Art. 3. Indennita' integrativa speciale
A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, le variazioni della misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale statale in attivita' di servizio sono apportate trimestralmente, con effetto dal 1 febbraio, 1 maggio, 1 agosto e 1 novembre di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertato dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1982, considerato uguale a 100, rispettivamente, per i trimestri novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-luglio e agosto-ottobre, e valutato ai fini dell'indennita' di contingenza del settore dell'industria.
Il nuovo sistema di determinazione dei punti di variazione dell'indice del costo della vita, ai fini dell'indennita' integrativa speciale, si applica a decorrere dal trimestre 1 novembre 1982-31 gennaio 1983.
Con decorrenza dal 1 febbraio 1983, per ogni punto di variazione in aumento o in diminuzione, riferito al trimestre considerato, l'indennita' integrativa speciale e', rispettivamente, maggiorata o ridotta per il personale statale in attivita' di servizio dell'importo di L. 6.800. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 17 aprile 1984, n.70 , convertito con modfificazioni dalla L. 12 giugno 1984, n. 219 , ha disposto (con l'art. 3) che "Per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura della indennita' di contingenza e di indennita' analoghe, per i lavoratori privati, e della indennita' integrativa speciale di cui all' articolo 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79 , per i dipendenti pubblici, restano determinati in due dal 10 febbraio e non possono
essere determinati in piu' di due dal 1 maggio 1984."
A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, le variazioni della misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale statale in attivita' di servizio sono apportate trimestralmente, con effetto dal 1 febbraio, 1 maggio, 1 agosto e 1 novembre di ogni anno, sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertato dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1982, considerato uguale a 100, rispettivamente, per i trimestri novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-luglio e agosto-ottobre, e valutato ai fini dell'indennita' di contingenza del settore dell'industria.
Il nuovo sistema di determinazione dei punti di variazione dell'indice del costo della vita, ai fini dell'indennita' integrativa speciale, si applica a decorrere dal trimestre 1 novembre 1982-31 gennaio 1983.
Con decorrenza dal 1 febbraio 1983, per ogni punto di variazione in aumento o in diminuzione, riferito al trimestre considerato, l'indennita' integrativa speciale e', rispettivamente, maggiorata o ridotta per il personale statale in attivita' di servizio dell'importo di L. 6.800. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 17 aprile 1984, n.70 , convertito con modfificazioni dalla L. 12 giugno 1984, n. 219 , ha disposto (con l'art. 3) che "Per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura della indennita' di contingenza e di indennita' analoghe, per i lavoratori privati, e della indennita' integrativa speciale di cui all' articolo 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79 , per i dipendenti pubblici, restano determinati in due dal 10 febbraio e non possono
essere determinati in piu' di due dal 1 maggio 1984."