TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 6147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6147 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n 3015\2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3015 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra:
(C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi dagli avv.ti Luigi Della Monica e Davide de Masellis presso il cui studio di quest'ultimo, sito in Napoli alla Via Scarlatti, n. 134, sono elett.te dom.ti, giusta procura in atti;
-ATTORI-
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Crispo presso il cui studio, sito in
Napoli alla Via Scarlatti n. 134, è elett.te domiciliato, giusta procura in atti;
- CONVENUTO-
NONCHÈ
(C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Delle
Rose e con lo stesso elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Giovanni Zambelli, sito in Napoli alla via Shipa n. 115, giusto mandato in atti;
-CONVENUTA nonché TERZA CHIAMATA IN CAUSA-
Oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni;
Conclusioni: nelle note depositate nel termine in sostituzione di udienza fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, al 25/02/25 i procuratori di parte attrice:
“si riportano all'elaborato peritale in atti, il quale inconfutabilmente e nel rispetto ossequioso e pedissequo del contraddittorio fra le parti ha
riscontrato la operatività della polizza assicurativa. Va replicato alle deduzioni dell'avv. Delle Rose che le condizioni generali di assicurazione, del resto ciò è stato già confermato dall'Ausiliario, per la responsabilità civile del fabbricato risarciscono l'evento danno derivante da “acqua condotta”.
La conduzione acque contraddistingue ogni impianto tecnico edilizio atto alla
regimentazione scientifica delle acque meteoriche e\o delle tubazioni idriche
adduttive di carico e\o di scarico verso le unità immobiliari, il quale cagiona
fuoriuscita liquidi, indipendentemente dalla causa generatrice (rottura,
ostruzione, tracimazione, esplosione). Pertanto, destituite di fondamento e
meramente assertive sono le considerazioni in merito alla presunta
insussistenza del rischio assicurativo. La quantificazione del Consulente
d'Ufficio è assolutamente congrua e conforme ai tariffari regionali e se ne
condivide integralmente il contenuto. Si chiede breve termine per note conclusionali come per legge”; il procuratore del convenuto: “si CP_1
riporta ai propri atti di causa ed alle richieste tutte già formulate. Il convenuto , preso atto delle risultanze dell'elaborato peritale CP_1
disposto dall'On.Le Giudicante, si riporta ad esso e ne chiede la piena ed
integrale acquisizione.
- 2 -
Al solo scopo chiarificatorio, è opportuno sottolineare come nell'elaborato
peritale del CTU al quesito n. 1 viene descritta come sia stata disposta una
prova di allagamento con esito negativo relativamente a presunti fenomeni
infiltrativi così da sconfessare quanto sostenuto nella perizia della Società
incaricata dalla convenuta Sulla base di quanto Controparte_2
brevemente riportato e, soprattutto, sulla base delle conclusioni della CTU dell'ing. , le infiltrazioni nella proprietà degli attori sono Persona_1
state causate per effetto dell'evento meteorico di forte intensità nel giorno in
questione e della conseguente tracimazione delle acque le quali hanno, a loro volta determinato il collassamento dell'imbocco della pluviale in
corrispondenza della curvatura a quota calpestio terrazzo. Le contestazioni
della convenuta non possono essere, quindi, accolte Controparte_2
siccome destituite di fondamento giuridico e fattuale, poiché le acque meteoriche sono state “condotte” in modo abnorme nelle tubazioni pluviali all'indirizzo della proprietà privata dei sig.ri senza alcun addebito Parte_1
manutentivo al convenuto . CP_1
Lo scrivente, chiede concedersi breve termine per note conclusionali come
per legge. In subordine, si chiede dichiararsi la condanna della convenuta
Società siccome operante la polizza, art 24 con Controparte_2
oggetto delle garanzie “Danni da acqua” tutti dettagliatamente specificati,
confermati e ben chiariti dal CTU ed individuati nelle condizioni specifiche
negoziate fra i contraenti;
tenuto anche conto della disattesa possibilità, da
parte della Società di trovare una soluzione di Controparte_2
bonario componimento della lite già alla data della trasmissione della bozza
CTU alle parti. Il tutto con condanna della convenuta Controparte_2
alle spese di giudizio, compensi di avvocato inclusi accessori di legge,
[...]
- 3 -
il tutto con attribuzione allo scrivente come anche da allegata parcella professionale”; infine il procuratore della compagnia assicurativa chiamata in causa: “si riporta alle proprie difese. Impugna la C.T.U. depositata agli atti dall'Ausiliario ing. e si riporta alle note del proprio Persona_1
Consulente di parte in controdeduzione alla stessa (peraltro allegate all'elaborato peritale), alle quali non risulta siano state fornite adeguate
risposte.
Difatti, innanzitutto non v'è prova convincente che le cause delle lamentate infiltrazioni siano da ricondurre ad una rottura dell'imbocco della condotta
pluviale, e non già ad un fenomeno sia pur momentaneo di occlusione della
condotta pluviale conseguente alla copiosa pioggia caduta nel giorno in
questione, con conseguente inoperatività della garanzia assicurativa. In
aggiunta, se pure fossero conseguenti alla rottura, non si concorda con le conclusioni dell' Ausiliario relative alla quantificazione dei danni, tenuto
conto delle condizioni e limitazioni di polizza: quelli da ossidazione non sono
conseguenza del fenomeno in esame e pertanto vanno escluse dal computo;
l'importo indennizzabile con la Garanzia Acqua Condotta ammonta ad €
12.078,78; l'importo indennizzabile con la Garanzia Spese di Demolizione e
Sgombero ammonta da € 1.207,88; l'importo indennizzabile con la Garanzia
Ricerca e Riparazione Guasti ammonta ad € 131,29. L'importo
complessivamente indennizzabile, in base alle Condizioni Generali di
Assicurazione, ammonta pertanto ad € 13.417,95, oltre il quale il Condominio
Cont non potrà essere manlevato dall' in relazione alle pretese degli attori.
Chiede pertanto che l'on.le Tribunale adito venga convocato in udienza
perché fornisca chiarimenti su tali punti. Ad ogni buon conto, conclude comunque perchè piaccia all'on.le Tribunale adito: a) rigettare la domanda,
- 4 -
in ogni caso quella di manleva promossa nei confronti dell'
[...]
con vittoria di spese (anche di C.T.U) e competenze di causa;
CP_2
b) in caso di accoglimento della domanda di manleva, nella corretta applicazione della polizza e dei suoi limiti operativi, dichiarare l'importo indennizzabile giammai superiore a quello di € 13.417,95, con
compensazione, quantomeno parziale, delle spese (anche di C.T.U.) e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 23-27 gennaio
2021, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il Controparte_3
in Cassino (FR) e la al fine di ottenere la condanna di
[...] CP_4 CP_5
queste ultime, in solido tra loro, al risarcimento di tutti danni da ciascuno subiti in conseguenza delle infiltrazioni d'acqua verificatesi in data 12
novembre 2019 nell'appartamento di proprietà di ed Parte_1
utilizzato come studio medico odontoiatrico da oltre al Parte_2
pagamento delle spese di ctp e mediazione, vinte le spese di lite.
A sostegno della propria domanda gli attori hanno dedotto: - che il era coperto da una polizza Parte_3
globale fabbricati n. 402962322 stipulata con l' Controparte_2
comprendente anche i danni da responsabilità civile per acqua ed eventi
- 5 -
speciali; - che in data 12 novembre 2019 eventi atmosferici di particolare intensità avevano interessato la zona di provocando danni all'edificio CP_1
sito in;
- che, nello specifico, Controparte_3
le forti piogge avevano determinato la rottura dell'imbocco della tubazione pluviale che scende dal terrazzo del terzo piano, producendo consequenziali copiose infiltrazioni nel sottostante appartamento di proprietà di Parte_1
utilizzata da come studio dentistico;
- che, pur
[...] Parte_2
denunciato nell'immediatezza il sinistro alla compagnia assicuratrice del
Condominio la stessa, effettuato un sopralluogo, rigettava la richiesta risarcitoria in quanto riteneva che il danno denunciato non rientrava tra le garanzie previste dalla polizza;
- che, pertanto, gli attori provvedevano al ripristino dell'immobile; - che i lavori di ripristino si protraevano per oltre 40 giorni durante i quali l'attività professionale veniva sospesa con conseguente danno da lucro cessante per - che esperita la procedura di Parte_2
mediazione obbligatoria la stessa si concludeva con verbale negativo del
22/10/2020 stante la mancata comparizione delle controparti.
In data 12/05/2021 si è costituita in giudizio la compagnia
[...]
eccependo, in via preliminare: - l'incompetenza Controparte_2
territoriale del Tribunale adito;
- l'inammissibilità della domanda spiegata dagli attori, condomini, direttamente verso la compagnia assicuratrice del
- la nullità della citazione per essere del tutto indeterminati e CP_1
indeterminabili, nonché vaghi e generici gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda l'azione e per la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7
c.p.c. Nel merito ha insistito per il rigetto della domanda in quanto infondata perché i danni lamentati non risultavano coperti dalla garanzia assicurativa.
Nello specifico: le lamentate infiltrazioni non erano state causate direttamente
- 6 -
dall'evento atmosferico eccezionale, ma erano, piuttosto, conseguenza dell'occlusione dello scarico sul terrazzo sovrastante che non aveva permesso all'acqua piovana di defluire ristagnandosi sul terrazzo ed infiltrandosi attraverso lesioni preesistenti rispetto all'evento atmosferico dedotto in citazione.
In data 6/10/2021 si è costituito in giudizio anche il
[...]
ritenendo infondata l'eccezione di Parte_3 CP_1
inammissibilità della domanda in quanto proposta direttamente dagli attori verso l' in ogni caso chiedeva formalmente di Controparte_2
chiamare in causa la compagnia assicuratrice per essere dalla stessa manlevato in forza della polizza assicurativa contratta con la stessa.
Con provvedimento del 7/10/2021 il giudice allora titolare della controversia autorizzava la chiamata in causa dell' da parte Controparte_6
del convenuto con conseguente spostamento della data di prima CP_1
comparizione.
La causa, istruita mediante escussione testimoniale e consulenza tecnica, all'udienza del 25/02/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
dal deposito di note scritte, è stata trattenuta in decisione dalla scrivente previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tanto premesso in fatto, osserva il Tribunale che va accolta l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente proposta dalla
[...]
nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_6
12/05/2021.
Ed invero l'art. 38 c.p.c. prevede che “L'incompetenza per materia,
quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di
- 7 -
incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene
l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente”.
Ebbene, nel caso in esame la si è costituita in Controparte_6
giudizio in data 12/05/2021 e quindi ben oltre il termine di 20 giorni prima della data di prima udienza differita, ai sensi dell'art. 168 bis co. 5 c.p.c., con decreto del 5 marzo 2021, dall'allora G.I., al 29 ottobre 2021.
In merito occorre precisare che ai fini dell'individuazione del dies a
quem del temine per la costituzione tempestiva del convenuto svolgono un ruolo fondamentale il comma 4 ed il comma 5 dell'art. 168 bis c.p.c., ratione
temporis applicabile.
Ebbene, il comma 4 dell'art. 168 bis c.p.c. dispone espressamente che
“se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato”; la norma prevede, cioè, un rinvio automatico dell'udienza di prima di comparizione, la cui conoscenza avviene per solo onere delle parti in quanto non è prevista alcuna comunicazione da parte della Cancelleria;
quello disposto dal comma 5 della medesima norma, è il caso in cui il giudice – spesso per carichi eccessivi sul ruolo – , entro 5 giorni dalla presentazione del fascicolo, differisce con decreto l'udienza di prima comparizione indicata in citazione.
Pertanto, il differimento d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4,
c.p.c. non incide sul termine per la costituzione tempestiva del convenuto, la quale dovrà sempre avvenire 20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione.
Nell'ipotesi in cui, invece, il differimento d'ufficio deriva da un provvedimento del giudice ai sensi del comma 5, dell'art. 168 bis c.p.c., i
- 8 -
termini per la costituzione tempestiva del convenuto devono essere calcolati in relazione alla data dell'udienza differita e non più a quella indicata da parte attrice nell'atto di citazione.
La Suprema Corte di Cassazione in argomento ha anche precisato che solo “nel caso in cui il differimento della prima udienza di comparizione da
parte del giudice istruttore, ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., comma 5,
intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c., per la
costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione
in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di
conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico, ai sensi dell'art. 167 c.p.c.” (cfr. Cass. sent. n. 2394/2020).
Alla luce di quanto argomentato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' è ammissibile in quanto Controparte_6
tempestivamente proposta.
Tale eccezione è stata anche validamente e correttamente formulata.
La Suprema Corte ha costantemente affermato che l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere necessariamente articolata in maniera completa con la comparsa di risposta tempestivamente depositata. Nello specifico nella recente sentenza n. 27613/2024 si legge “in tema di
competenza territoriale, nelle cause relative a diritti di obbligazione, la
disciplina di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., comporta che il convenuto sia
tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con
riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c.,
indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente”.
- 9 -
Ciò posto l' nella comparsa di costituzione e Controparte_6
risposta, ha contestato la competenza del Tribunale di Napoli ed indicato la competenza del Tribunale di Cassino o di Milano per tutti i fori concorrenti ex
art. 19 e 20 c.p.c.
Nel merito l'eccezione è fondata.
Ed invero ai sensi dell'art. 19 c.p.c. sono, alternativamente, competenti il Tribunale di Cassino in cui ha sede il convenuto e il Tribunale CP_1
di Milano in cui ha la sede legale l' Controparte_2
Il Tribunale di Cassino è, altresì, competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., per essere il luogo in cui è sorta l'obbligazione. CP_1
Infine, il Tribunale di Cassino o alternativamente il Tribunale di
Milano sono competenti, sempre ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in quanto luoghi di adempimento dell'obbligazione in forza del dell'art. 1182 co. 4 c.c.
Ed infatti, quella oggetto del giudizio non può certo qualificarsi come un'obbligazione liquida e certa nel suo ammontare che avrebbe consentito l'instaurazione del giudizio presso il domicilio dell'attore.
Si giunge a tale soluzione facendo buon governo dei principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 17989\2016. In
tale pronuncia la Suprema Corte chiamata, a risolvere il contrasto giurisprudenziale in merito al luogo dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, si è pronunciata sulla portata applicativa dell'art. 1182, comma 3,
c.c., soffermandosi sul grado di “liquidità” della somma dovuta richiesto ai fini di considerare “portabile” il debito. Il contrasto verteva sull'interpretazione dell'espressione “obbligazione avente per oggetto una somma di denaro” di cui all'art. 1182, comma 3, c.c.: le obbligazioni riconducibili a tale categoria, in assenza di diverse pattuizioni, vanno adempiute al domicilio del creditore;
le altre, invece, devono essere
- 10 -
eseguite presso il domicilio del debitore, secondo la disposizione di cui al comma 4 del medesimo art. 1182 c.c.
È, tuttavia, necessario precisare che, pacificamente, il comma 3 si riferisce soltanto ai debiti liquidi;
ma il contrasto era sorto in merito a cosa si intendesse per “liquidità”.
Le Sezioni Unite nella succitata sentenza hanno affermato che l'obbligazione è “liquida” soltanto qualora il titolo ne quantifichi l'ammontare ovvero indichi i criteri per determinarlo, senza lasciare alcun margine discrezionale. Più nello specifico nella pronuncia in esame si legge “la liquidità sussiste anche nel caso in cui l'ammontare del credito può essere determinato con un semplice calcolo aritmetico e senza indagini o operazioni ulteriori in base a quanto risulta dal titolo”; ed ancora “rientrano nella previsione di cui all'art. 1182 co. 3 c.c. esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide il cui ammontare sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico”. Al contrario, quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il comma 4 dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
Ebbene, facendo buon governo dei principi esposti, nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale deve trovare necessariamente applicazione il co.4 dell'art. 1182 c.c. e quindi il forum destinatae solutionis va individuato in quello in cui ha sede il debitore ovvero, alternativamente nel foro di o CP_1
di Milano.
Va, quindi, dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Cassino o di Milano.
- 11 -
Tenuto conto che sull'eccezione tempestivamente sollevata dall'
[...]
i precedenti istruttori non si sono neanche implicitamente CP_6
pronunciati sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Le spese di ctu, liquidate con decreto del 5/07/2023, vanno poste, in via definitiva, a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla causa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli in favore, alternativamente, del Tribunale di Cassino o di Milano;
2) fissa il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al
Tribunale di Cassino o di Milano;
3) compensa integralmente le spese di lite;
4) pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto del 5/07/2023, sono poste a carico di parte attrice.
Così deciso in Napoli, 18/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
- 12 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3015 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra:
(C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi dagli avv.ti Luigi Della Monica e Davide de Masellis presso il cui studio di quest'ultimo, sito in Napoli alla Via Scarlatti, n. 134, sono elett.te dom.ti, giusta procura in atti;
-ATTORI-
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Crispo presso il cui studio, sito in
Napoli alla Via Scarlatti n. 134, è elett.te domiciliato, giusta procura in atti;
- CONVENUTO-
NONCHÈ
(C.F. e P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Delle
Rose e con lo stesso elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Giovanni Zambelli, sito in Napoli alla via Shipa n. 115, giusto mandato in atti;
-CONVENUTA nonché TERZA CHIAMATA IN CAUSA-
Oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni;
Conclusioni: nelle note depositate nel termine in sostituzione di udienza fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, al 25/02/25 i procuratori di parte attrice:
“si riportano all'elaborato peritale in atti, il quale inconfutabilmente e nel rispetto ossequioso e pedissequo del contraddittorio fra le parti ha
riscontrato la operatività della polizza assicurativa. Va replicato alle deduzioni dell'avv. Delle Rose che le condizioni generali di assicurazione, del resto ciò è stato già confermato dall'Ausiliario, per la responsabilità civile del fabbricato risarciscono l'evento danno derivante da “acqua condotta”.
La conduzione acque contraddistingue ogni impianto tecnico edilizio atto alla
regimentazione scientifica delle acque meteoriche e\o delle tubazioni idriche
adduttive di carico e\o di scarico verso le unità immobiliari, il quale cagiona
fuoriuscita liquidi, indipendentemente dalla causa generatrice (rottura,
ostruzione, tracimazione, esplosione). Pertanto, destituite di fondamento e
meramente assertive sono le considerazioni in merito alla presunta
insussistenza del rischio assicurativo. La quantificazione del Consulente
d'Ufficio è assolutamente congrua e conforme ai tariffari regionali e se ne
condivide integralmente il contenuto. Si chiede breve termine per note conclusionali come per legge”; il procuratore del convenuto: “si CP_1
riporta ai propri atti di causa ed alle richieste tutte già formulate. Il convenuto , preso atto delle risultanze dell'elaborato peritale CP_1
disposto dall'On.Le Giudicante, si riporta ad esso e ne chiede la piena ed
integrale acquisizione.
- 2 -
Al solo scopo chiarificatorio, è opportuno sottolineare come nell'elaborato
peritale del CTU al quesito n. 1 viene descritta come sia stata disposta una
prova di allagamento con esito negativo relativamente a presunti fenomeni
infiltrativi così da sconfessare quanto sostenuto nella perizia della Società
incaricata dalla convenuta Sulla base di quanto Controparte_2
brevemente riportato e, soprattutto, sulla base delle conclusioni della CTU dell'ing. , le infiltrazioni nella proprietà degli attori sono Persona_1
state causate per effetto dell'evento meteorico di forte intensità nel giorno in
questione e della conseguente tracimazione delle acque le quali hanno, a loro volta determinato il collassamento dell'imbocco della pluviale in
corrispondenza della curvatura a quota calpestio terrazzo. Le contestazioni
della convenuta non possono essere, quindi, accolte Controparte_2
siccome destituite di fondamento giuridico e fattuale, poiché le acque meteoriche sono state “condotte” in modo abnorme nelle tubazioni pluviali all'indirizzo della proprietà privata dei sig.ri senza alcun addebito Parte_1
manutentivo al convenuto . CP_1
Lo scrivente, chiede concedersi breve termine per note conclusionali come
per legge. In subordine, si chiede dichiararsi la condanna della convenuta
Società siccome operante la polizza, art 24 con Controparte_2
oggetto delle garanzie “Danni da acqua” tutti dettagliatamente specificati,
confermati e ben chiariti dal CTU ed individuati nelle condizioni specifiche
negoziate fra i contraenti;
tenuto anche conto della disattesa possibilità, da
parte della Società di trovare una soluzione di Controparte_2
bonario componimento della lite già alla data della trasmissione della bozza
CTU alle parti. Il tutto con condanna della convenuta Controparte_2
alle spese di giudizio, compensi di avvocato inclusi accessori di legge,
[...]
- 3 -
il tutto con attribuzione allo scrivente come anche da allegata parcella professionale”; infine il procuratore della compagnia assicurativa chiamata in causa: “si riporta alle proprie difese. Impugna la C.T.U. depositata agli atti dall'Ausiliario ing. e si riporta alle note del proprio Persona_1
Consulente di parte in controdeduzione alla stessa (peraltro allegate all'elaborato peritale), alle quali non risulta siano state fornite adeguate
risposte.
Difatti, innanzitutto non v'è prova convincente che le cause delle lamentate infiltrazioni siano da ricondurre ad una rottura dell'imbocco della condotta
pluviale, e non già ad un fenomeno sia pur momentaneo di occlusione della
condotta pluviale conseguente alla copiosa pioggia caduta nel giorno in
questione, con conseguente inoperatività della garanzia assicurativa. In
aggiunta, se pure fossero conseguenti alla rottura, non si concorda con le conclusioni dell' Ausiliario relative alla quantificazione dei danni, tenuto
conto delle condizioni e limitazioni di polizza: quelli da ossidazione non sono
conseguenza del fenomeno in esame e pertanto vanno escluse dal computo;
l'importo indennizzabile con la Garanzia Acqua Condotta ammonta ad €
12.078,78; l'importo indennizzabile con la Garanzia Spese di Demolizione e
Sgombero ammonta da € 1.207,88; l'importo indennizzabile con la Garanzia
Ricerca e Riparazione Guasti ammonta ad € 131,29. L'importo
complessivamente indennizzabile, in base alle Condizioni Generali di
Assicurazione, ammonta pertanto ad € 13.417,95, oltre il quale il Condominio
Cont non potrà essere manlevato dall' in relazione alle pretese degli attori.
Chiede pertanto che l'on.le Tribunale adito venga convocato in udienza
perché fornisca chiarimenti su tali punti. Ad ogni buon conto, conclude comunque perchè piaccia all'on.le Tribunale adito: a) rigettare la domanda,
- 4 -
in ogni caso quella di manleva promossa nei confronti dell'
[...]
con vittoria di spese (anche di C.T.U) e competenze di causa;
CP_2
b) in caso di accoglimento della domanda di manleva, nella corretta applicazione della polizza e dei suoi limiti operativi, dichiarare l'importo indennizzabile giammai superiore a quello di € 13.417,95, con
compensazione, quantomeno parziale, delle spese (anche di C.T.U.) e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 23-27 gennaio
2021, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il Controparte_3
in Cassino (FR) e la al fine di ottenere la condanna di
[...] CP_4 CP_5
queste ultime, in solido tra loro, al risarcimento di tutti danni da ciascuno subiti in conseguenza delle infiltrazioni d'acqua verificatesi in data 12
novembre 2019 nell'appartamento di proprietà di ed Parte_1
utilizzato come studio medico odontoiatrico da oltre al Parte_2
pagamento delle spese di ctp e mediazione, vinte le spese di lite.
A sostegno della propria domanda gli attori hanno dedotto: - che il era coperto da una polizza Parte_3
globale fabbricati n. 402962322 stipulata con l' Controparte_2
comprendente anche i danni da responsabilità civile per acqua ed eventi
- 5 -
speciali; - che in data 12 novembre 2019 eventi atmosferici di particolare intensità avevano interessato la zona di provocando danni all'edificio CP_1
sito in;
- che, nello specifico, Controparte_3
le forti piogge avevano determinato la rottura dell'imbocco della tubazione pluviale che scende dal terrazzo del terzo piano, producendo consequenziali copiose infiltrazioni nel sottostante appartamento di proprietà di Parte_1
utilizzata da come studio dentistico;
- che, pur
[...] Parte_2
denunciato nell'immediatezza il sinistro alla compagnia assicuratrice del
Condominio la stessa, effettuato un sopralluogo, rigettava la richiesta risarcitoria in quanto riteneva che il danno denunciato non rientrava tra le garanzie previste dalla polizza;
- che, pertanto, gli attori provvedevano al ripristino dell'immobile; - che i lavori di ripristino si protraevano per oltre 40 giorni durante i quali l'attività professionale veniva sospesa con conseguente danno da lucro cessante per - che esperita la procedura di Parte_2
mediazione obbligatoria la stessa si concludeva con verbale negativo del
22/10/2020 stante la mancata comparizione delle controparti.
In data 12/05/2021 si è costituita in giudizio la compagnia
[...]
eccependo, in via preliminare: - l'incompetenza Controparte_2
territoriale del Tribunale adito;
- l'inammissibilità della domanda spiegata dagli attori, condomini, direttamente verso la compagnia assicuratrice del
- la nullità della citazione per essere del tutto indeterminati e CP_1
indeterminabili, nonché vaghi e generici gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda l'azione e per la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7
c.p.c. Nel merito ha insistito per il rigetto della domanda in quanto infondata perché i danni lamentati non risultavano coperti dalla garanzia assicurativa.
Nello specifico: le lamentate infiltrazioni non erano state causate direttamente
- 6 -
dall'evento atmosferico eccezionale, ma erano, piuttosto, conseguenza dell'occlusione dello scarico sul terrazzo sovrastante che non aveva permesso all'acqua piovana di defluire ristagnandosi sul terrazzo ed infiltrandosi attraverso lesioni preesistenti rispetto all'evento atmosferico dedotto in citazione.
In data 6/10/2021 si è costituito in giudizio anche il
[...]
ritenendo infondata l'eccezione di Parte_3 CP_1
inammissibilità della domanda in quanto proposta direttamente dagli attori verso l' in ogni caso chiedeva formalmente di Controparte_2
chiamare in causa la compagnia assicuratrice per essere dalla stessa manlevato in forza della polizza assicurativa contratta con la stessa.
Con provvedimento del 7/10/2021 il giudice allora titolare della controversia autorizzava la chiamata in causa dell' da parte Controparte_6
del convenuto con conseguente spostamento della data di prima CP_1
comparizione.
La causa, istruita mediante escussione testimoniale e consulenza tecnica, all'udienza del 25/02/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
dal deposito di note scritte, è stata trattenuta in decisione dalla scrivente previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tanto premesso in fatto, osserva il Tribunale che va accolta l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente proposta dalla
[...]
nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_6
12/05/2021.
Ed invero l'art. 38 c.p.c. prevede che “L'incompetenza per materia,
quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di
- 7 -
incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene
l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente”.
Ebbene, nel caso in esame la si è costituita in Controparte_6
giudizio in data 12/05/2021 e quindi ben oltre il termine di 20 giorni prima della data di prima udienza differita, ai sensi dell'art. 168 bis co. 5 c.p.c., con decreto del 5 marzo 2021, dall'allora G.I., al 29 ottobre 2021.
In merito occorre precisare che ai fini dell'individuazione del dies a
quem del temine per la costituzione tempestiva del convenuto svolgono un ruolo fondamentale il comma 4 ed il comma 5 dell'art. 168 bis c.p.c., ratione
temporis applicabile.
Ebbene, il comma 4 dell'art. 168 bis c.p.c. dispone espressamente che
“se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato”; la norma prevede, cioè, un rinvio automatico dell'udienza di prima di comparizione, la cui conoscenza avviene per solo onere delle parti in quanto non è prevista alcuna comunicazione da parte della Cancelleria;
quello disposto dal comma 5 della medesima norma, è il caso in cui il giudice – spesso per carichi eccessivi sul ruolo – , entro 5 giorni dalla presentazione del fascicolo, differisce con decreto l'udienza di prima comparizione indicata in citazione.
Pertanto, il differimento d'ufficio ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4,
c.p.c. non incide sul termine per la costituzione tempestiva del convenuto, la quale dovrà sempre avvenire 20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione.
Nell'ipotesi in cui, invece, il differimento d'ufficio deriva da un provvedimento del giudice ai sensi del comma 5, dell'art. 168 bis c.p.c., i
- 8 -
termini per la costituzione tempestiva del convenuto devono essere calcolati in relazione alla data dell'udienza differita e non più a quella indicata da parte attrice nell'atto di citazione.
La Suprema Corte di Cassazione in argomento ha anche precisato che solo “nel caso in cui il differimento della prima udienza di comparizione da
parte del giudice istruttore, ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., comma 5,
intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c., per la
costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione
in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di
conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico, ai sensi dell'art. 167 c.p.c.” (cfr. Cass. sent. n. 2394/2020).
Alla luce di quanto argomentato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' è ammissibile in quanto Controparte_6
tempestivamente proposta.
Tale eccezione è stata anche validamente e correttamente formulata.
La Suprema Corte ha costantemente affermato che l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere necessariamente articolata in maniera completa con la comparsa di risposta tempestivamente depositata. Nello specifico nella recente sentenza n. 27613/2024 si legge “in tema di
competenza territoriale, nelle cause relative a diritti di obbligazione, la
disciplina di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., comporta che il convenuto sia
tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con
riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c.,
indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente”.
- 9 -
Ciò posto l' nella comparsa di costituzione e Controparte_6
risposta, ha contestato la competenza del Tribunale di Napoli ed indicato la competenza del Tribunale di Cassino o di Milano per tutti i fori concorrenti ex
art. 19 e 20 c.p.c.
Nel merito l'eccezione è fondata.
Ed invero ai sensi dell'art. 19 c.p.c. sono, alternativamente, competenti il Tribunale di Cassino in cui ha sede il convenuto e il Tribunale CP_1
di Milano in cui ha la sede legale l' Controparte_2
Il Tribunale di Cassino è, altresì, competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., per essere il luogo in cui è sorta l'obbligazione. CP_1
Infine, il Tribunale di Cassino o alternativamente il Tribunale di
Milano sono competenti, sempre ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in quanto luoghi di adempimento dell'obbligazione in forza del dell'art. 1182 co. 4 c.c.
Ed infatti, quella oggetto del giudizio non può certo qualificarsi come un'obbligazione liquida e certa nel suo ammontare che avrebbe consentito l'instaurazione del giudizio presso il domicilio dell'attore.
Si giunge a tale soluzione facendo buon governo dei principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 17989\2016. In
tale pronuncia la Suprema Corte chiamata, a risolvere il contrasto giurisprudenziale in merito al luogo dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, si è pronunciata sulla portata applicativa dell'art. 1182, comma 3,
c.c., soffermandosi sul grado di “liquidità” della somma dovuta richiesto ai fini di considerare “portabile” il debito. Il contrasto verteva sull'interpretazione dell'espressione “obbligazione avente per oggetto una somma di denaro” di cui all'art. 1182, comma 3, c.c.: le obbligazioni riconducibili a tale categoria, in assenza di diverse pattuizioni, vanno adempiute al domicilio del creditore;
le altre, invece, devono essere
- 10 -
eseguite presso il domicilio del debitore, secondo la disposizione di cui al comma 4 del medesimo art. 1182 c.c.
È, tuttavia, necessario precisare che, pacificamente, il comma 3 si riferisce soltanto ai debiti liquidi;
ma il contrasto era sorto in merito a cosa si intendesse per “liquidità”.
Le Sezioni Unite nella succitata sentenza hanno affermato che l'obbligazione è “liquida” soltanto qualora il titolo ne quantifichi l'ammontare ovvero indichi i criteri per determinarlo, senza lasciare alcun margine discrezionale. Più nello specifico nella pronuncia in esame si legge “la liquidità sussiste anche nel caso in cui l'ammontare del credito può essere determinato con un semplice calcolo aritmetico e senza indagini o operazioni ulteriori in base a quanto risulta dal titolo”; ed ancora “rientrano nella previsione di cui all'art. 1182 co. 3 c.c. esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide il cui ammontare sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico”. Al contrario, quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il comma 4 dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
Ebbene, facendo buon governo dei principi esposti, nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale deve trovare necessariamente applicazione il co.4 dell'art. 1182 c.c. e quindi il forum destinatae solutionis va individuato in quello in cui ha sede il debitore ovvero, alternativamente nel foro di o CP_1
di Milano.
Va, quindi, dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Cassino o di Milano.
- 11 -
Tenuto conto che sull'eccezione tempestivamente sollevata dall'
[...]
i precedenti istruttori non si sono neanche implicitamente CP_6
pronunciati sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Le spese di ctu, liquidate con decreto del 5/07/2023, vanno poste, in via definitiva, a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla causa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli in favore, alternativamente, del Tribunale di Cassino o di Milano;
2) fissa il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al
Tribunale di Cassino o di Milano;
3) compensa integralmente le spese di lite;
4) pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto del 5/07/2023, sono poste a carico di parte attrice.
Così deciso in Napoli, 18/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
- 12 -