionato esecutivamente dalla cessionaria derivi da un contratto di mutuo qualificabile come credito a sofferenza al momento della cessione.
Del resto, nel caso di specie, al fine di ottenere il recupero del proprio credito, già nel 2021 la cessionaria aveva notificato atto di precetto in forza del medesimo titolo esecutivo, inoltre sono state depositate anche le lettere di messa in mora inviate dalla cessionaria al debitore e ai fideiussori nel 2021.
Ulteriori elementi di prova, univocamente convergenti, sono inoltre costituiti: dal possesso del titolo esecutivo e dal possesso di documentazione della cedente relativa al rapporto ceduto come l'estratto ex art 50 TUB.
Quanto alla mancata prova dell'iscrizione della cessione nel registro imprese, a più riprese eccepita dagli opponenti, si deve ritenere infondata la doglianza poiché
l'onere di iscrizione non è un elemento costitutivo della fattispecie traslativa, bensì una delle possibili forme di pubblicità ai fini dell'opponibilità. La Suprema Corte ha precisato che “l'adempimento dell'iscrizione è estraneo alla fattispecie traslativa e serve solo ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento a terzi (Cass. n.
5997/2006)” (Ord. n.2511 del 03/02/2025). Non essendo intervenuto nel caso di specie alcun pagamento da parte degli opponenti, la mancata prova dell'iscrizione risulta irrilevante ai fini del giudizio.
Orbene, in applicazione del principio della ripartizione dell'onere probatorio, che, nel caso di specie, imponeva al cessionario di dimostrare che il credito per cui si procede fosse ricompreso nel perimetro dei crediti in sofferenza ceduti in blocco, è possibile affermare che lo stesso sia stato correttamente adempiuto. pag. 15/25 Appare, pertanto, infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria CP_7
Passando all'esame del merito della controversia occorre soffermarsi sul secondo motivo di opposizione, ossia sulla nullità del contratto di mutuo agrario per assenza di causa.
Priva di pregio appare, altresì, anche l'eccezione sollevata da parte opponente con riguardo all'asserita nullità del contratto di mutuo agrario avendo l'istituto di Credito impiegato la somma erogata per ripianare le precedenti posizioni debitorie dell'opponente e, dunque, per una causa diversa da quella tipica.
Orbene, l'art. 43 del T.U. bancario stabilisce che il credito agrario ha per oggetto la concessione da parte di banche di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché
a quelle a esse connesse o collaterali, sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti nonché le altre attività individuate dal CICR. Deriva da quanto detto che il mutuo agrario può essere concesso solo alle aziende che esercitano direttamente e prevalentemente le attività agricole e quelle ad esse connesse e collaterali. Il contratto di mutuo stipulato al di fuori di tali presupposti legislativamente previsti, ossia applicando una schema legale a fattispecie diversa deve ritenersi affetto da nullità per mancanza originaria della causa.
Ed invero nel contratto di mutuo agrario lo scopo di agevolare coloro che esercitino attività agricola assume rilievo essenziale nel sinallagma contrattuale rientrando nella funzione economico- sociale del negozio giuridico di talchè la mancanza non può non determinarne la nullità.
Il contratto di mutuo stipulato dalle parti in data…., costituente il titolo esecutivo posto a base del precetto oggetto di opposizione, risulta stipulato ai sensi dell'art. 43 del T.U.B..
Tale tipo di contratto deve essere inquadrato nella categoria del mutuo di scopo, nella sua declinazione di mutuo di scopo legale, appare opportuno svolgere alcune premesse di carattere generali sulla pag. 16/25 suddetta figura contrattuale.
Il mutuo di scopo si differenzia dal mutuo codicistico non solo per la sua natura di contratto consensuale e non reale ma anche e soprattutto perché la destinazione della somma mutuata costituisce oggetto di un interesse del legislatore ( mutuo di scopo legale) o delle parti ( mutuo di scopo volontario) che investe la stessa causa del negozio.
Nel caso del mutuo di scopo legale, l'interesse come detto è predeterminato dal legislatore e tale interesse deve da un lato emergere dal contratto e dall'altro deve essere effettivamente perseguito dalle parti.
Ne discende che ove le parti utilizzino lo schema negoziale del contratto di mutuo di scopo legale, ma dallo stesso contenuto del contratto non si ricavi il perseguimento di uno di fini previsti dal legislatore si porrà il problema di considerare il contratto in questione nullo per difetto di causa, laddove, invece, risultasse che, pur in presenza di un contratto in cui è espressamente prevista la corretta destinazione della somma mutuata, ma il beneficiario di quest'ultima l'abbia utilizzata per uno scopo diverso, la parte mutuante avrà la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.
L'impiego, quindi, della somma mutuata per una finalità diversa da quella legalmente prevista rende la pattuizione carente di causa e perciò nulla.
La previsione nel mutuo di scopo legale della destinazione delle somme mutuate, entrando nella struttura del negozio con efficacia di rilevanza causale, esclude in radice la possibilità di una diversa utilizzazione delle somme stesse ( cfr. Cass.2796/1972), per cui nel sinallagma contrattuale l'utilizzo delle somme per lo svolgimento dell'attività programmata, ancor più di quella degli interessi, assume rilievo corrispettivo dell'attribuzione della somma, con la pag. 17/25 conseguenza che la funzione economico-sociale non si esaurisce, come di ordinario, nel consentire al sovvenuto il godimento del denaro, ma concerne la futura destinazione della stessa, essendo la disponibilità della somma mutuata strumentale all'interesse
(pubblico nel mutuo di scopo legale) di conseguire la finalità stabilita. (cfr. Cass. 3752/1981)
In definitiva nel mutuo di scopo legale, l'utilizzazione legalmente prevista dei mezzi finanziari costituisce strumento negoziale tramite il quale i pubblici poteri mirano ad indirizzare e ad incentivare l'attività dei privati nei vari settori dell'economia nazionale, nel quadro dei programmi e dei controlli di cui all'art.41 della Costituzione, optando per metodi consensualistici anziché autoritativi.
Come già evidenziato, l'opposta ha dedotto che, essendo stato il finanziamento utilizzato per il ripianamento di passività e non per lo scopo cui era diretto, deve dichiararsi la nullità del contratto.
Invero lo scopo del credito agrario, concretizzatosi nel caso di specie nelle forme del finanziamento assistito da ipoteca su immobili, in virtù del rinvio operato dall'art.44 ultimo comma T.U.B. alle norme disciplinanti le operazioni di credito fondiario, per come chiaramente stabilito dall'art. 43 T.U.B., deve essere perseguito in via diretta, potendosi solo in tal modo apprezzare e verificare il diretto impiego delle risorse finanziarie per l'esercizio dell'attività agraria e di attività
a quest'ultime connesse o collaterali..
La semplice lettura del contratto di mutuo in depositato in atti, evidenzia la sussitenza della causa negoziale richiesta dall'art.43
t.u.b., rivenendosi nello stesso l'indicazione della destinazione della somma mutuata ad uno degli scopi previsti dall'art. 43.
Ebbene, nel caso in esame parte opponente, a fronte di una specifica destinazione del credito concesso in muto dalla banca non ha dato prova del diverso impiego del danaro rispetto alla finalità per cui lo stesso era stato concesso. pag. 18/25 L'eccezione in mancanza di prova deve essere rigettata.
Sulla nullità del titolo esecutivo per assenza di traditio.
Anche tale eccezione è priva di fondamento.
La Corte di Cassazione a SS.UU nel 2025 in merito alla traditio nel contratto di mutuo ha statuito che : “Non è dunque necessaria la consegna materiale, ma è sufficiente che la res sia messa nella «disponibilità giuridica» del mutuatario, il che avviene quando il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del primo, fermo restando
l'altro elemento costitutivo rappresentato dall'assunzione da parte del mutuatario dell'obbligazione ─ univoca, espressa ed incondizionata ─ di restituire il tantundem.
Proprio sul concetto di «disponibilità giuridica» delle somme erogate a titolo di mutuo si concentra, però, il problema giuridico da risolvere nel caso del mutuo solutorio. In particolare, è dall'immediata riappropriazione da parte della banca delle somme mutuate (carattere distintivo dell'operazione) che si origina il dubbio se possa dirsi realizzata la messa a disposizione della somma mutuata, presupposto indispensabile della stessa qualificazione dell'operazione alla stregua di mutuo”. Continua la Corte
“…la chiave di lettura che si è detto preferibile ne individua la risposta nella sua stessa formulazione: se, infatti, di ri-appropriazione si tratta per ciò stesso si postula che le somme siano prima transitate sul conto o, comunque, nella «disponibilità giuridica» del mutuatario.”
Anche sotto il profilo della mancata prova dello svincolo delle somme, la giurisprudenza è consolidata nel senso di ritenere che nell'iter dei contratti di mutuo ipotecario il finanziamento si deve considerare effettivamente erogato - anche ai fini dell'art. 474 c.p.c. - non rilevando in contrario che contestualmente alla sua erogazione ed al rilascio della relativa quietanza l'importo venga vincolato a breve termine in attesa dell'espletamento di incombenti formali da parte del mutuatario (Cass. 27/10/2017, n.
25632). La somma temporaneamente vincolata è comunque nella disponibilità del mutuatario, giacché questi può e deve determinare unilateralmente la cessazione del vincolo, semplicemente curando gli incombenti a suo carico.
pag. 19/25 Nel caso di specie, dunque, la dazione della somma si è concretizzata con la messa a disposizione della somma mutuata essendo sufficienti a tale scopo le operazioni meramente contabili che equivalgono alla materiale consegna della somma mutuata.
Ne deriva che il contratto si è regolarmente concluso e che, pertanto, l'eccezione sollevata dall'opponente sia infondata.
Sulla nullità del contratto di mutuo agrario per mancata univoca indicazione dell'interesse
Appare non meritevole di accoglimento anche l'eccezione con cui gli opponenti lamentano la nullità del contratto di mutuo agrario in quanto caratterizzato dal piano di ammortamento c.d. alla francese.
Detta doglianza, al di là della sua generica formulazione, non trova sostegno nell'orientamento espresso sul punto dalla Suprema Corte la quale sostiene, al contrario, che nel mutuo con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
“alla francese” “non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. (cfr Cass. Sezioni Unite 15130/2024).
In particolare, la Corte ha illustrato le caratteristiche del piano di ammortamento «alla francese», in forza del quale “il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi”. Pertanto, il “rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi
e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via”.
La sentenza in commento, dunque, ha evidenziato come debba escludersi che l'ammortamento «alla francese» produca un effetto anatocistico e rilevando che “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia pag. 20/25 calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti
[e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi”.
Con riguardo, poi, alla questione della determinabilità dell'oggetto del contratto, la sentenza esclude che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti, in sé, la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., allorché “il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
Nel caso in esame alla pagina 19 dell'allegato al contratto di mutuo vengono indicate in modo dettagliato le modalità di calcolo degli interessi, su cui la parte ha apposto la firma, dimostrando quindi di conoscere e di accettare la modalità di calcolo degli interessi.
Infondata appare, inoltre, anche l'eccezione relativa all'usurarietà del contratto di mutuo per aver previsto un tasso di interessi superiore al c.d. tasso soglia, con conseguente nullità della clausola che li ha previsti e, per l'effetto, con la conversione del contratto de quo da oneroso a gratuito ai sensi dell'art. 1815 c.c. co. 2.
A tale proposito, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, in caso di usura originaria, ai sensi dell'art. 1815 c.c., la non debenza degli interessi riguarda solo quelli usurari (che siano essi moratori e/o corrispettivi) ma non quelli “sani” ovvero non considerati dalla clausola nulla, che rimangono invece interamente dovuti. Secondo la Suprema Corte di Cassazione:“L'espressione "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" ha come chiave di lettura proprio la congiunzione "e", la quale, peraltro, conduce alquanto agevolmente ad un significato diverso da quello prospettato nel motivo. Infatti, la congiunzione unisce nullità della clausola e non debenza di interessi, dal che razionalmente si deduce che gli interessi non dovuti sono quelli previsti nella clausola nulla. Circoscrivendo a quel che si pag. 21/25 definisce "la clausola", il legislatore - è ragionevole intendere - non ha investito tutto il negozio, bensì ha dettato una nullità parziale…”. Ne consegue che, come precisa la
Suprema Corte, “il negozio "resta in piedi", conservando il suo nerbo di onerosità: cade la debenza esclusivamente degli interessi regolati dalla clausola nulla, il che significa che possono essere non dovuti gli interessi corrispettivi se la clausola nulla li riguarda,
e che possono essere non dovuti quelli moratori se la clausola nulla riguarda loro. La sanzione non contagia le clausole legittime. Peraltro, se entrambi i tipi di interesse siano usurari, nulla osta a intendere che in quel caso tutte le clausole relative al superamento del tasso soglia cadano nella nullità (a parte che, naturalmente, il regolamento negoziale potrebbe dedicare al saggio un'unica clausola per entrambi: la conseguenza sarebbe identica), e che, a questo punto, essendosi dinanzi ad una fattispecie estrema, estrema sia anche la conseguenza della sanzione civile, poiché allora l'onerosità concordata è stata radicalmente e compiutamente illegittima, investendo la reale natura del negozio: dunque, il negozio diventerà gratuito.” (Ord.
Cass. n. 24992/2020)”.
Nel caso di specie, gli opponenti richiamano una perizia di parte che non risulta allegata in atti. Ne consegue che non è stata fornita prova dell'assunto ed infatti già il precedente giudicante, all'udienza del 10/01/2023, ha ritenuto non rilevante la richiesta di CTU e la causa matura per la decisione.
Anche le ultime due doglianze appaiono prive di fondamento.
In particolare, con riferimento all' asserita erroneità del calcolo delle somme richieste in pagamento con l'atto di precetto opposto, si osserva come parte opponente abbia omesso, nel proprio calcolo indicato nell'atto introduttivo, oltre al debito di valuta, anche il calcolo degli interessi di mora in caso di mancato pagamento nei termini prescritti delle somme dovute alla NC a titolo di rata e decorrenti dal giorno della scadenza fino al momento del pagamento, così per come espressamente previsto dall'art. 6 del contratto di mutuo e nell'allegato capitolato.
Con riguardo, invece, alla dedotta violazione dei doveri di correttezza e buona fede in capo all'istituto di credito opposto, per l'errata valutazione del merito creditizio, con conseguente responsabilità dello stesso, si osserva quanto segue.
pag. 22/25 L'obbligo di verifica del merito creditizio – primariamente previsto dalle direttive comunitarie 2008/48 e 2014/17200 rispettivamente sul credito al consumo e sui contratti di credito immobiliare poi recepito nel nostro ordinamento nelle disposizioni di cui all'art 124 bis e 120-undicies del T.U.B. – impone al finanziatore di procedere preventivamente alla verifica della sostenibilità del finanziamento attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o, in mancanza, avvalendosi di banche dati pertinenti.
Nel solco del principio del prestito responsabile, la previsione di tale obbligo dovrebbe porre rimedio a quei comportamenti poco avveduti dei finanziatori consistenti nell'immettere nel mercato prodotti rischiosi, ossia senza un'adeguata valutazione del merito creditizio del soggetto debitore, ritenendo, tale procedura, un valido modo per trarne profitto trasferendo altrove il rischio di insolvenza.
La verifica del merito creditizio del consumatore, nello specifico, deve prescindere da qualsiasi sindacato circa l'opportunità di impiego del denaro prestato, dovendo tenere conto solo della oggettiva ed attuale capacità di rimborso del cliente.
L'art. 124 bis prevede che “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente” e può ritenersi correlato all'art.124 comma 5
T.U.B secondo cui gli intermediari e i finanziatori “forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite”.
L'adempimento diligente da parte del finanziatore degli obblighi precontrattuali presuppone un'idea completa della situazione finanziaria del cliente e, pertanto, la valutazione del merito creditizio costituisce passaggio obbligato tendente a fornire al consumatore un livello di consapevolezza adeguata e costituisce un momento significativo nell'adempimento degli obblighi di informazione personalizzata, funzionali a che il consumatore sia in grado di valutare correttamente e prendere una decisione consapevole, di modo che il credito sia responsabilmente erogato e responsabilmente assunto. pag. 23/25 In questo modo, il comportamento del finanziatore nella fase che precede la stipulazione del contratto deve essere valutato alla stregua del canone di correttezza e buona fede rapportato, però, al suo livello di competenza ed esperienza, con la conseguenza che, qualora il finanziatore non ottemperi agli obblighi informativi, si configurerebbe in capo al consumatore una pretesa risarcitoria discendente da una culpa in contraendo, per violazione di un obbligo informativo.
È evidente, però, che durante la verifica del merito creditizio, il finanziatore deve conformarsi al principio di buona fede e correttezza, ma ciò non comporta un obbligo del medesimo a valutare, nell'interesse del richiedente, la convenienza dell'affare o di imporre di ammonire il cliente della non sostenibilità del credito anche quando voglia assumerlo. In questo caso verrebbe impropriamente configurato un obbligo di protezione non previsto dal nostro ordinamento.
Pertanto, “la responsabilità del finanziatore per concessione irresponsabile del credito sussiste soltanto in ipotesi di lapalissiana violazione del dovere di buona fede nella fase di formazione del contratto, gravando sul consumatore l'onere di fornire elementi che dimostrino tale violazione e il nesso causale tra l'erogazione del finanziamento asseritamente irresponsabile e i danni patiti” (Tribunale civile Castrovillari sentenza n.
863 del 13 maggio 2024).
Alla luce di quanto sopra esposto, non risultando agli atti la prova di alcuno dei suddetti elementi sopra citati che dimostrino il nesso di causalità tra la violazione del dovere di buona fede e l'erogazione irresponsabile del finanziamento de quo, non è possibile prevedere il configurarsi di una responsabilità né, pertanto, del risarcimento del danno asseritamente subito.
L'infondatezza delle doglianze esposte dagli opponenti implica il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei principi disciplinati dal D.M 55/2014, con riferimento al valore della controversia e con applicazione dei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando sulla pag. 24/25 causa iscritta al n. 526 R.G.A.C. dell'anno 2022, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1. Rigetta integralmente la domanda attorea;
2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di nella somma di euro 8.147,00 per le fasi svolte (studio, CP_1 introduttiva e trattazione ) oltre rimborso spese generali (15%), CPA (4%) e IVA, se dovuta.
3. condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della parte intervenuta nella somma di euro 3.082,00 relativa alle spese della fase decisionale, oltre rimborso spese generali (15%), CPA (4%) e IVA, se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, lì 09/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito
pag. 25/25