Articolo 1 della Legge 16 novembre 1962, n. 1618
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15 dicembre 1962
Art. 1. Articolo unico.

All' articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e' aggiunto il seguente capoverso:
"A tal fine i datori di lavoro debbono dichiarare all'atto della presentazione delle richieste, sia nominative che numeriche, se vi siano stati, entro l'anno precedente, dipendenti della stessa qualifica licenziati per riduzione di personale, specificandone i nomi".

Entrata in vigore il 15 dicembre 1962