Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00071/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00420/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 420 del 2025, proposto da
- Banca Sistema s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Nedo Corti, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Comune di Guardia Perticara, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
- al decreto ingiuntivo n. 601/2025 del 26 marzo 2025 del Tribunale di Potenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2206, il Consigliere avv. ED PP;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Banca Sistema s.p.a., con il ricorso in esame, depositato in data 14 novembre 2025, ha proposto azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione del decreto ingiuntivo in epigrafe.
1.1. In particolare, dagli atti del giudizio in punto di fatto emerge quanto segue:
- con decreto ingiuntivo n. 601/2025 il Tribunale civile di Potenza ha ordinato al Comune intimato di pagare in favore della società deducente le somme ivi specificate;
- l’Ente intimato non ha proposto opposizione;
- con successiva dichiarazione ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., l’adito Tribunale ha dichiarato esecutivo il predetto decreto, che è stato successivamente notificato in forma esecutiva al Comune intimato in data 9 luglio 2025;
- come riferito nel ricorso, la civica Amministrazione risulta non aver adempiuto al richiamato precetto giurisdizionale.
2. Parte ricorrente ha quindi introdotto il presente giudizio per conseguire l’integrale attuazione del ripetuto decreto, con la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario “ad acta” che provveda in via sostitutiva per il caso di ulteriore inadempimento.
3. Il Comune intimato, ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
4. Alla camera di consiglio del 10 gennaio 2024 l’affare è transitato in decisione.
5. In rito, il Collegio osserva che ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334). Il decreto ingiuntivo non opposto, infatti, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 cod. proc. civ., ha valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza (Cons Stato, sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045; Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2083).
Risulta, inoltre, rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, co.1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all’art. 87, co. 2, lett. d), e 3 del medesimo codice, essendosi provveduto al deposito del ricorso in segreteria in data 14 novembre 2025, a fronte della notificazione a parte resistente effettuata in pari data.
E’ infine decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, risultando il titolo esecutivo notificato alla pubblica amministrazione in data 26 marzo 2025.
6. Nel merito, il ricorso è fondato.
6.1. L’inerzia dell’Ente intimato configura palese violazione dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso con provvedimento del giudice ordinario, né l’amministrazione ha provato come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto integrale adempimento (in tema di prova dell’integrale adempimento ex multis Cass. SS.UU. n. 12533/2001), prima della notifica del presente ricorso per ottemperanza.
6.2. Va dunque dichiarato l’obbligo dell’Ente intimato di dare esatta ed integrale esecuzione a quanto disposto nel decreto ingiuntivo in oggetto, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente delle somme ad essa spettanti in virtù di detto titolo, detratto quanto già corrisposto.
6.3. Parte intimata dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.
6.4. Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o suo delegato, che provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto. Le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico dell’Amministrazione intimata e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, con determinazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo del Comune intimato di dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe, detratto quanto già eventualmente pagato, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore;
- per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o suo delegato, che provvederà nei sensi di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto;
- determina in euro 300,00, oltre spese, l’importo da corrispondere a detto commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, tenuto conto dei parametri percentuali di cui all’art. 2 dell’allegato n. 1 al D.M. 30 maggio 2002.
- condanna l’Ente civico intimato al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, forfettariamente liquidando le stesse in euro 1000,00, oltre accessori di legge, se dovuti, e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, coll'intervento dei magistrati:
ST AN, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
ED PP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED PP | ST AN |
IL SEGRETARIO