Ordinanza collegiale 6 giugno 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 3392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3392 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03392/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00238/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 238 del 2025, proposto da
Chiofalo Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Calpona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monterosso Almo, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 487/2024 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 18 maggio 2024, pubblicato in data 21 maggio 2024 e dichiarato esecutivo con decreto di esecutorietà n. 13919 del 5 luglio 2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa GA RI UL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 10 febbraio 2025 il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 487 del 21 maggio 2024 con cui il Tribunale di Ragusa ha ingiunto al Comune di Monterosso Almo il pagamento di € 9.984,21 entro quaranta giorni dalla notifica del decreto e di € 32.646,32 immediatamente, nonché delle spese della procedura liquidata in € 1.370,00 per onorari e in € 286,00 per esborsi, oltre accessori.
2. Il Comune di Monterosso Almo, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. Con ordinanza n. 1836 del 6 giugno 2025 il Tribunale ha rilevato un possibile profilo di improcedibilità del ricorso atteso che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 15 aprile 2025 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Monterosso Almo ex artt. 244 e ss. D.Lgs. n. 267/2000 ed ha assegnato alla parte ricorrente un termine per presentare memorie vertenti sulla questione rilevata d’ufficio.
Con memoria depositata il 20 giugno 2025 la società ricorrente, preso atto dell’intervenuto dissesto del Comune, ha chiesto che sia disposta la sospensione del giudizio.
4. All’udienza in camera di consiglio del 22 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per disporre la sospensione del giudizio dovendo lo stesso essere dichiarato estinto per quanto di seguito esposto e considerato.
5.1. Ai sensi dell’art. 248, comma 2, del T.U.E.L. “ Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione ”; la disposizione precisa, altresì, che “ le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese ”.
Il successivo art. 252, comma 4, chiarisce che “ L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e pagamento della massa passiva ”.
La ratio della disposizione di cui all'art. 248 (“ Conseguenze della dichiarazione di dissesto ”) è quella di paralizzare, sia pure temporaneamente e fino a quando non sia maturato il presupposto di legge (ovvero l'approvazione del rendiconto), iniziative esecutive che, singolarmente intraprese, sono in grado di determinare un'alterazione della par condicio creditorum .
Il giudizio di ottemperanza che abbia ad oggetto provvedimenti giurisdizionali recanti condanna della p.a. al pagamento di somme di denaro è equiparabile al giudizio di esecuzione e, pertanto, rientra nell'ambito di applicazione della richiamata disposizione normativa dell'art. 248, comma 2, T.U.E.L., atteso che la procedura di liquidazione dei debiti è essenzialmente dominata dal principio della par condicio dei creditori, in relazione alla molteplicità dei debiti contratti da un ente pubblico poi dichiarato dissestato, sicché la tutela della concorsualità comporta, in linea generale, l'inibitoria anche del ricorso di ottemperanza, in quanto misura coattiva di soddisfacimento individuale del creditore.
Secondo quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, " rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di «atti e fatti di gestione» pregressi alla dichiarazione di dissesto " (così, Ad. Pl. 5 agosto 2020, n. 15). Il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha altresì evidenziato che " la disciplina normativa del dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell'ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento (giurisdizionale o, come nel caso di specie, amministrativo) sia successivo ".
Alla stregua della lettera dell'art. 248, comma 2, T.U.E.L., è quindi sufficiente che il debito appartenga a tale gestione straordinaria, in quanto di competenza dell’organo straordinario di liquidazione, perché venga sottratto all'attività esecutiva in sede giurisdizionale, senza che rilevi che, a sua volta, tale organo sia tenuto a gestire separatamente i fondi destinati all'adempimento (Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2020, n. 3337).
5.2. Ciò premesso, va osservato che il con delibera di C.C. n. 7 del 15 aprile 2025 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Monterosso Almo ex artt. 244 e ss. D.lgs. n. 267/2000.
Da quanto precede il giudizio deve essere dichiarato estinto, posto che l’odierna vicenda contenziosa rientra nella fattispecie di cui al citato art. 248, co. 2, del T.U.E.L., atteso che la sentenza ottemperanda per cui è causa è antecedente alla dichiarazione dello stato di dissesto e concerne fatti parimenti antecedenti a tale dichiarazione, sicché il relativo credito deve necessariamente essere ascritto alla gestione liquidatoria.
Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RI TA, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
GA RI UL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA RI UL | AN RI TA |
IL SEGRETARIO