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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1481/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI - Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO - Giudice relatore;
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE - Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1481/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 5.5.2023
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. dom. Ida Castaldo, come da procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. , con l'avv. dom. Controparte_1 C.F._2
Caterina Bertoli, giusta procura unita alla comparsa di costituzione;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
- intervenuto -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio a norma dell'art. 473-bis.49 cod. proc. civ.
pagina 1 di 5 Causa rimessa in decisione al Collegio alle seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data
3.10.2009 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di
MARTIGNACCO, al n. 12 parte I, anno 2009 ordinando al Comune di
MARTIGNACCO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. Dare atto che i coniugi sono autonomi economicamente e che nulla pretendono l'uno dall'altro.
3. Prevedersi l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio Per_1 nato il [...] con collocazione prevalente presso la madre
[...]
. CP_1
4. Confermarsi l'assegnazione della casa familiare di via Pracchiuso n.41 in UDINE a . Controparte_1
5. Sancirsi, quanto ai tempi di permanenza di con il papà, che Per_1 le parti si attengano al piano genitoriale depositato dalla resistente
(con la precisazione che il padre terrà con sé il figlio a week-end alternati da venerdì pomeriggio all'uscita da scuola riaccompagnandolo a scuola il lunedì mattina, oltre ad un giorno durante la settimana culminante con il week end paterno e due giorni durante la settimana che termina con il week end materno), anche con riguardo alla ripartizione dei periodi di vacanza ma avendo sempre cura di anteporre l'interesse del minore a qualsiasi scelta, da concordare in ogni caso tra i genitori con la massima e responsabile flessibilità del caso.
6. Disporsi un contributo al mantenimento del minore € 400,00 Per_1 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da parte del padre da versarsi a entro il giorno Parte_1 Controparte_1
10 di ogni mese.
7. Prevedersi che le spese straordinarie (così come individuate sulla base dei criteri indicati nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del
28.08.2015 Prot. n. 3477/15 del Tribunale di UDINE) siano poste per il pagina 2 di 5 70% a carico di e per il restante 30% a carico di Parte_1 [...]
, salvo il pagamento della scuola “The Mills” e delle divise CP_1 scolastiche, interamente gravante su . Parte_1
8. Confermare che l'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra . Controparte_1
9. Dichiarare compensate le spese legali tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile a MARTIGNACCO (UD) in data 3.10.2009 (Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune, Parte I, nr. 12).
Da quell'unione è nato il figlio in data 5.12.2017. Il Persona_2
5.5.2023, divenuta intollerabile la convivenza, Parte_1 presentava, avanti all'intestato Tribunale, ricorso per la separazione con contestuale domanda di divorzio ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ.
Entrambe le parti, poi, comparivano personalmente all'udienza del
26.9.2023 e la separazione veniva pronunciata giudizialmente con sentenza del 19.3.2024, previa precisazione di conclusioni congiunte ad opera delle parti medesime. Con ordinanza di pari data, il Collegio, rilevata la non procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio prima del decorso dei termini di legge, rimetteva le parti avanti al Giudice
Istruttore all'udienza del 7 gennaio 2025, disponendo la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte contenente le conclusioni delle parti.
Queste ultime, in data 2.1.2025, rassegnavano conclusioni congiunte.
Orbene, questo Collegio ritiene che la domanda di divorzio sia divenuta procedibile, essendo passata in giudicato la summenzionata sentenza di separazione (v., sul punto, il certificato di passaggio in giudicato della sentenza dimesso in atti) ed essendo, in ogni caso, ampiamente decorso il semestre dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale consensuale, contemplato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970.
È da escludere, inoltre, qualsiasi possibilità di ricostituzione della pagina 3 di 5 comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita. Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Quanto alle condizioni del divorzio, esso sarà regolato dalle previsioni individuate dalle parti, così come riprodotte in dispositivo, ritenute da questo Collegio conformi agli interessi del minore . Per_1
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti:
▪ DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Pt_1
e nel Comune di MARTIGNACCO (UD) il
[...] Controparte_1
3.10.2009;
▪ ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2009,
Parte I, nr. 12);
▪ DÀ ATTO che il divorzio sarà regolato dalle seguenti condizioni:
1. il sig. e la sig.ra sono economicamente Pt_1 CP_1 indipendenti e nulla pretendono l'uno dall'altro;
2. affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio nato il Per_1
5.12.2017 con collocazione prevalente presso la madre
[...]
; CP_1
3. assegnazione della casa familiare di via Pracchiuso n.41 in UDINE a
; Controparte_1
4. quanto ai tempi di permanenza di con il papà, le parti si Per_1 attengono al piano genitoriale depositato dalla resistente (con la precisazione che il padre terrà con sé il figlio a week-end alternati da venerdì pomeriggio all'uscita da scuola riaccompagnandolo a scuola il lunedì mattina, oltre ad un giorno durante la settimana culminante con il week end paterno e due giorni durante la pagina 4 di 5 settimana che termina con il week end materno), anche con riguardo alla ripartizione dei periodi di vacanza ma avendo sempre cura di anteporre l'interesse del minore a qualsiasi scelta, da concordare in ogni caso tra i genitori con la massima e responsabile flessibilità del caso;
5. il padre verserà a entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 10 di ogni mese un contributo al mantenimento del minore
(€ 400,00 mensili), rivalutabile annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT;
6. le spese straordinarie (così come individuate sulla base dei criteri indicati nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del
28.08.2015 Prot. n. 3477/15 del Tribunale di UDINE) saranno poste per il 70% a carico di e per il restante 30% a carico Parte_1 di , salvo il pagamento della scuola “The Mills” e Controparte_1 delle divise scolastiche, interamente gravante su;
Parte_1
7. l'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra
[...]
. CP_1
▪ COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti.
Udine, così deciso nella Camera di Consiglio del 4.2.2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Annamaria ANTONINI dott. Fabio LUONGO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori
Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI - Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO - Giudice relatore;
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE - Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1481/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ. depositato il 5.5.2023
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. dom. Ida Castaldo, come da procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. , con l'avv. dom. Controparte_1 C.F._2
Caterina Bertoli, giusta procura unita alla comparsa di costituzione;
- resistente -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
- intervenuto -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio a norma dell'art. 473-bis.49 cod. proc. civ.
pagina 1 di 5 Causa rimessa in decisione al Collegio alle seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data
3.10.2009 e trascritto nei registri di stato civile del Comune di
MARTIGNACCO, al n. 12 parte I, anno 2009 ordinando al Comune di
MARTIGNACCO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. Dare atto che i coniugi sono autonomi economicamente e che nulla pretendono l'uno dall'altro.
3. Prevedersi l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio Per_1 nato il [...] con collocazione prevalente presso la madre
[...]
. CP_1
4. Confermarsi l'assegnazione della casa familiare di via Pracchiuso n.41 in UDINE a . Controparte_1
5. Sancirsi, quanto ai tempi di permanenza di con il papà, che Per_1 le parti si attengano al piano genitoriale depositato dalla resistente
(con la precisazione che il padre terrà con sé il figlio a week-end alternati da venerdì pomeriggio all'uscita da scuola riaccompagnandolo a scuola il lunedì mattina, oltre ad un giorno durante la settimana culminante con il week end paterno e due giorni durante la settimana che termina con il week end materno), anche con riguardo alla ripartizione dei periodi di vacanza ma avendo sempre cura di anteporre l'interesse del minore a qualsiasi scelta, da concordare in ogni caso tra i genitori con la massima e responsabile flessibilità del caso.
6. Disporsi un contributo al mantenimento del minore € 400,00 Per_1 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da parte del padre da versarsi a entro il giorno Parte_1 Controparte_1
10 di ogni mese.
7. Prevedersi che le spese straordinarie (così come individuate sulla base dei criteri indicati nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del
28.08.2015 Prot. n. 3477/15 del Tribunale di UDINE) siano poste per il pagina 2 di 5 70% a carico di e per il restante 30% a carico di Parte_1 [...]
, salvo il pagamento della scuola “The Mills” e delle divise CP_1 scolastiche, interamente gravante su . Parte_1
8. Confermare che l'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra . Controparte_1
9. Dichiarare compensate le spese legali tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile a MARTIGNACCO (UD) in data 3.10.2009 (Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune, Parte I, nr. 12).
Da quell'unione è nato il figlio in data 5.12.2017. Il Persona_2
5.5.2023, divenuta intollerabile la convivenza, Parte_1 presentava, avanti all'intestato Tribunale, ricorso per la separazione con contestuale domanda di divorzio ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ.
Entrambe le parti, poi, comparivano personalmente all'udienza del
26.9.2023 e la separazione veniva pronunciata giudizialmente con sentenza del 19.3.2024, previa precisazione di conclusioni congiunte ad opera delle parti medesime. Con ordinanza di pari data, il Collegio, rilevata la non procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio prima del decorso dei termini di legge, rimetteva le parti avanti al Giudice
Istruttore all'udienza del 7 gennaio 2025, disponendo la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte contenente le conclusioni delle parti.
Queste ultime, in data 2.1.2025, rassegnavano conclusioni congiunte.
Orbene, questo Collegio ritiene che la domanda di divorzio sia divenuta procedibile, essendo passata in giudicato la summenzionata sentenza di separazione (v., sul punto, il certificato di passaggio in giudicato della sentenza dimesso in atti) ed essendo, in ogni caso, ampiamente decorso il semestre dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale consensuale, contemplato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970.
È da escludere, inoltre, qualsiasi possibilità di ricostituzione della pagina 3 di 5 comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita. Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Quanto alle condizioni del divorzio, esso sarà regolato dalle previsioni individuate dalle parti, così come riprodotte in dispositivo, ritenute da questo Collegio conformi agli interessi del minore . Per_1
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti:
▪ DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Pt_1
e nel Comune di MARTIGNACCO (UD) il
[...] Controparte_1
3.10.2009;
▪ ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2009,
Parte I, nr. 12);
▪ DÀ ATTO che il divorzio sarà regolato dalle seguenti condizioni:
1. il sig. e la sig.ra sono economicamente Pt_1 CP_1 indipendenti e nulla pretendono l'uno dall'altro;
2. affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio nato il Per_1
5.12.2017 con collocazione prevalente presso la madre
[...]
; CP_1
3. assegnazione della casa familiare di via Pracchiuso n.41 in UDINE a
; Controparte_1
4. quanto ai tempi di permanenza di con il papà, le parti si Per_1 attengono al piano genitoriale depositato dalla resistente (con la precisazione che il padre terrà con sé il figlio a week-end alternati da venerdì pomeriggio all'uscita da scuola riaccompagnandolo a scuola il lunedì mattina, oltre ad un giorno durante la settimana culminante con il week end paterno e due giorni durante la pagina 4 di 5 settimana che termina con il week end materno), anche con riguardo alla ripartizione dei periodi di vacanza ma avendo sempre cura di anteporre l'interesse del minore a qualsiasi scelta, da concordare in ogni caso tra i genitori con la massima e responsabile flessibilità del caso;
5. il padre verserà a entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 10 di ogni mese un contributo al mantenimento del minore
(€ 400,00 mensili), rivalutabile annualmente secondo gli Per_1 indici ISTAT;
6. le spese straordinarie (così come individuate sulla base dei criteri indicati nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del
28.08.2015 Prot. n. 3477/15 del Tribunale di UDINE) saranno poste per il 70% a carico di e per il restante 30% a carico Parte_1 di , salvo il pagamento della scuola “The Mills” e Controparte_1 delle divise scolastiche, interamente gravante su;
Parte_1
7. l'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra
[...]
. CP_1
▪ COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti.
Udine, così deciso nella Camera di Consiglio del 4.2.2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Annamaria ANTONINI dott. Fabio LUONGO
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