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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/05/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:
dott. Anna Fasan Presidente
dott. Annalisa Barzazi Giudice
dott. Gianmarco Calienno Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione controllata nei confronti di ( ), su domanda dello Parte_1 C.F._1
stesso debitore, rapp. e dif. dall'avv. ENRICA SPANGARO.
Visti il ricorso e l'allegata documentazione;
sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;
ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 D.Lgs.n.14/2019 (CCII), essendo la parte ricorrente residente nel circondario dell'intestato
Tribunale;
ritenuta la legittimazione dell'istante, ai sensi degli artt. 2 lett. c), 269 CCII, in quanto: -è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
-è in stato di sovraindebitamento, risultando la sua insolvenza da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che a fronte di un indebitamento complessivo di € € 165.317,54, il patrimonio liquidabile consiste essenzialmente di una una quota del 50% di beni immobili e alcuni veicoli, con un valore stimato di Euro
73.250,00 per gli immobili e Euro 6.760,00 per i veicoli,
tenuto conto che, allo stato, i redditi da lavoro del debitore sono pari a circa Euro 316,00 mensili, fermo restando che qualora essi lievitassero oltre le spese necessarie al mantenimento in forza del decreto di cui alla lett.b) del 4° comma dell'art.268 CCII, l'eventuale differenza sarà destinata al soddisfacimento dei creditori;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di
Composizione della Crisi Udinese I diritti del debitore
Segretariato Sociale Comune di Corno di ZO (iscritto
al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della
Giustizia) avv. Ettore Giulio Barba del Foro di Udine,
codice fiscale , nella quale è stata C.F._2
illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, del debitore ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità
della documentazione depositata a corredo della domanda;
rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;
rilevato, quanto agli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, che a mente del comma 5
dell'art.270 CCII, si applicano l'art.142 (Beni del debitore) e l'art.143 CCII (Rapporti processuali) in quanto compatibili e gli art.150 CCII (divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 CCII (concorso
2 creditori) CCII, fermo restando che per i casi non espressamente regolati dal CAPO IX (liquidazione controllata) si applicano, altresì, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III;
ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito
Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 269, 270 CCII:
a) dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di (C.F: Parte_1
); C.F._1
b) nomina quale Giudice Delegato il dott. Gianmarco
Calienno;
c) nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, l'avv.
Ettore Giulio Barba del Foro di Udine, codice fiscale;
C.F._2
d) ordina al debitore il deposito, ove non già
effettuato, entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
dell'elenco dei creditori;
e) assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono
3 trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2
CCII, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art.216, comma 2 CCII;
g) ordina che, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la sentenza sia trascritta presso gli uffici competenti;
h) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia inserita nel sito Internet del
Tribunale di Udine;
i) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;
j) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Udine, addì 08/05/2025 .
IL PRESIDENTE
Anna Fasan
IL GIUDICE ESTENSORE
4 Gianmarco Calienno
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:
dott. Anna Fasan Presidente
dott. Annalisa Barzazi Giudice
dott. Gianmarco Calienno Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione controllata nei confronti di ( ), su domanda dello Parte_1 C.F._1
stesso debitore, rapp. e dif. dall'avv. ENRICA SPANGARO.
Visti il ricorso e l'allegata documentazione;
sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;
ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 D.Lgs.n.14/2019 (CCII), essendo la parte ricorrente residente nel circondario dell'intestato
Tribunale;
ritenuta la legittimazione dell'istante, ai sensi degli artt. 2 lett. c), 269 CCII, in quanto: -è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
-è in stato di sovraindebitamento, risultando la sua insolvenza da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che a fronte di un indebitamento complessivo di € € 165.317,54, il patrimonio liquidabile consiste essenzialmente di una una quota del 50% di beni immobili e alcuni veicoli, con un valore stimato di Euro
73.250,00 per gli immobili e Euro 6.760,00 per i veicoli,
tenuto conto che, allo stato, i redditi da lavoro del debitore sono pari a circa Euro 316,00 mensili, fermo restando che qualora essi lievitassero oltre le spese necessarie al mantenimento in forza del decreto di cui alla lett.b) del 4° comma dell'art.268 CCII, l'eventuale differenza sarà destinata al soddisfacimento dei creditori;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di
Composizione della Crisi Udinese I diritti del debitore
Segretariato Sociale Comune di Corno di ZO (iscritto
al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della
Giustizia) avv. Ettore Giulio Barba del Foro di Udine,
codice fiscale , nella quale è stata C.F._2
illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, del debitore ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità
della documentazione depositata a corredo della domanda;
rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;
rilevato, quanto agli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, che a mente del comma 5
dell'art.270 CCII, si applicano l'art.142 (Beni del debitore) e l'art.143 CCII (Rapporti processuali) in quanto compatibili e gli art.150 CCII (divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 CCII (concorso
2 creditori) CCII, fermo restando che per i casi non espressamente regolati dal CAPO IX (liquidazione controllata) si applicano, altresì, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III;
ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito
Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 269, 270 CCII:
a) dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di (C.F: Parte_1
); C.F._1
b) nomina quale Giudice Delegato il dott. Gianmarco
Calienno;
c) nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, l'avv.
Ettore Giulio Barba del Foro di Udine, codice fiscale;
C.F._2
d) ordina al debitore il deposito, ove non già
effettuato, entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
dell'elenco dei creditori;
e) assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono
3 trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2
CCII, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art.216, comma 2 CCII;
g) ordina che, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la sentenza sia trascritta presso gli uffici competenti;
h) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia inserita nel sito Internet del
Tribunale di Udine;
i) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;
j) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Udine, addì 08/05/2025 .
IL PRESIDENTE
Anna Fasan
IL GIUDICE ESTENSORE
4 Gianmarco Calienno
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