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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 23/04/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
Il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281terdecies codice procedura civile
nella causa civile iscritta al n. 995/2024 RG
Ragioni della decisione promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 proprio ex art. 86 Cpc presso il cui studio in Sanremo alla via Fratti n. 5 è eletto domicilio
- ricorrente -
contro
(CF: ), in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici in Genova al viale Brigate Partigiane n. 2 è eletto domicilio
- intimato -
1. abstract. con ricorso ex art. 84/170 DPR 115/2002 e art. 15 D. Parte_1
Lvo 150/2011, premesso di essere stata nominato difensore di ufficio di CP_2
nel procedimento penale n. 2822/2017 RGNR -n. 2781/2018 RGGUP–
[...]
n.1221/20 RGT laddove in data 7.4.2023 veniva pronunciata la sentenza n. 796/23 ex art. 420quater cp dal Tribunale di Imperia, allegato di aver depositato, in conformità del DMG 147/2022 ed ai sensi degli artt. 116/117 DPR 115/2002, istanza di liquidazione del compenso professionale per l'attività svolta per l'importo complessivo, al netto della riduzione di 1/3 ex art. 106bis DPR 115/2002, di € 1.920,00 oltre spese generali/CPA/IVA, che gli veniva accordata per il minor importo di € 680,00 oltre accessori ed oneri di legge, lamentata la illegittimità del decreto di liquidazione per omessa motivazione delle ragioni che lo avevano indotto alla liquidazione di un compenso inferiore al minimo della tariffa professionale, dedotta la illegittimità del decreto di liquidazione per errata motivazione e illegittimità del prontuario di liquidazione in uso presso il Tribunale di Imperia, evocava in giudizio il , in persona Controparte_1 del Ministro pro-tempore, instando, in via principale, per la determinazione dell'importo del compenso professione nella somma di € 1.920,00, in via subordinata, per la determinazione dell'importo del compenso professione nella somma di € 1.140,00, in via ulteriormente subordinata, per la determinazione dell'importo del compenso professionale in un valore intermedio tra minimo e massimo della tabella 5 voce 5 del prontuario vigente presso il Tribunale di Imperia, con vittoria di spese. 1.1) Si costituiva in giudizio il , in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore, che, eccepita la inammissibilità del ricorso per tardività, rilevato che la
1 dott. Pasquale LONGARINI discrezionalità riservata al giudice era stata ragionevolmente esercitata, instava per il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese e di onorari di giudizio. 1.2) La causa, sul ricorso introduttivo, sulla comparsa di costituzione e sulle note autorizzate, veniva assunta a decisione all'udienza del 23.04.2025.
(2) sull'eccezione di inammissibilità. Il decreto di liquidazione veniva notificato via PEC il 12.06.2024 (doc. 1 parte ricorrente); il ricorso veniva depositato l'11.7.2024 (doc. 2 parte ricorrente), ovvero entro il termine di 30 giorni previsto per legge. Pertanto, l'eccezione va rigettata.
(3) sul merito della domanda. Va rilevato, innanzitutto, che l'attività svolta dalla ricorrente quale difensore di ufficio dell'imputato si è conclusa all'udienza del 07.04.2023, allorchè il Tribunale di Imperia emetteva sentenza di non doversi procedere, ex art. 420quater Cpp, nei confronti di , e pertanto, in ragione dell'art. 6 che ne prevede CP_2
l'applicazione alle s ofessionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022), la liquidazione va condotta secondo le tabelle allegate al DM 147/2022. 3.1) Premesso che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore di ufficio non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante (col solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 Cpc) e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, l'opposizione, nei limiti appresso indicati, è fondata. 3.2) In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del DM 55/2014, vi è un orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice può scendere «anche al di sotto dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purchè se ne dia apposita e specifica motivazione» (cass. n. 11601/2018). Accanto a questo orientamento ve ne è però un altro secondo il quale è censurabile il provvedimento che liquidi le spese in misura inferiore rispetto al minimo di cui al parametro di riferimento (cass. n. 20935/2017), minimo che viene definito “inderogabile” (cass. n. 16615/2017). 3.2.1) Nel tentativo di superare il ricordato contrasto giurisprudenziale, anche alla luce del regime introdotto dal DM 37/2018, la significatività della cui modifica del testo è stata evidenziata anche dalle argomentazione spese dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del decreto del 2018, nel quale si sottolinea come tra gli obiettivi del
, vi fosse anche quello di «superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, CP_1 nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale», limitando quindi «il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto del quale non è possibile andare» (parere n. 02703/2017 del 27.12.2017), il giudice di legittimità ha affermato che non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso, o le spese processuali, e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale (cass. n. 10467/2023; cass. n. 10466/2023; cass. n. 9818/2023; cass, n. 9815/2023).
2 dott. Pasquale LONGARINI 3.2.1.1) Infatti, occorre ricordare che secondo l'art. 1 del DM 37/2018 (regolamento recante modifiche al decreto 10.3.2014 n.33, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, co.6, L. 31.12.2012 n.247), le parole «possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti sino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento». 3.2.2) Premesso che nel parere del Consiglio di Stato si rimarcava come la modifica proposta non si palesasse in contrasto neppure con la normativa europea in materia anche alla luce delle argomentazioni contenute nella sentenza n. 427 del 23.11.2017 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la necessità di interpretare le novellate previsioni per effetto del DM 37/2018 come intese a ribadire l'inderogabilità da parte del giudice, chiamato a liquidare i compensi a carico del soccombente ovvero in assenza di un preventivo accordo fra le parti, dei minimi fissato dal DM 55/2014, rinviene poi un argomento di carattere sistematico nella coeva introduzione della disciplina in tema di equo compenso per le attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, laddove: il comma 2 dell'art. 13bis legge forense, dispone che «si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, co.6»; il comma 4 dispone che: «si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato»; il comma 10 dispone che: «Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma degli articoli 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6». 3.2.3) Come condivisibilmente osservato dal giudice di legittimità, «emerge quindi la evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova un suo fondamento costituzionale nell'art. 35, e che si giustifica al fine di impedire la conclusione di accordi volti a mortificare la professionalità dell'esercente la professione forense, con la fissazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione» (cass. n.11102/2024). 3.2.4) Invero, tale misura risulta approntata in vista non solo della tutela delle esigenze del professionista, ma anche, di riflesso, delle esigenze dell'utente delle prestazioni stesse, in quanto solo la previsione di un compenso non irrisorio o mortificante risulta in grado di assicurare il mantenimento di standard di professionalità e diligenza essenziali in vista della tutela del diritto di difesa, ove, come la maggioranza dei casi, il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale alla difesa in giudizio. 3.2.4.1) Non viene in rilievo solo l'interesse (privato) del professionista a percepire un compenso equo, ma anche un interesse generale (pubblico) di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, atto a garantire la qualità ed il livello della prestazione offerta nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a loro indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.). 3.2.4.2) I nuovi criteri rispondono all'interesse generale di introdurre un remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello di prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (CG UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli 3 dott. Pasquale LONGARINI architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura ed al decoro delle attività svolte. 3.2.5) Questo giudice, pertanto, in continuità con quanto affermato dal giudice di legittimità (cass. n. 10483/2023; cass. n. 11102/2024), procedendo alla liquidazione dei compensi in favore del ricorrente, senza scendere al di sotto dei minimi tariffari, intende dare continuità al seguente principio di diritto «ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell'art. 4, co.1, e 12, co. 1, DM 55/2014, come modificati dal DM n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi si cui alle tabelle allegati» (cass. n. 11102/2024). 3.3) La censura è quindi fondata, avendo il Tribunale di Imperia riconosciuto a titolo di spese processuali, in relazione al valore della causa, la somma di € 680,00, oltre accessori ed oneri di legge, somma inferiore a quella risultante dalla massima riduzione percentuale consentita dall'art. 4, co. 1, DM 55/2014 e, come si dirà, dall'art. 106-bis del T.U. 3.3.1) La conclusione per l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, ed in assenza di diversa convenzione, «non appare in alcun modo attinta dalle modifiche apportate al DM 55 del 2014 dal recente DM 147/2022, che, come si evince anche dal parere reso dal CS sul relativo schema …., ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola”, e ciò nel dichiarato intento … di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense» (cass. n. 11102/2024). Neppure è dubitabile la compatibilità della soluzione in punto di inderogabilità dei minimi tariffari con la normativa comunitaria, non ponendosi in contrasto con la disciplina euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato, restrizioni alla libera prestazione dei servizi. L'ammissibilità della previsione di tariffe professionali inderogabili era già stata affermata dalla CG (sentenza n. 19.2.2000, cause C-35/1999) ed è stata ripetutamente confermata anche per altri settori sempre che le tariffe siano fissate da un organismo pubblico nel rispetto dei criteri di interesse pubblico definiti dalla legge (CG UE 427/2017; CG UE 5.12.2006 C-94/2004 e C- 202/2004; CG UE 9.9.2004 C-184/02 e C-223/2002). E, al riguardo, i nuovi parametri sono stati predisposti dal CNF ma adottati dal Ministero della giustizia, previo parere del CS e pertanto da un organo statale per scopi di interesse generale correlati all'esigenza di garantire la trasparenza e l'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali. Parametri che non sono discriminatori, avendo portata generale (art. 15, co. 2, lett. g, Direttiva 2006/123/CE; CG 4.7.2019 C-377/2017) e lasciando, l'intervento normativo, «impregiudicata la possibilità che le parti stabiliscano un compenso inferiore a quello risultante dalla massima riduzione prevista, per cui l'introduzione dei minimi finisce per incidere in misura non sproporzionata sulle dinamiche concorrenziali tra professionisti» (cass. n. 11102/2024). 3.4) L'art. 116 DPR 115/2002 prevede che: «1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio». L'art. 117 DPR 115/2002 prevede che: «1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal
4 dott. Pasquale LONGARINI magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile». Stabilisce l'art. 82 DPR 115/2002 che «L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria [...] osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa». 3.4.1) La legge modera le dinamiche retributive, ulteriormente incise da previsioni varie di riduzione, l'ultima delle quali è rappresentata dall'art. 106-bis del T.U. sulle spese di giustizia (la regola è nota: «gli importi spettanti al difensore [...] sono ridotti di un terzo»), dato l'interesse pubblicistico dell'ufficio che i professionisti sono chiamati ad assicurare ed anche per ovvie esigenze di contenimento della spesa. Per altro verso, ed è quanto qui interessa, impone il riferimento alle tariffe vigenti, con espressione che generalmente viene riferita, appunto, all'epoca di svolgimento della prestazione. 3.5) Al difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, sussistendo le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa di non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un equo compenso, può essere applicata la riduzione di 1/3 di cui al detto art. 106bis, anche se il compenso viene calcolato in base ai minimi tariffari. La liquidazione della spettanza del difensore della persona ammessa alla difesa di ufficio dell'imputato irreperibile non deve superare il valore minimo della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo. Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui al DPR 115/2002, art. 106 bis, non costituisce violazione del minimo tariffario, configurandosi un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106bis cit., certamente applicabile alla difesa di ufficio dell'irreperibile (sebbene solo per le prestazioni svolte dopo l'entrata in vigore della disposizione, C. Cost. 13/2016, cass. n. 3534/2021), estendendosi all'ipotesi in esame i criteri e le modalità di calcolo del compenso previsti per il patrocinio a spese dello Stato (cass. n. 22257/2022), non riduce il compenso ad una valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività (cass. n. 22257/2022; cass. n. 4759/2022).
2.5.1) In tema di spese legali, nella specie di irreperibilità dell'imputato, i Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari non possono derogare alla determinazione legislativa dei cd. minimi dei compensi degli avvocati, nel dettaglio con riguardo al DM 55/2014, e ciò in ragione sia della natura non vincolante di detti protocolli che del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del citato DM che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa (cass. n. 29184/2023).
3.6) Il compenso per l'attività giudiziale penale va liquidato dal giudice per fasi, che comprendono: la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisoria. I parametri per la determinazione del compenso sono quelli disciplinati dal DM 55/2014 recante «Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247», aggiornati al DM n.147 del 13.08.2022. 3.6.1) Nel caso in esame va riconosciuta la fase di studio, quale tipica attività che è dovuta al difensore per la prestazione della sua opera intellettuale che comprende, oltre alla corrispondenza e sessioni con il clienti e colleghi, assenti nella specie, anche
5 dott. Pasquale LONGARINI l'esame e studio della controversia;
la fase istruttoria, tenuto conto che l'art. 12, co.3, del DM 55/2014 prevede che la fase istruttoria non consiste solo nell'escussione dei testi, acquisizione di documentazione etc, ma comprende anche l'attività preparatoria all'istruttoria (cass. n. 2502/2024; cass. n. 29184/2023), con la conseguenza che la fase istruttoria è difficilmente ineludibile (tra l'altro il riferimento ad ogni attività procedimentale o processuale, anche di carattere preliminare, lo testimonia), per tacere che nel caso di specie sono svolte diverse udienze (cass. n. 3889/2023); la fase decisoria, che comprende la partecipazione all'udienza, l'esercizio di attività difensive, la discussione orale. Non va invece riconosciuta la fase introduttiva, non avendo il difensore presentato esposti, denunce, querele, istanze, opposizione, dichiarazioni, richieste, ricorsi o memorie. 3.6.2) Tanto premesso, dovendosi tener conto di tutti i compensi maturati per l'opera svolta fino alla pronunzia della sentenza di NDP ex art. 420 quater Cpp (come si evince dall'art. 13 DM 55/2014), rilevato che nel caso di specie, l'applicazione dei valori minimi appare giustificata dalla estrema modestia della controversia, priva di problematiche di qualche spessore in fatto e/o in diritto e dal limitato impegno profuso dal ricorrente, sulla base dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante «Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247», aggiornati al DM n.147 del 13.08.2022, all'avvocato al netto della riduzione di 1/3 su € Parte_1
1.513,00 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr 115/02), va liquidata la somma di € 1.008,67 per compenso tabellare ai valori minimi per i giudizi dinanzi al Tribunale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, dedotte le somme eventualmente già liquidate.
(4) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 4.1) In ragione di quanto previsto dal prontuario di liquidazione attualmente in vigore presso il Tribunale di Imperia, della esistenza di decisioni di merito che fanno riferimento alla discrezionalità del giudice nella valutazione dei parametri indicati del DM 55/2014 (Trib. Alessandria 15.5.2014; Trib. Genova 15.7.2014), del minimo scarto tra somma liquidata dal Tribunale e quella riconosciuta da questo Giudice, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
6 dott. Pasquale LONGARINI
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: (a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, liquida all'avv. per l'attività Parte_1 svolta nel procedimento penale n. 2822 RGNR-n. 221/20 RGT, definito con sentenza ex art. 420quater Cpp n. 796/2023, la somma complessiva di € 1.008,67 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, dedotte le somme eventualmente già liquidate (b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti (c) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 23.04.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
7 dott. Pasquale LONGARINI
Il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281terdecies codice procedura civile
nella causa civile iscritta al n. 995/2024 RG
Ragioni della decisione promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 proprio ex art. 86 Cpc presso il cui studio in Sanremo alla via Fratti n. 5 è eletto domicilio
- ricorrente -
contro
(CF: ), in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici in Genova al viale Brigate Partigiane n. 2 è eletto domicilio
- intimato -
1. abstract. con ricorso ex art. 84/170 DPR 115/2002 e art. 15 D. Parte_1
Lvo 150/2011, premesso di essere stata nominato difensore di ufficio di CP_2
nel procedimento penale n. 2822/2017 RGNR -n. 2781/2018 RGGUP–
[...]
n.1221/20 RGT laddove in data 7.4.2023 veniva pronunciata la sentenza n. 796/23 ex art. 420quater cp dal Tribunale di Imperia, allegato di aver depositato, in conformità del DMG 147/2022 ed ai sensi degli artt. 116/117 DPR 115/2002, istanza di liquidazione del compenso professionale per l'attività svolta per l'importo complessivo, al netto della riduzione di 1/3 ex art. 106bis DPR 115/2002, di € 1.920,00 oltre spese generali/CPA/IVA, che gli veniva accordata per il minor importo di € 680,00 oltre accessori ed oneri di legge, lamentata la illegittimità del decreto di liquidazione per omessa motivazione delle ragioni che lo avevano indotto alla liquidazione di un compenso inferiore al minimo della tariffa professionale, dedotta la illegittimità del decreto di liquidazione per errata motivazione e illegittimità del prontuario di liquidazione in uso presso il Tribunale di Imperia, evocava in giudizio il , in persona Controparte_1 del Ministro pro-tempore, instando, in via principale, per la determinazione dell'importo del compenso professione nella somma di € 1.920,00, in via subordinata, per la determinazione dell'importo del compenso professione nella somma di € 1.140,00, in via ulteriormente subordinata, per la determinazione dell'importo del compenso professionale in un valore intermedio tra minimo e massimo della tabella 5 voce 5 del prontuario vigente presso il Tribunale di Imperia, con vittoria di spese. 1.1) Si costituiva in giudizio il , in persona del Ministro pro- Controparte_1 tempore, che, eccepita la inammissibilità del ricorso per tardività, rilevato che la
1 dott. Pasquale LONGARINI discrezionalità riservata al giudice era stata ragionevolmente esercitata, instava per il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese e di onorari di giudizio. 1.2) La causa, sul ricorso introduttivo, sulla comparsa di costituzione e sulle note autorizzate, veniva assunta a decisione all'udienza del 23.04.2025.
(2) sull'eccezione di inammissibilità. Il decreto di liquidazione veniva notificato via PEC il 12.06.2024 (doc. 1 parte ricorrente); il ricorso veniva depositato l'11.7.2024 (doc. 2 parte ricorrente), ovvero entro il termine di 30 giorni previsto per legge. Pertanto, l'eccezione va rigettata.
(3) sul merito della domanda. Va rilevato, innanzitutto, che l'attività svolta dalla ricorrente quale difensore di ufficio dell'imputato si è conclusa all'udienza del 07.04.2023, allorchè il Tribunale di Imperia emetteva sentenza di non doversi procedere, ex art. 420quater Cpp, nei confronti di , e pertanto, in ragione dell'art. 6 che ne prevede CP_2
l'applicazione alle s ofessionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022), la liquidazione va condotta secondo le tabelle allegate al DM 147/2022. 3.1) Premesso che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore di ufficio non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante (col solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 Cpc) e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, l'opposizione, nei limiti appresso indicati, è fondata. 3.2) In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del DM 55/2014, vi è un orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice può scendere «anche al di sotto dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purchè se ne dia apposita e specifica motivazione» (cass. n. 11601/2018). Accanto a questo orientamento ve ne è però un altro secondo il quale è censurabile il provvedimento che liquidi le spese in misura inferiore rispetto al minimo di cui al parametro di riferimento (cass. n. 20935/2017), minimo che viene definito “inderogabile” (cass. n. 16615/2017). 3.2.1) Nel tentativo di superare il ricordato contrasto giurisprudenziale, anche alla luce del regime introdotto dal DM 37/2018, la significatività della cui modifica del testo è stata evidenziata anche dalle argomentazione spese dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del decreto del 2018, nel quale si sottolinea come tra gli obiettivi del
, vi fosse anche quello di «superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, CP_1 nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale», limitando quindi «il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto del quale non è possibile andare» (parere n. 02703/2017 del 27.12.2017), il giudice di legittimità ha affermato che non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso, o le spese processuali, e a garantire, attraverso una limitata flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale (cass. n. 10467/2023; cass. n. 10466/2023; cass. n. 9818/2023; cass, n. 9815/2023).
2 dott. Pasquale LONGARINI 3.2.1.1) Infatti, occorre ricordare che secondo l'art. 1 del DM 37/2018 (regolamento recante modifiche al decreto 10.3.2014 n.33, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, co.6, L. 31.12.2012 n.247), le parole «possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti sino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento». 3.2.2) Premesso che nel parere del Consiglio di Stato si rimarcava come la modifica proposta non si palesasse in contrasto neppure con la normativa europea in materia anche alla luce delle argomentazioni contenute nella sentenza n. 427 del 23.11.2017 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la necessità di interpretare le novellate previsioni per effetto del DM 37/2018 come intese a ribadire l'inderogabilità da parte del giudice, chiamato a liquidare i compensi a carico del soccombente ovvero in assenza di un preventivo accordo fra le parti, dei minimi fissato dal DM 55/2014, rinviene poi un argomento di carattere sistematico nella coeva introduzione della disciplina in tema di equo compenso per le attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, laddove: il comma 2 dell'art. 13bis legge forense, dispone che «si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, co.6»; il comma 4 dispone che: «si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato»; il comma 10 dispone che: «Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma degli articoli 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6». 3.2.3) Come condivisibilmente osservato dal giudice di legittimità, «emerge quindi la evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova un suo fondamento costituzionale nell'art. 35, e che si giustifica al fine di impedire la conclusione di accordi volti a mortificare la professionalità dell'esercente la professione forense, con la fissazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione» (cass. n.11102/2024). 3.2.4) Invero, tale misura risulta approntata in vista non solo della tutela delle esigenze del professionista, ma anche, di riflesso, delle esigenze dell'utente delle prestazioni stesse, in quanto solo la previsione di un compenso non irrisorio o mortificante risulta in grado di assicurare il mantenimento di standard di professionalità e diligenza essenziali in vista della tutela del diritto di difesa, ove, come la maggioranza dei casi, il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale alla difesa in giudizio. 3.2.4.1) Non viene in rilievo solo l'interesse (privato) del professionista a percepire un compenso equo, ma anche un interesse generale (pubblico) di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, atto a garantire la qualità ed il livello della prestazione offerta nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a loro indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.). 3.2.4.2) I nuovi criteri rispondono all'interesse generale di introdurre un remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello di prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (CG UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli 3 dott. Pasquale LONGARINI architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura ed al decoro delle attività svolte. 3.2.5) Questo giudice, pertanto, in continuità con quanto affermato dal giudice di legittimità (cass. n. 10483/2023; cass. n. 11102/2024), procedendo alla liquidazione dei compensi in favore del ricorrente, senza scendere al di sotto dei minimi tariffari, intende dare continuità al seguente principio di diritto «ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, ovvero in caso di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nella vigenza dell'art. 4, co.1, e 12, co. 1, DM 55/2014, come modificati dal DM n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi si cui alle tabelle allegati» (cass. n. 11102/2024). 3.3) La censura è quindi fondata, avendo il Tribunale di Imperia riconosciuto a titolo di spese processuali, in relazione al valore della causa, la somma di € 680,00, oltre accessori ed oneri di legge, somma inferiore a quella risultante dalla massima riduzione percentuale consentita dall'art. 4, co. 1, DM 55/2014 e, come si dirà, dall'art. 106-bis del T.U. 3.3.1) La conclusione per l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, ed in assenza di diversa convenzione, «non appare in alcun modo attinta dalle modifiche apportate al DM 55 del 2014 dal recente DM 147/2022, che, come si evince anche dal parere reso dal CS sul relativo schema …., ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola”, e ciò nel dichiarato intento … di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense» (cass. n. 11102/2024). Neppure è dubitabile la compatibilità della soluzione in punto di inderogabilità dei minimi tariffari con la normativa comunitaria, non ponendosi in contrasto con la disciplina euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato, restrizioni alla libera prestazione dei servizi. L'ammissibilità della previsione di tariffe professionali inderogabili era già stata affermata dalla CG (sentenza n. 19.2.2000, cause C-35/1999) ed è stata ripetutamente confermata anche per altri settori sempre che le tariffe siano fissate da un organismo pubblico nel rispetto dei criteri di interesse pubblico definiti dalla legge (CG UE 427/2017; CG UE 5.12.2006 C-94/2004 e C- 202/2004; CG UE 9.9.2004 C-184/02 e C-223/2002). E, al riguardo, i nuovi parametri sono stati predisposti dal CNF ma adottati dal Ministero della giustizia, previo parere del CS e pertanto da un organo statale per scopi di interesse generale correlati all'esigenza di garantire la trasparenza e l'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali. Parametri che non sono discriminatori, avendo portata generale (art. 15, co. 2, lett. g, Direttiva 2006/123/CE; CG 4.7.2019 C-377/2017) e lasciando, l'intervento normativo, «impregiudicata la possibilità che le parti stabiliscano un compenso inferiore a quello risultante dalla massima riduzione prevista, per cui l'introduzione dei minimi finisce per incidere in misura non sproporzionata sulle dinamiche concorrenziali tra professionisti» (cass. n. 11102/2024). 3.4) L'art. 116 DPR 115/2002 prevede che: «1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio». L'art. 117 DPR 115/2002 prevede che: «1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal
4 dott. Pasquale LONGARINI magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile». Stabilisce l'art. 82 DPR 115/2002 che «L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria [...] osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa». 3.4.1) La legge modera le dinamiche retributive, ulteriormente incise da previsioni varie di riduzione, l'ultima delle quali è rappresentata dall'art. 106-bis del T.U. sulle spese di giustizia (la regola è nota: «gli importi spettanti al difensore [...] sono ridotti di un terzo»), dato l'interesse pubblicistico dell'ufficio che i professionisti sono chiamati ad assicurare ed anche per ovvie esigenze di contenimento della spesa. Per altro verso, ed è quanto qui interessa, impone il riferimento alle tariffe vigenti, con espressione che generalmente viene riferita, appunto, all'epoca di svolgimento della prestazione. 3.5) Al difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, sussistendo le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa di non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un equo compenso, può essere applicata la riduzione di 1/3 di cui al detto art. 106bis, anche se il compenso viene calcolato in base ai minimi tariffari. La liquidazione della spettanza del difensore della persona ammessa alla difesa di ufficio dell'imputato irreperibile non deve superare il valore minimo della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo. Sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui al DPR 115/2002, art. 106 bis, non costituisce violazione del minimo tariffario, configurandosi un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106bis cit., certamente applicabile alla difesa di ufficio dell'irreperibile (sebbene solo per le prestazioni svolte dopo l'entrata in vigore della disposizione, C. Cost. 13/2016, cass. n. 3534/2021), estendendosi all'ipotesi in esame i criteri e le modalità di calcolo del compenso previsti per il patrocinio a spese dello Stato (cass. n. 22257/2022), non riduce il compenso ad una valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività (cass. n. 22257/2022; cass. n. 4759/2022).
2.5.1) In tema di spese legali, nella specie di irreperibilità dell'imputato, i Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari non possono derogare alla determinazione legislativa dei cd. minimi dei compensi degli avvocati, nel dettaglio con riguardo al DM 55/2014, e ciò in ragione sia della natura non vincolante di detti protocolli che del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del citato DM che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa (cass. n. 29184/2023).
3.6) Il compenso per l'attività giudiziale penale va liquidato dal giudice per fasi, che comprendono: la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisoria. I parametri per la determinazione del compenso sono quelli disciplinati dal DM 55/2014 recante «Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247», aggiornati al DM n.147 del 13.08.2022. 3.6.1) Nel caso in esame va riconosciuta la fase di studio, quale tipica attività che è dovuta al difensore per la prestazione della sua opera intellettuale che comprende, oltre alla corrispondenza e sessioni con il clienti e colleghi, assenti nella specie, anche
5 dott. Pasquale LONGARINI l'esame e studio della controversia;
la fase istruttoria, tenuto conto che l'art. 12, co.3, del DM 55/2014 prevede che la fase istruttoria non consiste solo nell'escussione dei testi, acquisizione di documentazione etc, ma comprende anche l'attività preparatoria all'istruttoria (cass. n. 2502/2024; cass. n. 29184/2023), con la conseguenza che la fase istruttoria è difficilmente ineludibile (tra l'altro il riferimento ad ogni attività procedimentale o processuale, anche di carattere preliminare, lo testimonia), per tacere che nel caso di specie sono svolte diverse udienze (cass. n. 3889/2023); la fase decisoria, che comprende la partecipazione all'udienza, l'esercizio di attività difensive, la discussione orale. Non va invece riconosciuta la fase introduttiva, non avendo il difensore presentato esposti, denunce, querele, istanze, opposizione, dichiarazioni, richieste, ricorsi o memorie. 3.6.2) Tanto premesso, dovendosi tener conto di tutti i compensi maturati per l'opera svolta fino alla pronunzia della sentenza di NDP ex art. 420 quater Cpp (come si evince dall'art. 13 DM 55/2014), rilevato che nel caso di specie, l'applicazione dei valori minimi appare giustificata dalla estrema modestia della controversia, priva di problematiche di qualche spessore in fatto e/o in diritto e dal limitato impegno profuso dal ricorrente, sulla base dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 recante «Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247», aggiornati al DM n.147 del 13.08.2022, all'avvocato al netto della riduzione di 1/3 su € Parte_1
1.513,00 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr 115/02), va liquidata la somma di € 1.008,67 per compenso tabellare ai valori minimi per i giudizi dinanzi al Tribunale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, dedotte le somme eventualmente già liquidate.
(4) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 4.1) In ragione di quanto previsto dal prontuario di liquidazione attualmente in vigore presso il Tribunale di Imperia, della esistenza di decisioni di merito che fanno riferimento alla discrezionalità del giudice nella valutazione dei parametri indicati del DM 55/2014 (Trib. Alessandria 15.5.2014; Trib. Genova 15.7.2014), del minimo scarto tra somma liquidata dal Tribunale e quella riconosciuta da questo Giudice, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
6 dott. Pasquale LONGARINI
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: (a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, liquida all'avv. per l'attività Parte_1 svolta nel procedimento penale n. 2822 RGNR-n. 221/20 RGT, definito con sentenza ex art. 420quater Cpp n. 796/2023, la somma complessiva di € 1.008,67 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, dedotte le somme eventualmente già liquidate (b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti (c) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Così deciso in Imperia, 23.04.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
7 dott. Pasquale LONGARINI