CA
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1917/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 14/02/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1917 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del Ministro p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...] Controparte_4 CP_5 CP_6
[...] Controparte_7 Controparte_8
,
[...] CP_9 Controparte_10
CP_11 CP_12 Controparte_13
Controparte_14 CP_15 CP_16
de
[...] atti
APPELLATE 2
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, n. 60/2023, pubblicata in data 28/02/2023
___________________
Con ricorso depositato in data 26.7.2023 il ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento delle domande formulate con l'originario ricorso introduttivo, lo ha condannato al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance in favore delle ricorrenti, liquidato in € 2.940,00 ciascuna nei confronti di , Controparte_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
e e in € CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_11
3.570,00 ciascuna nei confronti di , , Controparte_6 Controparte_10
, e CP_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15 CP_17
con compensazione delle spese processuali. Con l'originario ricorso
[...] introduttivo le lavoratrici sopra indicate avevano chiesto in via principale l'accertamento dell'obbligo del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 10 del CCNL 2006-2009, di portare a compimento le procedure selettive pubblicate il 31.5.2001 e in subordine dell'obbligo di dare corso alla riqualificazione professionale ai sensi dell'accordo sindacale del 26.4.2017, recepito con D.M.
9.11.2017. In ogni caso avevano chiesto il risarcimento dei danni per perdita di chances subito per l'omessa riqualificazione. Il Parte_1 si era costituito chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo l'intervenuta prescrizione estintiva.
Con la gravata sentenza il Tribunale ha respintole domande di condanna all'adempimento dell'obbligo di riqualificazione professionale di cui all'art. 10 del CCNL 2006-2009, ritenendo l'insussistenza di un obbligo contrattuale del di procedere alla riqualificazione, come ribadito anche dalle Parte_1 pronunce della S.C. che richiamava. Ha rigettato anche la domanda di condanna del all'avviamento delle procedure per il passaggio al Parte_1 profilo professionale superiore fondata sull'accordo sindacale del 27.4.2017, 3
ritenendo la natura meramente programmatica di tale accordo e l'insussistenza di un diritto soggettivo delle ricorrenti all'avvio delle procedure di riqualificazione. Ha però rilevato che la natura programmatica degli impegni assunti con il sopra richiamato accordo consente di ravvisare la sussistenza di un interesse legittimo delle lavoratrici all'effettivo e corretto svolgimento della programmata riqualificazione. Secondo il Tribunale, rispetto a tale interesse legittimo, il ha violato i termini previsti dall'art. 6 dell'accordo che Parte_1 fissava la data del 31.12.2018 per la conclusione dei passaggi dal profilo professionale di operatore giudiziario ad assistente giudiziario e dal profilo di assistente giudiziario a cancelliere esperto, così violando i principi di efficienza e buon andamento dell'attività amministrativa. La circostanza che le procedure di riqualificazione erano state invece svolte per il personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e ufficiale giudiziario nonché per il personale dell'Amministrazione Penitenziaria, del Controparte_18
e dell'Amministrazione Archivi Notarili ha determinato, secondo il
[...]
Tribunale, una ingiustificata disparità di trattamento in violazione del principio di imparzialità previsto dall'art. 97 Cost.. Invero, ha osservato il Tribunale che il , anziché procedere alla programmata riqualificazione dei Parte_1 dipendenti inquadrati nei profili di operatore giudiziario e di assistente giudiziario, ha invece bandito apposite selezioni pubbliche per i profili di assistente giudiziario e cancelliere nei quali avrebbe dovuto riqualificare le ricorrenti, inquadrate da oltre rispettivamente nei profili di operatore giudiziario ed assistente giudiziario. Ha poi ritenuto che la responsabilità conseguente alla lesione dell'interesse legittimo delle ricorrenti alla riqualificazione sia di natura contrattuale ex art. 1218 c.c., talché gravava sul convenuto la prova dell'esatto adempimento ovvero Parte_1 dell'impossibilità sopravvenuta che nel caso di specie non erano state fornite dall'amministrazione resistente. Ha proceduto pertanto alla liquidazione in via equitativa del danno da perdita di chances rilevando che tutte le ricorrenti avevano il requisito di 7 anni di anzianità di servizio nel profilo di provenienza (operatore giudiziario e assistente giudiziario) e che il aveva poi Parte_1 proceduto, mediante scorrimento delle rispettive graduatorie, all'assunzione di tutti i partecipanti ritenuti idonei ai concorsi per il profilo di assistente giudiziario e per il profilo di cancelliere. Ha ritenuto pertanto che le ricorrenti avrebbero avuto, tenuto conto delle incertezze relative alle tempistiche 4
dell'assunzione nel profilo di assistente giudiziario e di cancelliere, un danno pari all'80% delle differenze retributive derivanti dall'inquadramento nel superiore profilo, ammontanti a € 908,00 annui per le lavoratrici inquadrate come operatore giudiziario ed a € 1.190,00 annui per quelle inquadrate come assistente giudiziario, da rapportare al triennio intercorso a decorrere dal 1.1.2019, primo giorno successivo alla scadenza del termine fissato dall'accordo sindacale del 30.6.2017 per il completamento del passaggio di qualifica. Ha invece respinto le domande di risarcimento del danno non patrimoniale in quanto non provato.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello il Parte_1
sollevando due articolati motivi di gravame.
[...]
Con il primo motivo, titolato “Errores in iudicando : violazione, errata interpretazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1218, 1375, 2043, 2697 e 2729 c.c., degli artt. 4,6 e 10 del CCNL 2006-2009, delle procedure selettive pubblicate il 31 maggio 2001 per l'inquadramento nel profilo professionale dell'ex Operatore Giudiziario – ex Area B2 ora Assistente giudiziario – II° Area e per l'inquadramento nel profilo professionale di Cancelliere – II° Area, dell'Accordo Sindacale del 26 aprile 2017, recepito con Dm 9 novembre 2017 (e del decreto appana citato), delle procedure selettive pubblicate il 31 maggio 2001 per l'inquadramento nel profilo professionale dell'ex Operatore
Giudiziario – ex Area B2 ora Assistente giudiziario – II° Area e per l'inquadramento nel profilo professionale di Cancelliere – II° Area, dell'accordo integrativo del 2000, dell'art. 14 CCNL del 16 febbraio 1999, dell'art. 21 quater D.L. 83/15, dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del
D.L. 83/15, dell'art. 45 T.U.P.I., dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.; omessa considerazione ed omesso riconoscimento delle facoltà discrezionali riconosciute dalla legge alla P.A. in subiecta materia;
errata valutazione delle risultanze processuali e del compendio probatorio e normativo acquisito agli atti di causa. Ingiustificato discostamento da significativi precedenti giurisprudenziali favorevoli alla P.A.; contraddittorietà della motivazione della Sentenza impugnata” ha sostanzialmente rilevato la contraddittorietà della gravata pronuncia che, pur avendo affermato la natura meramente programmatica dell'accordo sindacale del 30.6.2017, ha ritenuto la sussistenza di un interesse legittimo delle ricorrenti all'espletamento delle procedure di riqualificazione nel termine fissato dalla lett. F) dell'art. 6 dell'accordo, riconducendo la 5
violazione di tale termine ad una condotta contraria ai canoni di correttezza e buona fede. Ha inoltre dedotto l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il termine previsto dalla citata lett. F) dell'art. 6 fosse applicabile ai passaggi dal profilo di operatore giudiziario a quello di assistente giudiziario e dal profilo di assistente giudiziario a quello di cancelliere previsti dall'art. 2, comma 3, lett. B) e C) dell'accordo, così ravvisando una violazione dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento previsti dall'art. 97 Cost. nonché di quelli di correttezza e buona fede nella condotta del Parte_1 che, anziché procedere alla riqualificazione, aveva bandito selezioni pubbliche per l'assunzione dei profili professionali in questione.
Con il secondo motivo di appello ha censurato la gravata sentenza per aver ritenuto la sussistenza del danno da perdita di chances in difetto di prova della sussistenza del lamentato danno, applicando l'art. 1218 c.c. e determinando l'inversione del relativo onere della prova.
Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, il rigetto delle domande azionate dalle odierne appellate con l'originario ricorso introduttivo, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si sono costituite , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 CP_5 Controparte_7 Controparte_8
, , CP_9 CP_11 Controparte_6 Controparte_10
, e CP_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15 CP_17
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. In particolare, hanno
[...] ribadito la correttezza delle argomentazioni del Tribunale, riportandosi ad altri precedenti giurisprudenziali di merito a loro favorevoli.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Preliminarmente osserva la Corte che sono passate in giudicato le statuizioni sull'insussistenza dell'obbligo del appellante di procedere Parte_1 alla riqualificazione professionale di cui all'art. 10 del CCNL 2006-2009 e di avviare le procedure selettive sulla base dell'accordo sindacale del 27.4.2017, attesa la natura meramente programmatica dello stesso. La questione devoluta 6
a questa Corte è di valutare se l'accordo del 27.4.2017, poi recepito dal D.M. del 9.11.2017, abbia determinato l'insorgenza di un interesse legittimo e dell'affidamento nel conseguimento dell'inquadramento rivendicato entro il 31.12.2018, data in cui avrebbero dovuto essere perfezionate le procedure di riqualificazione.
Invero, l'art. 6 dell'accordo, titolato “Programmazione degli interventi dell'Amministrazione”, dispone che: «L'Amministrazione si impegna a proseguire nelle azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale, di attuazione degli sviluppi economici interni alle aree e di definizione giuridica dell'ordinamento professionale secondo quanto previsto dal presente accordo.
In particolare l'Amministrazione si impegna a:
a) Riprendere, entro il 30 maggio 2017, la contrattazione del Fondo Unico di Amministrazione, nell'ambito della quale individuare le modalità di progressione economica per il personale dell'Amministrazione giudiziaria e le risorse da destinare in prima attuazione per gli sviluppi economici.
b) Concludere la prima fase degli sviluppi economici entro il 31 dicembre
2017.
c) Proseguire nella programmazione degli sviluppi economici, anche nelle annualità successive, reperendo risorse complessive per gli anni 2017 e 2018 per non meno di 10.000 unità di personale entro il 2018.
d) Rivedere le dotazioni e le piante organiche del personale amministrativo nonché emettere i provvedimenti indicati agli articoli 4 e 5 del presente accordo entro il 30 giugno 2017.
e) Avviare, a partire da ottobre 2017, l'attuazione dell'articolo 64, comma
1, lett. b) del CCNI 29 luglio 2010 per il passaggio di area degli Ausiliari nel rispetto delle condizioni e modalità ivi previste, mantenendo aperta la graduatoria degli idonei che si formerà all'esito della relativa procedura selettiva per eventuali ulteriori scorrimenti da effettuarsi ai sensi della normativa vigente, garantendo a vincitori il mantenimento della medesima sede di servizio, anche in posizione soprannumeraria rispetto alla pianta organica del profilo e fino al riassorbimento. 7
f) Concludere entro il 31 dicembre 2018 il processo di attuazione dell'adeguamento giuridico dell'ordinamento professionale, e dei conseguenti passaggi del personale interessato, secondo quanto indicato dal presente accordo.
g) Definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con i “pubblici avvisi” del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21- quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 e dal presente accordo.
(…)».
Il Tribunale ha ritenuto che il termine programmatico del 31.12.2018 sia riferito alle riqualificazioni previste dall'art. 2 dell'accordo ed in particolare a quelle di cui alla lett. B), secondo cui «Nel profilo di assistente giudiziario potranno confluire gli operatori giudiziari con più di 7 anni di servizio nel relativo profilo, nelle modalità e nei limiti delle consistenze numeriche indicate ai sensi dei successivi articoli 4 e 5. In detto profilo le parti ricordano che saranno altresì inquadrati, come previsto nel relativo bando, i vincitori del concorso pubblico a 800 posti per il profilo professionale di Assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, del 22 novembre 2016, n. 92», e lett. C), secondo cui «Il profilo professionale di “Cancelliere” viene ridenominato “Cancelliere esperto”. In tale profilo professionale le parti convengono che confluirà tutto il personale in servizio nel profilo di Cancelliere. Potranno altresì confluire gli assistenti giudiziari con più di 7 anni di servizio nella relativa qualifica, con le modalità e nei limiti delle consistenze numeriche da determinarsi ai sensi dei successivi articoli 4 e 5».
Ritiene la Corte che tale assunto, all'esito della interpretazione complessiva dell'accordo programmatico del 26.4.2017, non sia condivisibile.
Invero, come si evince dalle premesse dell'accordo in esame, esso è finalizzato alla “… programmazione di una serie di azioni volte, in primo luogo, a rimodulare alcuni profili professionali, a rivedere le dotazioni e le piante organiche …” (vd. 1° cpv della premessa) mentre la programmazione degli 8
interventi di promozione e riqualificazione del personale era espressamente relazionata “… all'ingresso di nuovo personale all'esito delle procedure di mobilità già realizzate e delle procedure assunzionali in corso di espletamento da parte dell'Amministrazione” (2° cpv). Le finalità dell'accordo in esame sono espressamente indicate dall'art. 1 come: rimodulazione dei profili professionali esistenti, introduzione di nuovi profili professionali tecnici, programmazione della conseguente revisione delle piante organiche, attuazione di un sistema di flessibilità all'interno di ciascuna area, programmazione della “… ricerca di risorse ulteriori rispetto a quelle attualmente già specificamente destinate per le procedure di riqualificazione e di valorizzazione del personale in servizio”, promozione di un sistema innovativo di formazione del personale. L'art. 5 dell'accordo espressamente richiama la necessità di armonizzare le tempistiche delle nuove assunzioni con quelle di definizione dei percorsi di riqualificazione e l'obbligatorietà del rispetto dei limiti della dotazione organica complessiva di cui al DPCM n. 84/2015 e dei relativi limiti di spesa. Quanto alle tempistiche di programmazione degli interventi, il comma 1 dell'art. 6 si limita a prevedere che l'amministrazione si impegna a proseguire le azioni di riqualificazione senza fissare alcun termine programmatico. Invero, il termine del 31.12.2018 di cui alla lett. F) del citato articolo non è riferibile alla riqualificazione del personale, essendo invece relativo all'adeguamento giuridico del personale ed al passaggio del personale che transitava automaticamente nei nuovi profili professionali introdotti, senza necessità dell'adozione di una procedura selettiva di riqualificazione. Peraltro, appare evidente che l'Amministrazione non avrebbe mai potuto impegnarsi a garantire la riqualificazione professionale all'interno dell'area senza la preventiva rideterminazione delle piante organiche e senza assicurare l'imprescindibile rispetto dei limiti di spesa.
In altri termini, il D.M. 9.11.2017, in cui è stato trasfuso l'accordo in esame, non ha fissato alcun termine programmatico per l'espletamento delle procedure di riqualificazione da operatore ad assistente giudiziario e da assistente giudiziario a cancelliere esperto, sicchè le odierne appellate non potevano vantare alcun interesse legittimo né una aspettativa qualificata ad ottenere la riqualificazione professionale entro il termine del 31.12.2018. 9
Per mera completezza osserva la Corte che, trattandosi di preteso danno da perdita di chances derivante dalla asserita lesione di un interesse legittimo, in ogni caso sarebbe inapplicabile l'art. 1218 c.c., relativo agli inadempimenti contrattuali, con conseguente onere della prova da parte delle lavoratrici del danno, atteso che per consolidata giurisprudenza è a carico di chi agisce la prova del nesso causale tra la violazione delle regole di buona fede ed il danno da perdita di chance di cui si assume il verificarsi (vd. Cass. n. 8698 del 28/03/2023 e Cass. n. 33964 del 05/12/2023).
In conclusione, l'appello deve trovare accoglimento e, in parziale riforma della gravata sentenza, devono trovare rigetto le domande avanzate dalle appellate con l'originario ricorso introduttivo.
In considerazione della complessità delle questioni trattate e della presenza di orientamenti difformi in giurisprudenza si ravvisano ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: rigetta le domande avanzate dalle appellate con l'originario ricorso introduttivo;
compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Roma, 14/02/2025
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT.SSA MARIA ANTONIA GARZIA
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1917/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 14/02/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 1917 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del Ministro p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...] Controparte_4 CP_5 CP_6
[...] Controparte_7 Controparte_8
,
[...] CP_9 Controparte_10
CP_11 CP_12 Controparte_13
Controparte_14 CP_15 CP_16
de
[...] atti
APPELLATE 2
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, n. 60/2023, pubblicata in data 28/02/2023
___________________
Con ricorso depositato in data 26.7.2023 il ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento delle domande formulate con l'originario ricorso introduttivo, lo ha condannato al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance in favore delle ricorrenti, liquidato in € 2.940,00 ciascuna nei confronti di , Controparte_1
, , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
e e in € CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_11
3.570,00 ciascuna nei confronti di , , Controparte_6 Controparte_10
, e CP_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15 CP_17
con compensazione delle spese processuali. Con l'originario ricorso
[...] introduttivo le lavoratrici sopra indicate avevano chiesto in via principale l'accertamento dell'obbligo del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 10 del CCNL 2006-2009, di portare a compimento le procedure selettive pubblicate il 31.5.2001 e in subordine dell'obbligo di dare corso alla riqualificazione professionale ai sensi dell'accordo sindacale del 26.4.2017, recepito con D.M.
9.11.2017. In ogni caso avevano chiesto il risarcimento dei danni per perdita di chances subito per l'omessa riqualificazione. Il Parte_1 si era costituito chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo l'intervenuta prescrizione estintiva.
Con la gravata sentenza il Tribunale ha respintole domande di condanna all'adempimento dell'obbligo di riqualificazione professionale di cui all'art. 10 del CCNL 2006-2009, ritenendo l'insussistenza di un obbligo contrattuale del di procedere alla riqualificazione, come ribadito anche dalle Parte_1 pronunce della S.C. che richiamava. Ha rigettato anche la domanda di condanna del all'avviamento delle procedure per il passaggio al Parte_1 profilo professionale superiore fondata sull'accordo sindacale del 27.4.2017, 3
ritenendo la natura meramente programmatica di tale accordo e l'insussistenza di un diritto soggettivo delle ricorrenti all'avvio delle procedure di riqualificazione. Ha però rilevato che la natura programmatica degli impegni assunti con il sopra richiamato accordo consente di ravvisare la sussistenza di un interesse legittimo delle lavoratrici all'effettivo e corretto svolgimento della programmata riqualificazione. Secondo il Tribunale, rispetto a tale interesse legittimo, il ha violato i termini previsti dall'art. 6 dell'accordo che Parte_1 fissava la data del 31.12.2018 per la conclusione dei passaggi dal profilo professionale di operatore giudiziario ad assistente giudiziario e dal profilo di assistente giudiziario a cancelliere esperto, così violando i principi di efficienza e buon andamento dell'attività amministrativa. La circostanza che le procedure di riqualificazione erano state invece svolte per il personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e ufficiale giudiziario nonché per il personale dell'Amministrazione Penitenziaria, del Controparte_18
e dell'Amministrazione Archivi Notarili ha determinato, secondo il
[...]
Tribunale, una ingiustificata disparità di trattamento in violazione del principio di imparzialità previsto dall'art. 97 Cost.. Invero, ha osservato il Tribunale che il , anziché procedere alla programmata riqualificazione dei Parte_1 dipendenti inquadrati nei profili di operatore giudiziario e di assistente giudiziario, ha invece bandito apposite selezioni pubbliche per i profili di assistente giudiziario e cancelliere nei quali avrebbe dovuto riqualificare le ricorrenti, inquadrate da oltre rispettivamente nei profili di operatore giudiziario ed assistente giudiziario. Ha poi ritenuto che la responsabilità conseguente alla lesione dell'interesse legittimo delle ricorrenti alla riqualificazione sia di natura contrattuale ex art. 1218 c.c., talché gravava sul convenuto la prova dell'esatto adempimento ovvero Parte_1 dell'impossibilità sopravvenuta che nel caso di specie non erano state fornite dall'amministrazione resistente. Ha proceduto pertanto alla liquidazione in via equitativa del danno da perdita di chances rilevando che tutte le ricorrenti avevano il requisito di 7 anni di anzianità di servizio nel profilo di provenienza (operatore giudiziario e assistente giudiziario) e che il aveva poi Parte_1 proceduto, mediante scorrimento delle rispettive graduatorie, all'assunzione di tutti i partecipanti ritenuti idonei ai concorsi per il profilo di assistente giudiziario e per il profilo di cancelliere. Ha ritenuto pertanto che le ricorrenti avrebbero avuto, tenuto conto delle incertezze relative alle tempistiche 4
dell'assunzione nel profilo di assistente giudiziario e di cancelliere, un danno pari all'80% delle differenze retributive derivanti dall'inquadramento nel superiore profilo, ammontanti a € 908,00 annui per le lavoratrici inquadrate come operatore giudiziario ed a € 1.190,00 annui per quelle inquadrate come assistente giudiziario, da rapportare al triennio intercorso a decorrere dal 1.1.2019, primo giorno successivo alla scadenza del termine fissato dall'accordo sindacale del 30.6.2017 per il completamento del passaggio di qualifica. Ha invece respinto le domande di risarcimento del danno non patrimoniale in quanto non provato.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello il Parte_1
sollevando due articolati motivi di gravame.
[...]
Con il primo motivo, titolato “Errores in iudicando : violazione, errata interpretazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1218, 1375, 2043, 2697 e 2729 c.c., degli artt. 4,6 e 10 del CCNL 2006-2009, delle procedure selettive pubblicate il 31 maggio 2001 per l'inquadramento nel profilo professionale dell'ex Operatore Giudiziario – ex Area B2 ora Assistente giudiziario – II° Area e per l'inquadramento nel profilo professionale di Cancelliere – II° Area, dell'Accordo Sindacale del 26 aprile 2017, recepito con Dm 9 novembre 2017 (e del decreto appana citato), delle procedure selettive pubblicate il 31 maggio 2001 per l'inquadramento nel profilo professionale dell'ex Operatore
Giudiziario – ex Area B2 ora Assistente giudiziario – II° Area e per l'inquadramento nel profilo professionale di Cancelliere – II° Area, dell'accordo integrativo del 2000, dell'art. 14 CCNL del 16 febbraio 1999, dell'art. 21 quater D.L. 83/15, dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del
D.L. 83/15, dell'art. 45 T.U.P.I., dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.; omessa considerazione ed omesso riconoscimento delle facoltà discrezionali riconosciute dalla legge alla P.A. in subiecta materia;
errata valutazione delle risultanze processuali e del compendio probatorio e normativo acquisito agli atti di causa. Ingiustificato discostamento da significativi precedenti giurisprudenziali favorevoli alla P.A.; contraddittorietà della motivazione della Sentenza impugnata” ha sostanzialmente rilevato la contraddittorietà della gravata pronuncia che, pur avendo affermato la natura meramente programmatica dell'accordo sindacale del 30.6.2017, ha ritenuto la sussistenza di un interesse legittimo delle ricorrenti all'espletamento delle procedure di riqualificazione nel termine fissato dalla lett. F) dell'art. 6 dell'accordo, riconducendo la 5
violazione di tale termine ad una condotta contraria ai canoni di correttezza e buona fede. Ha inoltre dedotto l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il termine previsto dalla citata lett. F) dell'art. 6 fosse applicabile ai passaggi dal profilo di operatore giudiziario a quello di assistente giudiziario e dal profilo di assistente giudiziario a quello di cancelliere previsti dall'art. 2, comma 3, lett. B) e C) dell'accordo, così ravvisando una violazione dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento previsti dall'art. 97 Cost. nonché di quelli di correttezza e buona fede nella condotta del Parte_1 che, anziché procedere alla riqualificazione, aveva bandito selezioni pubbliche per l'assunzione dei profili professionali in questione.
Con il secondo motivo di appello ha censurato la gravata sentenza per aver ritenuto la sussistenza del danno da perdita di chances in difetto di prova della sussistenza del lamentato danno, applicando l'art. 1218 c.c. e determinando l'inversione del relativo onere della prova.
Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, il rigetto delle domande azionate dalle odierne appellate con l'originario ricorso introduttivo, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si sono costituite , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 CP_5 Controparte_7 Controparte_8
, , CP_9 CP_11 Controparte_6 Controparte_10
, e CP_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15 CP_17
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. In particolare, hanno
[...] ribadito la correttezza delle argomentazioni del Tribunale, riportandosi ad altri precedenti giurisprudenziali di merito a loro favorevoli.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Preliminarmente osserva la Corte che sono passate in giudicato le statuizioni sull'insussistenza dell'obbligo del appellante di procedere Parte_1 alla riqualificazione professionale di cui all'art. 10 del CCNL 2006-2009 e di avviare le procedure selettive sulla base dell'accordo sindacale del 27.4.2017, attesa la natura meramente programmatica dello stesso. La questione devoluta 6
a questa Corte è di valutare se l'accordo del 27.4.2017, poi recepito dal D.M. del 9.11.2017, abbia determinato l'insorgenza di un interesse legittimo e dell'affidamento nel conseguimento dell'inquadramento rivendicato entro il 31.12.2018, data in cui avrebbero dovuto essere perfezionate le procedure di riqualificazione.
Invero, l'art. 6 dell'accordo, titolato “Programmazione degli interventi dell'Amministrazione”, dispone che: «L'Amministrazione si impegna a proseguire nelle azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale, di attuazione degli sviluppi economici interni alle aree e di definizione giuridica dell'ordinamento professionale secondo quanto previsto dal presente accordo.
In particolare l'Amministrazione si impegna a:
a) Riprendere, entro il 30 maggio 2017, la contrattazione del Fondo Unico di Amministrazione, nell'ambito della quale individuare le modalità di progressione economica per il personale dell'Amministrazione giudiziaria e le risorse da destinare in prima attuazione per gli sviluppi economici.
b) Concludere la prima fase degli sviluppi economici entro il 31 dicembre
2017.
c) Proseguire nella programmazione degli sviluppi economici, anche nelle annualità successive, reperendo risorse complessive per gli anni 2017 e 2018 per non meno di 10.000 unità di personale entro il 2018.
d) Rivedere le dotazioni e le piante organiche del personale amministrativo nonché emettere i provvedimenti indicati agli articoli 4 e 5 del presente accordo entro il 30 giugno 2017.
e) Avviare, a partire da ottobre 2017, l'attuazione dell'articolo 64, comma
1, lett. b) del CCNI 29 luglio 2010 per il passaggio di area degli Ausiliari nel rispetto delle condizioni e modalità ivi previste, mantenendo aperta la graduatoria degli idonei che si formerà all'esito della relativa procedura selettiva per eventuali ulteriori scorrimenti da effettuarsi ai sensi della normativa vigente, garantendo a vincitori il mantenimento della medesima sede di servizio, anche in posizione soprannumeraria rispetto alla pianta organica del profilo e fino al riassorbimento. 7
f) Concludere entro il 31 dicembre 2018 il processo di attuazione dell'adeguamento giuridico dell'ordinamento professionale, e dei conseguenti passaggi del personale interessato, secondo quanto indicato dal presente accordo.
g) Definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con i “pubblici avvisi” del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21- quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 e dal presente accordo.
(…)».
Il Tribunale ha ritenuto che il termine programmatico del 31.12.2018 sia riferito alle riqualificazioni previste dall'art. 2 dell'accordo ed in particolare a quelle di cui alla lett. B), secondo cui «Nel profilo di assistente giudiziario potranno confluire gli operatori giudiziari con più di 7 anni di servizio nel relativo profilo, nelle modalità e nei limiti delle consistenze numeriche indicate ai sensi dei successivi articoli 4 e 5. In detto profilo le parti ricordano che saranno altresì inquadrati, come previsto nel relativo bando, i vincitori del concorso pubblico a 800 posti per il profilo professionale di Assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, del 22 novembre 2016, n. 92», e lett. C), secondo cui «Il profilo professionale di “Cancelliere” viene ridenominato “Cancelliere esperto”. In tale profilo professionale le parti convengono che confluirà tutto il personale in servizio nel profilo di Cancelliere. Potranno altresì confluire gli assistenti giudiziari con più di 7 anni di servizio nella relativa qualifica, con le modalità e nei limiti delle consistenze numeriche da determinarsi ai sensi dei successivi articoli 4 e 5».
Ritiene la Corte che tale assunto, all'esito della interpretazione complessiva dell'accordo programmatico del 26.4.2017, non sia condivisibile.
Invero, come si evince dalle premesse dell'accordo in esame, esso è finalizzato alla “… programmazione di una serie di azioni volte, in primo luogo, a rimodulare alcuni profili professionali, a rivedere le dotazioni e le piante organiche …” (vd. 1° cpv della premessa) mentre la programmazione degli 8
interventi di promozione e riqualificazione del personale era espressamente relazionata “… all'ingresso di nuovo personale all'esito delle procedure di mobilità già realizzate e delle procedure assunzionali in corso di espletamento da parte dell'Amministrazione” (2° cpv). Le finalità dell'accordo in esame sono espressamente indicate dall'art. 1 come: rimodulazione dei profili professionali esistenti, introduzione di nuovi profili professionali tecnici, programmazione della conseguente revisione delle piante organiche, attuazione di un sistema di flessibilità all'interno di ciascuna area, programmazione della “… ricerca di risorse ulteriori rispetto a quelle attualmente già specificamente destinate per le procedure di riqualificazione e di valorizzazione del personale in servizio”, promozione di un sistema innovativo di formazione del personale. L'art. 5 dell'accordo espressamente richiama la necessità di armonizzare le tempistiche delle nuove assunzioni con quelle di definizione dei percorsi di riqualificazione e l'obbligatorietà del rispetto dei limiti della dotazione organica complessiva di cui al DPCM n. 84/2015 e dei relativi limiti di spesa. Quanto alle tempistiche di programmazione degli interventi, il comma 1 dell'art. 6 si limita a prevedere che l'amministrazione si impegna a proseguire le azioni di riqualificazione senza fissare alcun termine programmatico. Invero, il termine del 31.12.2018 di cui alla lett. F) del citato articolo non è riferibile alla riqualificazione del personale, essendo invece relativo all'adeguamento giuridico del personale ed al passaggio del personale che transitava automaticamente nei nuovi profili professionali introdotti, senza necessità dell'adozione di una procedura selettiva di riqualificazione. Peraltro, appare evidente che l'Amministrazione non avrebbe mai potuto impegnarsi a garantire la riqualificazione professionale all'interno dell'area senza la preventiva rideterminazione delle piante organiche e senza assicurare l'imprescindibile rispetto dei limiti di spesa.
In altri termini, il D.M. 9.11.2017, in cui è stato trasfuso l'accordo in esame, non ha fissato alcun termine programmatico per l'espletamento delle procedure di riqualificazione da operatore ad assistente giudiziario e da assistente giudiziario a cancelliere esperto, sicchè le odierne appellate non potevano vantare alcun interesse legittimo né una aspettativa qualificata ad ottenere la riqualificazione professionale entro il termine del 31.12.2018. 9
Per mera completezza osserva la Corte che, trattandosi di preteso danno da perdita di chances derivante dalla asserita lesione di un interesse legittimo, in ogni caso sarebbe inapplicabile l'art. 1218 c.c., relativo agli inadempimenti contrattuali, con conseguente onere della prova da parte delle lavoratrici del danno, atteso che per consolidata giurisprudenza è a carico di chi agisce la prova del nesso causale tra la violazione delle regole di buona fede ed il danno da perdita di chance di cui si assume il verificarsi (vd. Cass. n. 8698 del 28/03/2023 e Cass. n. 33964 del 05/12/2023).
In conclusione, l'appello deve trovare accoglimento e, in parziale riforma della gravata sentenza, devono trovare rigetto le domande avanzate dalle appellate con l'originario ricorso introduttivo.
In considerazione della complessità delle questioni trattate e della presenza di orientamenti difformi in giurisprudenza si ravvisano ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: rigetta le domande avanzate dalle appellate con l'originario ricorso introduttivo;
compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Roma, 14/02/2025
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT.SSA MARIA ANTONIA GARZIA
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)