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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/05/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2222/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e
Libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2222/2025 promossa da: con l'avv. MATTA FEDERICO Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE/I
PM
INTERVENUTO
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marco Gattuso Presidente Relatore dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
all'esito della discussione orale all'udienza del 5 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1.
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2025 il ricorrente ha impugnato il provvedimento in data 22/10/24, notificato il 25/11/2024, con cui la resistente CP_1 ha rigettato la sua domanda di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo in ragione ritenuta pericolosità sociale del ricorrente, attesa la sua condanna per il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p..
Nel ricorso il medesimo ha insistito perché il tribunale voglia «accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al soggiorno sul territorio dello Stato italiano per motivi di unità familiare» atteso che in Italia vi sarebbero la moglie e tre figli, peraltro tutti cittadini italiani.
Con decreto del 21 febbraio 2025 il giudice, rilevato che dalla lettura del provvedimento appariva incontestata la detta relazione familiare, che «il provvedimento impugnato è motivato in riferimento alla commissione di diversi reati in buona parte già accertati con sentenza passata in giudicato, di particolare allarme sociale in quanto rivolti contro la ex moglie, madre dei bambini» e che il ricorrente ha dedotto «accordi già consensualmente raggiunti (all. 8 e 9)» con la stessa e un «adeguato e costante sostentamento anche per i figli minori (all. 10, 11 e 12)»; che tuttavia i documenti
Pagina 1 depositati e menzionati (all. 8 e 9)» e «(all. 10, 11 e 12)» non erano «in alcun modo conferenti», concedeva comunque la sospensione del provvedimento impugnato inaudita altera parte e fissava la comparizione delle parti all'udienza del 16/4/2025, assegnando alla parte resistente termine per la costituzione sino a dieci giorni prima dell'udienza.
La resistente non si costituiva, sicché ne va dichiarata adesso la contumacia.
Il difensore della ricorrente chiedeva un «brevissimo termine per produrre riscontro da parte della collega avv. Guidotti al fine di produrre l'accordo tra i coniugi».
Il Giudice assegnava quindi termine sino alle ore 13:00 «per produrre i documenti la cui mancanza era stata già segnalata nel provvedimento del 21 febbraio 2025», letti i quali rinviava all'udienza del 5/5/2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 275 bis
c.p.c., udienza quindi sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Successivamente la parte non si opponeva alla detta sostituzione.
2.
Dalla lettura del ricorso si rileva come il ricorrente non abbia chiesto soltanto di
«accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al soggiorno sul territorio dello Stato italiano per motivi di unità familiare, ai sensi dell'art. 2 d. lgs. 30/2007 o ai sensi degli artt. 5 comma 5 e 30 comma 1 lett. c) e d) d. lgs. 286/98» ma anche di «comunque accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 5 comma 6 d. lgs. 286/98».
Per conseguenza la decisione ha natura collegiale
3.
Nel caso di specie non è contestato che il coniuge del ricorrente e i suoi tre figli siano fuori dal territorio nazionale, essendosi trasferiti da tempo in Francia.
La circostanza è emersa nel corso del giudizio soltanto in seguito alla richiesta del giudice di produrre senza indugio gli atti relativi allo scioglimento del matrimonio, mai allegati al ricorso e non depositai per l'udienza. La circostanza è difatti dichiarata dalle parti nel ricorso congiunto per lo scioglimento ed era evidentemente nota alla parte ricorrente già in epoca antecedente alla proposizione del ricorso.
Appare dunque evidente la manifesta inconsistenza, se non il carattere fraudolento, del ricorso, posto che il ricorrente chiede un titolo di soggiorno in Italia per… assicurare l'unità familiare con persone che oggi vivono in Francia.
La manifesta carenza dei presupposti oggettivi assorbe ogni ulteriore considerazione in ordine alla pericolosità sociale, desumibili dalla commissione del delitto di maltrattamenti nei confronti della moglie.
4.
La richiesta di un permesso di soggiorno «per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 5 comma 6 d. lgs. 286/98» è manifestamente tardiva atteso che la ritenuta implicita reiezione della Questura andava impugnata -come ogni reiezione di una domanda di protezione complementare- entro il termine di 30 giorni, mentre il ricorso giurisdizionale è stato depositato il 20 febbraio 2025 avverso un provvedimento notificato il 25 novembre 2024.
5.
Entrambe le domande sono state presentate, dunque, con manifesto dolo o quantomeno colpa grave e non meritano accoglimento.
Pagina 2 Nulla sulle spese attesa la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Visti gli artt. 702 bis e ss. c.p.c., ogni altra istanza o eccezione disattesa,
RIGETTA il ricorso;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bologna, 9 maggio 2025
Il pres. est.
dott. Marco Gattuso
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e
Libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2222/2025 promossa da: con l'avv. MATTA FEDERICO Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE/I
PM
INTERVENUTO
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marco Gattuso Presidente Relatore dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
all'esito della discussione orale all'udienza del 5 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1.
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2025 il ricorrente ha impugnato il provvedimento in data 22/10/24, notificato il 25/11/2024, con cui la resistente CP_1 ha rigettato la sua domanda di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo in ragione ritenuta pericolosità sociale del ricorrente, attesa la sua condanna per il reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p..
Nel ricorso il medesimo ha insistito perché il tribunale voglia «accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al soggiorno sul territorio dello Stato italiano per motivi di unità familiare» atteso che in Italia vi sarebbero la moglie e tre figli, peraltro tutti cittadini italiani.
Con decreto del 21 febbraio 2025 il giudice, rilevato che dalla lettura del provvedimento appariva incontestata la detta relazione familiare, che «il provvedimento impugnato è motivato in riferimento alla commissione di diversi reati in buona parte già accertati con sentenza passata in giudicato, di particolare allarme sociale in quanto rivolti contro la ex moglie, madre dei bambini» e che il ricorrente ha dedotto «accordi già consensualmente raggiunti (all. 8 e 9)» con la stessa e un «adeguato e costante sostentamento anche per i figli minori (all. 10, 11 e 12)»; che tuttavia i documenti
Pagina 1 depositati e menzionati (all. 8 e 9)» e «(all. 10, 11 e 12)» non erano «in alcun modo conferenti», concedeva comunque la sospensione del provvedimento impugnato inaudita altera parte e fissava la comparizione delle parti all'udienza del 16/4/2025, assegnando alla parte resistente termine per la costituzione sino a dieci giorni prima dell'udienza.
La resistente non si costituiva, sicché ne va dichiarata adesso la contumacia.
Il difensore della ricorrente chiedeva un «brevissimo termine per produrre riscontro da parte della collega avv. Guidotti al fine di produrre l'accordo tra i coniugi».
Il Giudice assegnava quindi termine sino alle ore 13:00 «per produrre i documenti la cui mancanza era stata già segnalata nel provvedimento del 21 febbraio 2025», letti i quali rinviava all'udienza del 5/5/2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 275 bis
c.p.c., udienza quindi sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Successivamente la parte non si opponeva alla detta sostituzione.
2.
Dalla lettura del ricorso si rileva come il ricorrente non abbia chiesto soltanto di
«accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al soggiorno sul territorio dello Stato italiano per motivi di unità familiare, ai sensi dell'art. 2 d. lgs. 30/2007 o ai sensi degli artt. 5 comma 5 e 30 comma 1 lett. c) e d) d. lgs. 286/98» ma anche di «comunque accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 5 comma 6 d. lgs. 286/98».
Per conseguenza la decisione ha natura collegiale
3.
Nel caso di specie non è contestato che il coniuge del ricorrente e i suoi tre figli siano fuori dal territorio nazionale, essendosi trasferiti da tempo in Francia.
La circostanza è emersa nel corso del giudizio soltanto in seguito alla richiesta del giudice di produrre senza indugio gli atti relativi allo scioglimento del matrimonio, mai allegati al ricorso e non depositai per l'udienza. La circostanza è difatti dichiarata dalle parti nel ricorso congiunto per lo scioglimento ed era evidentemente nota alla parte ricorrente già in epoca antecedente alla proposizione del ricorso.
Appare dunque evidente la manifesta inconsistenza, se non il carattere fraudolento, del ricorso, posto che il ricorrente chiede un titolo di soggiorno in Italia per… assicurare l'unità familiare con persone che oggi vivono in Francia.
La manifesta carenza dei presupposti oggettivi assorbe ogni ulteriore considerazione in ordine alla pericolosità sociale, desumibili dalla commissione del delitto di maltrattamenti nei confronti della moglie.
4.
La richiesta di un permesso di soggiorno «per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 5 comma 6 d. lgs. 286/98» è manifestamente tardiva atteso che la ritenuta implicita reiezione della Questura andava impugnata -come ogni reiezione di una domanda di protezione complementare- entro il termine di 30 giorni, mentre il ricorso giurisdizionale è stato depositato il 20 febbraio 2025 avverso un provvedimento notificato il 25 novembre 2024.
5.
Entrambe le domande sono state presentate, dunque, con manifesto dolo o quantomeno colpa grave e non meritano accoglimento.
Pagina 2 Nulla sulle spese attesa la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Visti gli artt. 702 bis e ss. c.p.c., ogni altra istanza o eccezione disattesa,
RIGETTA il ricorso;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bologna, 9 maggio 2025
Il pres. est.
dott. Marco Gattuso
Pagina 3