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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9589/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9589/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nato il [...] a [...] la Pascua Guarico - Venezuela;
il Parte_1
sig. nato il [...] a [...] - Venezuela;
il sig. Controparte_1 [...]
, nato il [...] a [...] la Pascua Guarico – Venezuela;
Parte_2 [...]
nato il [...] a [...] la Pascua Guarico - Venezuela;
la sig.ra Controparte_2 [...]
nata il [...] a [...] la Pascua Guarico - Venezuela;
; la sig.ra Parte_3
, nata il [...] a [...] - Venezuela;
il sig. Parte_4 Parte_5
, nato il [...] a [...] la Pascua Guarico - Venezuela;
il sig.
[...] Parte_6
, nato il [...] a [...] la Pascua Guarico – Venezuela;
la sig.ra
[...] Parte_7
nata il [...] a [...] la Pascua Guarico - Venezuela ed il sig.
[...] [...]
nato il [...], entrambi non in proprio ma esclusivamente nella qualità di Parte_8
genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore, , Persona_1
nata il [...] a [...] la Pascua Guarico – Venezuela (con l'avv. Domenico Morra)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_3
- parte resistente contumace -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 4 agosto 2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , cittadino italiano mai naturalizzatosi Persona_2
brasiliano, nato il [...] a [...] - Italia, dai cittadini italiani Pt_1
1 e , il quale, emigrato in Venezuela, in data 18.12.1970 ha Per_3 Parte_9
contratto matrimonio, in Valle de la Pascua Guarico, con , unione da cui sono Controparte_4
nati, in data 15.03.1972, , in data 05.03.1973 Parte_1 [...]
, in data 27.09.1975 Parte_2 Parte_7
.
[...]
In data 10.12.1997 ha contratto matrimonio Parte_1
con e dalla loro unione, il 26.12.2003, è nato Controparte_5 Controparte_1
[...]
In data 16.04.1999 ha contratto matrimonio con Parte_2
e dalla loro unione sono nati Controparte_6 Controparte_2
(6.10.2000) e (5.8.2003).
[...] Parte_3
Il 24.04.1996 ha contratto matrimonio con Parte_7 Parte_1 [...]
Dalla loro unione sono nati Persona_4 Parte_4
(2.6.1995) e (14.7.1998). Parte_5
Successivamente, ha stretto una relazione con Pt_7 Parte_7 [...]
e dalla loro unione sono nati Parte_8 Parte_8 Pt_1
(16.4.2004) e (12.12.2005). Persona_1
Parte resistente, correttamente evocata in giudizio, non si è costituita, pertanto se ne dichiara la contumacia.
Il PM non ha inviato osservazioni.
All'esito della trattazione scritta del procedimento la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano , il quale -mai naturalizzatosi cittadino venezuelano- ha, Persona_2
indi, trasmesso il proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_7
web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
Ebbene, è fatto, oramai, notorio che i versano in una condizione di gravissimo Pt_10
ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di
2 richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle circostanze poc'anzi evidenziate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nato il [...] a [...] la Pascua Guarico - Venezuela;
il sig.
[...] Controparte_1
nato il [...] a [...] - Venezuela;
il sig. , nato il
[...] Parte_2
05.03.1973 a Valle de la Pascua Guarico – Venezuela;
nato il Controparte_2
06.10.2000 a Valle de la Pascua Guarico - Venezuela;
la sig.ra Parte_3
nata il [...] a [...] la Pascua Guarico - Venezuela;
la sig.ra Parte_4
, nata il [...] a [...] - Venezuela;
il sig. , nato il
[...] Parte_5
14.07.1998 a Valle de la Pascua Guarico - Venezuela;
il sig. , nato il Parte_6
16.04.2004 a Valle de la Pascua Guarico – Venezuela;
la si.ra , Persona_1
nata il [...] a [...] la Pascua Guarico – Venezuela, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_3
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 31 gennaio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9589/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nato il [...] a [...] la Pascua Guarico - Venezuela;
il Parte_1
sig. nato il [...] a [...] - Venezuela;
il sig. Controparte_1 [...]
, nato il [...] a [...] la Pascua Guarico – Venezuela;
Parte_2 [...]
nato il [...] a [...] la Pascua Guarico - Venezuela;
la sig.ra Controparte_2 [...]
nata il [...] a [...] la Pascua Guarico - Venezuela;
; la sig.ra Parte_3
, nata il [...] a [...] - Venezuela;
il sig. Parte_4 Parte_5
, nato il [...] a [...] la Pascua Guarico - Venezuela;
il sig.
[...] Parte_6
, nato il [...] a [...] la Pascua Guarico – Venezuela;
la sig.ra
[...] Parte_7
nata il [...] a [...] la Pascua Guarico - Venezuela ed il sig.
[...] [...]
nato il [...], entrambi non in proprio ma esclusivamente nella qualità di Parte_8
genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore, , Persona_1
nata il [...] a [...] la Pascua Guarico – Venezuela (con l'avv. Domenico Morra)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_3
- parte resistente contumace -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 4 agosto 2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , cittadino italiano mai naturalizzatosi Persona_2
brasiliano, nato il [...] a [...] - Italia, dai cittadini italiani Pt_1
1 e , il quale, emigrato in Venezuela, in data 18.12.1970 ha Per_3 Parte_9
contratto matrimonio, in Valle de la Pascua Guarico, con , unione da cui sono Controparte_4
nati, in data 15.03.1972, , in data 05.03.1973 Parte_1 [...]
, in data 27.09.1975 Parte_2 Parte_7
.
[...]
In data 10.12.1997 ha contratto matrimonio Parte_1
con e dalla loro unione, il 26.12.2003, è nato Controparte_5 Controparte_1
[...]
In data 16.04.1999 ha contratto matrimonio con Parte_2
e dalla loro unione sono nati Controparte_6 Controparte_2
(6.10.2000) e (5.8.2003).
[...] Parte_3
Il 24.04.1996 ha contratto matrimonio con Parte_7 Parte_1 [...]
Dalla loro unione sono nati Persona_4 Parte_4
(2.6.1995) e (14.7.1998). Parte_5
Successivamente, ha stretto una relazione con Pt_7 Parte_7 [...]
e dalla loro unione sono nati Parte_8 Parte_8 Pt_1
(16.4.2004) e (12.12.2005). Persona_1
Parte resistente, correttamente evocata in giudizio, non si è costituita, pertanto se ne dichiara la contumacia.
Il PM non ha inviato osservazioni.
All'esito della trattazione scritta del procedimento la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano , il quale -mai naturalizzatosi cittadino venezuelano- ha, Persona_2
indi, trasmesso il proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_7
web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
Ebbene, è fatto, oramai, notorio che i versano in una condizione di gravissimo Pt_10
ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di
2 richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle circostanze poc'anzi evidenziate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nato il [...] a [...] la Pascua Guarico - Venezuela;
il sig.
[...] Controparte_1
nato il [...] a [...] - Venezuela;
il sig. , nato il
[...] Parte_2
05.03.1973 a Valle de la Pascua Guarico – Venezuela;
nato il Controparte_2
06.10.2000 a Valle de la Pascua Guarico - Venezuela;
la sig.ra Parte_3
nata il [...] a [...] la Pascua Guarico - Venezuela;
la sig.ra Parte_4
, nata il [...] a [...] - Venezuela;
il sig. , nato il
[...] Parte_5
14.07.1998 a Valle de la Pascua Guarico - Venezuela;
il sig. , nato il Parte_6
16.04.2004 a Valle de la Pascua Guarico – Venezuela;
la si.ra , Persona_1
nata il [...] a [...] la Pascua Guarico – Venezuela, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_3
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 31 gennaio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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