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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/01/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
6918 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Maria Caroppoli , ha pronunciato, la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6918 /2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
TRA
nata a [...], il [...], C.F. residente Parte_1 C.F._1 lla Via M. Pirozzi n. 37 elettiva ugliano in Campania (Na) presso lo studio dell'avv. Pietro Pezone C.F. , che la C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura conferita attore E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
C.F._3 Convenuto contumace CONCLUSIONI All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente concludeva in conformità ai propri atti e memorie ed il giudice dava lettura delle motivazioni che seguono.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009. Con atto di intimazione per sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, il ricorrente esponeva: di essere proprietario di unità immobiliare ad uso abitativo situata in Giugliano in Campanaia (Na) alla Via Volta n. 18 dati catastali Foglio 63, Particella570, Sub 20, CAT A/3; che detto immobile veniva concesso in locazione, ad esclusivo uso abitativo, al sig.
con contratto registrato in data 04 Febbraio 2021 codice identificativo del Controparte_1 T001396000JJ. Il canone mensile di locazione, , è stato fissato in €380,00 da pagare entro e non oltre il giorno Ventidue di ogni mese. Il conduttore, dall' 2022 ha effettuato parziali pagamenti rendendosi moroso per un importo complessivo di €2.980,00 come meglio specificato nella tabella riepilogativa;
Al momento della domanda la morosità complessiva del sig. ammonta ad € 2.980,00. Controparte_1 Par costituiva, tuttavia la notifica non era adata a buon fine, pertanto la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 17.1.2025 assegnando rispettivamente, al ricorrente ed al resistente, termine fino a 30 e 10 giorni prima di detta udienza per integrare i propri atti introduttivi. Negata la convalida dello sfratto, veniva disposto il mutamento del rito. Il ricorso va accolto.
1 Sullo specifico onus probandi in materia di responsabilità da inadempimento contrattuale, appare opportuno un richiamo al principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa. Nel caso di specie, alla diligente allegazione da parte del ricorrente dei fatti costitutivi della propria pretesa, nulla ha utilmente provato la parte convenuta non essendosi costituita ed essendo suo onere dar prova del pagamento dei canoni oggetto di contestazione. Pertanto, codesto Giudice ritiene che possa dirsi sussistente il grave inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto. Infatti la Suprema Corte ha chiarito in merito che il principio sancito dal citato art. 1455 c.c. va adeguato ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale, nel senso cioè che "la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura ed alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione" (Cass. n. 15363/2010; Cass. n. 11784/2000). Orbene, è indubbio che la gravità dell'inadempimento può essere desunta da vari indici, tra cui la previsione in contratto in caso d'inadempimento (consistente anche nel semplice ritardo nel pagamento di una sola rata) della clausola risolutiva espressa (ancorché non applicabile nel caso di specie in quanto non invocata esplicitamente da parte attrice), l'esistenza di precedenti ritardi nel pagamento del canone, non contestati da parte convenuta, la prova documentale in atti che la locatrice non aveva mai manifestato alcuna volontà di tolleranza dei ritardi nel pagamento dei canoni e, quindi, di deroga alla pattuizione contrattuale circa il termine di pagamento degli stessi. Valutando, dunque, non solo l'aspetto economico del dedotto inadempimento, ma il comportamento complessivo, nel corso del tempo, del conduttore, appare a questo Giudice di poter concludere nel senso che tale comportamento, alla stregua dei fattori sopra evidenziati, e valutato in relazione all'interesse concreto della controparte ad un puntuale pagamento dei canoni, abbia inciso in modo decisivo nell'economia complessiva del rapporto così da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale. Tanto è sufficiente per dire integrato il requisito del grave inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto. A tale pronuncia segue quale effetto automatico l'obbligo del conduttore di rilasciare l'immobile in quanto viene privato, con efficacia ex nunc, del titolo legittimante l'occupazione dell'immobile. Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dal locatore, va dichiarata la risoluzione per grave inadempimento della conduttrice del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in in Giugliano in Campanaia (Na) alla Via Volta n. 18 dati catastali Foglio 63, Particella 570, Sub 20, CAT A/3, Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei criteri minimi di cui al DM n. 55/2014 data la non complessità della controversia, tenuto conto del valore della causa ( indeterminabile di complessità bassa) e dell'attività svolta (escludendo l'attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede: a) accoglie la domanda proposta nei confronti di e dichiara risolto ex art. Controparte_1 1453 c.c. per grave inadempimento della co tto di locazione relativo all'immobile sito in Giugliano in Campanaia (Na) alla Via Volta n. 18 dati catastali Foglio 63, Particella
2 b) condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite che 55,00 per spese, € 1.000 sionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione al difensore antistatario Aversa, 17/01/2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Caroppoli
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Maria Caroppoli , ha pronunciato, la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6918 /2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
TRA
nata a [...], il [...], C.F. residente Parte_1 C.F._1 lla Via M. Pirozzi n. 37 elettiva ugliano in Campania (Na) presso lo studio dell'avv. Pietro Pezone C.F. , che la C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura conferita attore E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
C.F._3 Convenuto contumace CONCLUSIONI All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente concludeva in conformità ai propri atti e memorie ed il giudice dava lettura delle motivazioni che seguono.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009. Con atto di intimazione per sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, il ricorrente esponeva: di essere proprietario di unità immobiliare ad uso abitativo situata in Giugliano in Campanaia (Na) alla Via Volta n. 18 dati catastali Foglio 63, Particella570, Sub 20, CAT A/3; che detto immobile veniva concesso in locazione, ad esclusivo uso abitativo, al sig.
con contratto registrato in data 04 Febbraio 2021 codice identificativo del Controparte_1 T001396000JJ. Il canone mensile di locazione, , è stato fissato in €380,00 da pagare entro e non oltre il giorno Ventidue di ogni mese. Il conduttore, dall' 2022 ha effettuato parziali pagamenti rendendosi moroso per un importo complessivo di €2.980,00 come meglio specificato nella tabella riepilogativa;
Al momento della domanda la morosità complessiva del sig. ammonta ad € 2.980,00. Controparte_1 Par costituiva, tuttavia la notifica non era adata a buon fine, pertanto la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 17.1.2025 assegnando rispettivamente, al ricorrente ed al resistente, termine fino a 30 e 10 giorni prima di detta udienza per integrare i propri atti introduttivi. Negata la convalida dello sfratto, veniva disposto il mutamento del rito. Il ricorso va accolto.
1 Sullo specifico onus probandi in materia di responsabilità da inadempimento contrattuale, appare opportuno un richiamo al principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa. Nel caso di specie, alla diligente allegazione da parte del ricorrente dei fatti costitutivi della propria pretesa, nulla ha utilmente provato la parte convenuta non essendosi costituita ed essendo suo onere dar prova del pagamento dei canoni oggetto di contestazione. Pertanto, codesto Giudice ritiene che possa dirsi sussistente il grave inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto. Infatti la Suprema Corte ha chiarito in merito che il principio sancito dal citato art. 1455 c.c. va adeguato ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale, nel senso cioè che "la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura ed alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione" (Cass. n. 15363/2010; Cass. n. 11784/2000). Orbene, è indubbio che la gravità dell'inadempimento può essere desunta da vari indici, tra cui la previsione in contratto in caso d'inadempimento (consistente anche nel semplice ritardo nel pagamento di una sola rata) della clausola risolutiva espressa (ancorché non applicabile nel caso di specie in quanto non invocata esplicitamente da parte attrice), l'esistenza di precedenti ritardi nel pagamento del canone, non contestati da parte convenuta, la prova documentale in atti che la locatrice non aveva mai manifestato alcuna volontà di tolleranza dei ritardi nel pagamento dei canoni e, quindi, di deroga alla pattuizione contrattuale circa il termine di pagamento degli stessi. Valutando, dunque, non solo l'aspetto economico del dedotto inadempimento, ma il comportamento complessivo, nel corso del tempo, del conduttore, appare a questo Giudice di poter concludere nel senso che tale comportamento, alla stregua dei fattori sopra evidenziati, e valutato in relazione all'interesse concreto della controparte ad un puntuale pagamento dei canoni, abbia inciso in modo decisivo nell'economia complessiva del rapporto così da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale. Tanto è sufficiente per dire integrato il requisito del grave inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto. A tale pronuncia segue quale effetto automatico l'obbligo del conduttore di rilasciare l'immobile in quanto viene privato, con efficacia ex nunc, del titolo legittimante l'occupazione dell'immobile. Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dal locatore, va dichiarata la risoluzione per grave inadempimento della conduttrice del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in in Giugliano in Campanaia (Na) alla Via Volta n. 18 dati catastali Foglio 63, Particella 570, Sub 20, CAT A/3, Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei criteri minimi di cui al DM n. 55/2014 data la non complessità della controversia, tenuto conto del valore della causa ( indeterminabile di complessità bassa) e dell'attività svolta (escludendo l'attività istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede: a) accoglie la domanda proposta nei confronti di e dichiara risolto ex art. Controparte_1 1453 c.c. per grave inadempimento della co tto di locazione relativo all'immobile sito in Giugliano in Campanaia (Na) alla Via Volta n. 18 dati catastali Foglio 63, Particella
2 b) condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite che 55,00 per spese, € 1.000 sionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione al difensore antistatario Aversa, 17/01/2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Caroppoli
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