Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 29/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 29/01/2025, alle ore sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. BISA' SIMONA per la parte ricorrente e l'Avv. RAFFANTI
ILARIA per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
, che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Parte ricorrente insiste per l'escussione del dott. Tes_1
e chiede autorizzazione a produrre 3 fatture emesse nel 2020, relative a lavori effettuati nel 2019.
L'avv. Raffanti in ordine alla richiesta di produzione documentale ne rileva la tardività e in ipotesi chiede un termine per esame facendo presente sin da ora che la produzione di fatture relative all'anno 2020 dimostra la continuazione dell'attività.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura .
1
11,30. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di opposizione ad avviso di addebito proc. n.
552/2022 promossa da:
assistito dall'Avv. BISA' SIMONA Parte_1
CONTRO
assistito Controparte_1 dall'Avv. RAFFANTI ILARIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. impugnava Parte_1
l'avviso di addebito n. 366 2022 00005766 12 000 formato il
23.07.2022, notificato il 21.08.2022, col quale gli era stato ingiunto il pagamento, nel termine di giorni 60, della somma complessiva di € 4.266,88 a titolo di contributi in misura fissa alla gestione commercianti relativamente all'anno 2020 e
2 relative sanzioni, deducendo che la società
[...]
di cui in data 1.07.2019 era Controparte_2 divenuto socio unico e amministratore unico, aveva cessato ogni attività produttiva, commerciale ed operativa in data
31.10.2019 (cfr. doc.1; doc. 2); che in data 14.11.2019 tutti i dipendenti erano stati licenziati per avvenuta cessazione dell'attività (doc.3); che dopo il 31.10.2019 la società non aveva più svolto alcun tipo di attività, come dimostrava la Dichiarazione IVA 2021 per il periodo d'imposta 2020 e la dichiarazione del Dr.
commercialista del sig. Testimone_2 Parte_1
(docc. 4, 5); che la società non era ancora stata cancellata dal Registro Imprese in quanto pendevano dinanzi al Tribunale di Massa delle cause con ex dipendenti
(docc. 6, 7, 8); che della pratica di cessazione la
[...] ne aveva dato comunicazione anche all' CP_2 CP_1
e all' per gli incombenti conseguenti (cfr. doc.2). CP_3
I – EVIDENZE DOCUMENTALI
A) Dalla visura camerale in atti si evince che la società attualmente è “inattiva”; che la cessazione dell'attività con decorrenza 31-10-2019 è stata denunciata soltanto in data 02-
09-21.
B) Anche la comunicazione agli istituti previdenziali in ordine alla cessazione dell'attività è stata effettuata in data 02-09-21.
C) Dalla dichiarazione IVA 2021 relativa al 2020 (DOC. N. 4
FASC. RICORRENTE) si evincono OPERAZIONI IMPONIBILI commerciali per l'importo di € 5.455,00, per un totale imponibile di € 5947,00.
II – ONERI PROBATORI
L'istituto ha provato l'esercizio di attività commerciale da parte della società srl uninominale sulla base del Modello IVA
2021 relativo al periodo di imposta 2020 proveniente dalla società amministrata da odierno ricorrente, Parte_1
3 che deve presumersi l'autore delle predette operazioni, stante il pregresso licenziamento dei dipendenti e collaboratori.
Che si tratti di attività svolta nel 2020 è desumibile dalla circostanza che la fattura elettronica relativa alla cessione di beni o la prestazione di servizi deve essere emessa il medesimo giorno o al più entro 12 giorni e non può certo riferirsi ad operazioni del 2019, come sostenuto da parte ricorrente nelle note autorizzate e nella discussione dell'odierna udienza.
Parte ricorrente non ha provato fatti impeditivi od estintivi della pretesa previdenziale, tale non essendo la CP_4 dichiarazione di cessazione dell'attività con pretesa efficacia retroattiva, in difetto di cancellazione dal registro delle imprese.
La dichiarazione scritta, di cui al doc. n. 5 allegato al ricorso, del nuovo commercialista, dott. il Testimone_2 quale non è stato indicato quale testimone (con la conseguenza che appare tardiva la richiesta verbalizzata all'udienza del
21/06/2024), è priva di valore probatorio e contrasta con la dichiarazione IVA della società.
Non è stata depositata documentazione comprovante la effettiva cessazione dell'attività, il che avvalora la pretesa contributiva.
L'unico teste escusso (Dr.ssa nulla ha Testimone_3 saputo riferire, avendo da tempo rinunciato all'incarico di commercialista.
Il licenziamento dei dipendenti e dei collaboratori, poi, non
è ostativo allo svolgimento dell'attività da parte dell'amministratore in prima persona.
La modestia del volume d'affari non preclude l'assoggettamento alla contribuzione previdenziale entro il minimale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di causa sostenute dall' , che liquida in € 2000,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso spese forfettarie.
Massa, 29/01/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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