Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 30/05/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Ugo Iannini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 138/2015 vertente
TRA
(C.F. ), ditta individuale in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'omonimo titolare e (C.F. ) in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avv. Giommaria Uggias ed elettivamente domiciliate presso il suo Studio in Olbia via G. Carducci n. 5,
ATTRICI
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._1
Antonio Gioacchino Dettori e Annamaria Carta ed elettivamente domiciliata presso il loro
Studio in Olbia, via Veronese n. 95,
CONVENUTA
E
IL (c.f. ), con sede in Arzachena, “Loc. Controparte_2 P.IVA_3
Liscia di Vacca”, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in
Olbia, Via F. Magellano n. 2, presso lo Studio dell'Avv. Sebastiano Pes, che lo rappresenta e difende,
CONVENUTO
E
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_4
CONVENUTO CONTUMACE
1
c.f. ), Controparte_4 P.IVA_5
in persona del legale rappresentante in carica pro-tempore, elettivamente domiciliata in Sassari,
Via Giorgio Asproni, 23, presso e nello studio degli Avv.ti Mario Pittalis (CF
– pec: e Sara Demontis (CF C.F._2 Email_1
– pec: , che la rappresentano e C.F._3 Email_2
difendono,
TERZA CHIAMATA
E
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_5 P.IVA_6
Giuliano Frau ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Olbia via Imperia n. 131,
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni da infiltrazioni.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, , ditta individuale in persona Parte_1 dell'omonimo titolare, e hanno convenuto in giudizio , la Parte_2 Controparte_1 [...]
e il Controparte_3 Controparte_6 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la responsabilità CP_ della sig.ra , , in persona del suo legale Controparte_1 Controparte_3
rappresentante pro tempore (nelle rispettive qualità di proprietaria e di conduttrice dell'immobile sovrastante quello utilizzato dalle attrici) e del Controparte_6
, in persona del suo amministratore pro tempore , per le infiltrazioni di
[...] acqua di cui all'espositiva dell'atto di citazione, occorse nel biennio 2008/2009; per l'effetto,
(2) venissero condannati i convenuti, in solido tra loro, a risarcire tutti i danni sofferti dalla ditta , da liquidare nella misura di €9.900,00 s.v.a, oltre IVA se Parte_1 dovuta, e interessi (di cui €4.900,00 s.v.a. per il ripristino delle superfici di soffitto e di parete ammalorate ed €5.000,00 s.v.a. per la riparazione della cella frigorifera per il mantenimento di prodotti surgelati a temperatura di -20°), ovvero, in subordine e salvo gravame, in via equitativa;
(3) venissero condannati i convenuti, in solido tra loro, a risarcire tutti i danni sofferti dalla società per il danno patrimoniale conseguente alla perdita dei Parte_2
2 crostacei di cui all'espositiva, da liquidare nella misura di € 71.754,80 s.v.a. ovvero, in subordine e salvo gravame, nella misura quantificata dal CTU di € 53.952,80 o in via equitativa, oltre IVA se dovuta e interessi;
con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto:
- Di esercitare le attività di vendita di prodotti ittici, rispettivamente al dettaglio e all'ingrosso, all'interno di un locale ad uso commerciale condotto in locazione dalla
[... ditta di proprietà della sito ad Arzachena in Loc. Liscia Pt_1 Controparte_4
al piano seminterrato all'interno del (doc. n. 1, sub. 1); CP_6 Controparte_6
- Che durante i primi giorni del mese di giugno 2008 all'intero dei locali in uso alle attrici si è verificato un grave fenomeno di stillicidio di acqua non meteorica di ignota natura, proveniente dal piano superiore occupato da un'altra pescheria, denominata “Il
Porticciolo”;
- che l'infiltrazione dell'acqua all'interno dei propri locali originava dal sovrastante solaio le cui pignatte risultavano piene d'acqua;
- che l'acqua che penetrava all'interno del locale delle attrici andava a cadere sulle vasche adibite a vivaio dei crostacei, causando la morte di una notevole quantità di aragoste, astici, granceole e granchi di proprietà de Parte_2
- che altra acqua cadeva sul soffitto delle celle frigorifere a bassissima temperatura della ditta causando lo sfondamento del soffitto per effetto del conseguente Pt_1 ghiacciamento;
- che poiché la diffida a eliminare le cause delle infiltrazioni non ha sortito alcun positivo effetto, le odierne attrici hanno introdotto il giudizio cautelare n. 605/2008 R.G. chiedendo l'emissione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.;
- che il procedimento cautelare si è svolto nel contraddittorio di tutte le parti resistenti e con la partecipazione della e della Controparte_8 Controparte_4
rispettivamente assicuratrici della e del Condominio;
[...] CP_1
- che in sede cautelare è stata disposta CTU.
Costituitasi, in via preliminare ha eccepito la prescrizione del diritto di Controparte_1
parte attrice, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della rassegnando le Controparte_5 seguenti conclusioni: “1) in via preliminare e pregiudiziale rigettare le domande delle attrici per essere il loro diritto al risarcimento prescritto. 2) Nel merito rigettare le domande attrici per essere le stesse totalmente infondate in fatto e in diritto, non essendo provato né l'an né il quantum della pretesa debitoria e neppure l'esistenza di una responsabilità della convenuta
3 sig.ra per il suo verificarsi;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi in Controparte_1
cui a causa cognita risulti accertato un danno e l'eventuale responsabilità della convenuta sig.ra , dichiarare comunque tenuta la terza chiamata in causa società Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, tenuta a Controparte_5
manlevare e a mantenere indenne la sig.ra da qualsiasi conseguenza Controparte_1
derivante da ogni avversa pretesa conseguente alla domanda attorea e per l'effetto, condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_5
a rifondere alla sig,ra tutte le somme che la stessa venga dichiarata tenuta a Controparte_1
corrispondere alla e alla società in Controparte_9 Parte_2
conseguenza dei fatti per i quali è giudizio, ivi comprese le spese legali;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”.
Costituitosi, il ha eccepito la prescrizione del diritto di parte Controparte_6
attrice, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via Controparte_4
preliminare e pregiudiziale rigettare le domande delle attrici, per essere il loro diritto al risarcimento ormai prescritto, essendo ormai inutilmente decorsi i 5 anni dal momento in cui avrebbero potuto farlo valere. 2) Nel merito rigettare le domande attrici per essere le stesse totalmente infondate in fatto e in diritto, non essendo provato né l'an né il quantum della pretesa debitoria e neppure l'esistenza di una responsabilità del convenuto per il CP_6
suo verificarsi 3) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui a causa cognita risulti accertato un danno e l'eventuale responsabilità del CO dichiarare comunque tenuta la terza chiamata in causa a manlevare da ogni avversa pretesa e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni che dovessero essere riconosciuti in favore delle attrici. 4) Con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”.
Costituitasi, ha eccepito la prescrizione del diritto di parte attrice, Controparte_4
l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata dal per Controparte_6 inadempimento dell'assicurato rispetto al puntuale pagamento delle rate di premio e per l'esclusione del danno dal rischio assicurato e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale / preliminare A) accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale, del diritto azionato, per l'effetto rigettarsi ogni domanda attorea;
B) rigettarsi comunque la domanda di manleva avanzata dal convenuto-assicurato poiché Controparte_6
infondata in fatto e diritto per difetto di operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza n. 4934 del 30.05.2000 e ss. modifiche ed integrazioni per i motivi di cui all'espositiva, sub 2a) e 2b); nel merito C) rigettarsi comunque la domanda attorea poiché infondata in fatto
4 e diritto;
In via subordinata e salvo gravame D) nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere impegnata la responsabilità, a qualsiasi titolo, del convenuto Controparte_6
dichiararsi tenuta la compagnia terza chiamata a tenere indenne Controparte_4
l'assicurato entro i limiti della franchigia massima prestata per sinistro fino alla concorrenza della somma di € 4.648,11; E) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
Costituitasi, ha eccepito la prescrizione del diritto di parte attrice e Controparte_5
l'inoperatività della polizza assicurativa, poiché le infiltrazioni erano presenti già nell'anno
2000, quindi antecedentemente all'attivazione dell'assicurazione avvenuta il 19.1.2004.
Conseguentemente, ha così concluso: “a) reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
b) rigettare ogni avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto, anche in accoglimento della eccepita prescrizione del diritto al risarcimento dei danni lamentati dagli attori;
c) in ogni caso, rigettare la domanda di manleva prospettata dalla con la chiamata Controparte_1
in causa della per mancanza di garanzia assicurativa;
d) in via Controparte_5 meramente subordinata e per l'ipotesi di rigetto delle conclusioni di cui ai punti b) e c), salvo gravame, dichiarare tenuta la a manlevare l'assicurata nei Controparte_5
limiti delle garanzie prestate, fino alla concorrenza degli importi meglio indicati nella parte motiva al punto “3” della comparsa di risposta, escluso ogni obbligo solidale di cui al concorso colposo degli altri obbligati;
e) con il favore della spese e competenze del giudizio secondo i parametri di legge.”.
, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita Controparte_3
in giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante acquisizione della CTU espletata nel procedimento cautelare RG n. 605/2008 e mediante ulteriore CTU ed escussione testi.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di prescrizione del diritto di parte attrice. La giurisprudenza è consolidata nell'affermare che l'atto di costituzione in mora ha efficacia interruttiva della prescrizione anche quando sia indirizzato al rappresentante del debitore. Ne consegue che l'avvocato, rispondendo in nome e per conto del debitore, suo cliente, alle richieste di pagamento del creditore facendo valere in via stragiudiziale le proprie ragioni, è da considerarsi un rappresentante effettivo. Non è necessario nell'ambito stragiudiziale che la procura sia stata lasciata in forma scritta ai sensi dell'art. 38 c.p.c. qualora non vi sia contestazione o possibilità di dubbio sull'effettivo conferimento del mandato (cfr. Cass.
25984/2011).
5 Nel caso di specie, parte attrice ha comunicato a mezzo fax il 12.5.2010 a tutti i procuratori, già rappresentanti le odierne convenute nel procedimento cautelare RG n. 605/2008 conclusosi con il provvedimento del 17.9.2009, l'atto con cui queste ultime erano invitate al risarcimento dei danni cagionati, con l'avvertimento che in mancanza si sarebbe proceduto a dar corso alla relativa azione giudiziaria. Tale atto, avente certamente natura di atto di messa in mora, poiché preannunciante un'azione giudiziaria qualora non si fosse proceduto al pagamento, è stato inviato ai difensori costituiti già in altro procedimento a cui avevano partecipato tutte le parti del presente giudizio. Conseguentemente, i procuratori devono ritenersi rappresentanti delle parti convenute anche nella fase successiva stragiudiziale e, pertanto, l'atto di costituzione in mora a questi ultimi indirizzato ha efficacia interruttiva della prescrizione.
Alla luce di quanto ora detto, quindi, si ritiene infondata l'eccezione di prescrizione.
Passando al merito, la CTU espletata nel corso del procedimento cautelare, alla quale si ritiene di poter aderire poiché priva di vizi logico-giuridici idonei ad inficiarne il contenuto, ha accertato che i locali oggetto di causa presentavano una superficie della soffittatura con intonaco esfoliato per un area di circa 100 mq e che i pannelli di confinamento della cella frigo a bassa temperatura risultavano danneggiati per una superficie di circa 45 mq a causa del sovraccarico del ghiaccio formatosi sugli stessi areali a seguito dello stillicidio dell'acqua proveniente dalla soffittatura principale.
Quanto alle cause delle infiltrazioni, il consulente, ing. , ha verificato che Persona_1
relativamente alla zona in cui erano posizionate le vasche dei crostacei, essa ha risentito in particolare delle infiltrazioni provenienti dagli spazi condominiali esterni, quali i camminamenti anche verandati, le aree tenute a verde, grazie alla combinazione di due fattori primari: le murature dell'intercapedine perimetrale, che staccano l'edificio principale dal terreno del giro fabbricato, sono in blocchetti prive di intonaco ed impermeabilizzazione;
la particolare orditura delle solaiature intermedie nelle stesse intercapedini, sul fianco sud facilita l'avvicinamento dell'umidità e finanche dell'acqua stessa verso la parete dei locali per cui è causa.
Per ciò che concerne la zona dove si trovava la cella frigo, invece, la causa delle infiltrazioni deriva da una pluralità di concause: 1) perdite nell'imbocco della tubazione di scarico contro la canaletta del locale laboratorio della pescheria "Il Porticciolo" al piano terra;
2) da una infiltrazione diffusa dalla parete esterna affacciata sulla rampa di accesso al piano seminterrato, sulla quale insistono diverse situazioni critiche: una fioriera strutturalmente aggiunta e chiaramente interessata da bagnature e trattenimento dell'umido nei periodi di innaffiamento degli spazi a verde esterni e durante le piogge naturali;
una serie di forature e
6 rotture della stessa parete per tracce impiantistiche malamente rifinite;
lo strisciamento delle acque raccolte dalle coperture sul prospetto est del piano primo e secondo che, concentrate e canalizzate proprio verso la facciata in esame, sulla stessa vanno a ruscellare, in aderenza, provocando saturazione della matrice muraria e penetrazione dell'umido facilitata anche dallo stato di degrado della stessa parete esterna;
3) infiltrazioni dalla intercapedine sotto il marciapiede di accesso al piano terra sul prospetto est, a causa della carente o assente impermeabilizzazione dei piani e della stessa muratura principale controterra del piano seminterrato, abbinata alla particolare giacitura dell'area, parzialmente coperta da una pergola, che tende ad accostare parte delle acque che scorrono sopra la sede stradale proprio verso la facciata del . CP_6
Relativamente alla ripartizione della percentuale di incidenza delle suddette cause nella determinazione delle infiltrazioni nella zona dove si trovava la cella frigo, il consulente ha rappresentato di non essere in grado di effettuare una stima precisa.
Nel caso in disamina, in applicazione della norma di cui all'art. 2051 c.c., considerato che le cause delle infiltrazioni relativamente all'area in cui si trovavano le vasche dei crostacei sono riconducibili alla responsabilità del essendo tale soggetto custode dei beni CP_6 da cui sono derivati i danni, mentre quelle relative alla zona dove si trovava la cella frigo sono imputabili in parte al e in parte a perdite nell'imbocco della tubazione di scarico CP_6 contro la canaletta del locale di proprietà di locato alla Controparte_1 Controparte_3 obbligati al risarcimento dei danni causati sono il e Nel caso di CP_6 Controparte_1 locazione, infatti, è responsabile il proprietario per la manutenzione straordinaria e per le infiltrazioni provenienti da impianti interni, mentre è responsabile l'inquilino per la manutenzione ordinaria e per infiltrazioni derivanti da tubazioni esterne o visibili. Nel caso di specie, poiché le infiltrazioni dipendono da difetti delle tubature interne, a rispondere è il proprietario, ovverosia la CP_1
Ciò precisato, il CTU ha quantificato i danni in euro 4.900,00 per il ripristino delle superfici di soffitto e pareti ammalorate e in euro 8.500,00 per la riparazione della cella frigo.
Al fine di individuare le quote di risarcimento di ciascun convenuto per il ripristino del soffitto, il consulente ha individuato la percentuale di area da imputarsi alla zona di soffitto dove c'era la vasca dei crostacei, corrispondente al 45% del totale, e la percentuale di area da imputarsi alla zona di soffitto dove c'era la cella frigo, corrispondente al restante 55%. In virtù di tale ripartizione, il 45% di 4.900,00, pari a euro 2.205,00, è da addebitarsi esclusivamente al essendo imputabili solo ad esso le cause delle infiltrazioni. Il restante 55% pari CP_6 ad euro 2.695,00, invece, andrà imputato per metà al e per metà alla CP_6 CP_1
7 Infatti, ai sensi dell'art. 2055 c.c. commi 1 e 3, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno e nel dubbio le singole colpe si presumono uguali.
Nel caso di specie non è stato possibile per il consulente accertare il grado di responsabilità del e della relativamente ai danni causati alla zona dove CP_6 CP_1
c'era la cella frigo e alla cella frigo medesima, pertanto, il e la vanno CP_6 CP_1 condannati in solido al pagamento della somma di euro 11.195,00, corrispondente alla somma di euro 2.695,00, ovverosia il 55% di euro 4.900,00, a cui sono da sommarsi euro 8.500,00 necessari per la riparazione della cella frigo.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni derivati dalla perdita dei crostacei, deve evidenziarsi che in tema di risarcimento grava sul danneggiato-attore l'onere di provare l'esistenza e il quantum del danno. In sostanza, il danneggiato deve dimostrare gli elementi costitutivi del danno (l'an), il suo nesso causale con la condotta illecita e il valore del danno subito (il quantum).
Nel caso in disamina, parte attrice avrebbe quindi dovuto allegare tutte le fatture di acquisto e di uscita dei crostacei morti, oppure avrebbe dovuto produrre documentazione idonea a verificare la tracciabilità dei crostacei persi, in modo da consentire l'accertamento della corrispondenza tra il prodotto acquistato e il prodotto deperito. Invece, come si evince dalla
CTU a firma della biologa dott.ssa , tutti i documenti suddetti non sono stati Persona_2 allegati, con la conseguenza che la consulenza è stata espletata tenendo conto di quanto dichiarato da parte attrice e confermato dai testi escussi.
Ebbene, le dichiarazioni testimoniali non possono sostituirsi alle produzioni documentali quando l'accertamento può, e quindi deve, fondarsi su prove scritte. In virtù dell'onere probatorio sopra richiamato e incombente sul danneggiato, è inevitabile che le conseguenze del suo mancato assolvimento ricadano su quest'ultimo. L'inadempimento dell'attore, consistito nella mancata allegazione della documentazione idonea a provare il quantum del danno subito, non può essere rimediato da una prova testimoniale che non garantisce alcuna certezza ai fini della effettiva quantificazione del danno subito.
Per tali ragioni, dunque, non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni derivati dalla perdita dei crostacei.
Quanto all'eccezione avanzata da secondo cui la polizza non dovrebbe CP_5 operare in favore della poiché, dalle dichiarazioni rese da parte attrice, già a partire dal CP_1
2000 nei locali al piano seminterrato esistevano tracce di infiltrazioni, mentre la polizza è stata stipulata con decorrenza dal 19.02.2004, si ritiene che essa sia infondata. La presenza di tracce
8 di infiltrazioni nell'anno 2000 non può essere la causa dei danni prodottisi nel 2008/2009. Essi, infatti, per quanto riguarda la percentuale di responsabilità imputabile alla sono CP_1 ricollegati (così come accertato dal CTU) all'attività svolta dalla pescheria “il Porticciolo”, che
è iniziata successivamente all'anno 2000.
Quanto all'eccezione sollevata da di esclusione del danno subito dalle Controparte_4 attrici dal rischio assicurato, deve rilevarsi che la polizza prescrive nella Sezione A che “..sono esclusi i danni da gelo, rigurgiti di fogna, semplici infiltrazioni o ingorghi, allagamenti dall'esterno, stillicidio o insalubrità dei locali, nonché le spese per la ricerca e la riparazione dei guasti”; analogamente, nella Sezione B (responsabilità civile verso terzi), è previsto che
“...sono esclusi i danni da gelo, rigurgiti di fogna, semplici infiltrazioni o ingorghi, allagamenti dall'esterno, stillicidio o insalubrità dei locali, nonché alle merci collocate a meno di 9 cm dal suolo, se ubicate in locali a livello inferiore al piano stradale ed adibiti a magazzini o depositi aziendali, laboratori e simili”. Ancora, al punto 3 (danni acque e ricerca guasti) risulta che
“...sono esclusi i danni di umidità o stillicidio, da allagamenti dall'esterno nonché quelli avvenuti in costruzioni realizzate prevalentemente in materiali leggerei o fragili, eternit, plastica, vetro o simili o in fabbricati in corso di costruzione, demolizione e/o riparazione”.
Le clausole sopra riportate sono chiare nell'escludere dal rischio assicurato i danni derivanti da infiltrazioni e stillicidio, con la conseguenza che nel caso di specie, controvertendosi sul risarcimento di danni causati da infiltrazioni e stillicidio, la garanzia non opera.
Per quanto sopra esposto, il va condannato al pagamento di Controparte_6 euro 2.205,00, mentre il medesimo e vanno condannati in solido CP_6 Controparte_1 al pagamento di euro 11.195,00. Quest'ultima dovrà essere tenuta indenne e manlevata da di quanto dovuto a parte attrice. Controparte_5
Infine, quanto agli interessi dovuti sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento, poiché si tratta di danno derivante da responsabilità extracontrattuale, il risarcimento soggiace all'applicazione degli interessi legali con decorrenza dalla data del fatto illecito (cfr. Cass. n.
6545/2016, n. 9338 del 2009) individuabile nel caso in disamina con il mese di luglio 2008, momento in cui risulta redatta la relazione del tecnico di fiducia degli attori, che ha documentato l'esistenza di danni dovuti ad infiltrazioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 scaglione 5.200,00 - 26.000,00.
9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna il al pagamento in favore di parte attrice della Controparte_6
somma di euro 2.205,00, oltre interessi dal dovuto (ovverosia luglio 2008) al soddisfo;
2) condanna in solido il e al pagamento in Controparte_6 Controparte_1
favore di parte attrice della somma di euro 11.195,00, oltre interessi dal dovuto
(ovverosia luglio 2008) al soddisfo;
3) rigetta le altre domande avanzate da parte attrice;
4) condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_5 Controparte_1 di tutte le somme che saranno pagate in esecuzione della presente sentenza, comprese le spese di lite ex art. 1917 co. 3 c.c.;
5) condanna in solido il al pagamento delle Controparte_10 Controparte_1 spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in euro 4.500,00 per esborsi e compensi, oltre il rimborso del 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
6) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_6
che liquida in euro 2.500,00 per esborsi e compensi, oltre il rimborso Controparte_4 del 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
7) spese di lite integralmente compensate tra e Controparte_1 Controparte_5
[...]
8) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU a firma della dott.ssa
, già liquidate con separato provvedimento. Persona_2
Tempio Pausania, 30/05/2025
Il giudice
Ugo Iannini
10