Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 02/02/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
| Sentenza n. 12/2026 |
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
Il Giudice unico delle Pensioni dott.ssa RA CU ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 63117 del registro di segreteria proposto da
-, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. Costanza Leone, presso il cui studio, sito in Livorno Piazza Attias n. 13, è elettivamente domiciliato, PEC studio_leone@legalmail.it,
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) con sede in Roma, Via Ciro il Grande, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;
PEC: avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it
resistente
Esaminato il ricorso introduttivo;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi all’udienza del 29 gennaio 2026 l’avv. Leone per il ricorrente e l’avv. Micheli per il resistente;
Ritenuto in
FATTO
Con atto depositato in data 16 aprile 2024, il ricorrente ha riferito di avere fatto domanda, in data 11 febbraio 2022, per l’ottenimento della pensione di reversibilità ai sensi dell’art. 22 della legge n. 903 del 1965 a seguito del decesso, avvenuto il 25 dicembre 2021, del proprio padre, -, titolare di pensione VO CPTS n.17291907. Tuttavia, l’INPS, con provvedimento del 7 settembre 2022, aveva rigettato l’istanza in quanto la Commissione Medica di Verifica di Firenze, con verbale del 30 giugno 2022, aveva ritenuto insussistente lo stato di assoluta e permanente impossibilità del ricorrente a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data di decesso del padre. Con l’introduzione del presente giudizio, pertanto, il ricorrente, ritenendo non condivisibile il provvedimento dell’INPS, ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità con riferimento alla prestazione diretta goduta in vita dal padre. A tal proposito il ricorrente ha sostenuto di essere in possesso di tutti i requisiti per l’ottenimento della pensione di reversibilità, in quanto affetto, sin dalla nascita, da “esiti cerebropatia neonatale con disabilità intellettiva di grado moderato ed epilessia in trattamento farmacologico continuativo, esiti paralisi ostetrica arto superiore dx, obesità”, con la conseguenza di risultare impossibilitato, in modo assoluto e permanente, a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Quanto all’ulteriore presupposto per ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità ha, altresì, riferito di essere vissuto sempre a carico del padre, con il quale ha coabitato fino al decesso dello stesso.
L’istituto resistente, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso per l’assenza del requisito della assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a norma dell’art. 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, come accertato dalla Commissione medica di verifica di Firenze con verbale n. 18457 del 30 giugno 2022. Quest’ultimo accertamento, ad avviso del resistente, costituirebbe per l’Istituto parere vincolante ed, in ogni caso, ha sostenuto che l’avvenuto riconoscimento dell’invalidità civile del ricorrente non assumerebbe rilievo dirimente, trattandosi di condizione che si fonda su presupposti diversi rispetto a quelli oggetto di istanza in questa sede. Il resistente ha, pertanto, chiesto il rigetto del ricorso per carenza del requisito sanitario.
Con ordinanza n. 39 del 2024 è stato disposto l’espletamento di una CTU medico legale sulle condizioni sanitarie del ricorrente, assegnando l’incarico al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti e fissando i tempi per l’espletamento della consulenza. Con ordinanza resa all’udienza del 22 maggio 2025, a seguito di richiesta di proroga da parte del Collegio medico legale, depositata in data 17 maggio 2025, è stata concessa la proroga richiesta ed è stata fissata l’odierna udienza per la discussione del giudizio.
All’odierna udienza, l’avv. Leone, alla luce delle conclusioni della CTU, ha chiesto l’accoglimento integrale del ricorso con vittoria di spese. L’avv. Micheli, riportandosi al proprio atto, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione in camera di consiglio e, dunque, decisa con separato dispositivo, ai sensi dell’art. 167, c.1, c.g.c..
DIRITTO
Il presente giudizio è stato introdotto dal ricorrente al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di reversibilità a seguito del decesso del padre, titolare di pensione VO CPTS iscrizione n.17291907 in quanto dipendente pubblico in quiescenza.
La domanda è fondata e deve essere accolta, sussistendo i presupposti richiesti dalla legge.
Quanto alla normativa applicabile, l’art. 1 comma 41 della legge n. 335 del 1995 ha esteso la disciplina vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria “a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime”. Come chiarito dalla giurisprudenza, pertanto, con tale previsione “il legislatore ha così profondamente innovato la materia abrogando di fatto, in molte parti, la normativa dei pubblici dipendenti di cui agli artt. 81 e ss. del d.P.R. 1092/1973, e 6 della l. 965/1965. Tutto ciò, però, a valere per i trattamenti aventi decorrenza dal 17 agosto 1995 (di entrata in vigore di detta legge), ove chiaramente il decesso del dante causa, che segna il momento giuridico del sorgere del diritto, sia avvenuto dopo l’entrata in vigore della legge 335/1995 e a prescindere dalla data di inizio della pensione diretta fruita dallo stesso” (ex multis Sez. III centr. n. 150/2024). Nel caso in giudizio, essendo il decesso del dante causa avvenuto nel 2021, trova applicazione la disciplina del trattamento in favore dei superstiti dettata per il regime obbligatorio gestito dall’INPS e cioè l’art. 22 della legge n. 903 del 1965 a norma del quale “nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato (…), spetta una pensione (…) ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
La norma individua i due requisiti necessari per il riconoscimento del trattamento: uno di natura economica ed uno di natura sanitaria. Per la sussistenza del requisito di natura economica il comma 7 del medesimo articolo prevede che “ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro (…) si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”. Invece per la sussistenza del requisito sanitario l’art. 8, della legge n. 222 del 1984 chiarisce che “si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
Con particolare riferimento al requisito sanitario, la norma richiede, pertanto, di valutare l’eventuale sussistenza di una capacità di lavoro residua del superstite, applicando, secondo quanto chiarito della Cassazione, “un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico” (Cass. Sez. Lav. ord. n. 19530/2024).
Nel caso in giudizio, al fine di valutare la sussistenza del requisito sanitario è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio ed è stato incaricato il Collegio medico legale che ha depositato la propria relazione definitiva in data 9 gennaio 2026. In tale relazione il CTU ha concluso che “alla data del decesso del padre (25 dicembre 2021), le infermità di cui è/era affetto il ricorrente riportate al suindicato G.D. sono ed erano tali da determinare la sua assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della legge n. 222 del 1984” (cfr. relazione CTU pag. 9).
A tal proposito non si ravvisano ragioni per discostarsi dagli esiti della consulenza, che risulta adeguatamente motivata e supportata dall’analisi approfondita di tutta la documentazione medica in atti, nonché dalla visita diretta del ricorrente. Quest’ultimo risulta affetto sin dalla nascita da “esiti di cerebropatia neonatale con disabilità intellettiva di grado moderato ed epilessia in trattamento farmacologico continuativo, esiti paralisi ostetrica arto superiore dx, obesità” (cfr. relazione CTU pag. 6). Inoltre, “ha presentato, sin dalla prima infanzia, una sindrome comiziale che ha reso necessari negli anni ripetuti ricoveri ospedalieri in ambito specialistico (pediatria e successivamente neurologia). L’andamento dell’epilessia, con il ripetersi delle crisi convulsive ha reso nel tempo necessari diversi adeguamenti di un’articolata terapia anticomiziale e solo dall’età di 36 anni il ricorrente non ha più presentato episodi critici” (cfr. relazione CTU pag. 7). Come evidenziato nella relazione il ricorrente non si è pertanto mai distaccato dal nucleo familiare, rimanendo convivente con i genitori e svolgendo, solo fino al 2014, una limitata attività lavorativa nell’ambito di inserimenti previsti per le persone con disabilità. A tal proposito, il Collegio medico ha sottolineato “un progressivo decadimento cognitivo-comportamentale che di fatto, come tra l’altro testimoniato dalle visite specialistiche effettuate, mostra una evidente insufficienza mentale di grado moderato-severo con compromissione dei processi mentali semplici, caratterizzata dall’assenza di capacità di autogestione negli atti strumentali della vita quotidiana e dall’assenza di comprensione del valore economico del denaro e della “socialità” trattandosi quindi di una persona per cui non si possa pretendere qualsivoglia occupazione mansionale come da obiettività neurologica oggettivata nel corso delle svariate visite neurologiche effettuate testologicamente e confirmatorie di: “deficit mnesici e dell’attenzione, tendenzialmente fatuo, relativamente disponibile al dialogo, evidente povertà di linguaggio e dei contenuti ideativi, esiti paralisi ostetrica arto superiore destro, motricità autonoma”, (vgs. Visite neurologiche allegate)” (cfr. relazione CTU pag. 8).
Ne consegue che, alla luce dell’accertamento medico legale effettuato sul ricorrente, lo stesso, sin dalla data di decesso del padre risultava privo, in modo assoluto e permanente, della capacità di svolgere un’attività lavorativa tale da assicurargli un adeguato e dignitoso sostentamento secondo i parametri costituzionali richiamati dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Il requisito sanitario deve, pertanto, ritenersi sussistente.
Parimenti è configurabile il requisito, peraltro non contestato dall’istituto resistente, della c.d. “vivenza a carico”. Tale requisito, come evidenziato dalla condivisa giurisprudenza, “postula la ricorrenza di due condizioni: a) la non autosufficienza economica/reddituale dell’orfano maggiorenne inabile (da accertarsi con riferimento al limite reddituale di cui all’art. 14 septies della legge 33/1980); b) il pregresso mantenimento in via continuativa e abituale del superstite da parte del dante causa” (Sez. III centr. n. 104/2022). Entrambi gli elementi fattuali non solo non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte dell’istituto resistente, ma risultano provati documentalmente, in particolare dal certificato di residenza prodotto (doc. 20 ricorso), dal quale si evince come il ricorrente abbia sempre vissuto insieme ai genitori, e dall’estratto conto previdenziale (doc. 22 ricorso), dal quale emerge come lo stesso abbia svolto attività lavorativa retribuita, progressivamente ridottasi nel corso degli anni, solo nel periodo dal 2001 al 2014, in coerenza, peraltro, con il quadro clinico delineato dalla CTU, che evidenzia “un progressivo decadimento cognitivo-comportamentale” (cfr. relazione pag. 8).
In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con riconoscimento del diritto del ricorrente alla pensione ai superstiti quale figlio maggiorenne inabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del padre (primo gennaio 2022).
Sui ratei pensionistici arretrati devono essere, altresì, riconosciuti gli interessi nella misura legale con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo pensionistico e sino al relativo soddisfo, nonché la rivalutazione monetaria esclusivamente e limitatamente all’importo eccedente quello liquidato per interessi.
Le spese di lite, stante l’accoglimento della domanda, vanno poste a carico di parte resistente e, nell’importo liquidato in dispositivo ex D.M. 147/2022, vanno corrisposte in favore del legale del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Sul ricorso iscritto al n. 63117 del registro di Segreteria, proposto da - nei confronti dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire la pensione di reversibilità del defunto padre, -, dalla data del primo gennaio 2022, condanna l’INPS all’erogazione della pensione di reversibilità ed al pagamento dei ratei pensionistici arretrati, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva, condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite da corrispondersi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, nella misura di euro 1.600,00 oltre accessori come per legge.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze, 29 gennaio 2026.
Il Giudice Unico
RA CU
F.to digitalmente Depositata in Segreteria il 02/02/2026 Il Funzionario
IE ET
F.to digitalmente Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52.
Il Giudice Unico
RA CU
F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione devono essere omesse le generalità e gli altri elementi identificativi del ricorrente e dei suoi danti causa.
Firenze, 02/02/2026 Il Funzionario
IE ET
F.to digitalmente