Ordinanza cautelare 26 giugno 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 3605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3605 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03605/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06408/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6408 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Centrale d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 2024/2025, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale di correzione delle prove scritte del 6.02.2025, dal quale risulta che la XIX Sottocommissione presso la Corte di Appello di Milano non ha ammesso la ricorrente alle prove orali dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di avvocato, indetto per con Decreto del Ministero della Giustizia del 24.07.2024 indirettamente comunicato in data 10.04.2025 con nota di non ammissione pubblicata nella apposita sezione Area Personale "Esame di Stato per l'esercizio della professione di Avvocato", l'esito della prova, nel quale la medesima è risultata "non idonea";
- ove necessario e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Giustizia del 24.07.2024 recante il Bando di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e del successivo Decreto del Ministero della Giustizia del 5.11.2024 con i quali si è provveduto alla nomina della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia e delle Sottocommissioni presso ciascuna Corte di Appello;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusi eventuali criteri generali e/o direttive fornite dalla Commissione Centrale del predetto esame in ordine alla espressione del giudizio valutativo a mezzo dei soli voti numerici.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. BE GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La ricorrente ha impugnato nel presente giudizio la mancata ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione per l’accesso alla professione forense - sessione 2024, per effetto della valutazione negativa attribuita alla sua prova scritta, sostenuta presso la Corte di Appello di Roma e demandata alla correzione della Corte di Appello di Milano.
2. – A sostegno del ricorso è stato formulato un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., dell’art. 3 L. 241/90, del R.D. 1578/1933, artt. 22 23, 24 e 30, così come integrato dal D.L. 21 maggio 2003, n. 112, degli artt. 46 e 49 della L. 247/2012 – violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa – eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità manifesta – disparità di trattamento.
2.1. – La ricorrente lamenta anzitutto che la valutazione insufficiente, attribuita al suo elaborato, sia stata espressa mediante l’attribuzione di un mero punteggio numerico, senza alcun segno grafico, annotazione o riferimento motivazionale, né sul verbale di correzione né sull’elaborato stesso.
Ne conseguirebbe un evidente difetto di motivazione, che si porrebbe in contrasto con i principi generali dell’attività amministrativa sanciti dall’art. 3 della L. 241/1990, nonché con l’art. 46 della L. 247/2012, il quale, pur differito nella piena applicazione (art. 49 L. 247/2012), esprimerebbe un principio generale dell’ordinamento in ordine alla necessaria trasparenza e intelligibilità dei giudizi valutativi.
Viene, così, lamentata la violazione dei principi che governano la motivazione degli atti amministrativi, nonché l’erronea applicazione dei criteri di valutazione alla luce del mutato quadro normativo e fattuale dell’esame: riduzione a una sola prova scritta, drastico calo del numero dei candidati, previsione – ancorché differita – dell’art. 46 della L. 247/2012.
2.2. – A sostegno della predetta censura, la ricorrente richiama le recenti pronunce del Tar Lombardia che hanno ritenuto esigibile un obbligo di motivazione rafforzato per la prova dell’esame di abilitazione della sessione 2024 anche alla luce del mutato quadro fattuale, non potendo più sostenersi che la motivazione numerica costituisca una forma sufficiente e proporzionata di giustificazione del giudizio.
2.3. – Sotto ulteriore angolazione, la ricorrente si duole del fatto che i tempi di correzione degli elaborati siano stati troppo brevi.
Dal verbale di correzione redatto in data 6 febbraio 2025 dalla XIX Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Milano emergerebbe, infatti, che le operazioni di valutazione degli elaborati si siano svolte in un arco temporale compreso tra le ore 14:40 e le ore 17:30 dello stesso giorno, con esame complessivo di n. 20 compiti scritti. Ne conseguirebbe che la Commissione ha dedicato a ciascun elaborato un tempo medio inferiore a nove minuti (precisamente, circa 8 minuti e 30 secondi).
Tale dato, di natura oggettiva, rivestirebbe significativa rilevanza in riferimento all’assenza di una disamina individuale e approfondita degli atti redatti dai candidati.
2.4. – La ricorrente contesta, infine, la correttezza della valutazione negativa espressa sul proprio elaborato, rinviando anche alle considerazioni esposte in un parere pro-veritate .
3. – Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia per chiedere il rigetto del ricorso.
4. – A seguito della camera di consiglio del 25 giugno 2025, il Tribunale ha rigettato l’istanza di tutela cautelare, con ordinanza n. 3533/2025, non impugnata in appello.
5. – La causa è stata discussa nel merito e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026.
6. – Il ricorso è infondato.
7. – Con riferimento al primo motivo di ricorso, non è condivisibile l’assunto secondo cui l’obbligo di motivazione rafforzata degli elaborati dell’esame per l’abilitazione alla professione forense, previsto dall’art. 46 della legge n. 247 del 2012, sia da ritenersi applicabile anche alla sessione di esame del 2024.
Invero, la legge citata (recante “ Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense ”), al titolo IV, disciplina le modalità di accesso alla professione forense. In particolare, agli articoli da 46 a 49 detta le disposizioni in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
L’art. 49 della predetta legge n. 247/2012 tuttavia – che è stato a più riprese oggetto di “proroga” sotto il profilo della estensione temporale del regime transitorio (in ultimo a opera dell’art. 10, comma 2- ter del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con mod., dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15) – dispone che “ per i primi 13 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti ”.
Alla luce del chiaro tenore letterale della suindicata disposizione transitoria, deve ritenersi che anche per la sessione oggetto del presente contendere, le modalità di effettuazione dell’esame e la fase di correzione degli elaborati, siano disciplinate dalle disposizioni previgenti di cui al Regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, e al Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
Di conseguenza, l’invocata disciplina di cui all’art. 46 della legge n. 247/2012 non trova applicazione in questa sede.
7.1. – A fronte di ciò, questo Collegio non può che richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi sulla disciplina normativa ad oggi vigente, che ritiene il voto numerico idoneo ad esternare una motivazione congrua degli elaborati dell’esame di abilitazione forense.
Ci si riferisce, in particolare, alle pronunce rese dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2017 e dalla Corte Costituzionale n. 175 del 2011.
7.2. – La persistente validità, anche con riferimento alla sessione di esami in analisi, dei principi espressi dal predetto orientamento giurisprudenziale è stata recentemente confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza non definitiva del 10 dicembre 2025, n. 9734, la quale, proprio in riforma delle sentenze del T.a.r. Lombardia citate dalla ricorrente in atti, ha osservato che:
- “ da una piana lettura delle decisioni dell’Adunanza plenaria e della Corte costituzionale dianzi richiamate emerge con evidenza come non risponda affatto al vero l’assunto per cui queste sarebbero state determinate eminentemente da ragioni pratiche, connesse all’esigenza di assicurare il rapido svolgimento delle procedure concorsuali; al contrario, in entrambi i casi tale argomento era svolto in maniera accessoria e ad adiuvandum con richiamo al principio di buon andamento di cui all’articolo 97 Cost. (che era uno dei parametri costituzionali evocati dai giudici rimettenti nel giudizio di costituzionalità), dopo aver previamente riaffermato l’adeguatezza e la sufficienza del voto numerico a costituire motivazione dei giudizi di sufficienza e insufficienza, in modo da soddisfare l’obbligo di motivazione oggi imposto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in ossequio ai superiori parametri di costituzionalità: “Tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest’ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato ” (Corte cost., n. 175/2011, cit.) ”;
- “ i voti numerici – come anche affermato in dottrina – possono risultare maggiormente idonei a dar conto delle ragioni del giudizio rispetto ad un giudizio discorsivo, che per sua natura può dar luogo a incertezze e ambiguità interpretative, avendo tra l’altro il vantaggio della standardizzazione e della immediata percepibilità del suo significato, se riferito a una scala di valori oggettiva e predefinita attraverso i criteri di valutazione: per questo, l’utilizzo del criterio motivazionale del voto numerico, adeguatamente contestualizzato e inteso in modo non acritico, appare maggiormente in linea con i principi di imparzialità e buon andamento ex articolo 97 Cost. anche per ragioni teoriche e di principio, e non solo per motivi contingenti e pratici ”;
- “ non può in alcun modo trovare condivisione l’impostazione del T.A.R. incentrata su una sorta di superamento “in via di fatto” dei principi affermati dall’Adunanza plenaria e dalla Corte costituzionale, sulla scorta di parametri empirici ed opinabili quali possono essere quello del numero dei partecipanti alla prova d’esame o quello delle modalità con cui questa si svolge nei singoli casi: a un’eventuale revisione degli indirizzi sopra richiamati dovrebbe pervenirsi, a fronte di un contrario dato normativo insuperabile sul piano testuale e sul piano precettivo, sollecitando un nuovo intervento sul punto della Corte costituzionale ”.
7.3. – Il medesimo orientamento interpretativo è stato avallato, sempre con riferimento alla sessione del 2024, anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza del 5 novembre 2025, n. 856, con la quale è stato ribadito il “ consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, richiamato dal giudice di prime cure, in ordine alla sufficienza del voto numerico negli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense è stato avallato dall'Adunanza Plenaria, con sentenza n. 7 del 20 settembre 2017, sul presupposto che, de jure condito, “numerosi argomenti militano in favore della riaffermazione dell'indirizzo della sufficienza della espressione numerica del voto ”.
7.4. – Le motivazioni articolate nelle due sentenze citate svelano la manifesta infondatezza delle argomentazioni della ricorrente volte a sostenere che il richiamato indirizzo giurisprudenziale possa essere messo in discussione alla luce del presunto, mutato quadro fattuale e giuridico relativo all’esame di abilitazione forense.
8. – Non accoglibile si presenta anche la censura inerente ai tempi di correzione degli elaborati da parte della Commissione.
Non sono, infatti, sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalle commissioni esaminatrici alla valutazione dei candidati, a maggior ragione se tali tempi siano stati calcolati in base a un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero di concorrenti o degli elaborati esaminati, in quanto non è generalmente possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e, quindi, se il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, 21 dicembre 2022, n. 11160).
9. – Non è, infine, fondata la doglianza con cui si deduce l’irragionevolezza del voto attribuito dalla Commissione all’elaborato di diritto penale redatto dalla ricorrente.
9.1. – Al riguardo, giova preliminarmente rammentare che il merito della valutazione operata dalla commissione di esame è espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di palese erroneità o irragionevolezza.
9.2. – Nel caso di specie, la sussistenza di tali vizi non è concludentemente dimostrata dalla ricorrente, le cui deduzioni finiscono con il pretendere, invero inammissibilmente, la sovrapposizione del proprio personale giudizio a quello della Commissione ed implicano, pertanto, uno sconfinamento nel merito delle valutazioni amministrative.
In ogni caso, nel giudizio di insufficienza de quo non si rinvengono i citati vizi di eccesso di potere, considerato che, a prescindere dalla soluzione adottata in punto di diritto, le tematiche giuridiche sottese alla traccia non appaiono adeguatamente approfondite, così come la tecnica argomentativa non risulta lineare nei suoi vari passaggi logici.
Tali criticità dell’elaborato, ad avviso del Collegio, depongono pertanto per la non manifesta irragionevolezza del giudizio di insufficienza, atteso che tra i criteri di correzione, vi sono proprio la “ Chiarezza … nonché rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche e la “ Dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati strettamente pertinenti al quesito da risolvere ”.
Quanto appena osservato in merito alle carenze riscontrabili nell’elaborato della ricorrente – si precisa per inciso – non comporta un’indebita sostituzione del Collegio all’opinamento riservato dell’Amministrazione, ma rappresenta solamente l’indizio di un uso non scorretto del potere tecnico-discrezionale da parte dell’Amministrazione, nei limiti di un sindacato (non sostitutivo ma) forte del giudice amministrativo.
9.3. – Con riferimento, inoltre, alla rilevanza del parere pro veritate , depositato in atti dalla ricorrente, giova richiamare il granitico indirizzo giurisprudenziale secondo cui si tratta di pareri sostanzialmente irrilevanti e inidonei a confutare il giudizio delle Commissioni esaminatrici, posto che spetta in via esclusiva a queste ultime di valutare gli elaborati degli esaminandi e che, di là dall’ipotesi di macroscopici errori logici, non è possibile sovrapporre il parere reso da un soggetto terzo al giudizio coerente reso dalla Commissione, posto che così facendo si reintrodurrebbe surrettiziamente proprio quel divieto di sindacato sostitutivo che già è precluso all'organo giudicante ( cfr . Tar Lazio, Roma, Sez. I, 4 dicembre 2024, n. 21916).
10. – Infine, riguardo all’adombrata (ma non congruamente dimostrata) disparità di trattamento rispetto ad altri specifici elaborati occorre richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui in questi casi non può invocarsi una disparità di trattamento, poiché si deve considerare l’intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati nella prova presa a confronto.
Ad ogni modo non può non osservarsi che, alla luce della non manifesta irragionevolezza del giudizio espresso dalla Commissione rispetto al compito della ricorrente, il giudizio favorevole reso sulle prove degli altri due candidati non potrebbe comunque costituire una circostanza idonea di per sé a sanare gli errori o le carenze in cui è incorsa la ricorrente ( cfr . TAR Lazio - Roma, Sez. I, 21 luglio 2025, n. 14389).
11. – In conclusione, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
12. – Sussistono, tuttavia, i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FI IA AN, Presidente FF
Matthias Viggiano, Primo Referendario
BE GO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE GO | FI IA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.