Art. 6. P r e s i d e n t e 1. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il presidente dura in carica tre anni e puo' essere confermato entro i limiti stabiliti dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14 , e successive modificazioni.
2. La carica di presidente e' incompatibile con le funzioni previste dall'articolo 7 della citata legge n. 14 del 1978 , nonche' con la qualita' di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di societa' commerciali.
Nota all' art. 6:
La legge n. 14/1978 reca: "Norme per il controllo parlamentare sulla nomina negli enti pubblici". Il testo del relativo art. 7 e' il seguente:
"Art. 7. - Fatte salve le incompatibilita' sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'art. 1, eccettuati i casi dell'art. 5, sono incompatibili con le funzioni di: a) membro del Parlamento e dei consigli regionali; b) dipendente dell'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; g) appartenente alle Forze armate in servizio permanente effettivo".
2. La carica di presidente e' incompatibile con le funzioni previste dall'articolo 7 della citata legge n. 14 del 1978 , nonche' con la qualita' di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di societa' commerciali.
Nota all' art. 6:
La legge n. 14/1978 reca: "Norme per il controllo parlamentare sulla nomina negli enti pubblici". Il testo del relativo art. 7 e' il seguente:
"Art. 7. - Fatte salve le incompatibilita' sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'art. 1, eccettuati i casi dell'art. 5, sono incompatibili con le funzioni di: a) membro del Parlamento e dei consigli regionali; b) dipendente dell'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; g) appartenente alle Forze armate in servizio permanente effettivo".