TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/06/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 4214/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, all'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 4214 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SANTAGATA GAETANO, con domicilio eletto SAN MARCELLINO (CE) ALLA VIA V BELLINI N. 17
RICORRENTE
E
( c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
( c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dal funzionario delegato ex art. 417bis c.p.c. dott. BURGELLO FRANCESCO, con domicilio eletto in VIA MANNELLI 113 - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego- retribuzione- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente Conclusioni: COME IN ATTI.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 27/12/2024 ha convenuto a Parte_1 giudizio il chiedendo al Tribunale, accertato e dichiarato il Controparte_3 proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, condannare il al pagamento in suo favore della somma di € 500,00 per il Controparte_3 servizio prestato a tempo determinato negli a. s. 2021/2022, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e professionale subito.
In fatto ha dedotto di essere docente a tempo determinato, di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato nei suddetti anni scolastici senza che gli fosse attribuita la cd. Carta del docente.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022, nonché copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il ha contestato la debenza della Carta Controparte_4 elettronica stante la brevità e la saltuarietà dell'attività di supplenza svolta dalla ricorrente
La causa, istruita in via documentale, all'odierna udienza è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. - Risulta ex actis che il ricorrente che la ricorrente ha svolto attività di supplenza breve e saltuaria nell'annualità oggetto di domanda, in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato consecutivi, per complessivi gg 141; inoltre per l'a. s. 2024/2025 è in corso di esecuzione un contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza 05/09/2024 e cessazione al 30/06/2025 (cfr. contratti all. Con 1 e stato matricolare ).
A seguito di rinvio pregiudiziale, Corte di Cassazione con sent. n. 29961/2023, alla cui ampia motivazione in tema di comparabilità, incentrata sulla nozione di didattica annua, si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha statuito:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3
___________________________________________________________________ 2
N. 4214/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La pronuncia di legittimità ha difatti ritenuto, muovendo dai concetti propri della Corte di Giustizia che, proprio l'obiettivo di politica scolastica ed educativa perseguito dal legislatore, da individuarsi nel sostegno della didattica annua, impedisca che, quando si presenti il medesimo dato temperale, il beneficio formativo sia negato al docente precario che svolga una prestazione lavorativa pienamente comparabile. In forza di detta piena comparabilità ha quindi riconosciuto il beneficio ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. n. 124/1999 e fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. n. 124/1999.
3. - La fattispecie in esame, con riferimento alla durata delle supplenze brevi e saltuarie (a. s. 2021/2022 dal 11/10/2021 al 30/11/2021, dal 01/12/2021 al 28/02/2022, con orario settimanale d 12 ore;
dal 07/03/2022 al 11/03/2022 con orario completo;
dal 14/03/2022 al 08/04/2022, con orario completo, presso due distinti istituti) non sembra ricompresa nei principi di diritto (1 e 2) enunciati dalla Corte di Cassazione cit. indipendentemente dalla circostanza dell'attuale permanenza interna al sistema delle docenze scolastiche del ricorrente.
___________________________________________________________________ 3
N. 4214/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
E' infatti fondata l'eccezione sollevata dal facendo leva proprio sulla CP_3 motivazione riportata dai punti 7.4 fino a 7.7. della sentenza n. 29961/2023 cit. lì dove si precisa che il criterio della comparabilità delle prestazioni non verrebbe correttamente seguito se bastasse valorizzare, < beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso>>. Così come è dato riscontrare nella fattispecie in esame dove il docente ha svolto supplenze di durata breve, nel corso dell'anno e senza alcuna continuità scolastica.
4. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte soccombente, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m., tenuto conto della riduzione prevista dall'art. 152-bis disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rimborsare al le spese di lite, che si CP_3 liquidano in complessivi € 150,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali.
Così deciso in Firenze, il 26/06/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
___________________________________________________________________ 4
N. 4214/2024 R.G.S.L.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, all'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 4214 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SANTAGATA GAETANO, con domicilio eletto SAN MARCELLINO (CE) ALLA VIA V BELLINI N. 17
RICORRENTE
E
( c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
( c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dal funzionario delegato ex art. 417bis c.p.c. dott. BURGELLO FRANCESCO, con domicilio eletto in VIA MANNELLI 113 - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: pubblico impiego- retribuzione- personale scuola – riconoscimento diritto della Carta del docente Conclusioni: COME IN ATTI.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 27/12/2024 ha convenuto a Parte_1 giudizio il chiedendo al Tribunale, accertato e dichiarato il Controparte_3 proprio diritto a ricevere il corrispettivo della Carta del Docente pari a € 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio a tempo determinato, condannare il al pagamento in suo favore della somma di € 500,00 per il Controparte_3 servizio prestato a tempo determinato negli a. s. 2021/2022, anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e professionale subito.
In fatto ha dedotto di essere docente a tempo determinato, di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato nei suddetti anni scolastici senza che gli fosse attribuita la cd. Carta del docente.
In diritto, a sostegno della propria domanda, la parte ricorrente ha affermato la natura discriminatoria del mancato riconoscimento della Carta del docente ai docenti assunti a tempo determinato, stante l'identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai docenti di ruolo, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18/03/1999 allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28/06/1999, dell' art. 10 della Carta Sociale Europea, dell'art. 14 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ha richiamato gli argomenti di cui alle pronunce del Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 e della Corte di Giustizia sesta sezione ordinanza del 18/05/2022, nonché copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità.
Il ha contestato la debenza della Carta Controparte_4 elettronica stante la brevità e la saltuarietà dell'attività di supplenza svolta dalla ricorrente
La causa, istruita in via documentale, all'odierna udienza è stata decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. - Risulta ex actis che il ricorrente che la ricorrente ha svolto attività di supplenza breve e saltuaria nell'annualità oggetto di domanda, in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato consecutivi, per complessivi gg 141; inoltre per l'a. s. 2024/2025 è in corso di esecuzione un contratto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza 05/09/2024 e cessazione al 30/06/2025 (cfr. contratti all. Con 1 e stato matricolare ).
A seguito di rinvio pregiudiziale, Corte di Cassazione con sent. n. 29961/2023, alla cui ampia motivazione in tema di comparabilità, incentrata sulla nozione di didattica annua, si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha statuito:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3
___________________________________________________________________ 2
N. 4214/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
La pronuncia di legittimità ha difatti ritenuto, muovendo dai concetti propri della Corte di Giustizia che, proprio l'obiettivo di politica scolastica ed educativa perseguito dal legislatore, da individuarsi nel sostegno della didattica annua, impedisca che, quando si presenti il medesimo dato temperale, il beneficio formativo sia negato al docente precario che svolga una prestazione lavorativa pienamente comparabile. In forza di detta piena comparabilità ha quindi riconosciuto il beneficio ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. n. 124/1999 e fino al termine delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. n. 124/1999.
3. - La fattispecie in esame, con riferimento alla durata delle supplenze brevi e saltuarie (a. s. 2021/2022 dal 11/10/2021 al 30/11/2021, dal 01/12/2021 al 28/02/2022, con orario settimanale d 12 ore;
dal 07/03/2022 al 11/03/2022 con orario completo;
dal 14/03/2022 al 08/04/2022, con orario completo, presso due distinti istituti) non sembra ricompresa nei principi di diritto (1 e 2) enunciati dalla Corte di Cassazione cit. indipendentemente dalla circostanza dell'attuale permanenza interna al sistema delle docenze scolastiche del ricorrente.
___________________________________________________________________ 3
N. 4214/2024 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
E' infatti fondata l'eccezione sollevata dal facendo leva proprio sulla CP_3 motivazione riportata dai punti 7.4 fino a 7.7. della sentenza n. 29961/2023 cit. lì dove si precisa che il criterio della comparabilità delle prestazioni non verrebbe correttamente seguito se bastasse valorizzare, < beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso>>. Così come è dato riscontrare nella fattispecie in esame dove il docente ha svolto supplenze di durata breve, nel corso dell'anno e senza alcuna continuità scolastica.
4. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte soccombente, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m., tenuto conto della riduzione prevista dall'art. 152-bis disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rimborsare al le spese di lite, che si CP_3 liquidano in complessivi € 150,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali.
Così deciso in Firenze, il 26/06/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
___________________________________________________________________ 4
N. 4214/2024 R.G.S.L.