TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/07/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6935/2023 R.G., promossa da
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Diego Mansi
ATTORE
Contro
CP_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Ivan Feola
CONVENUTA
Oggetto: acquisto per usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10 luglio 2025 e memorie ex art. 189 c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel proprio atto di citazione, ha esposto che la convenuta è Parte_1 proprietaria, a far data dal 1980, dell'immobile sito in Copertino (LE), alla via
Corsica s.n.c., posto accanto alla proprietà dell'attore, contraddistinto in Catasto
Fabbricati e Terreni della Provincia di Lecce, al Fl. 48, part. 588, nonché dei terreni di cui al Fl. 48, part. n. 327 e 598 Catasto Terreni del Comune di Copertino.
L'attore ha rappresentato che si tratta di un fabbricato allo stato rustico di circa
178 mq con area scoperta pertinenziale (part. 588 Catasto Fabbricati e part. 588
Catasto Terreni- Ente Urbano) e di un'ulteriore area scoperta, incolta, di circa 2.200 mq (partt. 327 e 598 Catasto Terreni – Ente Urbano).
L'attore ha dunque esposto di aver esercitato il possesso pacifico, ininterrotto, pubblico e uti dominus sulle part. 588 e 327 almeno dal 1996, in quanto: ha realizzato, all'interno del manufatto allo stato rustico ivi esistente, una serie di strutture metalliche, utilizzandole come deposito attrezzi;
ha recintato l'area scoperta pertinenziale con blocchi di cemento per recinzioni, chiudendola con un cancello in ferro con catenaccio, del quale lui solo possiede le chiavi;
ha installato un impianto di videosorveglianza, che protegge anche il terreno accanto;
ha, poi, utilizzato la parte scoperta come ricovero per la sua automobile, per natanti ed automezzi di sua proprietà e/o della famiglia;
ha provveduto a delimitare il terreno di cui alla part. 327, recintandolo nella parte prospicente la strada, con una rete metallica, giacché gli altri lati sono delimitati, a sinistra, a confine con la particella
588, dal muro in blocchi di cemento da sé realizzato e a destra, da altro muro in blocchi di cemento a confine con la part. 371 e, nella parte opposta rispetto alla strada, da terrapieno su cui insiste la ferrovia di proprietà di ha Parte_2 utilizzato tale terreno come ricovero di automezzi di dimensioni più grandi (camion e mezzi agricoli di sua proprietà); ha spianato il terreno, la cui conformazione originariamente presentava numerosi dislivelli, tenendolo costantemente pulito e provvedendo alla sua ordinaria manutenzione, con sfalcio di erbe, eliminazione della vegetazione spontanea, delle sterpaglie e di qualsiasi altro materiale organico o inorganico che si accumula sul suolo, sia manualmente che meccanicamente con
2 mezzi agricoli di sua proprietà, nonché richiedendo l'intervento di terzi, competenti nella manutenzione di terreni;
ha provveduto alla pulizia straordinaria.
Esposto quanto sopra, l'attore ha chiesto che si accerti il proprio acquisto a titolo originario della titolarità delle particelle indicate. si è costituita con propria comparsa, riconoscendo di essersi CP_1 interamente disinteressata delle particelle oggetto di causa, ma evidenziando di aver ricevuto da invito per l'esperimento della mediazione CP_2 obbligatoria in merito ai medesimi terreni oggetto di causa, dei quali il ha CP_2 rivendicato parimenti l'acquisto della proprietà a titolo originario. La convenuta ha dunque chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, atteso il contrasto tra la posizione dell'attore e quella di costui.
In corso di causa non si è disposta l'integrazione del contraddittorio, in quanto non vi è un'ipotesi di litisconsorzio necessario e parte attrice ha trascritto la domanda, con ciò impedendo l'eventuale conflitto con terzi rivendicanti medesimi diritti sui beni oggetto di causa.
La causa è stata istruita con prova testimoniale ed è stata trattenuta dal giudice per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., rito
Cartabia.
***
Va premesso in generale che l'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res,
a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.
Già dal 1988 la Corte di Cassazione, seconda Sezione Civile, ha precisato questa posizione di favore del legislatore nei confronti del possessore non titolare, nella sentenza n. 3463 del 18.5.1988.
I requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall' animus rem sibi habendi (Cass. Civ., sez. II, n. 1176, del 18.2.1980).
3 Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art.1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr Trib.
Firenze, 22.4.1998).
È inoltre necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).
Va poi ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art.1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (vedi Cass.Civ., sez. II, 25.9.2002, n.
13921).
Il possesso deve dunque essere continuo; la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
È altresì necessario, perché si compia l'usucapione, che il possesso sia ininterrotto, ossia che non vi sia stata una interruzione nell'esercizio del possesso per più di un anno, per effetto dell'intervento di un terzo o di un evento naturale.
Il possesso deve altresì essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art.1163 c.c., dal carattere della pacificità. Nel caso di possesso acquisito mediante violenza e clandestinamente, infatti, i termini per usucapire decorrono dal momento in cui violenza e clandestinità sono cessate. Sull'argomento la giurisprudenza ha precisato che è irrilevante che la violenza, morale o fisica, sia stata esercitata in un momento successivo all'acquisto del possesso;
a sua volta la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì al fatto che il possesso sia stato acquistato in modo visibile e pubblicamente (Cass. Civ., 17.7.98, n. 6997).
Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e
4 indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Infine, il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore ha previsto: una durata minima ventennale per l'usucapione immobiliare ordinaria ex art.1158 c.c., che può ridursi in dieci anni nell'usucapione abbreviata ex art.1159 c.c.; una durata di quindici anni (o cinque se c'è la buona fede) nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c..
L'inizio del decorso del tempo per usucapire coincide con il primo giorno successivo al possesso e termina con la consumazione dell'ultimo giorno stabilito dalla legge.
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c..
Nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato in modo chiaro di aver usucapito i beni immobili oggetto di causa, in quanto i testimoni hanno tutti confermato il possesso esclusivo dell'area e i capitoli di prova formulati dalla parte.
In particolare, i testimoni , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 hanno confermato:
- che all'inizio degli anni 80, realizzò, per prima, l'immobile oggi allo CP_1 stato rustico, posto accanto alla proprietà , sulla via Corsica s.n.c., Pt_1 oggi via degli Asfodeli e meglio identificato nel Catasto Fabbricati della
Provincia di Lecce al fl. 48, part. 588;
- che , dopo aver iniziato la realizzazione del fabbricato de quo, CP_1 interruppe improvvisamente i lavori, abbandonando l'immobile e lasciandolo allo stato rustico;
- che, successivamente, a metà degli anni '80, costruì, su Parte_1 un terreno di sua proprietà, posto accanto a quello della convenuta, il fabbricato nel quale tutt'ora vive, in via Corsica s.n.c., oggi via degli Asfodeli, appoggiandolo al fabbricato allo stato rustico della convenuta;
- che accanto al fabbricato allo stato rustico della convenuta vi erano solo dei terreni incolti e privi di alcuna recinzione;
- che l'attore ha, durante la realizzazione del proprio immobile, utilizzato il fabbricato allo stato rustico della convenuta ed una parte del terreno posto
5 accanto allo stesso (terreno identificato in Catasto Terreni della Provincia di
Lecce al Fl. 48, particella n. 327), come deposito di attrezzature edili, materiale edile e di risulta e come ricovero di mezzi di sua proprietà;
- che l'attore poi, a far data dal 1996, ha recintato tale parte dell'immobile come sopra descritto con una recinzione di blocchi di cemento, chiudendola, dalla parte della strada, con un cancello in ferro con catenaccio del quale, egli solo, ha le chiavi e dotandola, in un secondo momento, anche di videocamere di sorveglianza;
- che tale zona, unitamente al fabbricato allo stato rustico ivi insistente, è utilizzata dal , dal 1996 ad oggi, come deposito di attrezzature edili, Pt_1 materiale edile e di risulta, nonché come ricovero di mezzi, natanti ed altro;
- che il ha anche dotato il fabbricato in oggetto di infissi di colore Pt_1 bianco e di una porta in legno, della quale egli solo possiede le chiavi;
- che la parte non recintata con blocchi di cemento di cui all'immobile meglio identificato in catasto al fl 48, part. 327 è accessibile direttamente dall'interno della parte recintata, attraverso una porticina interna, posta a metà della recinzione, chiusa con lucchetto la cui chiave è in possesso del solo come da foto n. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 di parte attrice, Parte_1 confermate dai testimoni;
- che la parte non recintata con blocchi di cemento, oltre ad essere accessibile attraverso la porticina metallica di cui sopra, era accessibile anche attraverso altro cancello metallico carrabile, posto sul lato strada, anch'esso chiuso con chiave in possesso del solo e delimitata dalla recinzione metallica;
Pt_1
- che nel 1996-97, ha recintato tale zona, nella parte Parte_1 prospiciente la pubblica via, con una rete metallica chiusa da un cancello carrabile dotato di lucchetto in ferro, del quale egli solo possedeva le chiavi;
- che tale recinzione è stata più volte danneggiata da ignoti e dal più Pt_1 volte risistemata, finché lo stesso non ha installato l'impianto di videosorveglianza;
- che il oltre a recintare tale area, ha provveduto, a far data dal 1997, Pt_1
a farla spianare e, da quella data ad oggi, provvede alla sua pulizia, alla sua manutenzione, con sfalcio di erbe, eliminazione della vegetazione spontanea, delle sterpaglie e di qualsiasi altro materiale organico o inorganico che si
6 accumula sul suolo, sia manualmente che meccanicamente con mezzi agricoli di sua proprietà nonché richiedendo l'intervento di terzi;
- che il ha utilizzato tale area per il ricovero di mezzi di dimensioni più Pt_1 grandi di sua proprietà;
- che in passato ignoti hanno sversato materiale di risulta su tale terreno ed il ha provveduto a ripulirlo a priorie cure e spese. Pt_1
Tutti i testimoni di parte attrice hanno confermato tali circostanze, dimostrando una profonda conoscenza dello stato dei luoghi e riconoscendo la realtà come rappresentata nelle numerose foto allegate dalla parte.
Solo il teste di parte convenuta, ha riconosciuto un proprio possesso sul CP_2 terreno, mediante sversamento di terreno vegetale proveniente dai propri scavi.
Tale deposizione è tuttavia interamente inattendibile, in quanto proviene da soggetto che ha a sua volta dichiarato di voler rivendicare l'acquisto della proprietà
a titolo originario per l'area oggetto di causa. Peraltro, mentre il ha reso CP_2 dichiarazione generica e non circostanziata, tutti gli altri testimoni hanno confermato un possesso specifico dell'attore, compiuto in modo tale da impedire a terzi – e al proprietario formale – l'accesso sui terreni. I testimoni hanno anche confermato che il ha impedito l'ulteriore sversamento di terra sui luoghi e Pt_1 in ogni caso hanno confermato un possesso pieno, incompatibile con un possesso di terzi.
Infine, la documentazione fotografica e le planimetrie prodotte da parte attrice dimostrano che il ha esercitato il possesso nei termini indicati. Pt_1
In ragione di quanto sopra, la domanda è accolta.
Le spese sono poste a carico di parte convenuta, in quanto la stessa non si è limitata a menzionare l'invito alla mediazione ricevuto dal ma ne ha chiesto CP_2 la chiamata in causa e l'ha indicato come testimone, così imponendo all'attore un onere probatorio specifico, puntualmente assolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa n. 6935/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
7 1. Accerta e dichiara che ha posseduto, almeno a far data dal Parte_1
1996, uti dominus, pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, gli immobili siti in Copertino (LE) alla via Corsica s.n.c., meglio contraddistinti al
Fl. 48, part. 588 Cat Fabbricati e Terreni della Provincia di Lecce ed al Fl. 48 part. n. 327 Catasto Terreni della Provincia di Lecce;
2. per l'effetto, dichiara che è proprietario esclusivo, per Parte_1 maturata usucapione acquisitiva, di tali immobili di seguito meglio identificati:
• immobile sito in Copertino (LE) alla via Corsica s.n.c., meglio contraddistinto in Catasto Fabbricati della Provincia di Lecce, al Fl. 48, part. 588;
• immobile sito in Copertino (LE) alla via Corsica s.n.c., meglio contraddistinto in Catasto Terreni (Ente Urbano) della Provincia di Lecce, al Fl. 48, part. 588;
• immobile sito in Copertino (LE) alla via Corsica s.n.c., meglio contraddistinto in Catasto Terreni (Ente Urbano) della Provincia di Lecce al Fl. 48, part. 327;;
3. Ordina al Conservatore dei RR.II. di Lecce di provvedere all'annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
4. Condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in € 264,00 per spese ed € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Diego Mansi, che ha reso la dichiarazione di rito.
Lecce, 11.07.2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice dott.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6935/2023 R.G., promossa da
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Diego Mansi
ATTORE
Contro
CP_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Ivan Feola
CONVENUTA
Oggetto: acquisto per usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10 luglio 2025 e memorie ex art. 189 c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel proprio atto di citazione, ha esposto che la convenuta è Parte_1 proprietaria, a far data dal 1980, dell'immobile sito in Copertino (LE), alla via
Corsica s.n.c., posto accanto alla proprietà dell'attore, contraddistinto in Catasto
Fabbricati e Terreni della Provincia di Lecce, al Fl. 48, part. 588, nonché dei terreni di cui al Fl. 48, part. n. 327 e 598 Catasto Terreni del Comune di Copertino.
L'attore ha rappresentato che si tratta di un fabbricato allo stato rustico di circa
178 mq con area scoperta pertinenziale (part. 588 Catasto Fabbricati e part. 588
Catasto Terreni- Ente Urbano) e di un'ulteriore area scoperta, incolta, di circa 2.200 mq (partt. 327 e 598 Catasto Terreni – Ente Urbano).
L'attore ha dunque esposto di aver esercitato il possesso pacifico, ininterrotto, pubblico e uti dominus sulle part. 588 e 327 almeno dal 1996, in quanto: ha realizzato, all'interno del manufatto allo stato rustico ivi esistente, una serie di strutture metalliche, utilizzandole come deposito attrezzi;
ha recintato l'area scoperta pertinenziale con blocchi di cemento per recinzioni, chiudendola con un cancello in ferro con catenaccio, del quale lui solo possiede le chiavi;
ha installato un impianto di videosorveglianza, che protegge anche il terreno accanto;
ha, poi, utilizzato la parte scoperta come ricovero per la sua automobile, per natanti ed automezzi di sua proprietà e/o della famiglia;
ha provveduto a delimitare il terreno di cui alla part. 327, recintandolo nella parte prospicente la strada, con una rete metallica, giacché gli altri lati sono delimitati, a sinistra, a confine con la particella
588, dal muro in blocchi di cemento da sé realizzato e a destra, da altro muro in blocchi di cemento a confine con la part. 371 e, nella parte opposta rispetto alla strada, da terrapieno su cui insiste la ferrovia di proprietà di ha Parte_2 utilizzato tale terreno come ricovero di automezzi di dimensioni più grandi (camion e mezzi agricoli di sua proprietà); ha spianato il terreno, la cui conformazione originariamente presentava numerosi dislivelli, tenendolo costantemente pulito e provvedendo alla sua ordinaria manutenzione, con sfalcio di erbe, eliminazione della vegetazione spontanea, delle sterpaglie e di qualsiasi altro materiale organico o inorganico che si accumula sul suolo, sia manualmente che meccanicamente con
2 mezzi agricoli di sua proprietà, nonché richiedendo l'intervento di terzi, competenti nella manutenzione di terreni;
ha provveduto alla pulizia straordinaria.
Esposto quanto sopra, l'attore ha chiesto che si accerti il proprio acquisto a titolo originario della titolarità delle particelle indicate. si è costituita con propria comparsa, riconoscendo di essersi CP_1 interamente disinteressata delle particelle oggetto di causa, ma evidenziando di aver ricevuto da invito per l'esperimento della mediazione CP_2 obbligatoria in merito ai medesimi terreni oggetto di causa, dei quali il ha CP_2 rivendicato parimenti l'acquisto della proprietà a titolo originario. La convenuta ha dunque chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, atteso il contrasto tra la posizione dell'attore e quella di costui.
In corso di causa non si è disposta l'integrazione del contraddittorio, in quanto non vi è un'ipotesi di litisconsorzio necessario e parte attrice ha trascritto la domanda, con ciò impedendo l'eventuale conflitto con terzi rivendicanti medesimi diritti sui beni oggetto di causa.
La causa è stata istruita con prova testimoniale ed è stata trattenuta dal giudice per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., rito
Cartabia.
***
Va premesso in generale che l'usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è disciplinata dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l'uso della res,
a fronte di un totale disinteresse da parte dell'effettivo proprietario della stessa.
Già dal 1988 la Corte di Cassazione, seconda Sezione Civile, ha precisato questa posizione di favore del legislatore nei confronti del possessore non titolare, nella sentenza n. 3463 del 18.5.1988.
I requisiti indispensabili perché si compia l'usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall' animus rem sibi habendi (Cass. Civ., sez. II, n. 1176, del 18.2.1980).
3 Per possesso deve intendersi, come qualificato dall'art.1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr Trib.
Firenze, 22.4.1998).
È inoltre necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).
Va poi ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all'art.1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell'ipotesi di usucapione, comporta l'inversione dell'onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l'intervenuta interruzione (vedi Cass.Civ., sez. II, 25.9.2002, n.
13921).
Il possesso deve dunque essere continuo; la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.
È altresì necessario, perché si compia l'usucapione, che il possesso sia ininterrotto, ossia che non vi sia stata una interruzione nell'esercizio del possesso per più di un anno, per effetto dell'intervento di un terzo o di un evento naturale.
Il possesso deve altresì essere connotato, secondo l'espressa disposizione dell'art.1163 c.c., dal carattere della pacificità. Nel caso di possesso acquisito mediante violenza e clandestinamente, infatti, i termini per usucapire decorrono dal momento in cui violenza e clandestinità sono cessate. Sull'argomento la giurisprudenza ha precisato che è irrilevante che la violenza, morale o fisica, sia stata esercitata in un momento successivo all'acquisto del possesso;
a sua volta la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì al fatto che il possesso sia stato acquistato in modo visibile e pubblicamente (Cass. Civ., 17.7.98, n. 6997).
Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e
4 indubbio, nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Infine, il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore ha previsto: una durata minima ventennale per l'usucapione immobiliare ordinaria ex art.1158 c.c., che può ridursi in dieci anni nell'usucapione abbreviata ex art.1159 c.c.; una durata di quindici anni (o cinque se c'è la buona fede) nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c..
L'inizio del decorso del tempo per usucapire coincide con il primo giorno successivo al possesso e termina con la consumazione dell'ultimo giorno stabilito dalla legge.
È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell'usucapione, applicare le regole dell'accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l'art. 1146 c.c..
Nel caso di specie, parte attrice ha dimostrato in modo chiaro di aver usucapito i beni immobili oggetto di causa, in quanto i testimoni hanno tutti confermato il possesso esclusivo dell'area e i capitoli di prova formulati dalla parte.
In particolare, i testimoni , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 hanno confermato:
- che all'inizio degli anni 80, realizzò, per prima, l'immobile oggi allo CP_1 stato rustico, posto accanto alla proprietà , sulla via Corsica s.n.c., Pt_1 oggi via degli Asfodeli e meglio identificato nel Catasto Fabbricati della
Provincia di Lecce al fl. 48, part. 588;
- che , dopo aver iniziato la realizzazione del fabbricato de quo, CP_1 interruppe improvvisamente i lavori, abbandonando l'immobile e lasciandolo allo stato rustico;
- che, successivamente, a metà degli anni '80, costruì, su Parte_1 un terreno di sua proprietà, posto accanto a quello della convenuta, il fabbricato nel quale tutt'ora vive, in via Corsica s.n.c., oggi via degli Asfodeli, appoggiandolo al fabbricato allo stato rustico della convenuta;
- che accanto al fabbricato allo stato rustico della convenuta vi erano solo dei terreni incolti e privi di alcuna recinzione;
- che l'attore ha, durante la realizzazione del proprio immobile, utilizzato il fabbricato allo stato rustico della convenuta ed una parte del terreno posto
5 accanto allo stesso (terreno identificato in Catasto Terreni della Provincia di
Lecce al Fl. 48, particella n. 327), come deposito di attrezzature edili, materiale edile e di risulta e come ricovero di mezzi di sua proprietà;
- che l'attore poi, a far data dal 1996, ha recintato tale parte dell'immobile come sopra descritto con una recinzione di blocchi di cemento, chiudendola, dalla parte della strada, con un cancello in ferro con catenaccio del quale, egli solo, ha le chiavi e dotandola, in un secondo momento, anche di videocamere di sorveglianza;
- che tale zona, unitamente al fabbricato allo stato rustico ivi insistente, è utilizzata dal , dal 1996 ad oggi, come deposito di attrezzature edili, Pt_1 materiale edile e di risulta, nonché come ricovero di mezzi, natanti ed altro;
- che il ha anche dotato il fabbricato in oggetto di infissi di colore Pt_1 bianco e di una porta in legno, della quale egli solo possiede le chiavi;
- che la parte non recintata con blocchi di cemento di cui all'immobile meglio identificato in catasto al fl 48, part. 327 è accessibile direttamente dall'interno della parte recintata, attraverso una porticina interna, posta a metà della recinzione, chiusa con lucchetto la cui chiave è in possesso del solo come da foto n. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 di parte attrice, Parte_1 confermate dai testimoni;
- che la parte non recintata con blocchi di cemento, oltre ad essere accessibile attraverso la porticina metallica di cui sopra, era accessibile anche attraverso altro cancello metallico carrabile, posto sul lato strada, anch'esso chiuso con chiave in possesso del solo e delimitata dalla recinzione metallica;
Pt_1
- che nel 1996-97, ha recintato tale zona, nella parte Parte_1 prospiciente la pubblica via, con una rete metallica chiusa da un cancello carrabile dotato di lucchetto in ferro, del quale egli solo possedeva le chiavi;
- che tale recinzione è stata più volte danneggiata da ignoti e dal più Pt_1 volte risistemata, finché lo stesso non ha installato l'impianto di videosorveglianza;
- che il oltre a recintare tale area, ha provveduto, a far data dal 1997, Pt_1
a farla spianare e, da quella data ad oggi, provvede alla sua pulizia, alla sua manutenzione, con sfalcio di erbe, eliminazione della vegetazione spontanea, delle sterpaglie e di qualsiasi altro materiale organico o inorganico che si
6 accumula sul suolo, sia manualmente che meccanicamente con mezzi agricoli di sua proprietà nonché richiedendo l'intervento di terzi;
- che il ha utilizzato tale area per il ricovero di mezzi di dimensioni più Pt_1 grandi di sua proprietà;
- che in passato ignoti hanno sversato materiale di risulta su tale terreno ed il ha provveduto a ripulirlo a priorie cure e spese. Pt_1
Tutti i testimoni di parte attrice hanno confermato tali circostanze, dimostrando una profonda conoscenza dello stato dei luoghi e riconoscendo la realtà come rappresentata nelle numerose foto allegate dalla parte.
Solo il teste di parte convenuta, ha riconosciuto un proprio possesso sul CP_2 terreno, mediante sversamento di terreno vegetale proveniente dai propri scavi.
Tale deposizione è tuttavia interamente inattendibile, in quanto proviene da soggetto che ha a sua volta dichiarato di voler rivendicare l'acquisto della proprietà
a titolo originario per l'area oggetto di causa. Peraltro, mentre il ha reso CP_2 dichiarazione generica e non circostanziata, tutti gli altri testimoni hanno confermato un possesso specifico dell'attore, compiuto in modo tale da impedire a terzi – e al proprietario formale – l'accesso sui terreni. I testimoni hanno anche confermato che il ha impedito l'ulteriore sversamento di terra sui luoghi e Pt_1 in ogni caso hanno confermato un possesso pieno, incompatibile con un possesso di terzi.
Infine, la documentazione fotografica e le planimetrie prodotte da parte attrice dimostrano che il ha esercitato il possesso nei termini indicati. Pt_1
In ragione di quanto sopra, la domanda è accolta.
Le spese sono poste a carico di parte convenuta, in quanto la stessa non si è limitata a menzionare l'invito alla mediazione ricevuto dal ma ne ha chiesto CP_2 la chiamata in causa e l'ha indicato come testimone, così imponendo all'attore un onere probatorio specifico, puntualmente assolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa n. 6935/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
7 1. Accerta e dichiara che ha posseduto, almeno a far data dal Parte_1
1996, uti dominus, pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, gli immobili siti in Copertino (LE) alla via Corsica s.n.c., meglio contraddistinti al
Fl. 48, part. 588 Cat Fabbricati e Terreni della Provincia di Lecce ed al Fl. 48 part. n. 327 Catasto Terreni della Provincia di Lecce;
2. per l'effetto, dichiara che è proprietario esclusivo, per Parte_1 maturata usucapione acquisitiva, di tali immobili di seguito meglio identificati:
• immobile sito in Copertino (LE) alla via Corsica s.n.c., meglio contraddistinto in Catasto Fabbricati della Provincia di Lecce, al Fl. 48, part. 588;
• immobile sito in Copertino (LE) alla via Corsica s.n.c., meglio contraddistinto in Catasto Terreni (Ente Urbano) della Provincia di Lecce, al Fl. 48, part. 588;
• immobile sito in Copertino (LE) alla via Corsica s.n.c., meglio contraddistinto in Catasto Terreni (Ente Urbano) della Provincia di Lecce al Fl. 48, part. 327;;
3. Ordina al Conservatore dei RR.II. di Lecce di provvedere all'annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
4. Condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in € 264,00 per spese ed € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Diego Mansi, che ha reso la dichiarazione di rito.
Lecce, 11.07.2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
8