Articolo 1 della Legge 21 settembre 1994, n. 567
Articolo 2
Versione
6 ottobre 1994
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993.
Entrata in vigore il 6 ottobre 1994