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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/10/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1044/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NN Rita Pasca Presidente relatore dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel contenzioso n. 1044/2024 R.G. riassunto a seguito di ordinanza n. 21413/2024, pubblicata il 30/07/2024, con la quale la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della
C.d.A. di Lecce n. 547/2022, pubblicata il 10/05/2022 riassunto da:
Avv. (c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carlo Stasi come da mandato in atti,
RIASSUMENTE nei confronti di
1) (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
SI ZA come da mandato in atti,
2) Avv. (c.f. , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. Daniela De Matteis come da mandato in atti,
3) (c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Semeraro come da mandato in atti,
4) (già , - contumace Controparte_4 Controparte_5
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 Le parti hanno concluso come da note sostitutive dell'udienza del 18.06.2025, al cui contenuto qui si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Lo svolgimento del contenzioso è correttamente riassunto nell'ordinanza di annullamento con rinvio della Cassazione n. 21413/2024 nei seguenti testuali termini: “1. CP_1
incaricò gli Avvocati e di promuovere un
[...] Parte_1 Controparte_2 giudizio civile risarcitorio al fine di ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali occorsigli a seguito del sinistro stradale del 12 marzo 1998, allorché, mentre conduceva la propria automobile Alfa Romeo nell'ambito della corsia di pertinenza, dopo avere avvistato un “NO” procedente nel senso opposto di marcia che aveva tentato una sconsiderata manovra di sorpasso del camion Astra che lo precedeva, aveva azionato energicamente l'impianto frenante, finendo per collidere contro il detto camion.
La domanda risarcitoria nei confronti dei responsabili, essendo stata proposta tardivamente con citazione notificata dopo la scadenza del termine di prescrizione dell'azione, fu rigettata in accoglimento dell'eccezione preliminare di merito sollevata dai convenuti.
2. Con citazione del 26 giugno 2012, convenne in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Lecce, gli Avvocati e chiedendo il Parte_1 Controparte_2 risarcimento del danno per responsabilità professionale, quantificato nella somma di euro
236.072,45, pari all'importo che avrebbe asseritamente ottenuto ove la domanda risarcitoria presupposta fosse stata formulata tempestivamente.
I professionisti, costituitisi in giudizio, chiamarono in manleva le rispettive compagnie Contr assicurative, (poi divenuta quindi e che resistettero CP_4 CP_6 CP_3 CP_3 alla domanda di garanzia.
Il Tribunale di Lecce, disposta ed espletata CTU medico-legale sull'attore, effettuata negativamente la valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta con il ministero degli avvocati convenuti, rigettò la domanda.
3. propose appello, cui resistettero i convenuti e le società assicurative Controparte_1 chiamate in garanzia. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 10 maggio 2022, ha parzialmente accolto l'impugnazione, condannando i professionisti, in solido tra loro, a pagare all'attore, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 35.061 (pari al 25% dei danni lamentati per effetto del sinistro del 1998) e la società a tenere indenne Controparte_3
pagina 2 di 16 di quanto avrebbe dovuto versare a;
ha invece rigettato Controparte_2 Controparte_1 la domanda di garanzia proposta da nei confronti di Parte_1 CP_4
La Corte d'appello, disposta ed espletata una CTU diretta a ricostruire la dinamica del sinistro del 1998, sulla base degli esiti di tale accertamento, nonché delle altre risultanze istruttorie (verbale dei Carabinieri, deposizioni testimoniali), ha ritenuto: a) che la velocità di marcia ante sinistro dell'Alfa Romeo condotta da fosse pari a 41,7 km Controparte_1 orari e corrispondesse, dunque, ad una andatura moderata, anche in relazione alla circostanza che il sinistro si era verificato alle ore 11.30 del giorno 12 marzo;
b) che
l'autocarro Astra avesse superato la linea di mezzeria, invadendo la corsia dell'appellante, e che dietro al camion fosse emersa la figura del “ ”, nell'incauto tentativo, poi abortito, Per_1 di sorpassare l'autocarro; c) che, in ragione di queste manovre di disturbo, CP_1
avesse frenato improvvisamente ed energicamente, sterzando lievemente verso
[...] sinistra, «con conseguente leggera occupazione della semicarreggiata opposta, così da collidere con l'autocarro Astra ivi marciante».
Da tale ricostruzione dei fatti, la Corte di merito ha tratto il giudizio per cui, pur dovendosi attribuire efficacia causale prevalente (pari al 75%) alla condotta imprudente dell'appellante
(che, verosimilmente perché colto di sorpresa, aveva posto in essere una manovra inadeguata, frenando in maniera eccessiva, perdendo il controllo del veicolo in violazione dell'art.141 cod. strad. ed invadendo l'opposta corsia), tuttavia non potesse escludersi l'apporto causale, seppure in percentuale inferiore (25%), della condotta del conducente del “NO”, che si era sporto per tentare il sorpasso, poi desistendo, così determinando la reazione di CP_1
. Ritenuta quindi accoglibile la domanda risarcitoria, dichiarata prescritta per
[...] negligenza dei professionisti, nella misura del 25% e liquidato il danno biologico, già accertato con la CTU medico-legale disposta dal primo giudice, nel complessivo importo di euro 139.796 (cui doveva aggiungersi il documentato danno patrimoniale da spese mediche di euro 450), e sono stati condannati, in solido tra Controparte_2 Parte_1 loro, a pagare all'attore-appellante la somma di euro 35.061 (25% del totale).
La domanda di garanzia proposta da è stata rigettata, perché la Parte_1 polizza era valevole per le richieste risarcitorie proposte per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione: nella fattispecie, la richiesta risarcitoria era stata formulata nel
2011, mentre la polizza era scaduta nel 2006.
4. Ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Parte_1
pagina 3 di 16 Risponde con controricorso , proponendo altresì ricorso incidentale Controparte_1 sorretto da due motivi.
Con distinto controricorso risponde anche Controparte_2
Non svolgono difese e (già s.p.a.. CP_3 Controparte_7 Controparte_8
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Sono state depositate memorie dalla ricorrente principale e dal ricorrente incidentale”.
2. Per quel che rileva ai fini del presente giudizio di rinvio, la ricorrente principale per
Cassazione ha denunciato:
1) vizio di omesso esame della circostanza – emersa in sede di osservazioni alla CTU – che l'autovettura del , dopo la frenata, si era impuntata e sollevata frontalmente con CP_1 deviazione laterale, evento che il CTU aveva ritenuto causato alternativamente o dall'inefficienza dell'impianto frenante o dall'incompleta pressione del pedale del freno;
2) vizio di motivazione sulla mancata imputazione al delle cause (alternative) CP_1 dell'impuntamento;
3) violazione di legge per omessa applicazione dei principi di diritto in materia di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente, che deve fondarsi <su una valutazione necessariamente probabilistica>> e non già su mere ipotesi negative (<non può escludersi …>>, veds. sent. CdA annullata).
3. All'esito del giudizio, con la citata ordinanza la Cassazione ha accolto il ricorso principale proposto dall'Avvocata e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale del , Parte_1 CP_1 cassando la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione, per:
I) delibare la domanda formulata da esaminando il fatto storico Controparte_1 precedentemente omesso (i.e. l'impuntamento dell'auto e le possibili cause), siccome decisivo per la ricostruzione della dinamica del sinistro e, quindi, per l'accertamento della sussistenza e della misura della responsabilità del nella causazione dello stesso;
CP_1
II) svolgere una valutazione prognostica positiva sull'esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta dagli avvocati, alla stregua dello standard del più probabile che non, non sostituibile da una mera inferenza possibilistica negativa, fondata sull'impossibilità di escludere che quella domanda giudiziale sarebbe stata, pur in minima parte, accolta.
pagina 4 di 16 4. L'Avvocata ha riassunto il contenzioso con atto di citazione Parte_1 notificato il 28.11.2024, chiedendo a questa Corte di Appello: - di dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro (e, in subordine, in misura superiore al CP_1
75% già accertato); - di rigettare la pretesa risarcitoria avanzata dal , stante l'esclusiva CP_1 responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro e, comunque, in considerazione dell'improbabile accoglimento dell'azione risarcitoria;
- di condannare il al CP_1 pagamento delle spese del giudizio di primo e secondo grado, di cassazione e di rinvio;
- di
<condannare a restituire all'avv. la somma Controparte_3 Parte_1 ricevuta dalla stessa a soddisfazione della pretesa di regresso esercitata da
[...]
, con vittoria di spese del presente giudizio. Controparte_3
Con comparsa depositata il 3.03.2025 si è costituita in giudizio Controparte_3 chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti dall'Avvocata e la Parte_1 condanna del alla restituzione totale (o, in subordine, parziale) delle somme CP_1 corrispostegli in esecuzione della sentenza annullata, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione depositata il 7.03.2025 ha chiesto: - il rigetto Controparte_1 delle richieste formulate nell'atto di citazione in riassunzione;
- la declaratoria di giudicato sulle condanne dell'Avvocato e di con conseguente CP_2 Controparte_3 declaratoria di difetto di legittimazione dell'Avvocato e delle compagnie CP_2 assicurative a proporre domande nei suoi confronti;
la condanna degli Avvocati e CP_2
in solido e/o in via esclusiva, al risarcimento dei danni per € 236.072,45 (detratta la Parte_1 somma già percepita), oltre rivalutazione ed interessi sino al soddisfo, con vittoria di spese;
ha altresì reiterato le istanze istruttorie già proposte nel primo giudizio di appello.
Con comparsa di costituzione depositata il 18.03.2025 l'Avvocato ha chiesto il CP_2 rigetto delle domande avanzate dal nei suoi confronti, con conferma della sentenza del CP_1
Tribunale di Lecce n. 3326/2018 dell'08.10.2018.
Sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del
18.06.2025, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di successive repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione, innanzi precisati, questa
Corte – quale giudice del rinvio – è quindi chiamata a:
1) verificare la sussistenza del danno-conseguenza patrimoniale lamentato dal , CP_1 consistente nell'ammontare delle somme risarcitorie che avrebbe potuto conseguire nel pagina 5 di 16 giudizio presupposto;
a tal fine occorre verificare se il avrebbe potuto vantare, nei
CP_1 confronti degli altri autisti coinvolti nel sinistro, un diritto di credito per responsabilità aquiliana, eseguendo un'indagine sull'efficienza causale della condotta del rispetto
CP_1 alla collisione (valutando le osservazioni di parte alla CTU funzionali a determinare la velocità tenuta dal prima della frenata) e, conseguentemente, l'entità della sua responsabilità
CP_1 nella causazione del sinistro;
ne consegue che l'eventuale accertamento dell'esclusiva responsabilità del nella determinazione del sinistro esclude la sussistenza del suo
CP_1 diritto di credito e, quindi, del danno-conseguenza nel presente giudizio;
2) verificare la risarcibilità del danno-conseguenza, ove ne risulti provata l'esistenza, indagando il nesso di causalità giuridica tra il fatto e il danno-conseguenza tramite un giudizio di prognosi positiva postuma secondo standard probabilistico e alla stregua della regolarità causale (vale a dire, un giudizio sul probabile accoglimento dell'azione risarcitoria nel giudizio presupposto); invero, la risarcibilità (quale predicato necessario del danno- conseguenza ai fini della configurazione della fattispecie risarcitoria) è funzionale a verificare se il tempestivo esercizio dell'azione risarcitoria da parte degli Avv. e Parte_1 CP_2 avrebbe consentito al di ottenere il soddisfacimento della propria pretesa, con CP_1 valutazione da eseguire applicando i principi di diritto fissati dalla Suprema Corte con l'ordinanza di annullamento con rinvio.
5.1. Tanto premesso, deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di giudicato sulla dinamica del sinistro e sulle percentuali di responsabilità sollevata in sede di costituzione dal
. Ed invero, il giudizio è stato rimesso dalla Cassazione a questa Corte proprio al fine CP_1 di far riesaminare una circostanza storica“decisiva in funzione della ricostruzione della dinamica del sinistro (nonché del giudizio di colpa nei confronti di e del Controparte_1 conseguente accertamento della sussistenza e della misura della sua responsabilità nella determinazione dell'incidente)”, con assorbimento del ricorso incidentale del “sia sub CP_1 specie di vizio motivazionale («per omessa declaratoria della responsabilità del camion
Astra»), sia sub specie di omesso esame (in relazione alla condotta del “ ”) Per_1 dell'accertamento della sussistenza e della misura della sua corresponsabilità in ordine al sinistro occorsogli” (cfr. pag. 8 e 9 dell'ordinanza di Cassazione di rimessione n.21413/2024).
Tanto rende evidente la devoluzione a questo giudice del rinvio dell'integrale accertamento sull'imputazione causale del sinistro al , ivi compresa l'incidenza delle condotte degli CP_1 altri veicoli, non potendosi creare il giudicato frazionato su singole componenti di un accertamento unitario. pagina 6 di 16 Invero: 1) il giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza del giudice a quo per omesso esame di una circostanza decisiva per la definizione della controversia, ha il potere- dovere di esaminare sia quella specifica circostanza, sia quelle che con essa concorrono nella determinazione del fatto o che con essa siano connesse sul piano logico;
2) l'assorbimento del ricorso incidentale del risponde a esigenze di economia processuale e al principio CP_1 entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, giacché l'accoglimento del ricorso principale ha comportato la devoluzione della cognizione piena sulla ricostruzione del sinistro, rendendo quindi superflua l'indagine del ricorso incidentale, in ragione dei motivi ivi proposti.
5.2. Parimenti, va rigettata l'eccezione di giudicato sulla responsabilità dell'Avv. CP_2
(sollevata sempre in via preliminare dalla difesa del ), atteso che il relativo capo della CP_1 sentenza è stato da questi impugnato tramite adesione al ricorso principale per Cassazione dell'Avvocata con espresso rinvio ai motivi e alle conclusioni dalla stessa Parte_1 formulate (cfr. pag. 2 e 6 del controricorso per Cassazione dell'Avv.to . Occorre poi CP_2 ovviamente tenere ben distinta l'affermazione di astratta responsabilità dei due legali per non avere gli stessi tempestivamente proposto l'azione risarcitoria nell'interesse del CP_1
(accertamento oramai coperti da giudicato) dall'accertamento della dinamica del sinistro e, in particolare, dell'eventuale presenza di un concorso di colpa nella causazione dello stesso, valutazione dalla Cassazione rimessa a questo giudice del rinvio con indicazione dei principi di diritto ai quali attenersi.
5.3. Deve parimenti essere rigettata l'eccezione di giudicato in relazione alla condanna di
[...] al pagamento di somme in favore del , sollevata in via preliminare dalla CP_3 CP_1 difesa di quest'ultimo. Invero, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità almeno a far data dalle SS.UU. n. 24707/2015, la domanda di garanzia e manleva segue le sorti della domanda principale, posto che il suo petitum presuppone la richiesta di accertamento della responsabilità del garantito, in quanto fatto costitutivo o estintivo della fattispecie. La decisione assunta in ordine alla responsabilità e al danno deve essere uniforme per tutte le parti (danneggiato-danneggiante-garante); diversamente opinando si incorrerebbe nel rischio che il medesimo fatto giuridico possa produrre effetti giuridici contrastanti. Da tanto, sul piano processuale, derivano: l'inscindibilità delle cause nel giudizio di impugnazione,
l'infrazionabilità del giudicato e l'estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione anche alla parte che non l'ha proposta (ex plurimis Cass. Civ. ord. n.29038/2018).
pagina 7 di 16 Sul piano sistematico, l'interpretazione è coerente con le norme di cui agli artt. 389 e 336
c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza cassata comporta il sorgere del diritto alla restituzione delle somme già eseguite (vedi infra).
6. – Passando all'esame del merito, ossia alla determinazione della responsabilità nella causazione del sinistro in questione sulla base dei principi di diritto fissati dalla
Cassazione in sede di annullamento con rinvio, vincolanti in questa sede, deve premettersi che – come detto – la Suprema Corte ha:
6.1) accolto il primo motivo del ricorso dell'Avv.ta con il quale la stessa si doleva Parte_1 dell'omesso esame della circostanza, rilevante nell'ambito della determinazione della responsabilità, <che l'autovettura di , dopo la frenata, si era impuntata e Controparte_1 sollevata frontalmente con deviazione laterale, il che avrebbe implicato o che l'impianto frenante non era completamente efficiente oppure che il guidatore non aveva totalmente premuto il pedale del freno>>, nonché <dell'omessa motivazione>> in ordine alla necessaria imputazione di quanto innanzi a responsabilità del per inefficienza dell'impianto CP_1 frenante della sua auto ovvero per imperizia dello stesso nel frenare;
6.2) accolto il secondo motivo del ricorso dell'Avv. con il quale la stessa, Parte_1 premesso che è pacifico che <l'affermazione della responsabilità per colpa professionale dell'avvocato presuppone una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziaria che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita>>, si doleva del fatto che la Corte d'appello avesse eseguito tale valutazione in termini di mera possibilità (<non può tuttavia escludersi l'apporto causale, seppur in percentuale inferiore, della condotta del conducente del , pag. 7 della sentenza), invece che, Per_1 come sarebbe stato corretto, in termini di probabilità;
6.3) conseguentemente ritenuto assorbiti i motivi proposti dal in ordine alla CP_1 ricostruzione della dinamica del sinistro e alla responsabilità nella causazione dello stesso;
6.4) ritenuto omessa da parte della Corte d'Appello: I) la necessaria valutazione della circostanza (decisiva in funzione della ricostruzione della dinamica, del giudizio di colpa nei confronti di e del conseguente accertamento della sussistenza e della misura Controparte_1 della sua responsabilità nella determinazione dell'incidente) che l'autovettura del si sia CP_1 impuntata, con conseguente sollevamento e deviazione;
II) la motivazione in ordine alle ragioni recepimento dei criteri di calcolo della velocità dell'autovettura del applicati CP_1 dal CTU, pur in presenza delle argomentate critiche e osservazioni della difesa dell'Avvocato
pagina 8 di 16 III) le valutazioni in ordine ad eventuale concorso di responsabilità del conducente CP_2 del e del conducente dell'autocarro. Per_1
La Suprema Corte ha altresì ricordato il principio per cui <la responsabilità del prestatore
d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente>>, dimostrazione che <postula una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita>>, da eseguire su base necessariamente probabilistica, <alla quale il giudice del merito non può sostituire una mera inferenza possibilistica negativa, fondata sull'impossibilità di escludere che quella domanda giudiziale sarebbe stata, magari in minima parte, accolta>>.
In applicazione di tali principi di diritto, questo Giudice del rinvio rileva che dal compendio probatorio emerge quanto segue:
- i testi escussi, presenti sul luogo del sinistro, hanno riferito della presenza di un NO Fiat che aveva tentato una manovra di sorpasso, con momentanea invasione della corsia opposta, manovra dalla quale aveva desistito, rientrando nella propria corsia di marcia (cfr. pagg. 3 e 4 del verbale di udienza del 05.06.2015);
- dal verbale e dalla planimetria dei Carabinieri (prova legale ex art. 2700 c.c.) risulta che il non compare tra i veicoli coinvolti nella dinamica del sinistro, tanto che il suo Per_1 conducente è segnalato come semplice teste oculare;
anche dalle dichiarazioni a verbale del conducente dell'autocarro non risulta alcun coinvolgimento del;
Per_1
- nei “chiarimenti” del 13/02/2013 il CTU ha collocato il , post urto, nella corsia di Per_1 pertinenza dello stesso, specificando che “la posizione di quiete del Fiat NO deve ritenersi fattore ininfluente nella ricostruzione della dinamica del sinistro […]. A parere dello scrivente, la presenza del Fiat NO sulla scena del sinistro, richiamata nelle testimonianze in atti, risulta strettamente compatibile con la turbativa che verosimilmente indusse il CP_1 ad operare le impulsive manovre di emergenza (sterzatura con contemporanea frenatura).
Tali manovre, testimoniate dalle tracce gommose rilevate sui luoghi prima della zona d'urto, risultarono, in ogni caso, spropositate ed errate, alla luce degli effetti nefasti che ne derivarono: perdita di controllo del mezzo, invasione della corsia opposta di marcia, ed inevitabile collisione con l'ingombrante autocarro antagonista” (pag. 3 e 4);
- il CTU ha stimato la velocità di percorrenza del in circa 40 km/h, quindi entro il CP_1 limite di legge di 50 km/h; mentre l'Avv.to ha ritenuto provata una velocità CP_2
pagina 9 di 16 superiore al limite, confutando il metodo adottato dal CTU, in quanto basato sull'applicazione di equazioni di stima della velocità di percorrenza dei veicoli che, alla minima variazione di uno dei valori di input, producono output esponenzialmente crescenti (si rinvia alla dimostrazione plastica di cui alle pagine 3, 4 e 5 delle Osservazioni alla bozza di consulenza tecnica di ufficio del 24.10.2019 redatte dall'Avvocata Daniela De Matteis).
Per quanto attiene alla determinazione della velocità tenuta dal , deve rilevarsi che lo CP_1 stesso CTU, in risposta alle suddette osservazioni dell'Avv. ha riconosciuto che la CP_2 propria modellazione fisico-matematica del sinistro “deve pur sempre ritenersi semplificativa rispetto ai complessi fenomeni che si svolsero nella realtà, e, come tale, passibile di eventuali possibili scostamenti tra i risultati di calcolo e le reali velocità tenute dai due veicoli nel corso del sinistro” (cfr. pag. 27). Ha, infine, ritenuto non pertinente al caso de quo il coefficiente di attrito applicato, per la stima della velocità, dalla difesa del siccome corrispondente CP_2
“ad una frenata d'emergenza su asfalto asciutto, in condizioni di completa efficienza dell'impianto frenante e con pedale freno totalmente premuto”.
Tuttavia, come segnalato con efficacia qui vincolante dalla Suprema Corte, <sussiste con evidenza una circostanza storica (impuntamento, con conseguente sollevamento e deviazione mira dell'autovettura di ), rilevata dal CTU e da lui causalmente ricondotta Controparte_1 alla non completa efficienza dell'impianto frenante o all'omessa completa pressione del guidatore sul pedale del freno, oggetto di discussione tra le parti ed evidentemente decisiva in funzione della ricostruzione della dinamica del sinistro (nonché del giudizio di colpa nei confronti di e del conseguente accertamento della sussistenza e della Controparte_1 misura della sua responsabilità nella determinazione dell'incidente), di cui il giudice del merito ha indebitamente omesso l'esame, senza peraltro fornire alcuna motivazione in ordine al pedissequo recepimento dei criteri di calcolo della velocità dell'autovettura dello stesso
applicati dal CTU, pur a fronte delle argomentate critiche osservazioni di Controparte_1 parte>>.
Orbene, rileva questo giudice del rinvio che l'oggettiva presenza di un <lieve impuntamento dell'Alfa Romeo con conseguente sollevamento della parte frontale e conseguente deviazione laterale su terrapieno>> risulta essere stata in concreto l'effettiva causa del sinistro ed è all'evidenza riconducibile a colpa esclusiva del , sia che sia stata determinata da una CP_1 omessa manutenzione dell'impianto frenante (con conseguente inefficienza dello stesso), sia che sia stata causata da una non completa azione sul pedale del freno, trattandosi di fatti comunque riconducibili rispettivamente a negligenza o a imperizia del . CP_1
pagina 10 di 16 Sul piano dell'imputazione colposa, il sinistro appare - pertanto e in ogni caso - riconducibile e negligenza, imperizia e violazione di norme da parte del , dovendosi sul punto CP_1 considerare che lo stesso in ogni caso (ossia anche a voler ritenere per mera ipotesi non superato il limite massimo di velocità) ha quantomeno omesso di adeguare la velocità del mezzo da lui guidato alle circostanze di luogo, posto che viaggiava su una curva destrorsa e per giunta in prossimità di un incrocio con immissione da destra, tutte circostanze che – secondo prudenza – avrebbero suggerito di tenere una velocità inferiore al limite massimo e comunque tale da consentirgli il controllo del mezzo in caso di frenata (“specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” ex art. 141, II comma, C.d.S.), controllo che non è stato in grado di conservare, andando a collidere con il camion che procedeva in senso contrario e nella sua corsia. Per sua imperizia, quindi, (incompleta pressione del pedale del freno) ovvero per inefficienza dell'impianto frenante (comunque allo stesso imputabile per omessa manutenzione dell'auto) ha perso il controllo del mezzo in seguito ad una frenata, risultata peraltro inefficiente, come provato dalle evidenze probatorie incontestate, cioè dal punto di collisione, posizionato nella mezzeria di pertinenza dell'autocarro Astra, e dalle tracce di pneumatici dell'auto del CP_1 sull'asfalto.
Da quanto innanzi consegue un innegabile dato di fatto: l'unico veicolo dei tre che ha invaso l'altrui corsia è stato quello del , chiaro indice della perdita di controllo del mezzo (o CP_1 per velocità non adeguata allo stato dei luoghi o per non aver manutenuto l'impianto frenante o per non aver operato una efficiente frenata).
7. - Alcuna responsabilità giuridicamente rilevante può in tale contesto essere imputata al conducente del , atteso che tale mezzo non solo non è stato coinvolto nel sinistro, ma Per_1 era altresì già rientrato nella propria carreggiata prima ancora della manovra azzardata del
, che pertanto, procedendo ad una velocità adeguata, ponendo in essere manovre CP_1 corrette e non perdendo il controllo della sua auto invadendo l'opposta corsia di marcia, avrebbe agevolmente evitato l'impatto contro l'autocarro. Per le stesse ragioni va altresì esclusa ogni responsabilità del conducente dell'autocarro, investito dall'auto condotta dal mentre era nella propria corsia di marcia. CP_1
Né a diverse conclusioni può pervenirsi per le manovre poste in essere dai conducenti del e dell'autocarro prima del sinistro in applicazione dei principi di diritto fissati dalla Per_1
Cassazione nella pronuncia di annullamento con rinvio, sulla cui base deve questo Giudice del rinvio procedere ad una <valutazione prognostica positiva circa il “probabile” esito pagina 11 di 16 favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita
(Cass. 05/02/2013, n. 2638; Cass. 13/02/2014, n. 3355)>> <sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica (Cass. 24/10/2017, n. 25112; Cass. 08/05/2020, n. 8516), alla quale il giudice del merito non può sostituire una mera inferenza possibilistica negativa, fondata sull'impossibilità di escludere che quella domanda giudiziale sarebbe stata, magari in minima parte, accolta>>.
In particolare, al fine di escludere ogni rilevanza giuridica della pregressa manovra del conducente del su quella, del tutto inappropriata, del è sufficiente Per_1 CP_1
l'applicazione dei principi della logica formale e dell'art. 41, II comma, c.p., che – derogando al principio dell'equivalenza delle concause – esclude l'efficienza causale (i.e. la rilevanza giuridica) dei fattori umani antecedenti a quelli sopravvenuti (umani o naturali che siano), ove questi siano da soli sufficienti a determinare l'evento. Per dare attuazione alla disposizione, soccorre la teoria della regolarità causale/causalità umana/causalità adeguata, definendo
“cause sopravvenute da sole sufficienti” quelle imprevedibili ed eccezionali in base ad un giudizio di prognosi postuma, ossia una valutazione oggettiva ed ex post di tutte le circostanze note al momento del giudizio, in base alle leggi di copertura note al momento del giudizio, ma ponendosi mentalmente ex ante, cioè al momento dell'azione.
Ora, è evidente che la reazione soggettiva, spropositata e – come accertato dal CTU – del tutto errata posta in essere dal è stata – dal punto di vista della causalità giuridica – CP_1 all'evidenza da sola ed in via esclusiva idonea a causare il sinistro in questione, mentre la precedente manovra del (che si è spostato per verificare la possibilità di sorpasso, Per_1 rientrando immediatamente nella propria corsia dopo aver accertato l'impossibilità di porre in essere tale manovra) si è posta solo quale mero antecedente temporale dell'urto tra il veicolo condotto dal e un camion ed è pertanto giuridicamente irrilevante, poiché la reazione CP_1 del tutto soggettiva del è stata talmente eccentrica, spropositata, imprevedibile e CP_1 incoerente rispetto alla condotta del , da privare quest'ultima di qualsiasi efficienza Per_1 causale e da essere in pratica del tutto imprevedibile.
In particolare il , sterzando bruscamente a sinistra, ha attuato una manovra antitetica a CP_1 quella che avrebbe raccomandato la più elementare prudenza in quella condizione di pericolo, ovvero sterzare lievemente a destra, vieppiù considerando che egli si era già accostato sul lato destro della carreggiata per evitare una collisione con l'autocarro Astra che aveva parzialmente e momentaneamente superato la linea di mezzeria. È lo stesso perito, tra l'altro, a ritenere, sulla base di una valutazione oggettiva dello stato dei luoghi tecnicamente corretta e pagina 12 di 16 immune da vizi logici, che le manovre del – proprio sulla base di una valutazione CP_1 oggettiva postuma di tutte le circostanze note – risultarono impulsive, spropositate ed errate,
“in ogni caso, alla luce degli effetti nefasti che ne derivarono: perdita di controllo del mezzo, invasione della corsia opposta di marcia, ed inevitabile collisione con l'ingombrante autocarro antagonista” (ut supra).
Appare evidente che la sproporzione della reazione del e l'erroneità della stessa CP_1 escludono la prevedibilità di tale condotta da parte del conducente del , che – giova Per_1 ripeterlo – al momento dell'azione del era già rientrato sulla propria corsia di marcia. CP_1
Così provata l'eccezionalità e imprevedibilità della condotta del , quella del CP_1 conducente del degrada a mera occasione dell'occorso. Del tutto irrilevante appare poi Per_1 la condotta del conducente del camion, rimasto, dopo un lieve sconfinamento, nella propria corsia, ove è stato investito dall'auto condotta dal . CP_1
Non ha poi alcuna rilevanza il pure invocato principio dell'affidamento, giacché “nello specifico settore della circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un opportuno temperamento nell'opposto principio secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utenti, purché rientri nel limite della prevedibilità […].
Costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio- temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento” (Cass. civ. ord. n.30089/2024, conforme nel tempo: sent. n. 3991/1999). Invero la responsabilità colposa consta nell'adozione di condotte diligenti rispetto a circostanze di fatto, per loro natura intrise di pericolo, indipendenti dall'agente, ma da questo prevedibili ed evitabili. Nel caso di specie, trattavasi di un tratto di strada in curva (sinistrorsa per il NO), che imponeva di adeguare la velocità alla pericolosità del tratto stradale in questione, sulla quale il per imperizia, negligenza CP_1
e violazione di norme ha perso il controllo della propria auto invadendo la corsia opposta.
8. Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi quindi non raggiunta la prova del danno- conseguenza, poiché le evidenze istruttorie innanzi sintetizzate inducono a ritenere sussistente l'esclusiva responsabilità del nella produzione del sinistro e, quindi, l'inesistenza di un CP_1 suo credito risarcitorio. pagina 13 di 16 Pertanto, non configuratasi la fattispecie risarcitoria, deve essere rigettata l'azione di responsabilità professionale, rigetto al quale consegue il diritto di restituzione delle somme pagate sulla base della provvisoria esecutorietà della sentenza della Corte, poi cassata.
9. Ai fini dell'accoglimento delle azioni restitutorie avanzate dall'Avvocata e da Parte_1
giova una premessa in punto di diritto: ai sensi dell'art. 389 c.p.c., al Controparte_3 giudice del rinvio possono essere richiesti non solo i provvedimenti restitutori o riparatori in senso stretto, conseguenti alla cassazione della sentenza di merito, ma anche ogni altra azione che si ricolleghi anche in modo indiretto alla sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato. Invero, l'art. 336 c.p.c. comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente (Cass. Civ. sent. n. 17755/2023).
9.1. In accoglimento del punto 5) delle conclusioni rassegnate dall'Avvocata al Parte_1 rigetto della domanda principale consegue la condanna di a restituirle Controparte_3 la somma ricevuta a soddisfazione della pretesa di regresso.
9.2. In accoglimento del punto 2) delle conclusioni rassegnate da al Controparte_3 rigetto della domanda principale consegue la condanna del all'integrale restituzione CP_1
Cont della somma corrispostagli da sulla base della provvisoria esecutorietà della sentenza n.
547/22 del 22.04.2022 della Corte di Appello di Lecce, annullata dalla Corte di Cassazione. Cont Dagli allegati n. 2 e n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta di nel giudizio di rinvio risulta che la stessa ha disposto due pagamenti in favore del : CP_1
- in data 17/06/2022, di € 23.895,50
- in data 27/05/2022, di € 23.379,05. Cont 9.3. Sia le somme dovute in restituzione da in favore della sia quelle dovute in Parte_1
Cont restituzione dal in favore di vanno maggiorate degli interessi legali, da calcolarsi CP_1 dal giorno in cui è avvenuto il pagamento fino al soddisfo. Si precisa che, per costante orientamento di legittimità, all'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva non si applica la disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., trattandosi di pagamento causalmente collegato alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, e sorretto dalla comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti (sicché la prestazione non può dirsi priva di titolo, e non ha alcuna rilevanza la buona o mala fede dell'accipiens). Pertanto, pagina 14 di 16 gli interessi legali, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda” (cfr. ex plurimis Cass.
Civ. sent. n.3291/1999 e ord. n.28646/2021).
10. – Le spese processuali seguono il principio di soccombenza, al quale non è consentito derogare, non sussistendone i presupposti. Resta ferma la già disposta compensazione delle spese processuali del giudizio di appello nel rapporto processuale tra e Parte_1
dalla stessa chiamata in causa in difetto dei presupposti per la Controparte_9 chiamata in garanzia. I compensi vengono liquidati come da dispositivo che segue in misura superiore ma prossima ai minimi di legge e tenendo conto, quanto al valore, del “decisum”.
P.Q.M.
La Corte, decidendo quale giudice del rinvio - in seguito ad ordinanza della Cassazione
n.21413/2024 di annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello del 10 maggio
2022 - sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e (già Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
per la riforma della sentenza del Tribunale di Lecce n. 3326/2018, depositata
[...]
l'8.10.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da con atto del 9.11.2018 avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Lecce n. 3326/2018, depositata l'8.10.2018, che conferma;
b) dispone la restituzione delle somme corrisposte sulla base della provvisoria esecutorietà della cassata sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 547/22 del 22.04.2022, depositata il
10 maggio 2022 e, per l'effetto, condanna: - a restituire ad Controparte_1 [...]
le somme a tale titolo corrispostegli e - a restituire Controparte_3 Controparte_3 ad la somma dalla stessa ricevuta a soddisfazione della pretesa di Parte_1 regresso, oltre, in entrambi i casi, interessi legali dal pagamento sino alla restituzione;
c) condanna al pagamento: Controparte_1
- delle spese processuali del secondo grado del giudizio in favore di di Parte_1
e di liquidate in complessivi euro 6.000,00 Controparte_2 Controparte_3 ciascuno;
- delle spese processuali del giudizio di Cassazione in favore di Parte_1 liquidate in complessivi euro 4.201,00, di cui euro 701,00 per spese ed euro 3.500,00 per compensi;
nonché in favore di liquidate in euro 3.500,00 per compensi;
Controparte_2 dichiara irripetibili le spese nei confronti delle parti non costituite;
pagina 15 di 16 - delle spese processuali del presente giudizio di rinvio, liquidate in complessivi euro 5.264,00 in favore di di cui euro 264,00 per spese ed euro 5.000,00 per Parte_1 compensi, e in euro 5.000,00 per compensi in favore di e di Controparte_2 [...]
Controparte_3 oltre – per tutti i gradi - accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
d) pone in via definitiva a carico di le spese della consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio espletata in grado di appello, con diritto delle altre parti di ripetere quanto eventualmente corrisposto a tale titolo per anticipazione ovvero in esecuzione dell'annullata sentenza della Corte di Appello;
e) dà atto che l'appello proposto da è stato integralmente respinto e che Controparte_1 sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il
22 ottobre 2025
Il Presidente estensore dr.ssa NN Rita Pasca
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa NN Rita Pasca Presidente relatore dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel contenzioso n. 1044/2024 R.G. riassunto a seguito di ordinanza n. 21413/2024, pubblicata il 30/07/2024, con la quale la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della
C.d.A. di Lecce n. 547/2022, pubblicata il 10/05/2022 riassunto da:
Avv. (c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carlo Stasi come da mandato in atti,
RIASSUMENTE nei confronti di
1) (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
SI ZA come da mandato in atti,
2) Avv. (c.f. , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. Daniela De Matteis come da mandato in atti,
3) (c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Semeraro come da mandato in atti,
4) (già , - contumace Controparte_4 Controparte_5
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 Le parti hanno concluso come da note sostitutive dell'udienza del 18.06.2025, al cui contenuto qui si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Lo svolgimento del contenzioso è correttamente riassunto nell'ordinanza di annullamento con rinvio della Cassazione n. 21413/2024 nei seguenti testuali termini: “1. CP_1
incaricò gli Avvocati e di promuovere un
[...] Parte_1 Controparte_2 giudizio civile risarcitorio al fine di ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali occorsigli a seguito del sinistro stradale del 12 marzo 1998, allorché, mentre conduceva la propria automobile Alfa Romeo nell'ambito della corsia di pertinenza, dopo avere avvistato un “NO” procedente nel senso opposto di marcia che aveva tentato una sconsiderata manovra di sorpasso del camion Astra che lo precedeva, aveva azionato energicamente l'impianto frenante, finendo per collidere contro il detto camion.
La domanda risarcitoria nei confronti dei responsabili, essendo stata proposta tardivamente con citazione notificata dopo la scadenza del termine di prescrizione dell'azione, fu rigettata in accoglimento dell'eccezione preliminare di merito sollevata dai convenuti.
2. Con citazione del 26 giugno 2012, convenne in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Lecce, gli Avvocati e chiedendo il Parte_1 Controparte_2 risarcimento del danno per responsabilità professionale, quantificato nella somma di euro
236.072,45, pari all'importo che avrebbe asseritamente ottenuto ove la domanda risarcitoria presupposta fosse stata formulata tempestivamente.
I professionisti, costituitisi in giudizio, chiamarono in manleva le rispettive compagnie Contr assicurative, (poi divenuta quindi e che resistettero CP_4 CP_6 CP_3 CP_3 alla domanda di garanzia.
Il Tribunale di Lecce, disposta ed espletata CTU medico-legale sull'attore, effettuata negativamente la valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta con il ministero degli avvocati convenuti, rigettò la domanda.
3. propose appello, cui resistettero i convenuti e le società assicurative Controparte_1 chiamate in garanzia. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 10 maggio 2022, ha parzialmente accolto l'impugnazione, condannando i professionisti, in solido tra loro, a pagare all'attore, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 35.061 (pari al 25% dei danni lamentati per effetto del sinistro del 1998) e la società a tenere indenne Controparte_3
pagina 2 di 16 di quanto avrebbe dovuto versare a;
ha invece rigettato Controparte_2 Controparte_1 la domanda di garanzia proposta da nei confronti di Parte_1 CP_4
La Corte d'appello, disposta ed espletata una CTU diretta a ricostruire la dinamica del sinistro del 1998, sulla base degli esiti di tale accertamento, nonché delle altre risultanze istruttorie (verbale dei Carabinieri, deposizioni testimoniali), ha ritenuto: a) che la velocità di marcia ante sinistro dell'Alfa Romeo condotta da fosse pari a 41,7 km Controparte_1 orari e corrispondesse, dunque, ad una andatura moderata, anche in relazione alla circostanza che il sinistro si era verificato alle ore 11.30 del giorno 12 marzo;
b) che
l'autocarro Astra avesse superato la linea di mezzeria, invadendo la corsia dell'appellante, e che dietro al camion fosse emersa la figura del “ ”, nell'incauto tentativo, poi abortito, Per_1 di sorpassare l'autocarro; c) che, in ragione di queste manovre di disturbo, CP_1
avesse frenato improvvisamente ed energicamente, sterzando lievemente verso
[...] sinistra, «con conseguente leggera occupazione della semicarreggiata opposta, così da collidere con l'autocarro Astra ivi marciante».
Da tale ricostruzione dei fatti, la Corte di merito ha tratto il giudizio per cui, pur dovendosi attribuire efficacia causale prevalente (pari al 75%) alla condotta imprudente dell'appellante
(che, verosimilmente perché colto di sorpresa, aveva posto in essere una manovra inadeguata, frenando in maniera eccessiva, perdendo il controllo del veicolo in violazione dell'art.141 cod. strad. ed invadendo l'opposta corsia), tuttavia non potesse escludersi l'apporto causale, seppure in percentuale inferiore (25%), della condotta del conducente del “NO”, che si era sporto per tentare il sorpasso, poi desistendo, così determinando la reazione di CP_1
. Ritenuta quindi accoglibile la domanda risarcitoria, dichiarata prescritta per
[...] negligenza dei professionisti, nella misura del 25% e liquidato il danno biologico, già accertato con la CTU medico-legale disposta dal primo giudice, nel complessivo importo di euro 139.796 (cui doveva aggiungersi il documentato danno patrimoniale da spese mediche di euro 450), e sono stati condannati, in solido tra Controparte_2 Parte_1 loro, a pagare all'attore-appellante la somma di euro 35.061 (25% del totale).
La domanda di garanzia proposta da è stata rigettata, perché la Parte_1 polizza era valevole per le richieste risarcitorie proposte per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione: nella fattispecie, la richiesta risarcitoria era stata formulata nel
2011, mentre la polizza era scaduta nel 2006.
4. Ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Parte_1
pagina 3 di 16 Risponde con controricorso , proponendo altresì ricorso incidentale Controparte_1 sorretto da due motivi.
Con distinto controricorso risponde anche Controparte_2
Non svolgono difese e (già s.p.a.. CP_3 Controparte_7 Controparte_8
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Sono state depositate memorie dalla ricorrente principale e dal ricorrente incidentale”.
2. Per quel che rileva ai fini del presente giudizio di rinvio, la ricorrente principale per
Cassazione ha denunciato:
1) vizio di omesso esame della circostanza – emersa in sede di osservazioni alla CTU – che l'autovettura del , dopo la frenata, si era impuntata e sollevata frontalmente con CP_1 deviazione laterale, evento che il CTU aveva ritenuto causato alternativamente o dall'inefficienza dell'impianto frenante o dall'incompleta pressione del pedale del freno;
2) vizio di motivazione sulla mancata imputazione al delle cause (alternative) CP_1 dell'impuntamento;
3) violazione di legge per omessa applicazione dei principi di diritto in materia di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente, che deve fondarsi <su una valutazione necessariamente probabilistica>> e non già su mere ipotesi negative (<non può escludersi …>>, veds. sent. CdA annullata).
3. All'esito del giudizio, con la citata ordinanza la Cassazione ha accolto il ricorso principale proposto dall'Avvocata e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale del , Parte_1 CP_1 cassando la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione, per:
I) delibare la domanda formulata da esaminando il fatto storico Controparte_1 precedentemente omesso (i.e. l'impuntamento dell'auto e le possibili cause), siccome decisivo per la ricostruzione della dinamica del sinistro e, quindi, per l'accertamento della sussistenza e della misura della responsabilità del nella causazione dello stesso;
CP_1
II) svolgere una valutazione prognostica positiva sull'esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta dagli avvocati, alla stregua dello standard del più probabile che non, non sostituibile da una mera inferenza possibilistica negativa, fondata sull'impossibilità di escludere che quella domanda giudiziale sarebbe stata, pur in minima parte, accolta.
pagina 4 di 16 4. L'Avvocata ha riassunto il contenzioso con atto di citazione Parte_1 notificato il 28.11.2024, chiedendo a questa Corte di Appello: - di dichiarare l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro (e, in subordine, in misura superiore al CP_1
75% già accertato); - di rigettare la pretesa risarcitoria avanzata dal , stante l'esclusiva CP_1 responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro e, comunque, in considerazione dell'improbabile accoglimento dell'azione risarcitoria;
- di condannare il al CP_1 pagamento delle spese del giudizio di primo e secondo grado, di cassazione e di rinvio;
- di
<condannare a restituire all'avv. la somma Controparte_3 Parte_1 ricevuta dalla stessa a soddisfazione della pretesa di regresso esercitata da
[...]
, con vittoria di spese del presente giudizio. Controparte_3
Con comparsa depositata il 3.03.2025 si è costituita in giudizio Controparte_3 chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti dall'Avvocata e la Parte_1 condanna del alla restituzione totale (o, in subordine, parziale) delle somme CP_1 corrispostegli in esecuzione della sentenza annullata, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione depositata il 7.03.2025 ha chiesto: - il rigetto Controparte_1 delle richieste formulate nell'atto di citazione in riassunzione;
- la declaratoria di giudicato sulle condanne dell'Avvocato e di con conseguente CP_2 Controparte_3 declaratoria di difetto di legittimazione dell'Avvocato e delle compagnie CP_2 assicurative a proporre domande nei suoi confronti;
la condanna degli Avvocati e CP_2
in solido e/o in via esclusiva, al risarcimento dei danni per € 236.072,45 (detratta la Parte_1 somma già percepita), oltre rivalutazione ed interessi sino al soddisfo, con vittoria di spese;
ha altresì reiterato le istanze istruttorie già proposte nel primo giudizio di appello.
Con comparsa di costituzione depositata il 18.03.2025 l'Avvocato ha chiesto il CP_2 rigetto delle domande avanzate dal nei suoi confronti, con conferma della sentenza del CP_1
Tribunale di Lecce n. 3326/2018 dell'08.10.2018.
Sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del
18.06.2025, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di successive repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione, innanzi precisati, questa
Corte – quale giudice del rinvio – è quindi chiamata a:
1) verificare la sussistenza del danno-conseguenza patrimoniale lamentato dal , CP_1 consistente nell'ammontare delle somme risarcitorie che avrebbe potuto conseguire nel pagina 5 di 16 giudizio presupposto;
a tal fine occorre verificare se il avrebbe potuto vantare, nei
CP_1 confronti degli altri autisti coinvolti nel sinistro, un diritto di credito per responsabilità aquiliana, eseguendo un'indagine sull'efficienza causale della condotta del rispetto
CP_1 alla collisione (valutando le osservazioni di parte alla CTU funzionali a determinare la velocità tenuta dal prima della frenata) e, conseguentemente, l'entità della sua responsabilità
CP_1 nella causazione del sinistro;
ne consegue che l'eventuale accertamento dell'esclusiva responsabilità del nella determinazione del sinistro esclude la sussistenza del suo
CP_1 diritto di credito e, quindi, del danno-conseguenza nel presente giudizio;
2) verificare la risarcibilità del danno-conseguenza, ove ne risulti provata l'esistenza, indagando il nesso di causalità giuridica tra il fatto e il danno-conseguenza tramite un giudizio di prognosi positiva postuma secondo standard probabilistico e alla stregua della regolarità causale (vale a dire, un giudizio sul probabile accoglimento dell'azione risarcitoria nel giudizio presupposto); invero, la risarcibilità (quale predicato necessario del danno- conseguenza ai fini della configurazione della fattispecie risarcitoria) è funzionale a verificare se il tempestivo esercizio dell'azione risarcitoria da parte degli Avv. e Parte_1 CP_2 avrebbe consentito al di ottenere il soddisfacimento della propria pretesa, con CP_1 valutazione da eseguire applicando i principi di diritto fissati dalla Suprema Corte con l'ordinanza di annullamento con rinvio.
5.1. Tanto premesso, deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di giudicato sulla dinamica del sinistro e sulle percentuali di responsabilità sollevata in sede di costituzione dal
. Ed invero, il giudizio è stato rimesso dalla Cassazione a questa Corte proprio al fine CP_1 di far riesaminare una circostanza storica“decisiva in funzione della ricostruzione della dinamica del sinistro (nonché del giudizio di colpa nei confronti di e del Controparte_1 conseguente accertamento della sussistenza e della misura della sua responsabilità nella determinazione dell'incidente)”, con assorbimento del ricorso incidentale del “sia sub CP_1 specie di vizio motivazionale («per omessa declaratoria della responsabilità del camion
Astra»), sia sub specie di omesso esame (in relazione alla condotta del “ ”) Per_1 dell'accertamento della sussistenza e della misura della sua corresponsabilità in ordine al sinistro occorsogli” (cfr. pag. 8 e 9 dell'ordinanza di Cassazione di rimessione n.21413/2024).
Tanto rende evidente la devoluzione a questo giudice del rinvio dell'integrale accertamento sull'imputazione causale del sinistro al , ivi compresa l'incidenza delle condotte degli CP_1 altri veicoli, non potendosi creare il giudicato frazionato su singole componenti di un accertamento unitario. pagina 6 di 16 Invero: 1) il giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza del giudice a quo per omesso esame di una circostanza decisiva per la definizione della controversia, ha il potere- dovere di esaminare sia quella specifica circostanza, sia quelle che con essa concorrono nella determinazione del fatto o che con essa siano connesse sul piano logico;
2) l'assorbimento del ricorso incidentale del risponde a esigenze di economia processuale e al principio CP_1 entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, giacché l'accoglimento del ricorso principale ha comportato la devoluzione della cognizione piena sulla ricostruzione del sinistro, rendendo quindi superflua l'indagine del ricorso incidentale, in ragione dei motivi ivi proposti.
5.2. Parimenti, va rigettata l'eccezione di giudicato sulla responsabilità dell'Avv. CP_2
(sollevata sempre in via preliminare dalla difesa del ), atteso che il relativo capo della CP_1 sentenza è stato da questi impugnato tramite adesione al ricorso principale per Cassazione dell'Avvocata con espresso rinvio ai motivi e alle conclusioni dalla stessa Parte_1 formulate (cfr. pag. 2 e 6 del controricorso per Cassazione dell'Avv.to . Occorre poi CP_2 ovviamente tenere ben distinta l'affermazione di astratta responsabilità dei due legali per non avere gli stessi tempestivamente proposto l'azione risarcitoria nell'interesse del CP_1
(accertamento oramai coperti da giudicato) dall'accertamento della dinamica del sinistro e, in particolare, dell'eventuale presenza di un concorso di colpa nella causazione dello stesso, valutazione dalla Cassazione rimessa a questo giudice del rinvio con indicazione dei principi di diritto ai quali attenersi.
5.3. Deve parimenti essere rigettata l'eccezione di giudicato in relazione alla condanna di
[...] al pagamento di somme in favore del , sollevata in via preliminare dalla CP_3 CP_1 difesa di quest'ultimo. Invero, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità almeno a far data dalle SS.UU. n. 24707/2015, la domanda di garanzia e manleva segue le sorti della domanda principale, posto che il suo petitum presuppone la richiesta di accertamento della responsabilità del garantito, in quanto fatto costitutivo o estintivo della fattispecie. La decisione assunta in ordine alla responsabilità e al danno deve essere uniforme per tutte le parti (danneggiato-danneggiante-garante); diversamente opinando si incorrerebbe nel rischio che il medesimo fatto giuridico possa produrre effetti giuridici contrastanti. Da tanto, sul piano processuale, derivano: l'inscindibilità delle cause nel giudizio di impugnazione,
l'infrazionabilità del giudicato e l'estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione anche alla parte che non l'ha proposta (ex plurimis Cass. Civ. ord. n.29038/2018).
pagina 7 di 16 Sul piano sistematico, l'interpretazione è coerente con le norme di cui agli artt. 389 e 336
c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza cassata comporta il sorgere del diritto alla restituzione delle somme già eseguite (vedi infra).
6. – Passando all'esame del merito, ossia alla determinazione della responsabilità nella causazione del sinistro in questione sulla base dei principi di diritto fissati dalla
Cassazione in sede di annullamento con rinvio, vincolanti in questa sede, deve premettersi che – come detto – la Suprema Corte ha:
6.1) accolto il primo motivo del ricorso dell'Avv.ta con il quale la stessa si doleva Parte_1 dell'omesso esame della circostanza, rilevante nell'ambito della determinazione della responsabilità, <che l'autovettura di , dopo la frenata, si era impuntata e Controparte_1 sollevata frontalmente con deviazione laterale, il che avrebbe implicato o che l'impianto frenante non era completamente efficiente oppure che il guidatore non aveva totalmente premuto il pedale del freno>>, nonché <dell'omessa motivazione>> in ordine alla necessaria imputazione di quanto innanzi a responsabilità del per inefficienza dell'impianto CP_1 frenante della sua auto ovvero per imperizia dello stesso nel frenare;
6.2) accolto il secondo motivo del ricorso dell'Avv. con il quale la stessa, Parte_1 premesso che è pacifico che <l'affermazione della responsabilità per colpa professionale dell'avvocato presuppone una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziaria che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita>>, si doleva del fatto che la Corte d'appello avesse eseguito tale valutazione in termini di mera possibilità (<non può tuttavia escludersi l'apporto causale, seppur in percentuale inferiore, della condotta del conducente del , pag. 7 della sentenza), invece che, Per_1 come sarebbe stato corretto, in termini di probabilità;
6.3) conseguentemente ritenuto assorbiti i motivi proposti dal in ordine alla CP_1 ricostruzione della dinamica del sinistro e alla responsabilità nella causazione dello stesso;
6.4) ritenuto omessa da parte della Corte d'Appello: I) la necessaria valutazione della circostanza (decisiva in funzione della ricostruzione della dinamica, del giudizio di colpa nei confronti di e del conseguente accertamento della sussistenza e della misura Controparte_1 della sua responsabilità nella determinazione dell'incidente) che l'autovettura del si sia CP_1 impuntata, con conseguente sollevamento e deviazione;
II) la motivazione in ordine alle ragioni recepimento dei criteri di calcolo della velocità dell'autovettura del applicati CP_1 dal CTU, pur in presenza delle argomentate critiche e osservazioni della difesa dell'Avvocato
pagina 8 di 16 III) le valutazioni in ordine ad eventuale concorso di responsabilità del conducente CP_2 del e del conducente dell'autocarro. Per_1
La Suprema Corte ha altresì ricordato il principio per cui <la responsabilità del prestatore
d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente>>, dimostrazione che <postula una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita>>, da eseguire su base necessariamente probabilistica, <alla quale il giudice del merito non può sostituire una mera inferenza possibilistica negativa, fondata sull'impossibilità di escludere che quella domanda giudiziale sarebbe stata, magari in minima parte, accolta>>.
In applicazione di tali principi di diritto, questo Giudice del rinvio rileva che dal compendio probatorio emerge quanto segue:
- i testi escussi, presenti sul luogo del sinistro, hanno riferito della presenza di un NO Fiat che aveva tentato una manovra di sorpasso, con momentanea invasione della corsia opposta, manovra dalla quale aveva desistito, rientrando nella propria corsia di marcia (cfr. pagg. 3 e 4 del verbale di udienza del 05.06.2015);
- dal verbale e dalla planimetria dei Carabinieri (prova legale ex art. 2700 c.c.) risulta che il non compare tra i veicoli coinvolti nella dinamica del sinistro, tanto che il suo Per_1 conducente è segnalato come semplice teste oculare;
anche dalle dichiarazioni a verbale del conducente dell'autocarro non risulta alcun coinvolgimento del;
Per_1
- nei “chiarimenti” del 13/02/2013 il CTU ha collocato il , post urto, nella corsia di Per_1 pertinenza dello stesso, specificando che “la posizione di quiete del Fiat NO deve ritenersi fattore ininfluente nella ricostruzione della dinamica del sinistro […]. A parere dello scrivente, la presenza del Fiat NO sulla scena del sinistro, richiamata nelle testimonianze in atti, risulta strettamente compatibile con la turbativa che verosimilmente indusse il CP_1 ad operare le impulsive manovre di emergenza (sterzatura con contemporanea frenatura).
Tali manovre, testimoniate dalle tracce gommose rilevate sui luoghi prima della zona d'urto, risultarono, in ogni caso, spropositate ed errate, alla luce degli effetti nefasti che ne derivarono: perdita di controllo del mezzo, invasione della corsia opposta di marcia, ed inevitabile collisione con l'ingombrante autocarro antagonista” (pag. 3 e 4);
- il CTU ha stimato la velocità di percorrenza del in circa 40 km/h, quindi entro il CP_1 limite di legge di 50 km/h; mentre l'Avv.to ha ritenuto provata una velocità CP_2
pagina 9 di 16 superiore al limite, confutando il metodo adottato dal CTU, in quanto basato sull'applicazione di equazioni di stima della velocità di percorrenza dei veicoli che, alla minima variazione di uno dei valori di input, producono output esponenzialmente crescenti (si rinvia alla dimostrazione plastica di cui alle pagine 3, 4 e 5 delle Osservazioni alla bozza di consulenza tecnica di ufficio del 24.10.2019 redatte dall'Avvocata Daniela De Matteis).
Per quanto attiene alla determinazione della velocità tenuta dal , deve rilevarsi che lo CP_1 stesso CTU, in risposta alle suddette osservazioni dell'Avv. ha riconosciuto che la CP_2 propria modellazione fisico-matematica del sinistro “deve pur sempre ritenersi semplificativa rispetto ai complessi fenomeni che si svolsero nella realtà, e, come tale, passibile di eventuali possibili scostamenti tra i risultati di calcolo e le reali velocità tenute dai due veicoli nel corso del sinistro” (cfr. pag. 27). Ha, infine, ritenuto non pertinente al caso de quo il coefficiente di attrito applicato, per la stima della velocità, dalla difesa del siccome corrispondente CP_2
“ad una frenata d'emergenza su asfalto asciutto, in condizioni di completa efficienza dell'impianto frenante e con pedale freno totalmente premuto”.
Tuttavia, come segnalato con efficacia qui vincolante dalla Suprema Corte, <sussiste con evidenza una circostanza storica (impuntamento, con conseguente sollevamento e deviazione mira dell'autovettura di ), rilevata dal CTU e da lui causalmente ricondotta Controparte_1 alla non completa efficienza dell'impianto frenante o all'omessa completa pressione del guidatore sul pedale del freno, oggetto di discussione tra le parti ed evidentemente decisiva in funzione della ricostruzione della dinamica del sinistro (nonché del giudizio di colpa nei confronti di e del conseguente accertamento della sussistenza e della Controparte_1 misura della sua responsabilità nella determinazione dell'incidente), di cui il giudice del merito ha indebitamente omesso l'esame, senza peraltro fornire alcuna motivazione in ordine al pedissequo recepimento dei criteri di calcolo della velocità dell'autovettura dello stesso
applicati dal CTU, pur a fronte delle argomentate critiche osservazioni di Controparte_1 parte>>.
Orbene, rileva questo giudice del rinvio che l'oggettiva presenza di un <lieve impuntamento dell'Alfa Romeo con conseguente sollevamento della parte frontale e conseguente deviazione laterale su terrapieno>> risulta essere stata in concreto l'effettiva causa del sinistro ed è all'evidenza riconducibile a colpa esclusiva del , sia che sia stata determinata da una CP_1 omessa manutenzione dell'impianto frenante (con conseguente inefficienza dello stesso), sia che sia stata causata da una non completa azione sul pedale del freno, trattandosi di fatti comunque riconducibili rispettivamente a negligenza o a imperizia del . CP_1
pagina 10 di 16 Sul piano dell'imputazione colposa, il sinistro appare - pertanto e in ogni caso - riconducibile e negligenza, imperizia e violazione di norme da parte del , dovendosi sul punto CP_1 considerare che lo stesso in ogni caso (ossia anche a voler ritenere per mera ipotesi non superato il limite massimo di velocità) ha quantomeno omesso di adeguare la velocità del mezzo da lui guidato alle circostanze di luogo, posto che viaggiava su una curva destrorsa e per giunta in prossimità di un incrocio con immissione da destra, tutte circostanze che – secondo prudenza – avrebbero suggerito di tenere una velocità inferiore al limite massimo e comunque tale da consentirgli il controllo del mezzo in caso di frenata (“specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” ex art. 141, II comma, C.d.S.), controllo che non è stato in grado di conservare, andando a collidere con il camion che procedeva in senso contrario e nella sua corsia. Per sua imperizia, quindi, (incompleta pressione del pedale del freno) ovvero per inefficienza dell'impianto frenante (comunque allo stesso imputabile per omessa manutenzione dell'auto) ha perso il controllo del mezzo in seguito ad una frenata, risultata peraltro inefficiente, come provato dalle evidenze probatorie incontestate, cioè dal punto di collisione, posizionato nella mezzeria di pertinenza dell'autocarro Astra, e dalle tracce di pneumatici dell'auto del CP_1 sull'asfalto.
Da quanto innanzi consegue un innegabile dato di fatto: l'unico veicolo dei tre che ha invaso l'altrui corsia è stato quello del , chiaro indice della perdita di controllo del mezzo (o CP_1 per velocità non adeguata allo stato dei luoghi o per non aver manutenuto l'impianto frenante o per non aver operato una efficiente frenata).
7. - Alcuna responsabilità giuridicamente rilevante può in tale contesto essere imputata al conducente del , atteso che tale mezzo non solo non è stato coinvolto nel sinistro, ma Per_1 era altresì già rientrato nella propria carreggiata prima ancora della manovra azzardata del
, che pertanto, procedendo ad una velocità adeguata, ponendo in essere manovre CP_1 corrette e non perdendo il controllo della sua auto invadendo l'opposta corsia di marcia, avrebbe agevolmente evitato l'impatto contro l'autocarro. Per le stesse ragioni va altresì esclusa ogni responsabilità del conducente dell'autocarro, investito dall'auto condotta dal mentre era nella propria corsia di marcia. CP_1
Né a diverse conclusioni può pervenirsi per le manovre poste in essere dai conducenti del e dell'autocarro prima del sinistro in applicazione dei principi di diritto fissati dalla Per_1
Cassazione nella pronuncia di annullamento con rinvio, sulla cui base deve questo Giudice del rinvio procedere ad una <valutazione prognostica positiva circa il “probabile” esito pagina 11 di 16 favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita
(Cass. 05/02/2013, n. 2638; Cass. 13/02/2014, n. 3355)>> <sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica (Cass. 24/10/2017, n. 25112; Cass. 08/05/2020, n. 8516), alla quale il giudice del merito non può sostituire una mera inferenza possibilistica negativa, fondata sull'impossibilità di escludere che quella domanda giudiziale sarebbe stata, magari in minima parte, accolta>>.
In particolare, al fine di escludere ogni rilevanza giuridica della pregressa manovra del conducente del su quella, del tutto inappropriata, del è sufficiente Per_1 CP_1
l'applicazione dei principi della logica formale e dell'art. 41, II comma, c.p., che – derogando al principio dell'equivalenza delle concause – esclude l'efficienza causale (i.e. la rilevanza giuridica) dei fattori umani antecedenti a quelli sopravvenuti (umani o naturali che siano), ove questi siano da soli sufficienti a determinare l'evento. Per dare attuazione alla disposizione, soccorre la teoria della regolarità causale/causalità umana/causalità adeguata, definendo
“cause sopravvenute da sole sufficienti” quelle imprevedibili ed eccezionali in base ad un giudizio di prognosi postuma, ossia una valutazione oggettiva ed ex post di tutte le circostanze note al momento del giudizio, in base alle leggi di copertura note al momento del giudizio, ma ponendosi mentalmente ex ante, cioè al momento dell'azione.
Ora, è evidente che la reazione soggettiva, spropositata e – come accertato dal CTU – del tutto errata posta in essere dal è stata – dal punto di vista della causalità giuridica – CP_1 all'evidenza da sola ed in via esclusiva idonea a causare il sinistro in questione, mentre la precedente manovra del (che si è spostato per verificare la possibilità di sorpasso, Per_1 rientrando immediatamente nella propria corsia dopo aver accertato l'impossibilità di porre in essere tale manovra) si è posta solo quale mero antecedente temporale dell'urto tra il veicolo condotto dal e un camion ed è pertanto giuridicamente irrilevante, poiché la reazione CP_1 del tutto soggettiva del è stata talmente eccentrica, spropositata, imprevedibile e CP_1 incoerente rispetto alla condotta del , da privare quest'ultima di qualsiasi efficienza Per_1 causale e da essere in pratica del tutto imprevedibile.
In particolare il , sterzando bruscamente a sinistra, ha attuato una manovra antitetica a CP_1 quella che avrebbe raccomandato la più elementare prudenza in quella condizione di pericolo, ovvero sterzare lievemente a destra, vieppiù considerando che egli si era già accostato sul lato destro della carreggiata per evitare una collisione con l'autocarro Astra che aveva parzialmente e momentaneamente superato la linea di mezzeria. È lo stesso perito, tra l'altro, a ritenere, sulla base di una valutazione oggettiva dello stato dei luoghi tecnicamente corretta e pagina 12 di 16 immune da vizi logici, che le manovre del – proprio sulla base di una valutazione CP_1 oggettiva postuma di tutte le circostanze note – risultarono impulsive, spropositate ed errate,
“in ogni caso, alla luce degli effetti nefasti che ne derivarono: perdita di controllo del mezzo, invasione della corsia opposta di marcia, ed inevitabile collisione con l'ingombrante autocarro antagonista” (ut supra).
Appare evidente che la sproporzione della reazione del e l'erroneità della stessa CP_1 escludono la prevedibilità di tale condotta da parte del conducente del , che – giova Per_1 ripeterlo – al momento dell'azione del era già rientrato sulla propria corsia di marcia. CP_1
Così provata l'eccezionalità e imprevedibilità della condotta del , quella del CP_1 conducente del degrada a mera occasione dell'occorso. Del tutto irrilevante appare poi Per_1 la condotta del conducente del camion, rimasto, dopo un lieve sconfinamento, nella propria corsia, ove è stato investito dall'auto condotta dal . CP_1
Non ha poi alcuna rilevanza il pure invocato principio dell'affidamento, giacché “nello specifico settore della circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un opportuno temperamento nell'opposto principio secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utenti, purché rientri nel limite della prevedibilità […].
Costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio- temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento” (Cass. civ. ord. n.30089/2024, conforme nel tempo: sent. n. 3991/1999). Invero la responsabilità colposa consta nell'adozione di condotte diligenti rispetto a circostanze di fatto, per loro natura intrise di pericolo, indipendenti dall'agente, ma da questo prevedibili ed evitabili. Nel caso di specie, trattavasi di un tratto di strada in curva (sinistrorsa per il NO), che imponeva di adeguare la velocità alla pericolosità del tratto stradale in questione, sulla quale il per imperizia, negligenza CP_1
e violazione di norme ha perso il controllo della propria auto invadendo la corsia opposta.
8. Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi quindi non raggiunta la prova del danno- conseguenza, poiché le evidenze istruttorie innanzi sintetizzate inducono a ritenere sussistente l'esclusiva responsabilità del nella produzione del sinistro e, quindi, l'inesistenza di un CP_1 suo credito risarcitorio. pagina 13 di 16 Pertanto, non configuratasi la fattispecie risarcitoria, deve essere rigettata l'azione di responsabilità professionale, rigetto al quale consegue il diritto di restituzione delle somme pagate sulla base della provvisoria esecutorietà della sentenza della Corte, poi cassata.
9. Ai fini dell'accoglimento delle azioni restitutorie avanzate dall'Avvocata e da Parte_1
giova una premessa in punto di diritto: ai sensi dell'art. 389 c.p.c., al Controparte_3 giudice del rinvio possono essere richiesti non solo i provvedimenti restitutori o riparatori in senso stretto, conseguenti alla cassazione della sentenza di merito, ma anche ogni altra azione che si ricolleghi anche in modo indiretto alla sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato. Invero, l'art. 336 c.p.c. comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente (Cass. Civ. sent. n. 17755/2023).
9.1. In accoglimento del punto 5) delle conclusioni rassegnate dall'Avvocata al Parte_1 rigetto della domanda principale consegue la condanna di a restituirle Controparte_3 la somma ricevuta a soddisfazione della pretesa di regresso.
9.2. In accoglimento del punto 2) delle conclusioni rassegnate da al Controparte_3 rigetto della domanda principale consegue la condanna del all'integrale restituzione CP_1
Cont della somma corrispostagli da sulla base della provvisoria esecutorietà della sentenza n.
547/22 del 22.04.2022 della Corte di Appello di Lecce, annullata dalla Corte di Cassazione. Cont Dagli allegati n. 2 e n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta di nel giudizio di rinvio risulta che la stessa ha disposto due pagamenti in favore del : CP_1
- in data 17/06/2022, di € 23.895,50
- in data 27/05/2022, di € 23.379,05. Cont 9.3. Sia le somme dovute in restituzione da in favore della sia quelle dovute in Parte_1
Cont restituzione dal in favore di vanno maggiorate degli interessi legali, da calcolarsi CP_1 dal giorno in cui è avvenuto il pagamento fino al soddisfo. Si precisa che, per costante orientamento di legittimità, all'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva non si applica la disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., trattandosi di pagamento causalmente collegato alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, e sorretto dalla comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti (sicché la prestazione non può dirsi priva di titolo, e non ha alcuna rilevanza la buona o mala fede dell'accipiens). Pertanto, pagina 14 di 16 gli interessi legali, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda” (cfr. ex plurimis Cass.
Civ. sent. n.3291/1999 e ord. n.28646/2021).
10. – Le spese processuali seguono il principio di soccombenza, al quale non è consentito derogare, non sussistendone i presupposti. Resta ferma la già disposta compensazione delle spese processuali del giudizio di appello nel rapporto processuale tra e Parte_1
dalla stessa chiamata in causa in difetto dei presupposti per la Controparte_9 chiamata in garanzia. I compensi vengono liquidati come da dispositivo che segue in misura superiore ma prossima ai minimi di legge e tenendo conto, quanto al valore, del “decisum”.
P.Q.M.
La Corte, decidendo quale giudice del rinvio - in seguito ad ordinanza della Cassazione
n.21413/2024 di annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello del 10 maggio
2022 - sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e (già Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
per la riforma della sentenza del Tribunale di Lecce n. 3326/2018, depositata
[...]
l'8.10.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da con atto del 9.11.2018 avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Lecce n. 3326/2018, depositata l'8.10.2018, che conferma;
b) dispone la restituzione delle somme corrisposte sulla base della provvisoria esecutorietà della cassata sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 547/22 del 22.04.2022, depositata il
10 maggio 2022 e, per l'effetto, condanna: - a restituire ad Controparte_1 [...]
le somme a tale titolo corrispostegli e - a restituire Controparte_3 Controparte_3 ad la somma dalla stessa ricevuta a soddisfazione della pretesa di Parte_1 regresso, oltre, in entrambi i casi, interessi legali dal pagamento sino alla restituzione;
c) condanna al pagamento: Controparte_1
- delle spese processuali del secondo grado del giudizio in favore di di Parte_1
e di liquidate in complessivi euro 6.000,00 Controparte_2 Controparte_3 ciascuno;
- delle spese processuali del giudizio di Cassazione in favore di Parte_1 liquidate in complessivi euro 4.201,00, di cui euro 701,00 per spese ed euro 3.500,00 per compensi;
nonché in favore di liquidate in euro 3.500,00 per compensi;
Controparte_2 dichiara irripetibili le spese nei confronti delle parti non costituite;
pagina 15 di 16 - delle spese processuali del presente giudizio di rinvio, liquidate in complessivi euro 5.264,00 in favore di di cui euro 264,00 per spese ed euro 5.000,00 per Parte_1 compensi, e in euro 5.000,00 per compensi in favore di e di Controparte_2 [...]
Controparte_3 oltre – per tutti i gradi - accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
d) pone in via definitiva a carico di le spese della consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio espletata in grado di appello, con diritto delle altre parti di ripetere quanto eventualmente corrisposto a tale titolo per anticipazione ovvero in esecuzione dell'annullata sentenza della Corte di Appello;
e) dà atto che l'appello proposto da è stato integralmente respinto e che Controparte_1 sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il
22 ottobre 2025
Il Presidente estensore dr.ssa NN Rita Pasca
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